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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 991/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 30 giugno 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 991/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Enrico Brunoldi Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Davide Campi Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stato assunto da con contratto di lavoro Parte_2 Controparte_1
subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 16 maggio 2022 per svolgere a tempo pieno le mansioni di disegnatore tecnico, liv B1, CCNL delle industrie metalmeccaniche;
che il 5 aprile 2023 il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
che il 28 marzo 2024, durante un normale confronto circa aspetti di natura squisitamente tecnica del lavoro, , legale Persona_1
rappresentante di aveva chiesto ad esso ricorrente di apporre alcune modifiche Controparte_1
tecniche ad un progetto a cui questi era addetto;
che, con toni del tutto civili e pacati, esso ricorrente aveva proposto delle osservazioni circa l'opportunità di tali modifiche, venendo conseguentemente apostrofato dal in maniera verbalmente aggressiva;
che il 3 aprile 2024 era stato allontanato Per_1
dal lavoro senza alcuna motivazione e con intimazione a non presentarsi più; di aver impugnato tale sospensione, offrendo la propria prestazione lavorativa;
di aver subito un evento morboso con temporanea incapacità, con conseguente sospensione per malattia;
che con comunicazione CP_2
datata 3 aprile 2024 inviata a mezzo raccomandata e ricevuta da esso ricorrente il 9 aprile 2024,
[...]
gli aveva contestato, ai sensi dell'art. 7 Legge 300/1970 che «il giorno 28 marzo 2024, CP_1
la S.V. durante lo svolgimento di una riunione con tutto il personale dell'ufficio tecnico, si rifiutava di apporre modifiche sull'aspirazione d'aria del motore e del generatore dell'involucro APU
(carrozzeria), presentata dal sig. , quale rappresentante legale dell . Nello Persona_1 CP_3
specifico, non solo non veniva accolta la richiesta ma addirittura, ha reagito con ira ed imprecazioni, denigrando la direzione, la struttura aziendale ed alcuni colleghi. Inoltre, ha affermato di non accettare ordini da nessuno e che avrebbe sviluppato il progetto lavorativo secondo la sua volontà»; che con comunicazione datata 10 aprile 2024, inviata tramite raccomandata l'11 aprile 2024 e ricevuta da in data 15 aprile 2024, aveva reso le proprie giustificazioni, rigettando le accuse Controparte_4
mossegli e precisando i fatti per come erano invece avvenuti, rivendicando, infine, la totale assenza di responsabilità disciplinari a proprio carico;
che il 2 maggio 2024 esso ricorrente, a casa dal lavoro per motivi di salute dal 3 aprile al 26 aprile e, successivamente, in ferie, aveva inviato un certificato di malattia, visto l'insorgere di un nuovo episodio morboso, con presunto termine finale al giorno 11 di maggio;
che a tale comunicazione aveva dato riscontro via mail il giorno stesso, Controparte_1
rigettando il giustificativo stante l'avvenuto licenziamento, senza che esso ricorrente, però, lo avesse mai ricevuto;
di avere, poi, in data 6 maggio 2024, ricevuto la comunicazione datata 24 aprile 2024 e spedita il 26 aprile 2024 tramite la quale aveva comminato la sanzione disciplinare Controparte_1
del licenziamento per giusta causa;
di aver impugnato, nei termini di legge, il provvedimento espulsivo.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il licenziamento, così conclude: «accertare e dichiarare
l'illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 15076 Ovada (AL), via Piave
[...]
n. 13 c.f. al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a sei P.IVA_1
mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR corrispondente ad € 12.816,00 o, comunque, della diversa somma che riterrà il giudicante, comunque non inferiore a tre mensilità, tenendo sempre conto dell'importo di € 2.136,00 quale retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per la liquidazione del risarcimento;
dichiarare altresì tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 15076 Ovada (AL), via Piave n. 13
c.f. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.204,00 a titolo di P.IVA_1
indennità di mancato preavviso;
dichiarare altresì tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 15076 Ovada (AL), via Piave n. 13
c.f. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 659,22 a titolo di arretrati P.IVA_1
retributivi per ferie maturate e non godute e per danni per mancata retribuzione e/o indennità di malattia per il periodo dal 2 maggio 2024 all'11 maggio 2024; con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario».
Resiste che, contestate le argomentazioni avversarie, conclude per il rigetto del Controparte_5
ricorso, con il favore delle spese. II) L'art. 8 del CCNL Industrie Metalmeccaniche stabilisce, sotto la rubrica «Provvedimenti disciplinari» che «salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte».
Il licenziamento intimato al ricorrente è senz'altro di natura disciplinare.
La contestazione disciplinare è pervenuta al lavoratore il 9.4.2024.
Il lavoratore ha inviato, nel termine di cinque giorni, con raccomandata dell'11.4.2024, le proprie giustificazioni, che sono pervenute al datore di lavoro il 15.4.2024.
