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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica, in persona del dott. FI Lo RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3882 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2021 , vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) n.q. di erede del defunto , (C.F. C.F._2 Parte_2
) attore originario deceduto in corso di causa il 13.7.2022, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Mangia in virtù di procura rispettivamente allegata telematicamente con l'atto di citazione e con la comparsa di costituzione in prosecuzione del
12 ottobre 2022.
CONTRO
, NATA A PALERMO IL 18.1.1956, (C.F. , Controparte_1 C.F._4
CONTUMACE.
OGGETTO: azione di rivendica e di regolamentazione delle distanze legali di aperture e luci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 27 novembre 2024 e comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio allegando di essere comproprietari dell'unità CP_2 immobiliare sita in Palermo, via AN AE n. 22 (identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1898, sub. 1, cat. C/2) consistente un magazzino circondato da un corte di pertinenza delimitata da muretto e recinzione metallica e collegato da un'ulteriore corte esclusiva retrostante il magazzino stesso, della superficie di circa 112
1 mq, delimitata da un muro in cemento armato e dall'edificio della convenuta, accessibile da via Messina Marine n. 103/A (identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1960, sub. 4).
Tanto premesso, gli attori riferivano che la corte retrostante separata da quella che circonda il magazzino è raggiungibile attraverso un portone in ferro di loro proprietà da via
AN AE n. snc ma che la convenuta, attraverso una porta ricavata nel muro del suo edificio, vi fa accesso senza alcun titolo, oltre a ricavarne luce e area grazie ad aperture realizzate in violazione delle regole di vicinato.
In particolare, gli attori riferivano che la convenuta esercita le facoltà dell'inspicere e del prospicere in violazione delle distanze legali stabilite dall'art. 905 c.c., attraverso la porta in ferro del piano terra, potendo addirittura accedere alla corte di loro esclusiva proprietà, nonché dalla terrazza coperta e munita di inferriata e finestre nel piano superiore;
mentre, attraverso tre finestre ubicate al piano terreno del suo edificio e al secondo piano ha realizzato luci, munite di inferriate, ma prive degli altri presidi stabiliti dall'art. 901 c.c.
A fondamento di tutte tali allegazioni, gli attori producevano: quanto alla prova della loro comproprietà, il testamento pubblico di (loro zio paterno) pubblicato Persona_1 agli atti del Notaio in Palermo il 31.10.1978 e la relativa dichiarazione Persona_2 di successione del 29.1.1980 (cfr. doc. 3); l'atto di divisione datato 01.7.1971, al rogito del
Notaio dott. in Misilmeri (registrato in data 19.7.1971, al n. 842, mod. Persona_2
I, vol. 6) e allegavano, mediante dichiarazione fiscale di successione, la provenienza ereditaria del cespite in morte di (fratello di ) apertasi Persona_3 Persona_1 in Palermo il 13.3.1965; quanto alla prova del possesso da parte della convenuta e della esistenza delle aperture, la relazione tecnica di parte a firma del geometra , Persona_4 sottoscritta telematicamente il 5 marzo 2021, con planimetrie catastali e report fotografico.
In base a ciò, gli attori chiedevano di “accertare e dichiarare il diritto di proprietà dei sigg.ri e sull'unità immobiliare sita in Palermo, via Parte_2 Parte_3
AN AE n. 22, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella
1898, sub. 1, cat. C/2;
- Accertare e dichiarare che la porzione di corte esclusiva, di circa 112 mq, con accesso da cancello ubicato sulla via AN AE, costituisce parte della predetta unità immobiliare sita in Palermo, via AN AE n. 22, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1898, sub. 1, cat. C/2;
2 - Accertare e dichiarare l'irregolarità delle luci poste al piano terra dell'edificio sito in via
Messina Marine n. 103/A, di proprietà della sig.ra , prospicenti sulla Controparte_1 predetta porzione di corte, poiché luci in violazione dei requisiti di cui all'art. 901 c.c.;
- Accertare e dichiarare l'irregolarità delle finestre, della porta in ferro e della terrazza, parzialmente coperta e dotata di finestre, realizzate nella parete dell'edificio di proprietà
prospiciente la suddetta corte, costituenti vedute in violazione dei requisiti di cui CP_1 all'art. 905 c.c.;
Per l'effetto:
- Condannare la sig.ra a rilasciare, in favore degli odierni attori, la Controparte_1 predetta porzione di corte esclusiva di circa 112 mq;
- Condannare la sig.ra a rendere conformi alle prescrizioni di legge le Controparte_1 suddette luci irregolari, prospicienti la suddetta corte di circa 112 mq, illegittimamente realizzate al piano terra dell'edificio di proprietà, ovvero, in subordine, condannare la convenuta alla loro eliminazione;
- Condannare la sig.ra a rendere Controparte_1 conformi alle prescrizioni di legge le suddette vedute, prospicienti la suddetta corte di circa
112 mq, illegittimamente realizzate nella parete dell'edificio di proprietà, ovvero, in subordine, condannare la convenuta alla loro eliminazione;
- Condannare la sig.ra al pagamento delle spese ed onorari del presente Controparte_1 giudizio”.
