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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 19.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 12132/2022 promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr Parte_1
e difeso dagli avv.ti Anastasia Sergio e Basurto Maria Cristina
OPPONENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Lisi Dario Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 935/2022
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.11.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 935/2022 emesso il
14.09.2022 da questo Tribunale in favore di per Controparte_1 la somma di € 4.315,89, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compenso per aver prestato attività durante la campagna vaccinale
Covid-19. Deduceva di aver proceduto alla liquidazione degli emolumenti a tutto il personale interessato dal progetto di vaccinazione con le competenze stipendiali di ottobre 2021, nonostante la Regione non avesse erogato alcun finanziamento per coprire né l'acconto già erogato né il saldo, se ancora dovuto.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancanza della notifica del ricorso, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Nel merito insisteva per il rigetto dell' opposizione.
Dopo alcuni rinvii per la conciliazione della causa, all' udienza
Part del 30.01.2025 l' opposto evidenziava che la aveva provveduto al pagamento di un acconto pari ad euro 1762,89 sicchè residuava un credito di euro 2553,00 (euro 4315,89-1762,89=2553,00).
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.06.2025 che veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto è improcedibile, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Infatti, l' opponente non ha documentato la regolare notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza al creditore opposto.
Orbene, come recentemente statuito dalla S.C. (cfr Cass Sez Un
30.07.2008 n 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l' orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn 6841 e 9331), nel rito del lavoro, è improcedibile l' appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art 111 Cost), assegnare all' appellante, ex art 421
c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell' art 291 c.p.c. e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d' udienza determina l' improcedibilità dell' opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto.
Le medesime Sezioni Unite hanno, poi, più in generale affermato che
“nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso
e del decreto concorre a formare un complesso atto unitario di introduzione del processo” e che“ la rilevanza che…ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all' art 111 comma 2
Cost, induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro-e non estensibile neppure in via analogica-a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall' art 291 c.p.c. (…).La novella dell' art 111
Cost comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche, al fine di dedurre che né l' espressione di cui all' art 291 c.p.c., comma 1, (“Se…il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all' attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”) e tanto meno quella dell' art 421 c.p.c., comma 1 (“il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti”) possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data la impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l' inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della
“ragionevole durata del processo”-e con riflessi di indubbia incoerenza dell' intero sistema processuale-finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento dei tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendiani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno ispirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
Inconvenienti questi che, risultano ancora più evidenti nei casi di notifica dell' opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro
(cfr invece in questi sensi Cass 24 marzo 2001 n 4291 cit.) in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della
“ragionevole durata “si finisce per snaturare un provvedimento, quale quello ingiuntivo, che è applicabile al procedimento di opposizione a decreto si caratterizza proprio per una specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti…”.
Proprio dal principio del "giusto processo", più di recente, le
Sezioni unite sono partite per riesaminare taluni enunciati espressi dal precedente su citato, cogliendo l'occasione rappresentata dalla questione dell'omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (Cass. SS. UU. n. 5700 del
12 marzo 2014). Hanno così affermato "che il principio del giusto processo ... non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso" e che "occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio". In tale occasione le S.U. discostandosi dalla soluzione adottata nella richiamata sentenza del 2008, hanno ammesso, invece, la possibilità per il giudice, nel procedimento ex lege n. 89 del 2001, di concedere un nuovo termine, questo sì perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Tenuto conto di tali più recenti approdi giurisprudenziali, la S.C. con la sentenza n. 1483/2015, ha esteso tale principio al rito del lavoro, sottolineando come "il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso".
È chiaro, dunque, che il principio della rinnovabilità della notifica omessa o inesistente non è estensibile ai giudizi a struttura bifasica, quale quello per cui è causa.
Né appare rilevante la circostanza che l' opposto, avendo avuto notizia dell' udienza in considerazione della pendenza di trattative tra le parti si sia costituito in giudizio al solo fine di rilevare l' improcedibilità del ricorso atteso l' orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica inesistente non è sanata dalla costituzione del destinatario dell' atto (v Cass sez III civile n 23968/2017).
A quanto esposto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Atteso il tenore della decisione le spese possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'atto di opposizione in epigrafe, così provvede:
-Dichiara improcedibile il ricorso
-Compensa le spese processuali.
