Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 867/2022 assunta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Roca, nel cui studio in Avellino alla via
Fratelli Bisogno n. 41/A elettivamente domicilia, giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, nato ad [...] il [...], c.f. e
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato ad [...] il [...], c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avvocato Ilaria Rocco nel cui studio in Avellino alla via Marotta
n. 30 elettivamente domiciliano giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - APPELLATI
OGGETTO: riassunzione dopo rinvio da Cassazione dell'appello proposto da Pt_1
alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 801/2010 pubblicata in data 17 maggio
[...]
2010, in materia di accertamento del diritto di proprietà e impugnazione di atto di donazione con riconvenzionale di usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare
- 1 -
30 settembre 2024 che si abbiano per integralmente riprodotte e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 4 febbraio 2005 ha convenuto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
deducendo d'essere stato, con testamento olografo dell'8 giugno 1989, designato erede universale dalla zia , poi deceduta il 9 gennaio 1990, e di avere così Persona_1 conseguito, tra le altre cose, la proprietà e il possesso di un fondo in Ospedaletto d'Alpinolo, località Ponticelli, in catasto al foglio 2 partita 10.807, particella 117, già in proprietà ed in possesso della de cuius.
Ha dichiarato d'avere appreso, nel trascrivere il testamento in data 9 ottobre 1991, che
, con atto per notar del 30 gennaio 1984, dichiarando Controparte_1 Persona_2
d'essere possessore ultraventennale del fondo citato così acquistato per usucapione, ne ha trasferito in donazione la nuda proprietà ai figli al tempo minorenni e P_ [...]
, riservando per sé l'usufrutto. P_
Ha invece sostenuto che il predio in oggetto è sempre stato nel possesso pieno, esclusivo ed ininterrotto della zia testatrice, direttamente o tramite terzi suoi fittavoli, al punto che in data 19 dicembre 1983 il Comune di Ospedaletto ha notificato a costei un decreto occupazione a fini d'esproprio per cui ha precisato d'avere, in ragione della procura generale della , in data 15 aprile 1985, chiesto il riconoscimento dell'indennità. Per_1
Ha quindi concluso, avendo conseguito la disponibilità del cespite a seguito della morte della zia unendo il suo possesso, mediato dall'affittuario , al preesistente, CP_4
chiedendo accertarsi il diritto di proprietà esclusiva del fondo prima della de cuius e indi suo personale e l'inesistenza di qualunque diritto dei convenuti, con esclusione dei presupposti per il perfezionamento in loro favore dell'usucapione abbreviata. Ha chiesto, più propriamente, di dichiarare inefficace l'atto di donazione del 30 gennaio 1984 per notar e di inibire ai convenuti atti di turbativa e impossessamento. Ha anche agito Persona_2
per il risarcimento dei danni, invocando che sia ordinata al Conservatore dei Registri
Immobiliari l'annotazione dell'inefficacia dell'atto donativo e dell'emananda sentenza, il tutto con favore delle spese.
2. , e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
giudizio tempestivamente sostenendo l'infondatezza della domanda avversaria che hanno
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda precisato riguardare un terreno originariamente in titolarità di diciannove persone, tra cui
, genitore di e avo dei GE e , come da Controparte_2 CP_1 P_ P_
estratto catastale allegato.
, premesso d'essere subentrando nel possesso esclusivo del predio in Controparte_1
comproprietà con altri insieme al defunto genitore, esercitandolo in maniera continua, pacifica ed ininterrotta per oltre venti anni, ha dichiarato d'averne legittimamente trasferito la nuda proprietà in donazione ai figli e con l'atto per notar P_ Controparte_2
del 30 gennaio 1984, continuandone il possesso anche dopo averlo donato avendo Per_2 riservato a sé l'usufrutto. Costui ha indicato il suo titolo d'acquisto parte nella successione paterna e parte nel suo acquisto a titolo originario e, assumendo d'aver continuato a possedere il terreno per i figli al tempo minorenni e in loro rappresentanza, ha dichiarato d'averne anche sopportato gli oneri, pagando, finché è stato necessario farlo anche per i fondi rustici, l' . CP_5
I convenuti hanno anche ricordato come a seguito del decreto sindacale del luglio 1984
d'occupazione di parte del terreno dal per la sistemazione e il prolungamento della CP_6
pubblica via Lungara – Ponticelli, l'immissione in possesso è avvenuta alla presenza di e solo per lui, con decreto del 12 aprile 1989 prot. n. 2054, è stata Controparte_1
determinata l'indennità di esproprio. In ultimo, hanno dichiarato che con contratto scritto del 1977 il terreno è stato da dato in fitto a per Controparte_1 Parte_2 usarne come deposito di materiale edile e che solo da un paio di anni occupa illegittimamente ed arbitrariamente il fondo tale , verso cui pende azione civile. CP_4
Hanno obiettato l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di accertamento della proprietà, negando che e prima di lui la sua dante causa , Parte_1 Persona_1
abbia mai posseduto materialmente il predio, comunque acquistato ai sensi dell'art. 1158
c.c. da con il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto protrattosi da Controparte_1
oltre venti anni e anche più, avendo costui unito il suo possesso a quello del padre P_
iniziato nel 1950.
In ogni caso, hanno dedotto come il terreno sia stato usucapito ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. dai donatari, essendo trascorsi cinque anni tra la data della donazione (30 gennaio 1984) e quella del testamento (8 giugno 1989) e ancor più tra la prima e la pubblicazione della scheda testamentaria, il 23 settembre 1991.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Hanno così contrastato la domanda attorea di cui hanno chiesto il rigetto con la proposizione della riconvenzionale per sentire dichiarato l'avvenuto acquisto da parte loro della proprietà del terreno in oggetto, con vittoria delle spese processuali.
3. Il Tribunale di Avellino ha istruito il giudizio interrogando formalmente il convenuto e udendo quali testimoni , , Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, , ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
e . Testimone_8 Testimone_9
Al termine, con la sentenza n. 801/2010, pubblicata in data 17 maggio 2010, ha rigettato la domanda di parte attrice e la riconvenzionale di usucapione di , Controparte_1
mentre, in accoglimento di altra domanda riconvenzionale, ha dichiarato e Controparte_2
proprietari del fondo di causa per intervenuta usucapione abbreviata, Controparte_3 compensando le spese di lite.
L'oggetto della domanda è stato indicato nell'accertamento del diritto di proprietà sul fondo conteso.
A parere del Tribunale, dagli elementi di prova acquisiti al giudizio e dalle prove orali raccolte di cui si è riportata la sintesi delle deposizioni, non è stato appurato l'effettivo ed esclusivo possesso del fondo da . Così in quanto le testimonianze Controparte_1
addotte dai convenuti di un possesso continuato, pacifico ed ininterrotto del bene, rese da persone legate da vincoli di parentela (tutti i fratelli di ), sono parse Controparte_1 poco persuasive, a differenza della deposizione acquisita da chi non abbia alcun legame affettivo con le parti coinvolte. Il solo teste realmente indifferente, tale Testimone_7
tuttavia, secondo il primo giudice avrebbe offerto elementi poco circostanziati, avendo dichiarato d'essersi recato saltuariamente sul terreno in compagnia di Controparte_1
per zappare, permanendo circa un'ora (indicazione scarsamente credibile data l'estensione del predio che avrebbe occupato un tempo assai maggiore), non incontrandovi nessuno.
Le prove dell'attore sono francamente sembrate maggiormente credibili, avendo ricordato la presenza sia di sia di , il secondo affittuario del Parte_2 CP_4 Pt_1
e destinatario anche d'una missiva a gennaio 1999 dall'amministrazione di un condominio prossimo al terreno con la segnalazione di problemi di igiene e decoro nascenti dalla presenza su questo di una fatiscente baracca.
Le allegazioni documentali, invece, non sono state valutate probatorie della titolarità dei beni e neanche dell'acquisto per usucapione, avendo natura di semplici atti dispositivi i
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pagamenti di tasse o imposte e non valendo a dare prova della proprietà la visura catastale, recante per di più indicazione di co-intestazione del predio a più persone oltre la Per_1
(ben diciannove, inclusa costei). Il Tribunale ha così osservato che lo stato di consistenza per la presa in possesso del terreno dal Comune di Ospedaletto d'Alpinolo è stato notificato alla
, ma poi l'indennità di esproprio è stata riconosciuta a , Per_1 Controparte_1
rinvenuto sul terreno nell'occasione della reazione del verbale di presa del possesso.
Per l'effetto, il Tribunale ha negato che sia stata data dimostrazione del possesso della dante causa dell'attore ad excludendum alios e del suo acquisto per usucapione della piena proprietà, ritenendo che entrambe le parti, l'una tramite , l'altra tramite CP_4 [...]
, abbiano posseduto una parte del più vasto terreno. Parte_2
Nell'incertezza sulla titolarità esclusiva del bene in capo all'attore o a , Controparte_1 autori di similari condotte d'esercizio della proprietà, il Tribunale ha privilegiato l'acquisto in proprietà del bene per usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. da parte di e , figli di , avendo costoro iniziato ad P_ Controparte_3 Controparte_1 esercitare il possesso del fondo conteso dal momento della donazione del 30 gennaio 1984, trascritta nello stesso anno, senza che ad interromperlo possa essere né il testamento olografo che ha istituito erede l'attore, né il verbale di immissione nel possesso dal Comune contro la (perché a lei diretto), in quanto non immediatamente incidenti sulla Per_1
loro sfera giuridica. Di costoro, invece, è stata riconosciuta esistente la buona fede essendosi il genitore donante accollato tutte le ingenti spese di mantenimento del fondo, ingenerando in loro la convinzione che costui ne fosse realmente il proprietario.
4. Con appello notificato in data 7 luglio 2010 ha impugnato la decisione, a Parte_1 suo dire errata nell'omessa declaratoria della proprietà esclusiva del bene in capo alla sua dante causa e per l'effetto a lui stesso, comprovata sia dal titolo Persona_1 dominicale sia dal possesso ventennale.
È anche insorto contro il riconoscimento della proprietà del fondo conteso in capo a P_
e , non avendo costoro per nulla comprovato l'acquisto tramite Controparte_3 usucapione speciale, in assenza della prova di un personale possesso da parte loro utile secondo l'art. 1159 bis c.c..
Ha osservato come, mancando la proprietà del donante una volta negato giudizialmente l'acquisto per usucapione da costui, venga meno lo steso titolo idoneo al trasferimento ai figli, al tempo dell'atto rispettivamente di soli sette e tre anni d'età.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che vuole che chi agisce per essere riconosciuto proprietario a titolo originario dimostri i requisiti del possesso utile a tale fine, in base ad un principio valevole anche per l'usucapione speciale, laddove e P_
non hanno mai posseduto il terreno, né personalmente né tramite il Controparte_3
donante genitore, per non averlo mai ricevuto da costui che nell'atto donativo per notar ha riservato l'usufrutto per sé e - a morte sua - per la moglie, prevedendone il Per_2
trasferimento solamente dopo di allora.
Ha quindi chiesto alla Corte di accertare l'esclusiva proprietà del fondo oggetto di controversia in capo alla de cuius e, dunque, in capo a sé in quanto erede Persona_1
di costei, nonché di escludere l'esistenza di titoli antagonisti dei convenuti e, per l'effetto, di dichiarare inefficace l'atto di donazione, respingendo anche pretese per usucapione in assenza dei requisiti per il suo perfezionamento, con vittoria sulle spese di lite.
5. Nella comparsa di costituzione che , e Controparte_1 Controparte_2 P_
hanno depositato in data 2 dicembre 2010, costoro hanno chiesto alla Corte di
[...] dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello o, in subordine, di rigettarlo nel merito, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio. Sono insorti contro la novità dell'eccezione, mai svolta nel primo grado del giudizio, secondo cui i donatari non avrebbero provato il loro possesso, ma non hanno proposto appello incidentale.
6. Con sentenza n. 42/2016 pubblicata in data 8 gennaio 2016 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta da , ponendo a suo carico le spese del Parte_1
grado.
Il Collegio ha valutato generiche e non dirimenti le prove documentali ed altrettanto quelle testimoniali da cui vorrebbe trarre la prova del possesso esclusivo suo e, Parte_1
prima di lui, della sua dante causa. Riguardo ad esse, la Corte ha escluso che possa trarsene la dimostrazione di un dominio o di un possesso ad usucapionem di e della Parte_1
sua dante causa prima di lui, attesa la genericità delle propalazioni, i cui latori hanno piuttosto riferito della conduzione del fondo da tale che avrebbe usato il terreno CP_4 per deposito di materiali edili, senza dimostrare la relazione tra questi e l'attore, in contrasto con la scrittura privata del 1977 prodotta da controparte e attestante un rapporto di affitto tra e , socio dello stesso , come da certa Controparte_1 Parte_2 CP_4 documentazione che ne attesta i rapporti sociali e, da un certo momento in poi, anche i
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contrasti. La prova del possesso non sarebbe stata raggiunta neanche tramite la disamina dei documenti prodotti dalle parti in giudizio.
