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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Il Tribunale nella persona del Giudice onorario, Dott.ssa Antonella Flora
Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 616/2023 R.G
T R A
l' in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in via Madonna Parte_1
Della Via n. 78, P. IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Via Vittorio Emanuele Orlando presso lo Studio legale Associato Parte_1
degli Avv.ti Ivano Piluso;
p.e.c.:
Emanuele Vento;
p.e.c.: Email_1
, entrambi del Foro di Email_2
e p.e.c.: Parte_1 Parte_2
del Foro di Catania e per essi Email_3
allo Studio Legale Associato Piluso, Vento & , fax n. 0933-1935956, Parte_2
dai quali è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente,
giusta procura su separata foglio allegato al ricorso introduttivo del giudizio;
pagina 1 di 7 R I C O R R E N T E
C O N T R O
in persona del Vice Sindaco pro Parte_3
tempore, C.F. , con sede in in P.IVA_2 Parte_3 Parte_3 [...]
elettivamente domiciliato in in via P. Parte_4 Parte_3 Parte_3
Carrera n. 6 presso lo studio dell'Avv. Agata Burtone che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione PEC
; Email_4
R E S I S T E N TE
Oggetto: Condannatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso ex art. 281 decies C.p.c. del 23/06/2023, l' Parte_1
, premetteva di gestire la casa di accoglienza “ “ in
[...] Per_1
Grammichele e che presso la suddetta struttura, su richiesta del Comune di in del 16/09/2016, a seguito di specifico Parte_3 Parte_3
provvedimento del Tribunale dei minori di Catania, era stato collocato il minore e la di lui madre . Persona_2 Persona_3
Rappresentava, ancora, che l'Ente convenuto non aveva effettuato il pagamento di diverse fatture relative al corrispettivo per la collocazione del predetto minore e della di lui madre per un importo complessivo di
€ 50.863,78, al netto dell'IVA, oltre € 1.629,00 ancora da fatturare, chiedeva,
pagina 2 di 7 pertanto, la condanna del resistente al pagamento delle anzidette Pt_3
somme oltre interessi e spese.
Disposta la comparizione delle parti si costituiva in giudizio il Pt_3
resistente eccependo, preliminarmente, la mancanza dei presupposti per l'applicabilità del rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281 decies cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda stante che il resistente Pt_3
aveva provveduto alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente in base alle delibere adottate dal medesimo
All'udienza del 22.01.2024 veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza dell'11.03.2024 dopo la quale ci si riservava di provvedere. Con
ordinanza del 3.05.2024, ritenuta la applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio del rito prescelto, si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2024 durante la quale veniva trattenuta per la decisione previo deposito di memorie conclusionali e memorie conclusionali di replica a decorrere dal 15.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione preliminare formulata dal resistente in ordine alla non applicabilità del rito semplificato all'odierno giudizio. Inver,o quanto dedotto va deciso in base alla documentazione in atti prodotta dalle parti.
Nel caso di specie non è stato necessario alcun espletamento istruttorio vista la pagina 3 di 7 natura documentale della causa, dunque, appare condivisibile l'applicabilità del rito prescelto.
Dall'esame degli atti emerge che prima dell'inizio del giudizio la ricorrente ha invitato il resistente al procedimento di negoziazione assistita con atto notificato il 30/03/2023, tuttavia, il suddetto invito è rimasto senza riscontro da parte del
Pt_3
Emerge, ancora, che con decreto del 07/10/2016 il Tribunale dei Minori di
Catania aveva disposto l'affidamento del minore al servizio Persona_2
sociale del Comune di in e nel medesimo decreto si Parte_3 Parte_3
legge che il predetto minore nato il [...], unitamente alla di lui madre si trovava già collocato presso la struttura “ Nazareth “ in Grammichele, gestita dalla ricorrente.