-Lecce, 19.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 19.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 12132/2022 promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr Parte_1
e difeso dagli avv.ti Anastasia Sergio e Basurto Maria Cristina
OPPONENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Lisi Dario Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 935/2022
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.11.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 935/2022 emesso il
14.09.2022 da questo Tribunale in favore di per Controparte_1 la somma di € 4.315,89, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compenso per aver prestato attività durante la campagna vaccinale
Covid-19. Deduceva di aver proceduto alla liquidazione degli emolumenti a tutto il personale interessato dal progetto di vaccinazione con le competenze stipendiali di ottobre 2021, nonostante la Regione non avesse erogato alcun finanziamento per coprire né l'acconto già erogato né il saldo, se ancora dovuto.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancanza della notifica del ricorso, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Nel merito insisteva per il rigetto dell' opposizione.
Dopo alcuni rinvii per la conciliazione della causa, all' udienza
Part del 30.01.2025 l' opposto evidenziava che la aveva provveduto al pagamento di un acconto pari ad euro 1762,89 sicchè residuava un credito di euro 2553,00 (euro 4315,89-1762,89=2553,00).
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.06.2025 che veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto è improcedibile, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Infatti, l' opponente non ha documentato la regolare notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza al creditore opposto.
Orbene, come recentemente statuito dalla S.C. (cfr Cass Sez Un
30.07.2008 n 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l' orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn 6841 e 9331), nel rito del lavoro, è improcedibile l' appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art 111 Cost), assegnare all' appellante, ex art 421
c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell' art 291 c.p.c. e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d' udienza determina l' improcedibilità dell' opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto.
Le medesime Sezioni Unite hanno, poi, più in generale affermato che
“nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso
e del decreto concorre a formare un complesso atto unitario di introduzione del processo” e che“ la rilevanza che…ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all' art 111 comma 2
Cost, induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro-e non estensibile neppure in via analogica-a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall' art 291 c.p.c. (…).La novella dell' art 111
Cost comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche, al fine di dedurre che né l' espressione di cui all' art 291 c.p.c., comma 1, (“Se…il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all' attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”) e tanto meno quella dell' art 421 c.p.c., comma 1 (“il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti”) possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data la impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l' inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della
“ragionevole durata del processo”-e con riflessi di indubbia incoerenza dell' intero sistema processuale-finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento dei tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendiani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno ispirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
Inconvenienti questi che, risultano ancora più evidenti nei casi di notifica dell' opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro
(cfr invece in questi sensi Cass 24 marzo 2001 n 4291 cit.) in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della
“ragionevole durata “si finisce per snaturare un provvedimento, quale quello ingiuntivo, che è applicabile al procedimento di opposizione a decreto si caratterizza proprio per una specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti…”.
Proprio dal principio del "giusto processo", più di recente, le
Sezioni unite sono partite per riesaminare taluni enunciati espressi dal precedente su citato, cogliendo l'occasione rappresentata dalla questione dell'omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (Cass. SS. UU. n. 5700 del
12 marzo 2014). Hanno così affermato "che il principio del giusto processo ... non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso" e che "occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio". In tale occasione le S.U. discostandosi dalla soluzione adottata nella richiamata sentenza del 2008, hanno ammesso, invece, la possibilità per il giudice, nel procedimento ex lege n. 89 del 2001, di concedere un nuovo termine, questo sì perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Tenuto conto di tali più recenti approdi giurisprudenziali, la S.C. con la sentenza n. 1483/2015, ha esteso tale principio al rito del lavoro, sottolineando come "il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso".
È chiaro, dunque, che il principio della rinnovabilità della notifica omessa o inesistente non è estensibile ai giudizi a struttura bifasica, quale quello per cui è causa.
Né appare rilevante la circostanza che l' opposto, avendo avuto notizia dell' udienza in considerazione della pendenza di trattative tra le parti si sia costituito in giudizio al solo fine di rilevare l' improcedibilità del ricorso atteso l' orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica inesistente non è sanata dalla costituzione del destinatario dell' atto (v Cass sez III civile n 23968/2017).
A quanto esposto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Atteso il tenore della decisione le spese possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'atto di opposizione in epigrafe, così provvede:
-Dichiara improcedibile il ricorso
-Compensa le spese processuali.
-Lecce, 19.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa