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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3977 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via Ducezio n. 12, presso lo studio dell'avv. ZUMBO VITO (C.F.: ), che li C.F._3
rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
1
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/12/2024, i coniugi , nata Parte_1
a ME (ME) l'08/02/1983, e nato a [...] CP_1
(ME) il 02/05/1984, premesso:
- di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Messina il 09/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 658, parte 2, serie A, anno 2010;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 11684/2023 del
02/07/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione consensuale e contenute nel ricorso allegato in atti, che di seguito di trascrivono:
“a) I coniugi vivranno separatamente liberi di fissare la propria residenza ove meglio aggrada, venendo meno l'obbligo della convivenza, inoltre avranno facoltà di recarsi all'estero dandosi reciprocamente il consenso sin da questo momento per il rilascio del passaporto;
b) Il godimento della casa coniugale sita in Messina c.da Spadafora n.23,
2 unitamente alle modalità di pagamento del mutuo ipotecario a scadere, saranno regolamentate con separata scrittura;
c) I coniugi, essendo entrambi atti allo svolgimento di attività lavorativa, rinunciano al reciproco mantenimento personale;
d) Le parti dichiarano con le superiori pattuizioni di avere definito compiutamente tutti i loro rapporti economici, ad eccezione degli accordi separatamente regolati;
e) Tutte le superiori clausole devono ritenersi essenziali l'una rispetto all'altra e tutte inscindibilmente collegate, onde la semplice inosservanza di una sola di esse farà venire meno la presente separazione consensuale;
f) Per quant'altro non previsto nella presente convenzione valgono le norme vigenti in materia”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/01/2025.
All'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 11684/2023 del 02/07/2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 09/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 658, parte 2, serie A, anno
2010, tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 02/12/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
4 Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/02/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
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