Articolo 8 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 8. ((La provincia puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.
L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.
La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro".
L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.
La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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