Si evince dagli atti del procedimento che il minore e la madre si trovavano già
collocati nella predetta struttura in virtù del provvedimento emesso dal Comune
di in il 16/09/2016 a seguito di segnalazione dei servizi Parte_3 Parte_3
sociali che chiedevano all'Ente la collocazione in idonea struttura della madre ancor prima del parto.
Con il suddetto decreto il Tribunale dei Minori disponeva l'affidamento del minore al sevizio sociale del Comune di in e stabiliva Parte_3 Parte_3
l'inserimento del minore e della madre presso la struttura ove era stato già
pagina 4 di 7 accolto, o altra idonea casa – famiglia nel territorio, a cura del servizio sociale affidatario.
Appare pacifica la circostanza che il minore e la madre rimanevano collocati presso la struttura, in Grammichele, gestita dalla ricorrente e che la collocazione scaturiva dalla richiesta di ricovero originariamente emessa dal Comune di in il 16/09/2016, prot. 16201 ed in ottemperanza a Parte_3 Parte_3
quanto successivamente disposto dal Tribunale dei Minori di Catania con il decreto del 07/10/2016.
E' altresì provato, in quanto dedotto e non contestato, che la collocazione del minore e della madre nella struttura in questione si è protratta per l'intero periodo dedotto in ricorso a cura del servizio sociale affidatario.
Per detto periodo la ricorrente ha diritto alla corresponsione del compenso concordato. L'entità del compenso risulta concordato dalle parti. Peraltro il resistente ha provveduto al pagamento di buona parte delle fatture emesse e non risultano contestazioni in ordine alla quantificazione dei servizi fatturati.
Anche in seguito all'instaurazione del presente giudizio, il resistente Pt_3
ha provveduto al pagamento di parte delle fatture oggetto di causa.
In merito alle altre fatture di cui la ricorrente ha chiesto il pagamento con atto introduttivo, il resistente ha dedotto, in ultimo, nella memoria di replica Pt_3
in atti, che non può procedere al loro pagamento perché non vi è un impegno di spesa da parte del medesimo.
pagina 5 di 7 A tal proposito va evidenziato che, come già detto, il Comune ha,
espressamente, disposto la collocazione del minore e della di lui madre nella struttura gestita dalla ricorrente, dunque, per tali ragioni, il medesimo Ente è
tenuto a sostenerne le spese a nulla rilevando che mancano i provvedimenti amministrativi. L'Ente, difatti, consapevole degli impegni assunti con la ricorrente non si può esimere dall'adempimento adducendo la mancanza di atti amministrativi che lo stesso è tenuto ad adottare.
Relativamente al quantum richiesto, entrambe le parti danno atto che nel corso del giudizio il ha effettuato il pagamento di diverse fatture. Pt_3
Conseguentemente la somma originariamente richiesta in ricorso, come quantificata dalla stessa ricorrente, si è ridotta in € 38.108,86 oltre IVA per somme fatturate e non pagate.
La ricorrente, inoltre, richiede la condanna del al pagamento Pt_3
dell'ulteriore somma, non fatturata, di € 1.629,00. Relativamente a quest'ultima somma richiesta il resistente non ha formulata alcuna specifica Pt_3
opposizione; pertanto la detta richiesta va ritenuta non contestata e,
conseguentemente, va accolta.
Spese e compensi come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 616/2023
R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così decide:
pagina 6 di 7 Accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e, pertanto, condanna il
, in persona del Sindaco pro tempore ed in Parte_3
carica, al pagamento, in favore dell Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ed in
[...] Parte_1
carica delle seguenti somme: € 38.108,86 oltre IVA per somme fatturate e non pagate ed € 1.629,00 oltre Iva per somme ancora da fatturare, oltre interessi dal dovuto al soddisfo
Condanna il , in persona del Sindaco pro Parte_3
tempore ed in carica, al pagamento, in favore dell
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore ed in carica, delle spese e compensi del procedimento che liquida in complessivi €. 3.000,00 oltre il 15% per rimborso forfettario spese e gli accessori di legge
Caltagirone, il 02/04/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Il Tribunale nella persona del Giudice onorario, Dott.ssa Antonella Flora
Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 616/2023 R.G
T R A
l' in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in via Madonna Parte_1
Della Via n. 78, P. IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Via Vittorio Emanuele Orlando presso lo Studio legale Associato Parte_1
degli Avv.ti Ivano Piluso;
p.e.c.:
Emanuele Vento;
p.e.c.: Email_1
, entrambi del Foro di Email_2
e p.e.c.: Parte_1 Parte_2
del Foro di Catania e per essi Email_3
allo Studio Legale Associato Piluso, Vento & , fax n. 0933-1935956, Parte_2
dai quali è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente,
giusta procura su separata foglio allegato al ricorso introduttivo del giudizio;
pagina 1 di 7 R I C O R R E N T E
C O N T R O
in persona del Vice Sindaco pro Parte_3
tempore, C.F. , con sede in in P.IVA_2 Parte_3 Parte_3 [...]
elettivamente domiciliato in in via P. Parte_4 Parte_3 Parte_3
Carrera n. 6 presso lo studio dell'Avv. Agata Burtone che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione PEC
; Email_4
R E S I S T E N TE
Oggetto: Condannatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso ex art. 281 decies C.p.c. del 23/06/2023, l' Parte_1
, premetteva di gestire la casa di accoglienza “ “ in
[...] Per_1
Grammichele e che presso la suddetta struttura, su richiesta del Comune di in del 16/09/2016, a seguito di specifico Parte_3 Parte_3
provvedimento del Tribunale dei minori di Catania, era stato collocato il minore e la di lui madre . Persona_2 Persona_3
Rappresentava, ancora, che l'Ente convenuto non aveva effettuato il pagamento di diverse fatture relative al corrispettivo per la collocazione del predetto minore e della di lui madre per un importo complessivo di
€ 50.863,78, al netto dell'IVA, oltre € 1.629,00 ancora da fatturare, chiedeva,
pagina 2 di 7 pertanto, la condanna del resistente al pagamento delle anzidette Pt_3
somme oltre interessi e spese.
Disposta la comparizione delle parti si costituiva in giudizio il Pt_3
resistente eccependo, preliminarmente, la mancanza dei presupposti per l'applicabilità del rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281 decies cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda stante che il resistente Pt_3
aveva provveduto alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente in base alle delibere adottate dal medesimo
All'udienza del 22.01.2024 veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza dell'11.03.2024 dopo la quale ci si riservava di provvedere. Con
ordinanza del 3.05.2024, ritenuta la applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio del rito prescelto, si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2024 durante la quale veniva trattenuta per la decisione previo deposito di memorie conclusionali e memorie conclusionali di replica a decorrere dal 15.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione preliminare formulata dal resistente in ordine alla non applicabilità del rito semplificato all'odierno giudizio. Inver,o quanto dedotto va deciso in base alla documentazione in atti prodotta dalle parti.
Nel caso di specie non è stato necessario alcun espletamento istruttorio vista la pagina 3 di 7 natura documentale della causa, dunque, appare condivisibile l'applicabilità del rito prescelto.
Dall'esame degli atti emerge che prima dell'inizio del giudizio la ricorrente ha invitato il resistente al procedimento di negoziazione assistita con atto notificato il 30/03/2023, tuttavia, il suddetto invito è rimasto senza riscontro da parte del
Pt_3
Emerge, ancora, che con decreto del 07/10/2016 il Tribunale dei Minori di
Catania aveva disposto l'affidamento del minore al servizio Persona_2
sociale del Comune di in e nel medesimo decreto si Parte_3 Parte_3
legge che il predetto minore nato il [...], unitamente alla di lui madre si trovava già collocato presso la struttura “ Nazareth “ in Grammichele, gestita dalla ricorrente.
