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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11044/2024promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CLERICO Parte_1
VALENTINA e dell'avv. BRUNO FRANCO MAURO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. UGHETTO NICOLETTA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente ed il resistente:
Stabilire che il Signor versi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore CP_1
e contributo alle spese straordinarie ( scolastiche, mediche e tutte quelle indicate Persona_1
ed elencate nel Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati), la somma mensile di euro 550,00= a partire dalla data dell'emanando provvedimento del
Tribunale di Torino, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, con rivalutazione ISTAT a partire dal dicembre 2026 Dare atto che la ricorrente dichiara di accettare la somma di euro 550,00= a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e delle spese straordinarie e che si impegna a non richiedere Per_1 ulteriori aumenti al di fuori dell'adeguamento ISTAT dovuto per legge.
Disporre che il signor corrisponda tale somma sino a che il figlio CP_1 Persona_1
avrà terminato gli studi e /o reperito una occupazione.
Dare atto che il signor si impegna ad attivare la polizza sanitaria di cui è titolare a CP_1
copertura delle spese mediche che potrà sostenere il figlio . Persona_1
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con sentenza del 29/06/2020.
Con ricorso depositato il 19/06/2024 hiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento del figlio minore, nelle more del procedimento divenuto maggiorenne.
In data 11/03/2025 si costituiva il resistente sig. . CP_1
Le parti nelle more trovavano un accordo ed il Giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note contenenti le conclusioni congiunte.
Le parti depositavano note nel termine loro assegnato e il giudice rimetteva la causa al collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il PM nulla ha opposto.
***
Vi è accordo economico.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il Signor versi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1
e contributo alle spese straordinarie ( scolastiche, mediche e tutte quelle indicate Persona_1
ed elencate nel Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati), la somma mensile di euro 550,00= a partire dalla data del presente provvedimento del
Tribunale di Torino, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, con rivalutazione ISTAT a partire dal dicembre 2026;
DA' ATTO che la ricorrente dichiara di accettare la somma di euro 550,00= a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e delle spese straordinarie e che si impegna a non richiedere Per_1 ulteriori aumenti al di fuori dell'adeguamento ISTAT dovuto per legge.
DISPONE che il signor corrisponda tale somma sino a che il figlio CP_1 Persona_1
avrà terminato gli studi e /o reperito una occupazione;
DA' ATTO che il signor si impegna ad attivare la polizza sanitaria di cui è titolare a CP_1
copertura delle spese mediche che potrà sostenere il figlio . Persona_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11044/2024promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CLERICO Parte_1
VALENTINA e dell'avv. BRUNO FRANCO MAURO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. UGHETTO NICOLETTA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente ed il resistente:
Stabilire che il Signor versi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore CP_1
e contributo alle spese straordinarie ( scolastiche, mediche e tutte quelle indicate Persona_1
ed elencate nel Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati), la somma mensile di euro 550,00= a partire dalla data dell'emanando provvedimento del
Tribunale di Torino, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, con rivalutazione ISTAT a partire dal dicembre 2026 Dare atto che la ricorrente dichiara di accettare la somma di euro 550,00= a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e delle spese straordinarie e che si impegna a non richiedere Per_1 ulteriori aumenti al di fuori dell'adeguamento ISTAT dovuto per legge.
Disporre che il signor corrisponda tale somma sino a che il figlio CP_1 Persona_1
avrà terminato gli studi e /o reperito una occupazione.
Dare atto che il signor si impegna ad attivare la polizza sanitaria di cui è titolare a CP_1
copertura delle spese mediche che potrà sostenere il figlio . Persona_1
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con sentenza del 29/06/2020.
Con ricorso depositato il 19/06/2024 hiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento del figlio minore, nelle more del procedimento divenuto maggiorenne.
In data 11/03/2025 si costituiva il resistente sig. . CP_1
Le parti nelle more trovavano un accordo ed il Giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note contenenti le conclusioni congiunte.
Le parti depositavano note nel termine loro assegnato e il giudice rimetteva la causa al collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il PM nulla ha opposto.
***
Vi è accordo economico.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il Signor versi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1
e contributo alle spese straordinarie ( scolastiche, mediche e tutte quelle indicate Persona_1
ed elencate nel Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati), la somma mensile di euro 550,00= a partire dalla data del presente provvedimento del
Tribunale di Torino, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, con rivalutazione ISTAT a partire dal dicembre 2026;
DA' ATTO che la ricorrente dichiara di accettare la somma di euro 550,00= a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e delle spese straordinarie e che si impegna a non richiedere Per_1 ulteriori aumenti al di fuori dell'adeguamento ISTAT dovuto per legge.
DISPONE che il signor corrisponda tale somma sino a che il figlio CP_1 Persona_1
avrà terminato gli studi e /o reperito una occupazione;
DA' ATTO che il signor si impegna ad attivare la polizza sanitaria di cui è titolare a CP_1
copertura delle spese mediche che potrà sostenere il figlio . Persona_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.