In questa situazione incerta, allo scrutinio della Corte è parsa corretta la sentenza di primo grado che ha riconosciuto proprietari del bene ed per P_ Controparte_3
l'usucapione del bene loro donato, ricorrendo nel caso concreto tutti gli elementi necessari per tale modo di acquisto: la trascrizione del titolo e il conseguimento dell'immobile in buona fede, non ostandovi la mancata dimostrazione di un possesso autonomo del genitore donante in quanto la tipologia dell'acquisto riguarda proprio gli Controparte_1 acquisti a non domino.
È stata poi valutata inammissibile l'eccezione, proposta solamente nel grado d'appello, della mancanza del possesso utile ad usucapire in testa ai donatari. Essa, in ogni caso, è stata valutata infondata per essere risultato esistente il possesso da parte loro, ancorché minorenni all'epoca della donazione, esercitato tramite i loro genitori: Controparte_1
e , anch'ella intervenuta nella donazione, esercenti la potestà. Controparte_7
7. ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza impugnata, Parte_1
articolando quattro motivi, di cui i primi due, trattati congiuntamente dalla Corte, per violazione dell'art. 1159 bis c.c. in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.. Con essi la statuizione di merito è stata impugnata per avere, accogliendo la domanda riconvenzionale di e P_
, riconosciuto l'acquisto della proprietà per usucapione senza una Controparte_3 verifica giudiziale del possesso del bene da costoro, ritenendosi a torto sufficiente l'indicazione dell'appartenenza del cespite a un Comune montano, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo e il decorso del termine dalla trascrizione del titolo, e per avere omesso l'esame di fatto decisivo, essendo stata disattesa la domanda di accertamento della proprietà del fondo in capo ad sulla base del testamento olografo. Parte_1
Altre censure hanno riguardato la violazione degli artt. 1158 c.c., 1140 comma 2 c.c. e 2697
c.c. avendo la Corte distrettuale disatteso la domanda di accertamento del suo diritto di proprietà per usucapione, pur essendo stato riconosciuto l'esercizio del suo possesso mediato.
8. La Suprema Corte, con ordinanza n. 38211/2021 depositata in data 3 dicembre 2021, ha accolto i primi due motivi di ricorso che hanno censurato violazione o falsa applicazione dell'art. 1159 bis c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, cassando
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione speciale abbreviata in favore di e . P_ Controparte_3
La Corte di legittimità ha rilevato l'errore in cui sono incorsi entrambi i giudici del merito nel riconoscere l'usucapione speciale abbreviata senza alcun riferimento al possesso e ulteriormente la contraddizione di negare il possesso da Controparte_1
riconoscendolo, per suo tramite, ai figli minorenni, nonostante quest'ultimi non ne abbiano addotto alcuno autonomo.
Il Supremo consesso ha rilevato come per l'operatività dell'usucapione speciale non sia sufficiente l'iscrizione del fondo nel catasto rustico, né la destinazione di questo all'attività agraria, occorrendo i presupposti tradizionalmente richiesti per l'usucapione ordinaria, in primis il possesso protratto per una certa durata temporale e l'identità di quanto posseduto e quanto acquistato in buona fede a non domino. Ha sottolineato come i GE e P_
non abbiano mai dedotto un possesso autonomo da quello del Controparte_3
proprio genitore. Ha perciò ritenuto contraddittoria l'esclusione, in mancanza d'idonea prova, di un possesso ad usucapionem in favore di e il suo Controparte_1
riconoscimento in favore dei figli che, minori d'età, non avrebbero potuto possedere direttamente il bene.
Nel ribadire la necessità di un possesso in buona fede che ben potrebbe esistere anche nel caso d'acquisto da chi non è proprietario del bene, la Corte ha però escluso si possa riconoscere tale il possesso del fondo di causa da e in quanto P_ Controparte_2
“mediato” dall'esercizio tramite il genitore cui è stato giudizialmente negato per sé.
Avendo i GE , acquirenti a titolo derivativo del bene dal padre, il possesso CP_1 di questo tramite il genitore, ritenuto dai giudici di merito soggetto non in buona fede, costoro non potrebbero essere riconosciuti possessori mediati del predio, mancando loro l'esercizio consapevole, anche se in via mediata, di una signoria sulla cosa in cui si sostanzia il corpus possessionis per cui non può essere loro ascritta la qualità di domini tramite il possesso del padre.
Nella statuizione sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso riguardo ai quali la Corte, nel rimetterne al giudice di merito la disamina dopo la pregiudiziale rivalutazione della situazione possessoria, ha osservato come non abbia mai formulato una Parte_1 domanda di accertamento del diritto di comproprietà ma sempre della proprietà esclusiva.
Alla Corte del rinvio si è dunque chiesta la nuova valutazione del possesso.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
9. In base a quanto statuito dalla pronuncia nomofilattica, con citazione notificata il 21 febbraio 2022 ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ai fini della Parte_1
celebrazione della fase di rinvio, chiedendo il riesame nel merito dell'appello proposto (a suo tempo iscritto al n. 3418/2010 R.G.) contro la sentenza del Tribunale di Avellino n.
810/2010, alla luce dei principi e delle statuizioni di cui all'ordinanza n. 38211/2021 della
Corte di Cassazione.
Ha quindi così concluso: “ … in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione … pronunciare l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di proprietà sul bene immobile proposta con l'atto introduttivo del giudizio, ovvero accertare e dichiarare, in riforma della sentenza
n. 810/2010 del Tribunale di Avellino, che l'istante è proprietario del fondo sito in Ospedaletto
d'Alpinolo (AV), località Ponticelli, in catasto a foglio 2, partita 10.807, particella 117, in quanto erede di o comunque per usucapione ventennale, e rigettare le domande Persona_1 riconvenzionali proposte dai convenuti per far valere il loro diritto di proprietà sul medesimo cespite.
Con vittoria delle spese e competenze di causa, comprese quelle del giudizio di legittimità, da attribuirsi”.
10. In data 25 maggio 2022 si sono costituiti in sede di rinvio , Controparte_1 [...]
e , chiedendo alla Corte di statuire la novità dell'eccezione P_ Controparte_3 sollevata dall'appellante solo nel secondo grado del giudizio e, sulla base dell'ordinanza n.
38211/2021 della Suprema Corte, di accertare che non ha assolto all'onere Parte_1
probatorio del suo diritto di proprietà esclusiva sul fondo di causa, né per ciò che lo riguarda né in capo alla sua dante causa, con conferma – dunque – delle sentenza del Tribunale di
Avellino n. 810/2010 e della Corte d'Appello di Napoli n. 42/2016, con vittoria di spese.
Hanno osservato come abbia violato il divieto dei nova in appello laddove Parte_1 solo dinanzi alla Corte distrettuale ha opinato difetto di prova dell'animus possidendi dei GE , richiamando l'art. 345 c.p.c. valevole per le eccezioni non rilevabili CP_1
d'ufficio.
Hanno indicato prevalente il loro acquisto per usucapione abbreviata in quanto possessori in buona fede, ribadendo come la redazione del testamento olografo risalga al giugno 1989,
a fonte della citazione notificata nel 2005.
Hanno escluso ogni incongruenza tra il mancato accertamento dell'usucapione da per difetto di prova e il riconoscimento di analogo acquisto dai suoi Controparte_1 figli, trattandosi di acquisto a non domino, a nulla valendo la minore età dei donatari
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda all'epoca dell'atto, ben potendo costoro avere esercitato il possesso utile al loro acquisto mediante la madre, ugualmente titolare della potestà genitoriale.
Ancora, hanno contestato la pretesa avversaria non avendo l'appellante provato la loro malafede, indicando come, viceversa, gli artt. 1147 e 1159 bis c.c. rechino una presunzione di buona fede del titolare dell'acquisto.
Hanno anche censurato il titolo posto a fondamento della pretesa avversaria, ossia il testamento olografo redatto in data 8 giugno 1989 da , essendo il cespite Persona_1
in comproprietà di ben diciannove persone, inclusa costei, per cui il diritto di proprietà dell'attore sussisterebbe solo per la corrispondente quota, in ragione del principio secondo cui per far valere l'acquisto dell'intero bene avrebbe dovuto dimostrare che Parte_1
questo sia stato usucapito dalla zia e poi a lui trasferito.
11. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Dopo alcuni rinvii a tal fine, è stato acquisito sia il fascicolo dell'appello cassato sia il fascicolo del giudizio di primo grado del giudizio con i verbali delle udienze durante le quali sono state raccolte le prove.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2024, la Corte ha assunto la causa a sentenza, concedendo i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
12. Preliminarmente va dato atto che il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da costituisce cosa giudicata in quanto la Controparte_1
statuizione non è stata impugnata con la citazione in appello né ulteriormente devoluta.
L'inesistenza del diritto proprietario sul bene donato riverbera conseguenze sull'atto per notar con cui come già ha dichiarato il Tribunale il donante ha disposto di un Per_2
diritto non suo. La cosa, nondimeno, non è parsa d'impedimento al possibile acquisto per usucapione essendo proprio l'acquisto a non domino nella ricorrenza delle ulteriori condizioni e nella costanza di un titolo astrattamente idoneo il presupposto della domanda giudiziale dei GE . CP_1
13. L'usucapione è a fondamento sia della domanda attorea, qualificata dal Tribunale come azione di accertamento della proprietà (che in termini probatori non si distingue dalla rivendica) sia della riconvenzionale dei GE e . P_ Controparte_3
Nella disamina delle questioni riassunte si antepone la seconda, in sé idonea, ove fondata,
a superare la domanda attorea.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Si tratta della domanda accolta dal Tribunale con motivazione condivisa dalla Corte distrettuale cassata e che ha riconosciuto perfezionato l'acquisto ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. in favore dei GE e . P_ Controparte_3
La Corte, nell'accogliere i due primi motivi del ricorso per Cassazione del Grieco, con cui questi ha contestato l'errore di diritto dei giudici di merito nel ritenere maturata l'usucapione sulla base di soli tre requisiti: l'appartenenza del cespite a territorio di comune montano, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e il decorso del quinquennio dalla trascrizione del titolo, senza alcun riferimento al requisito del possesso, nonché rilevato l'incongruenza tra il mancato accertamento dell'intervenuta usucapione in favore del genitore per difetto della prova del possesso e il CP_1
riconoscimento della stessa a favore dei suoi figli nonostante costoro non abbiano mai dedotto un autonomo possesso, ha chiesto alla Corte del rinvio di valutare nuovamente la fattispecie applicando i principi in tema di possesso di buona fede e di trasmissione dello stesso. Con l'occasione è stato anche precisato che l'accertamento da compiere supera anche l'eccezione della parte appellata di inammissibilità del rilievo sulla mancanza del possesso per violazione del divieto di ius novorum, osservando come il solo possesso che i convenuti
– attori in riconvenzionale hanno opposto alle ragioni attoree per sostenere la validità della donazione e il proprio diritto sul bene conteso sia un medesimo possesso: quello esercitato dal genitore.
Deve osservarsi che, realmente, come ipotizzato dalla Cassazione, costoro non hanno mai né allegato, né provato un personale ed autonomo possesso, distinto da quello che hanno creduto d'avere esercitato in maniera mediata tramite il loro genitore, il solo che ha indicato il compimento d'atti d'esercizio del possesso e di disposizione del bene e che, nella sua stessa allegazione, ha dichiarato d'avere a sua volta unito il possesso a quello di suo padre fu . Controparte_2 Per_3
La riedizione dell'obiezione di inammissibilità dell'eccezione di assenza del possesso in capo agli usucapienti di cui si legge nella comparsa dei convenuti in riassunzione è superflua in ragione di quanto ha rilevato la Cassazione sull'essenzialità della disamina per poter ritenere perfezionata la fattispecie acquisitiva.
Ebbene, per quanto osservato al § 12, non può negligersi che la statuizione che ha respinto la domanda di usucapione di è ormai definitiva. Controparte_1
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In tale pronuncia è compresa la negazione a costui della condizione di possessore ad usucapionem, inclusa la buona fede, per i motivi che ha osservato il Tribunale con decisione illo tempore definitiva che, in breve, ha decretato l'assenza delle condizioni.
Una volta recepito il monito della Corte regolatrice sull'essenzialità del possesso che consente l'usucapione ordinaria (intervenendo le condizioni ulteriori della qualità e ubicazione del bene e dell'esistenza di un titolo traslativo astrattamente idoneo e trascritto a mitigare la durata temporale occorrente per conseguire l'acquisto), deve attestarsene, al nuovo scrutinio richiesto dalla Cassazione, la mancanza di prova.
e , al tempo dell'acquisto rispettivamente dell'età di tre e sette P_ Controparte_3
anni, non hanno mai dichiarato d'avere posseduto personalmente il terreno;
costoro non ne hanno neanche appreso l'indennizzo in occasione dell'esproprio, né sono stati destinatari degli accertamenti I.C.I. che il loro genitore ha con successo impugnato dinanzi alla
Commissione Tributaria.
Nulla documenta un loro materiale possesso, né alcun testimone tra i molti ascoltati ha ascritto loro qualsivoglia condotta fattuale riguardante il bene. Neppure nel loro nome sono stati conclusi i contratti con i fittavoli attraverso i quali possano avere posseduto.
A colmare la mancanza dell'elemento imprescindibile del rapporto possessorio, composto da una componente materiale – oltre che dall'animus, su cui ultra - non è sufficiente la loro personale buona fede e così per le ragioni rilevate dalla Corte di Cassazione che ha osservato come alla attrazione a sé del comportamento del genitore difetti la condizione di costui ormai definitivamente escluso possa essere considerato possessore ad usucapionem.
Né colma questa insormontabile lacuna il fatto che in loro rappresentanza, data la minore età, possa avere posseduto la madre, ugualmente gerente la potestà sui figli. Mai negli atti di causa, a cominciare dalla comparsa di costituzione che contiene la prospettazione di fatti,
i GE hanno allegato un personale loro possesso mediato dall'attività di CP_1
costei. È un dato fattuale ineludibile che i GE non abbiano allegato neanche CP_1
un possesso personale proprio, essendosi limitati a confermare quello paterno che il
Tribunale ha negato con statuizione non più discutibile.
A dirimere ogni residuo dubbio, poi, è anche quanto previsto dall'atto donativo per notar ove è stabilita la riserva d'usufrutto e ove è scritto che “i donatari avranno il possesso Per_2 dell'immobile ricevuto in donazione al momento dell'estinzione dell'usufrutto” il che ulteriormente comprova come costoro non abbiano mai appreso il possesso, avendo il genitore, donante a
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
non domino, riservato a sé e, dopo di lui, alla moglie, l'usufrutto, prevedendone il trasferimento solo all'estinzione dello ius in re aliena.
Tornando all'elemento della buona fede, cui i convenuti in riassunzione hanno dedicato diverse riflessioni, giova osservare come la Cassazione abbia ammonito della necessità che sussista identità tra immobile posseduto e immobile acquistato in buona fede a non CP_8
e che tale corrispondenza vada accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, non essendo possibile integrare le risultanze dell'uno con l'altro, per cui il fatto che i GE non abbiano addotto un possesso autonomo rispetto CP_1
a quello paterno rende rilevante la circostanza che la domanda riconvenzionale proposta da sia stata respinta per mancanza di prova del possesso ad usucapionem Controparte_1
in quanto si vorrebbe recuperato al titolo del loro acquisto qualcosa che riguarda il possesso e che il giudicato già formatosi escludo essere tale. Simile ostacolo ontologico si aggrava a maggior ragione quanto alla componente soggettiva della buona fede che necessita in chi voglia conseguire il bene con la speciale usucapione abbreviata. Vero è che l'acquisto in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà debitamente trascritto prescinde dal fatto che il dante causa abbia o non abbia il dominio
(come già osservato al § 12 e come si evince dalla nullità della donazione di bene altrui in base a quanto hanno sostenuto le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 15 marzo 2016, n. 5068 e, più recentemente, dalla II sezione civile della Corte con sentenza del
4 marzo 2020 n. 6080), ma il possesso inteso come potere di fatto sulla cosa che sia continuato per cinque anni deve essere in buona fede.
Se allora il possesso di e è stato mediato in quanto esercitato Controparte_3 P_ per il tramite del padre questi non può essere ritenuto di buona fede per non essere stato riconosciuto giudizialmente tale il potere sulla cosa esercitato da costui. I suoi figli, allora, pur potendo vantare un titolo derivativo del bene dal padre, avendo avuto il possesso dell'immobile esclusivamente attraverso il genitore, ritenuto soggetto non in buona fede dai giudici del merito, non possono essere considerati possessori mediati del fondo con caratteri che non appartengono al loro rappresentante.
In conclusione, mancando la prova del possesso del bene protratto nel tempo ancorché di minore durata rispetto all'ordinario, essendo insufficiente che il fondo da usucapire sia iscritto nel catasto rustico e che sia destinato all'attività agraria, la domanda riconvenzionale
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di usucapione speciale abbreviata proposta da e va respinta, P_ Controparte_3
come già lo è stata quella proposta dal padre.
14. Passando all'esame della domanda attorea, ha premesso d'essere erede Parte_1 di da cui per testamento ha ricevuto il cespite conteso. Persona_1
Egli, come ha dichiarato correttamente il Tribunale, ha proposto un'azione di accertamento della proprietà che ha sempre indicato esclusiva.
Va preliminarmente riferito che la Cassazione, occupandosi della annosa questione delle prove a carico di chi agisce per essere riconosciuto proprietario, ha in tempi più recenti
(Cassazione civile, sez. II, 03.08.2022, n. 24050) osservato come “In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione,
l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa”.
L'onere di chi agisce è dunque significativo e gravoso e, per quanto indicato in actis, esso deve investire la proprietà piena del cespite conteso in quanto è a questa che Parte_1
ha ambito con la sua domanda, mai variata utilmente nelle conclusioni.
Ebbene, il ha affermato in primis d'avere documentato il dominio. Pt_1
Sennonché né l'istituzione ereditaria né il catasto sono validi a dimostrare la proprietà nel senso voluto dalla legge (in argomento, Cassazione civile sez. II, 18.01.2017, n. 1210;
Cassazione civile, sez. II, 29.10.2019, n. 27700).
Il catasto ha validità fiscale, mentre il testamento non dimostra che il bene rivendicato sia realmente appartenuto al de cuius.
Il testamento e le visure, in ogni caso, contrastano quanto all'indicazione della titolarità del bene conteso: la testatrice si è realmente dichiarata esclusiva titolare del bene che invece, come prontamente rilevato dalla difesa convenuta, sarebbe tale, in base al catasto, solo per la diciannovesima parte.
Parte attrice in primo grado ha chiesto accertarsi la titolarità esclusiva del bene per usucapione, dichiarando d'avere unito il suo possesso a quello che in maniera solitaria ed incontrastata per oltre vent'anni avrebbe già avuto la sua dante causa.
In primis si osserva che la domanda di usucapione non è stata estesa ad altre parti se non l'avente causa (credibilmente neppure il solo, molti dei suoi fratelli avendo deposto come
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda testi e quindi essendovi ragione di ritenere anche loro chiamati all'eredità del comune genitore) di fu . La visura catastale attesta una co-intestazione del Controparte_2 Tes_8
cespite a diciannove persone tra cui . Persona_1
Il suo erede, volendo far dichiarare acquistato dal lui anche per il possesso già in essere dalla dante causa, l'intero bene e agendo per l'accertamento non della sola sua quota, ha omesso di estendere il giudizio agli altri contraddittori.
In ogni caso, le prove che ha dato del suo possesso, per le ragioni ampiamente illustrate dal
Tribunale, non sono tali da permettere di riconoscerlo proprietario esclusivo che è proprio invece la domanda che ha avanzato.
In base al titolo, dunque, poiché il testamento non dimostra la proprietà esclusiva della sua dante causa, la domanda di accertamento della proprietà va respinta e analoga sorte riguarda anche la pretesa usucapione.
Conclusivamente, sia la domanda di accertamento della proprietà proposta da Pt_1
sia la riconvenzionale proposta da e vanno respinte,
[...] P_ Controparte_3 mentre deve darsi atto che sulla mancanza dei requisiti per l'acquisto per usucapione da
è già intervenuto il giudicato. Controparte_1
15. Il complessivo esito del giudizio che ha visto soccombenti reciprocamente le parti tra loro importa che le spese di tutti i gradi del giudizio siano interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 392 c.p.c. così provvede:
− dà atto del giudicato di rigetto della riconvenzionale di usucapione da CP_1
;
[...]
− rigetta nel resto la domanda attorea di;
Parte_1
− rigetta la riconvenzionale proposta da e;
P_ Controparte_3
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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