Si evince dagli atti del procedimento che il minore e la madre si trovavano già
collocati nella predetta struttura in virtù del provvedimento emesso dal Comune
di in il 16/09/2016 a seguito di segnalazione dei servizi Parte_3 Parte_3
sociali che chiedevano all'Ente la collocazione in idonea struttura della madre ancor prima del parto.
Con il suddetto decreto il Tribunale dei Minori disponeva l'affidamento del minore al sevizio sociale del Comune di in e stabiliva Parte_3 Parte_3
l'inserimento del minore e della madre presso la struttura ove era stato già
pagina 4 di 7 accolto, o altra idonea casa – famiglia nel territorio, a cura del servizio sociale affidatario.
Appare pacifica la circostanza che il minore e la madre rimanevano collocati presso la struttura, in Grammichele, gestita dalla ricorrente e che la collocazione scaturiva dalla richiesta di ricovero originariamente emessa dal Comune di in il 16/09/2016, prot. 16201 ed in ottemperanza a Parte_3 Parte_3
quanto successivamente disposto dal Tribunale dei Minori di Catania con il decreto del 07/10/2016.
E' altresì provato, in quanto dedotto e non contestato, che la collocazione del minore e della madre nella struttura in questione si è protratta per l'intero periodo dedotto in ricorso a cura del servizio sociale affidatario.
Per detto periodo la ricorrente ha diritto alla corresponsione del compenso concordato. L'entità del compenso risulta concordato dalle parti. Peraltro il resistente ha provveduto al pagamento di buona parte delle fatture emesse e non risultano contestazioni in ordine alla quantificazione dei servizi fatturati.
Anche in seguito all'instaurazione del presente giudizio, il resistente Pt_3
ha provveduto al pagamento di parte delle fatture oggetto di causa.
In merito alle altre fatture di cui la ricorrente ha chiesto il pagamento con atto introduttivo, il resistente ha dedotto, in ultimo, nella memoria di replica Pt_3
in atti, che non può procedere al loro pagamento perché non vi è un impegno di spesa da parte del medesimo.
pagina 5 di 7 A tal proposito va evidenziato che, come già detto, il Comune ha,
espressamente, disposto la collocazione del minore e della di lui madre nella struttura gestita dalla ricorrente, dunque, per tali ragioni, il medesimo Ente è
tenuto a sostenerne le spese a nulla rilevando che mancano i provvedimenti amministrativi. L'Ente, difatti, consapevole degli impegni assunti con la ricorrente non si può esimere dall'adempimento adducendo la mancanza di atti amministrativi che lo stesso è tenuto ad adottare.
Relativamente al quantum richiesto, entrambe le parti danno atto che nel corso del giudizio il ha effettuato il pagamento di diverse fatture. Pt_3
Conseguentemente la somma originariamente richiesta in ricorso, come quantificata dalla stessa ricorrente, si è ridotta in € 38.108,86 oltre IVA per somme fatturate e non pagate.
La ricorrente, inoltre, richiede la condanna del al pagamento Pt_3
dell'ulteriore somma, non fatturata, di € 1.629,00. Relativamente a quest'ultima somma richiesta il resistente non ha formulata alcuna specifica Pt_3
opposizione; pertanto la detta richiesta va ritenuta non contestata e,
conseguentemente, va accolta.
Spese e compensi come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 616/2023
R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così decide:
pagina 6 di 7 Accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e, pertanto, condanna il
, in persona del Sindaco pro tempore ed in Parte_3
carica, al pagamento, in favore dell Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ed in
[...] Parte_1
carica delle seguenti somme: € 38.108,86 oltre IVA per somme fatturate e non pagate ed € 1.629,00 oltre Iva per somme ancora da fatturare, oltre interessi dal dovuto al soddisfo
Condanna il , in persona del Sindaco pro Parte_3
tempore ed in carica, al pagamento, in favore dell
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore ed in carica, delle spese e compensi del procedimento che liquida in complessivi €. 3.000,00 oltre il 15% per rimborso forfettario spese e gli accessori di legge
Caltagirone, il 02/04/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
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