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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice, dott. Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.1069 dell'anno 2022, vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO Petrella e dall'avv. Michela Di Cristofaro entrambi del foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IO Petrella giusta procura in atti;
opponente
E
Tribunale di Cassino, codice fiscale Controparte_1
, nella persona del liquidatore giudiziale dott.ssa C.F._2 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Debora Natalizio ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza N.598/2015 Reg.Sent., emessa alla pubblica udienza del
15/12/2015, depositata il 20/1/2016, il Tribunale di Avezzano, Giudice Monocratico, a definizione del processo penale di primo grado, iscritto al N.2066/2018 RGNR, N.568/2010
RGT, condannava l'odierno opponente per i reati a lui ascritti alla pena di Parte_1 mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalla , costituitasi parte civile, da Controparte_3 liquidarsi in separata sede, disponendo il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 18.190,00 oltre il rimborso delle spese di costituzione con gli accessori di legge;
che in data 29/3/2016, la difesa dell'imputato depositava atto di Parte_1 impugnazione dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila che, con sentenza n.2003/2017
Reg.Sent., emessa alla udienza dell'11/10/2017, in riforma della sentenza oggetto di gravame appellata dall'imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati contestati perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto, e condannando alla rifusione della parte civile delle Parte_1 spese di patrocinio del grado;
che durante la pendenza del processo penale, la ditta CP_1
[...
, con ricorso depositato il 7/9/2015, chiedeva al Tribunale di Cassino, Sezione
Fallimentare, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che il Tribunale di
Cassino, Sezione Fallimentare, con decreto depositato il 13/5/2016 dichiarava aperta la predetta procedura di concordato preventivo iscritta al N.3/2015, e con decreto depositato il
21/5/2019 nominava liquidatore giudiziale la dott.ssa la quale conferiva CP_2 espresso incarico all'avv. Debora Natalizio di procedere al recupero di tutti i crediti della ditta individuale , maturati alla data di presentazione del ricorso per ammissione CP_1 al concordato preventivo, ed ,in particolare, a quello oggetto di causa;
che, infine, la citata sentenza n. 598/2015 Reg.Sent. del Tribunale di Avezzano, Giudice Monocratico, veniva notificata unitamente e contestualmente ad atto di precetto con il quale l'opposta intimava a il pagamento della somma di euro 18.475,48. Parte_1
Tanto sopra considerato e premesso, con atto di citazione notificato il 28/7/2022, Pt_1
proponeva opposizione a precetto azionato, chiedendo l'accoglimento delle
[...] seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. Mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto dall'intimato per inesistenza o di inefficacia del titolo esecutivo azionato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.” A sostegno della domanda di opposizione a precetto proposta, iscritta al n.1069/2022 RGAC, l'opponente eccepiva la mancata acquisizione di validità di titolo esecutivo del provvedimento di concessione della provvisionale (sentenza n.598/2015
Reg.Sent. del Tribunale di Avezzano, Giudice Monocratico), e la perdita di efficacia del medesimo titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 14/10/2022 l'opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO 1) rigettarsi l'opposizione 2) vittoria di spese diritti ed onorari”.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di documenti.
L'opposizione proposta da è fondata e come tale è meritevole di Parte_1 accoglimento nei termini che seguono.
Tutto ciò premesso in fatto, appare opportuno considerare che per giurisprudenza costante la provvisionale disposta dal Giudice penale ai fini civilistici ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, insuscettibile di passare in giudicato, che deve essere necessariamente confermato con la definizione del giudizio civile attraverso il quale viene
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
liquidato il danno (ex multis Cassazione penale, Sezione III, sentenza n.23955 del
5/6/2023, che conferma quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.2246 del 19/12/1990).
Sicché, appare evidente che la parte civile, nel caso in cui il Giudice di appello abbia dichiarato la prescrizione del reato, sia obbligato a riassumere, nel termine di legge, il processo iniziato in sede penale dinanzi al Giudice civile, a pena di decadenza del titolo esecutivo provvisorio contenente la concessa provvisionale.
Nel caso di specie, nel termine di tre mesi previsto dall'art.305 c.p.c., decorrente dal
30/11/2017, non è stato riassunto il processo dinanzi al competente Giudice civile, con conseguente decadenza del titolo esecutivo provvisorio, essendosi limitata l'opposta a notificare il precetto solo in data 12/7/2022, e, quindi, dopo circa quattro anni dal deposito della citata sentenza penale.
Da quanto su esposto è di tutta evidenza che l'opposta difetta di un titolo esecutivo per poter procedere in executivitis nei confronti dell'opponente.
Pertanto, deve esser accolto il secondo motivo di opposizione al precetto, con conseguente assorbimento del primo motivo inerente al denunciato difetto di motivazione sulla sussistenza del danno da illecito civile.
Ad ogni buon conto, si osserva che il Giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria è chiamato ad accertare se sia integrata la fattispecie civilistica aquilana, con consequenziale obbligo di accertamento della idoneità della condotta contra legem a provocare un danno ingiusto ex art.2043 c.c, e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno (Corte di Cassazione Penale,
Sezione V, sentenza n.37401/2023).
PQM
Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 1069/2022 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) accoglie l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
b) condanna pertanto Preventivo N.3/15 Tribunale di Cassino CP_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 3.397,00 tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, in favore di . Parte_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
(dott. Alessandra Contestabile)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice, dott. Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.1069 dell'anno 2022, vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO Petrella e dall'avv. Michela Di Cristofaro entrambi del foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IO Petrella giusta procura in atti;
opponente
E
Tribunale di Cassino, codice fiscale Controparte_1
, nella persona del liquidatore giudiziale dott.ssa C.F._2 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Debora Natalizio ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza N.598/2015 Reg.Sent., emessa alla pubblica udienza del
15/12/2015, depositata il 20/1/2016, il Tribunale di Avezzano, Giudice Monocratico, a definizione del processo penale di primo grado, iscritto al N.2066/2018 RGNR, N.568/2010
RGT, condannava l'odierno opponente per i reati a lui ascritti alla pena di Parte_1 mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalla , costituitasi parte civile, da Controparte_3 liquidarsi in separata sede, disponendo il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 18.190,00 oltre il rimborso delle spese di costituzione con gli accessori di legge;
che in data 29/3/2016, la difesa dell'imputato depositava atto di Parte_1 impugnazione dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila che, con sentenza n.2003/2017
Reg.Sent., emessa alla udienza dell'11/10/2017, in riforma della sentenza oggetto di gravame appellata dall'imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati contestati perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto, e condannando alla rifusione della parte civile delle Parte_1 spese di patrocinio del grado;
che durante la pendenza del processo penale, la ditta CP_1
[...
, con ricorso depositato il 7/9/2015, chiedeva al Tribunale di Cassino, Sezione
Fallimentare, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che il Tribunale di
Cassino, Sezione Fallimentare, con decreto depositato il 13/5/2016 dichiarava aperta la predetta procedura di concordato preventivo iscritta al N.3/2015, e con decreto depositato il
21/5/2019 nominava liquidatore giudiziale la dott.ssa la quale conferiva CP_2 espresso incarico all'avv. Debora Natalizio di procedere al recupero di tutti i crediti della ditta individuale , maturati alla data di presentazione del ricorso per ammissione CP_1 al concordato preventivo, ed ,in particolare, a quello oggetto di causa;
che, infine, la citata sentenza n. 598/2015 Reg.Sent. del Tribunale di Avezzano, Giudice Monocratico, veniva notificata unitamente e contestualmente ad atto di precetto con il quale l'opposta intimava a il pagamento della somma di euro 18.475,48. Parte_1
Tanto sopra considerato e premesso, con atto di citazione notificato il 28/7/2022, Pt_1
proponeva opposizione a precetto azionato, chiedendo l'accoglimento delle
[...] seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. Mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto dall'intimato per inesistenza o di inefficacia del titolo esecutivo azionato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.” A sostegno della domanda di opposizione a precetto proposta, iscritta al n.1069/2022 RGAC, l'opponente eccepiva la mancata acquisizione di validità di titolo esecutivo del provvedimento di concessione della provvisionale (sentenza n.598/2015
Reg.Sent. del Tribunale di Avezzano, Giudice Monocratico), e la perdita di efficacia del medesimo titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 14/10/2022 l'opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO 1) rigettarsi l'opposizione 2) vittoria di spese diritti ed onorari”.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di documenti.
L'opposizione proposta da è fondata e come tale è meritevole di Parte_1 accoglimento nei termini che seguono.
Tutto ciò premesso in fatto, appare opportuno considerare che per giurisprudenza costante la provvisionale disposta dal Giudice penale ai fini civilistici ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, insuscettibile di passare in giudicato, che deve essere necessariamente confermato con la definizione del giudizio civile attraverso il quale viene
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
liquidato il danno (ex multis Cassazione penale, Sezione III, sentenza n.23955 del
5/6/2023, che conferma quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.2246 del 19/12/1990).
Sicché, appare evidente che la parte civile, nel caso in cui il Giudice di appello abbia dichiarato la prescrizione del reato, sia obbligato a riassumere, nel termine di legge, il processo iniziato in sede penale dinanzi al Giudice civile, a pena di decadenza del titolo esecutivo provvisorio contenente la concessa provvisionale.
Nel caso di specie, nel termine di tre mesi previsto dall'art.305 c.p.c., decorrente dal
30/11/2017, non è stato riassunto il processo dinanzi al competente Giudice civile, con conseguente decadenza del titolo esecutivo provvisorio, essendosi limitata l'opposta a notificare il precetto solo in data 12/7/2022, e, quindi, dopo circa quattro anni dal deposito della citata sentenza penale.
Da quanto su esposto è di tutta evidenza che l'opposta difetta di un titolo esecutivo per poter procedere in executivitis nei confronti dell'opponente.
Pertanto, deve esser accolto il secondo motivo di opposizione al precetto, con conseguente assorbimento del primo motivo inerente al denunciato difetto di motivazione sulla sussistenza del danno da illecito civile.
Ad ogni buon conto, si osserva che il Giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria è chiamato ad accertare se sia integrata la fattispecie civilistica aquilana, con consequenziale obbligo di accertamento della idoneità della condotta contra legem a provocare un danno ingiusto ex art.2043 c.c, e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno (Corte di Cassazione Penale,
Sezione V, sentenza n.37401/2023).
PQM
Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 1069/2022 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) accoglie l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
b) condanna pertanto Preventivo N.3/15 Tribunale di Cassino CP_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 3.397,00 tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, in favore di . Parte_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
(dott. Alessandra Contestabile)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4