All'udienza del 6 luglio 2021 si prendeva atto della mancata costituzione della convenuta ritualmente citata e in via preliminare l'attrice era invitata a introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Frattanto, il 13 luglio 2022 decedeva l'attore e, perciò, con comparsa ex Parte_2 art. 302 c.p.c., si costituiva in prosecuzione – classe 980, erede dell'attore Parte_2 originario in virtù di atto di accettazione espressa del 2 agosto 2022.
Concluso negativamente il tentativo stragiudiziale di componimento della lite, venivano assegnati i termini di rito di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. (vecchia formulazione).
Con la memoria di cui all'art. 186, secondo comma c.p.c. n. 2 gli attori hanno prodotto ulteriore documentazione per provare la titolarità del loro dominio.
Con ordinanza riservata del 21 novembre 2022, l'attrice veniva invitata a dedurre sulla legittimazione passiva della convenuta, dal momento che, in base alla documentazione fiscale prodotta in atti (certificati catastali) era dubbia la titolarità dell'immobile attiguo alla corte rivendicata.
3 Mediante la memoria autorizzata del 23 gennaio 2023, gli attori hanno precisato che l'immobile frontista su sui sono stare realizzate le aperture e le vedute oggetto della domanda di riduzione in pristino e regolarizzazione si identifica nell'unità immobiliare sita in Palermo, via Messina Marine n. 103/A, in catasto al foglio 64, particella 1960, sub 4, piani terra, primo, secondo e terzo, che è di proprietà della convenuta, e nell'unità immobiliare complanare di via Messina Marine n. 103 e n. 103/B, in catasto al foglio 64, particella 1960, sub 3 e sub 2 che è di proprietà di . Hanno chiarito che Parte_4 le aperture del piano terra, eccetto la porta in ferro, corrispondono a tale secondo immobile e perciò hanno chiesto di essere autorizzati a chiamarla in causa.
Con ordinanza del 10 gennaio 2025, respinta l'istanza di estensione soggettiva del giudizio nei confronti della terza proprietaria del piano terra a cui si riferiscono due delle tre luci aperte a quel livello, veniva disposta CTU per verificare la consistenza delle aperture riferibili alla proprietà della convenuta.
All'esito della CTU è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e gli attori sono stati invitati a precisare le conclusioni e discutere con termine per note scritte. All'udienza del 27 novembre gli attori hanno discusso ribadendo la fondatezza della domanda di rivendita e della domanda di regolamentazione delle distanze legali in relazione alle aperture e luci riferibili alla proprietà della convenuta: “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà dei sigg.ri e sull'unità immobiliare sita in Palermo, via AN Pt_2 Parte_3
AE n. 22, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1898, sub. 1, cat. C/2 e sulla porzione di corte esclusiva, di circa 112 mq, con accesso da cancello ubicato sulla via AN AE, parte della predetta unità immobiliare, nonché
l'irregolarità delle luci e delle vedute realizzate nella parete dell'edificio di proprietà
prospiciente la suddetta corte, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 901 e 905 CP_1
c.c.; Condannare la sig.ra a rilasciare, in favore degli odierni attori, la Controparte_1 predetta porzione di corte esclusiva di circa 112 mq e a rendere conformi alle prescrizioni di legge le suddette luci e vedute irregolari, illegittimamente realizzate nella parete dell'edificio di proprietà prospiciente la suddetta corte di circa 112 mq, ovvero, in subordine, a procedere alla loro eliminazione, nonché al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
***
Le conclusioni formulate dagli attori sono fondate.
4 e -classe 1980 n.q. di erede di -classe Parte_1 Parte_2 Parte_2
1934- hanno dimostrato di essere proprietari della corte che si trova dietro il magazzino edificato in via AN AE n. 22 Palermo, sull'area corrispondente a quella descritta nella planimetria del foglio di mappa catastale 64, particella 1989, sub 1.
La proprietà dell'area in questione scaturisce dalla particella n. 222 del foglio 64 che fu acquistata con atto di vendita del 17.8.1922 (al rogito del Notaio dott. in Persona_5
Palermo) da “del fu (all. n. 8 della memoria n. 2, ex CP_3 Persona_1 Per_3 art. 183, sesto comma c.p.c.); risulta in atti (ibidem, all. n. 7), che con atto di divisione datato 27.6.1944 - rep. n. 2578, racc. n. 1596, rogato in Palermo dal Notaio dott.
[...]
e “fu ” adottarono la particella in Persona_6 Per_3 Per_2 questione, nell'ambito della divisione della comunione tra gli eredi di e Per_1 [...]
“fu , in ossequio alle disposizioni testamentarie dello zio “fu Parte_2 Per_3 Per_1
che, a propria volta, per come dichiarato dai comparenti in quello stesso atto di Per_3 divisione, aveva adottato per se quella stessa particella dividendo la comunione costituita nel
1922 con il fratello . Pt_2
Risulta ancora che con atto di divisione datato 01.7.1971 (rep. n. 34528/5598, rogato in
Misilmeri dal Notaio dott. , cfr. all. n. 6 atto di citazione) la particella n. Persona_2
222 venne integralmente adottata da “fu ” nella divisione con Persona_1 Per_2 la cognata coniuge superstite di A tal proposito si Persona_7 Persona_3 registra una incongruenza, perché l'atto di provenienza menzionato in tale ultimo atto di divisione del 1971 non è l'atto di divisione del 1944 sopra indicato ma un precedente atto di divisione del 25 febbraio 1939. Il dato nondimeno non è decisivo visto che ai fini della prova della proprietà basta il contenuto dell'atto di divisione del 1971, talmente remoto da fondare in capo agli attori la pina proprietà della particella n. 22, in quanto eredi di Per_1
deceduto il 29 gennaio 1980, e perciò sino ad oggi successori anche nel relativo
[...] possesso. Che gli attori abbiano ereditato la particella n. 222 risulta dal contenuto del testamento pubblico di raccolto in data 31.10.1978 agli atti del Notaio Persona_1 in Palermo (cfr. copia depositata con le note scritte autorizzate del 17 Persona_2 luglio 2025).
Ebbene, la relazione tecnica depositata dal CTU -Ing. il 4 giugno Parte_5
2025 conferma, alla luce delle planimetrie acquisite in atti, che la particella n. 222 corrisponde all'attuale particella n. 1898, sub 1 e che tale particella comprende la corte
5 estesa mq. 104 circa rappresentata nella planimetria catastale del 5 dicembre 2012, prot. n.
PA 0420847 (cfr. pag. 12 degli allegati alla relazione del CTU).
La domanda di rivendica è fondata.
Il CTU ha infatti accertato la presenza al piano terra di via Messina Marine n. 103/A di un'apertura riferibile alla proprietà della convenuta -diversamente dalle tre luci piano terra che, invece, sono riferibili ad un terzo proprietario non convenuto in giudizio (parte attrice ha irritualmente chiesto l'estensione del giudizio nei confronti del terzo ma, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, tale richiesta è stata valutata inammissibile con ordinanza del 10 gennaio 2025 a cui si fa rinvio). Tale apertura, già descritta nella relazione di parte attrice e ancora rappresentata a corredo della relazione del CTU (cfr. foto n. 11 dell'allegato 1 e nell'allegato n. 2 della relazione) costituisce manifestazione evidente dell'abituale accesso da parte della convenuta nella corte di proprietà esclusiva degli attori, in assenza di titoli. Si tratta di una occupazione ingiustificata a cui occorre porre definitivo rimedio in attuazione della tutela reale prevista dall'art. 948 e 949 c.c.
La convenuta va perciò condannata a restituire agli attori il possesso esclusivo della corte interrompendo ogni molestia mediante chiusura definitiva della porta che dalla parete della sua proprietà le consente di accedere alla corte legittimamente rivendicata dagli attori.
È fondata anche l'azione diretta alla regolarizzazione delle aperture e luci esistenti verso la corte degli attori sul muro di proprietà esclusiva della convenuta in corrispondenza del primo e del secondo piano.
Come noto, il regime delle luci aperte dal vicino sul muro di sua proprietà esclusiva è dettato dagli artt. 901 e 902 secondo comma c.c. che, oltre a stabilire i requisiti di altezza minima interna ed esterna (due metri e mezzo dal pavimento del luogo da illuminare e dal suolo del vicino) e la necessaria collocazione dell'inferriata e di una grata fissa composta da maglie non maggiori di tre centimetri quadrati, assegna al vicino il diritto di pretenderne
“sempre” la regolarizzazione.
Quanto alle vedute, che devono essere realizzate nel rispetto della distanza stabilita dall'art. 905 c.c., è chiaro, in base all'art. 903 c.c., che in caso di violazione di tale distanza, esse possono essere trasformate in luci.
In esito al sopralluogo e alle misurazioni documentate il CTU ha, riscontrato che oltre alla porte del piano terra, esistono al primo piano una veduta vietata e una luce irregolare
(cfr. all. n. 2 e foto n. 9 dell'allegato 1); altre due vedute vietate esistono al secondo piano.
Inoltre, dalla terrazza del terzo piano è possibile sia l'inspicere che il prospicere, dal
6 momento che il parapetto non è sovrastato da grata. Anche in tale caso risulta violata la regola dell'art. 905 c.c.
Per rimediare a tale situazione, a tutela del diritto degli attori al rispetto delle distanze legali, questo giudice condivide il progetto di regolarizzazione predisposto dal CTU con riguardo alle vedute e aperture dei piani primo e secondo. È necessario e sufficiente che la convenuta: 1) dopo aver chiuso il portoncino del piano terra, innalzi di cm.10 l'inferriata che attualmente lo sovrasta mantenendo la luce;
2) rialzi la luce esistenza al primo piano;
3) elimini gli infissi dell'apertura presente nel primo piano e quelli delle due aperture presenti nel secondo piano, riducendo le tre aperture a luci.
Con riguardo alla terrazza presente nel terzo piano questo giudice non può condividere l'indicazione del CTU che, infatti, suggerendo l'applicazione di vetrate oscurate, propone la costituzione di luci atipiche, non dotate delle caratteristiche prescrittive stabilite dall'art. 901
c.c. In definitiva, la terrazza con parapetto del terzo piano deve essere eliminata mediante chiusura ne rispetto dell'art. 905 c.c.
Quanto al valore delle spese di lite, per l'oggetto specifico della controversia che, in base al valore delle opere stimato dal CTU (euro 19.000,00) può essere ricondotto al quarto scaglione di riferimento ex DM n. 55 del 2014, e per l'attività svolta, si ritiene congruo il parametro medio: euro 7.616,00. Il regime delle spese segue la regola della soccombenza come da dispositivo.
Il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, va posto nei rapporti interni a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, nella contumacia della convenuta e in accoglimento parziale delle domande:
I) Accerta la proprietà esclusiva degli attori sulla corte esterna compresa nella particella
1898, sub1 del foglio di mappa 64, confinante con la particella 1960 del foglio 64, descritta nella planimetria catastale del 5 dicembre 2012, prot. n. PA 0420847 e condanna la convenuta a restituire in loro favore il possesso esclusivo della medesima per CP_2 tutta la sua estensione mediante chiusura della porta in ferro esistente sul muro contiguo di sua proprietà descritto nella relazione tecnica del 4 giugno 2025;
II) Accerta che sul muro contiguo alla corte sopra descritta sub I) esistono: a) un'apertura vietata al piato terra (porta in ferro indicata anche nel capo precedente) con sovrastante luce irregolare;
b) al primo piano un'apertura vietata e una luce irregolare;
c) al secondo piano
7 due aperture irregolari;
ordina alla convenuta di regolarizzare le luci del piano terra e del primo piano e di eliminare le aperture vietate nel primo e nel secondo piano trasformandole in luci regolari secondo il computo metrico predisposto dal CTU -ing. in Parte_6 allegato n. 5 alla relazione;
III) Accerta che al terzo piano di proprietà della convenuta esite una terrazza con parapetto in violazione dell'art. 905 c.c. e ne ordina la chiusura mediante elevazione di grata e griglia secondo le prescrizioni stabilite per le luci.
IV) Respinge ogni ulteriore domanda relativa alle altre luci del piano terra.
V) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00, otre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge. Stabilisce il compenso del
CTU, come liquidato mediante separato decreto, a carico della convenuta nei rapporti interni tra le Parti, ferma restando la solidarietà nei rapporti esterni con il CTU.
Così deciso a Palermo 18/12/2025
Il Giudice
FI Lo RE
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor FI Lo RE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
8
SENTENZA nella causa iscritta al n.3882 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2021 , vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) n.q. di erede del defunto , (C.F. C.F._2 Parte_2
) attore originario deceduto in corso di causa il 13.7.2022, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Mangia in virtù di procura rispettivamente allegata telematicamente con l'atto di citazione e con la comparsa di costituzione in prosecuzione del
12 ottobre 2022.
CONTRO
, NATA A PALERMO IL 18.1.1956, (C.F. , Controparte_1 C.F._4
CONTUMACE.
OGGETTO: azione di rivendica e di regolamentazione delle distanze legali di aperture e luci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 27 novembre 2024 e comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio allegando di essere comproprietari dell'unità CP_2 immobiliare sita in Palermo, via AN AE n. 22 (identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1898, sub. 1, cat. C/2) consistente un magazzino circondato da un corte di pertinenza delimitata da muretto e recinzione metallica e collegato da un'ulteriore corte esclusiva retrostante il magazzino stesso, della superficie di circa 112
1 mq, delimitata da un muro in cemento armato e dall'edificio della convenuta, accessibile da via Messina Marine n. 103/A (identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1960, sub. 4).
Tanto premesso, gli attori riferivano che la corte retrostante separata da quella che circonda il magazzino è raggiungibile attraverso un portone in ferro di loro proprietà da via
AN AE n. snc ma che la convenuta, attraverso una porta ricavata nel muro del suo edificio, vi fa accesso senza alcun titolo, oltre a ricavarne luce e area grazie ad aperture realizzate in violazione delle regole di vicinato.
In particolare, gli attori riferivano che la convenuta esercita le facoltà dell'inspicere e del prospicere in violazione delle distanze legali stabilite dall'art. 905 c.c., attraverso la porta in ferro del piano terra, potendo addirittura accedere alla corte di loro esclusiva proprietà, nonché dalla terrazza coperta e munita di inferriata e finestre nel piano superiore;
mentre, attraverso tre finestre ubicate al piano terreno del suo edificio e al secondo piano ha realizzato luci, munite di inferriate, ma prive degli altri presidi stabiliti dall'art. 901 c.c.
A fondamento di tutte tali allegazioni, gli attori producevano: quanto alla prova della loro comproprietà, il testamento pubblico di (loro zio paterno) pubblicato Persona_1 agli atti del Notaio in Palermo il 31.10.1978 e la relativa dichiarazione Persona_2 di successione del 29.1.1980 (cfr. doc. 3); l'atto di divisione datato 01.7.1971, al rogito del
Notaio dott. in Misilmeri (registrato in data 19.7.1971, al n. 842, mod. Persona_2
I, vol. 6) e allegavano, mediante dichiarazione fiscale di successione, la provenienza ereditaria del cespite in morte di (fratello di ) apertasi Persona_3 Persona_1 in Palermo il 13.3.1965; quanto alla prova del possesso da parte della convenuta e della esistenza delle aperture, la relazione tecnica di parte a firma del geometra , Persona_4 sottoscritta telematicamente il 5 marzo 2021, con planimetrie catastali e report fotografico.
In base a ciò, gli attori chiedevano di “accertare e dichiarare il diritto di proprietà dei sigg.ri e sull'unità immobiliare sita in Palermo, via Parte_2 Parte_3
AN AE n. 22, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella
1898, sub. 1, cat. C/2;
- Accertare e dichiarare che la porzione di corte esclusiva, di circa 112 mq, con accesso da cancello ubicato sulla via AN AE, costituisce parte della predetta unità immobiliare sita in Palermo, via AN AE n. 22, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1898, sub. 1, cat. C/2;
2 - Accertare e dichiarare l'irregolarità delle luci poste al piano terra dell'edificio sito in via
Messina Marine n. 103/A, di proprietà della sig.ra , prospicenti sulla Controparte_1 predetta porzione di corte, poiché luci in violazione dei requisiti di cui all'art. 901 c.c.;
- Accertare e dichiarare l'irregolarità delle finestre, della porta in ferro e della terrazza, parzialmente coperta e dotata di finestre, realizzate nella parete dell'edificio di proprietà
prospiciente la suddetta corte, costituenti vedute in violazione dei requisiti di cui CP_1 all'art. 905 c.c.;
Per l'effetto:
- Condannare la sig.ra a rilasciare, in favore degli odierni attori, la Controparte_1 predetta porzione di corte esclusiva di circa 112 mq;
- Condannare la sig.ra a rendere conformi alle prescrizioni di legge le Controparte_1 suddette luci irregolari, prospicienti la suddetta corte di circa 112 mq, illegittimamente realizzate al piano terra dell'edificio di proprietà, ovvero, in subordine, condannare la convenuta alla loro eliminazione;
- Condannare la sig.ra a rendere Controparte_1 conformi alle prescrizioni di legge le suddette vedute, prospicienti la suddetta corte di circa
112 mq, illegittimamente realizzate nella parete dell'edificio di proprietà, ovvero, in subordine, condannare la convenuta alla loro eliminazione;
- Condannare la sig.ra al pagamento delle spese ed onorari del presente Controparte_1 giudizio”.
All'udienza del 6 luglio 2021 si prendeva atto della mancata costituzione della convenuta ritualmente citata e in via preliminare l'attrice era invitata a introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Frattanto, il 13 luglio 2022 decedeva l'attore e, perciò, con comparsa ex Parte_2 art. 302 c.p.c., si costituiva in prosecuzione – classe 980, erede dell'attore Parte_2 originario in virtù di atto di accettazione espressa del 2 agosto 2022.
Concluso negativamente il tentativo stragiudiziale di componimento della lite, venivano assegnati i termini di rito di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. (vecchia formulazione).
Con la memoria di cui all'art. 186, secondo comma c.p.c. n. 2 gli attori hanno prodotto ulteriore documentazione per provare la titolarità del loro dominio.
Con ordinanza riservata del 21 novembre 2022, l'attrice veniva invitata a dedurre sulla legittimazione passiva della convenuta, dal momento che, in base alla documentazione fiscale prodotta in atti (certificati catastali) era dubbia la titolarità dell'immobile attiguo alla corte rivendicata.
3 Mediante la memoria autorizzata del 23 gennaio 2023, gli attori hanno precisato che l'immobile frontista su sui sono stare realizzate le aperture e le vedute oggetto della domanda di riduzione in pristino e regolarizzazione si identifica nell'unità immobiliare sita in Palermo, via Messina Marine n. 103/A, in catasto al foglio 64, particella 1960, sub 4, piani terra, primo, secondo e terzo, che è di proprietà della convenuta, e nell'unità immobiliare complanare di via Messina Marine n. 103 e n. 103/B, in catasto al foglio 64, particella 1960, sub 3 e sub 2 che è di proprietà di . Hanno chiarito che Parte_4 le aperture del piano terra, eccetto la porta in ferro, corrispondono a tale secondo immobile e perciò hanno chiesto di essere autorizzati a chiamarla in causa.
Con ordinanza del 10 gennaio 2025, respinta l'istanza di estensione soggettiva del giudizio nei confronti della terza proprietaria del piano terra a cui si riferiscono due delle tre luci aperte a quel livello, veniva disposta CTU per verificare la consistenza delle aperture riferibili alla proprietà della convenuta.
All'esito della CTU è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e gli attori sono stati invitati a precisare le conclusioni e discutere con termine per note scritte. All'udienza del 27 novembre gli attori hanno discusso ribadendo la fondatezza della domanda di rivendita e della domanda di regolamentazione delle distanze legali in relazione alle aperture e luci riferibili alla proprietà della convenuta: “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà dei sigg.ri e sull'unità immobiliare sita in Palermo, via AN Pt_2 Parte_3
AE n. 22, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 64, particella 1898, sub. 1, cat. C/2 e sulla porzione di corte esclusiva, di circa 112 mq, con accesso da cancello ubicato sulla via AN AE, parte della predetta unità immobiliare, nonché
l'irregolarità delle luci e delle vedute realizzate nella parete dell'edificio di proprietà
prospiciente la suddetta corte, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 901 e 905 CP_1
c.c.; Condannare la sig.ra a rilasciare, in favore degli odierni attori, la Controparte_1 predetta porzione di corte esclusiva di circa 112 mq e a rendere conformi alle prescrizioni di legge le suddette luci e vedute irregolari, illegittimamente realizzate nella parete dell'edificio di proprietà prospiciente la suddetta corte di circa 112 mq, ovvero, in subordine, a procedere alla loro eliminazione, nonché al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
***
Le conclusioni formulate dagli attori sono fondate.
4 e -classe 1980 n.q. di erede di -classe Parte_1 Parte_2 Parte_2
1934- hanno dimostrato di essere proprietari della corte che si trova dietro il magazzino edificato in via AN AE n. 22 Palermo, sull'area corrispondente a quella descritta nella planimetria del foglio di mappa catastale 64, particella 1989, sub 1.
La proprietà dell'area in questione scaturisce dalla particella n. 222 del foglio 64 che fu acquistata con atto di vendita del 17.8.1922 (al rogito del Notaio dott. in Persona_5
Palermo) da “del fu (all. n. 8 della memoria n. 2, ex CP_3 Persona_1 Per_3 art. 183, sesto comma c.p.c.); risulta in atti (ibidem, all. n. 7), che con atto di divisione datato 27.6.1944 - rep. n. 2578, racc. n. 1596, rogato in Palermo dal Notaio dott.
[...]
e “fu ” adottarono la particella in Persona_6 Per_3 Per_2 questione, nell'ambito della divisione della comunione tra gli eredi di e Per_1 [...]
“fu , in ossequio alle disposizioni testamentarie dello zio “fu Parte_2 Per_3 Per_1
che, a propria volta, per come dichiarato dai comparenti in quello stesso atto di Per_3 divisione, aveva adottato per se quella stessa particella dividendo la comunione costituita nel
1922 con il fratello . Pt_2
Risulta ancora che con atto di divisione datato 01.7.1971 (rep. n. 34528/5598, rogato in
Misilmeri dal Notaio dott. , cfr. all. n. 6 atto di citazione) la particella n. Persona_2
222 venne integralmente adottata da “fu ” nella divisione con Persona_1 Per_2 la cognata coniuge superstite di A tal proposito si Persona_7 Persona_3 registra una incongruenza, perché l'atto di provenienza menzionato in tale ultimo atto di divisione del 1971 non è l'atto di divisione del 1944 sopra indicato ma un precedente atto di divisione del 25 febbraio 1939. Il dato nondimeno non è decisivo visto che ai fini della prova della proprietà basta il contenuto dell'atto di divisione del 1971, talmente remoto da fondare in capo agli attori la pina proprietà della particella n. 22, in quanto eredi di Per_1
deceduto il 29 gennaio 1980, e perciò sino ad oggi successori anche nel relativo
[...] possesso. Che gli attori abbiano ereditato la particella n. 222 risulta dal contenuto del testamento pubblico di raccolto in data 31.10.1978 agli atti del Notaio Persona_1 in Palermo (cfr. copia depositata con le note scritte autorizzate del 17 Persona_2 luglio 2025).
Ebbene, la relazione tecnica depositata dal CTU -Ing. il 4 giugno Parte_5
2025 conferma, alla luce delle planimetrie acquisite in atti, che la particella n. 222 corrisponde all'attuale particella n. 1898, sub 1 e che tale particella comprende la corte
5 estesa mq. 104 circa rappresentata nella planimetria catastale del 5 dicembre 2012, prot. n.
PA 0420847 (cfr. pag. 12 degli allegati alla relazione del CTU).
La domanda di rivendica è fondata.
Il CTU ha infatti accertato la presenza al piano terra di via Messina Marine n. 103/A di un'apertura riferibile alla proprietà della convenuta -diversamente dalle tre luci piano terra che, invece, sono riferibili ad un terzo proprietario non convenuto in giudizio (parte attrice ha irritualmente chiesto l'estensione del giudizio nei confronti del terzo ma, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, tale richiesta è stata valutata inammissibile con ordinanza del 10 gennaio 2025 a cui si fa rinvio). Tale apertura, già descritta nella relazione di parte attrice e ancora rappresentata a corredo della relazione del CTU (cfr. foto n. 11 dell'allegato 1 e nell'allegato n. 2 della relazione) costituisce manifestazione evidente dell'abituale accesso da parte della convenuta nella corte di proprietà esclusiva degli attori, in assenza di titoli. Si tratta di una occupazione ingiustificata a cui occorre porre definitivo rimedio in attuazione della tutela reale prevista dall'art. 948 e 949 c.c.
La convenuta va perciò condannata a restituire agli attori il possesso esclusivo della corte interrompendo ogni molestia mediante chiusura definitiva della porta che dalla parete della sua proprietà le consente di accedere alla corte legittimamente rivendicata dagli attori.
È fondata anche l'azione diretta alla regolarizzazione delle aperture e luci esistenti verso la corte degli attori sul muro di proprietà esclusiva della convenuta in corrispondenza del primo e del secondo piano.
Come noto, il regime delle luci aperte dal vicino sul muro di sua proprietà esclusiva è dettato dagli artt. 901 e 902 secondo comma c.c. che, oltre a stabilire i requisiti di altezza minima interna ed esterna (due metri e mezzo dal pavimento del luogo da illuminare e dal suolo del vicino) e la necessaria collocazione dell'inferriata e di una grata fissa composta da maglie non maggiori di tre centimetri quadrati, assegna al vicino il diritto di pretenderne
“sempre” la regolarizzazione.
Quanto alle vedute, che devono essere realizzate nel rispetto della distanza stabilita dall'art. 905 c.c., è chiaro, in base all'art. 903 c.c., che in caso di violazione di tale distanza, esse possono essere trasformate in luci.
In esito al sopralluogo e alle misurazioni documentate il CTU ha, riscontrato che oltre alla porte del piano terra, esistono al primo piano una veduta vietata e una luce irregolare
(cfr. all. n. 2 e foto n. 9 dell'allegato 1); altre due vedute vietate esistono al secondo piano.
Inoltre, dalla terrazza del terzo piano è possibile sia l'inspicere che il prospicere, dal
6 momento che il parapetto non è sovrastato da grata. Anche in tale caso risulta violata la regola dell'art. 905 c.c.
Per rimediare a tale situazione, a tutela del diritto degli attori al rispetto delle distanze legali, questo giudice condivide il progetto di regolarizzazione predisposto dal CTU con riguardo alle vedute e aperture dei piani primo e secondo. È necessario e sufficiente che la convenuta: 1) dopo aver chiuso il portoncino del piano terra, innalzi di cm.10 l'inferriata che attualmente lo sovrasta mantenendo la luce;
2) rialzi la luce esistenza al primo piano;
3) elimini gli infissi dell'apertura presente nel primo piano e quelli delle due aperture presenti nel secondo piano, riducendo le tre aperture a luci.
Con riguardo alla terrazza presente nel terzo piano questo giudice non può condividere l'indicazione del CTU che, infatti, suggerendo l'applicazione di vetrate oscurate, propone la costituzione di luci atipiche, non dotate delle caratteristiche prescrittive stabilite dall'art. 901
c.c. In definitiva, la terrazza con parapetto del terzo piano deve essere eliminata mediante chiusura ne rispetto dell'art. 905 c.c.
Quanto al valore delle spese di lite, per l'oggetto specifico della controversia che, in base al valore delle opere stimato dal CTU (euro 19.000,00) può essere ricondotto al quarto scaglione di riferimento ex DM n. 55 del 2014, e per l'attività svolta, si ritiene congruo il parametro medio: euro 7.616,00. Il regime delle spese segue la regola della soccombenza come da dispositivo.
Il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, va posto nei rapporti interni a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, nella contumacia della convenuta e in accoglimento parziale delle domande:
I) Accerta la proprietà esclusiva degli attori sulla corte esterna compresa nella particella
1898, sub1 del foglio di mappa 64, confinante con la particella 1960 del foglio 64, descritta nella planimetria catastale del 5 dicembre 2012, prot. n. PA 0420847 e condanna la convenuta a restituire in loro favore il possesso esclusivo della medesima per CP_2 tutta la sua estensione mediante chiusura della porta in ferro esistente sul muro contiguo di sua proprietà descritto nella relazione tecnica del 4 giugno 2025;
II) Accerta che sul muro contiguo alla corte sopra descritta sub I) esistono: a) un'apertura vietata al piato terra (porta in ferro indicata anche nel capo precedente) con sovrastante luce irregolare;
b) al primo piano un'apertura vietata e una luce irregolare;
c) al secondo piano
7 due aperture irregolari;
ordina alla convenuta di regolarizzare le luci del piano terra e del primo piano e di eliminare le aperture vietate nel primo e nel secondo piano trasformandole in luci regolari secondo il computo metrico predisposto dal CTU -ing. in Parte_6 allegato n. 5 alla relazione;
III) Accerta che al terzo piano di proprietà della convenuta esite una terrazza con parapetto in violazione dell'art. 905 c.c. e ne ordina la chiusura mediante elevazione di grata e griglia secondo le prescrizioni stabilite per le luci.
IV) Respinge ogni ulteriore domanda relativa alle altre luci del piano terra.
V) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00, otre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge. Stabilisce il compenso del
CTU, come liquidato mediante separato decreto, a carico della convenuta nei rapporti interni tra le Parti, ferma restando la solidarietà nei rapporti esterni con il CTU.
Così deciso a Palermo 18/12/2025
Il Giudice
FI Lo RE
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor FI Lo RE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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