Il datore di lavoro, stando alla previsione di cui all'art. 8 del CCNL, aveva tempo per irrogare la sanzione disciplinare sino al 20.4.2024.
La lettera di licenziamento è stata spedita il 26.4.2025, quindi tardivamente, ed è giunta a destinazione, altrettanto tardivamente, il 6.5.2024.
Il fatto che il lavoratore fosse in malattia, trattandosi di licenziamento per pretesa giusta causa, è irrilevante.
Afferma, infatti, la Corte di cassazione (sez. L, 4.1.2017, n. 64) che «lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio dal potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo;
esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto».
Non solo, ma la Corte di cassazione (sez. L, 26.5.2005, n. 11087) si è anche occupata di un caso del tutto analogo al presente, affermando che «lo stato di malattia del lavoratore, che non incide sul regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi sull'operatività delle causali di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, non impedisce l'intimazione del licenziamento ma incide solo, temporaneamente, sulla sua efficacia;
di conseguenza lo stesso stato non può considerarsi incidente sull'operatività di una clausola del contratto collettivo che, nel regolare il procedimento disciplinare, preveda che le giustificazioni si riterranno accolte qualora il datore di lavoro non assuma un provvedimento disciplinare entro un certo termine».
Pertanto, deve ritenersi avverata la fictio iuris prevista dall'art. 8 del CCNL, secondo cui le giustificazioni rese dal lavoratore si considerano implicitamente accettate dal datore di lavoro, laddove il provvedimento disciplinare non venga irrogato entro il termine di sei giorni dalla scadenza del termine fissato per rendere le giustificazioni. Il licenziamento intimato da è, dunque, tamquan non esset, in quanto precluso Controparte_5 dall'avvenuta accettazione implicita delle giustificazioni. non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, Controparte_5
della legge n. 300 del 1970, per cui non si applica, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n.
23 del 2015, la tutela reintegratoria ma, soltanto, quella indennitaria nel limite massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (meno di due anni) si stima congruo determinare l'indennità, non assoggettabile a contribuzione previdenziale, spettante al ricorrente nell'equivalente di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e, precisamente, €
9.612,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Anche le ulteriori domande sono fondate.
In merito al diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, la Corte di cassazione (sez. L, 19.11.2015, n. 23710) afferma che «in materia di licenziamento illegittimo,
l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra ove operi la tutela cd. Reale non essendovi interruzione del rapporto, mentre, ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto ed è diretto -a differenza dell'indennità prevista dall'art. 2 della l. n. 604 del 1966 che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo- a compensare l'avvenuta intimazione in tronco del recesso».
Pertanto, deve essere condannata a versare al ricorrente, a titolo di indennità di Controparte_5 mancato preavviso (quantificata dal CCNL nell'equivalente di una mensilità e mezza per i lavoratori, come il ricorrente, con anzianità inferiore a cinque anni inquadrati nel liv. B1), la somma di € 3.204,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Spettano al ricorrente anche gli arretrati retributivi rivendicati, come quantificati nel conteggio prodotto e non contestato dalla resistente. ha ritenuto, senza alcuna valida motivazione, di rifiutare il certificato di malattia Controparte_5
regolarmente e tempestivamente inviato dal lavoratore in data 2.5.2024, ed ha, conseguentemente, collocato, in maniera assolutamente indebita, il lavoratore in ferie per il periodo dal 2 al 6.5.2024.
Il ricorrente, in base al certificato di malattia avrebbe dovuto essere collocato in malattia sino all'11.5.2024, con conseguente efficacia del licenziamento da detta data, anziché dal 6.5.2024.
Da ciò consegue che il ricorrente ha diritto di vedersi retribuite le ferie imposte unilateralmente dal datore di lavoro, come ferie monetizzabili al termine del rapporto, in quanto non godute, nonché di vedersi retribuito il periodo dal 6 all'11.5.2024 nel quale avrebbe dovuto essere considerato assente per malattia. I conteggi, non analiticamente contestati, appaiono formalmente e sostanzialmente corretti, per cui deve essere condannata pagare a € 659,22 oltre rivalutazione Controparte_5 Parte_2
monetaria ed interessi.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato a Parte_2
da dichiara estinto il rapporto di lavoro con decorrenza 12.5.2024 e condanna Controparte_5
al pagamento in favore di di una indennità, non assoggettata a Controparte_5 Parte_2 contribuzione previdenziale, nella misura di € 9.612,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
dichiara tenuta e condanna, inoltre, a pagare a € 3.204,00 oltre Controparte_5 Parte_2
rivalutazione monetaria e interessi legali, per indennità di mancato preavviso;
dichiara tenuta e condanna, infine a pagare a € 659,22 oltre Controparte_5 Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali per arretrati retributivi e ferie maturate e non godute;
condanna a rimborsare a le spese processuali, con distrazione in Controparte_5 Parte_2 favore dell'avv. Enrico Brunoldi, che liquida in € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 30 giugno 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 30 giugno 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 991/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Enrico Brunoldi Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Davide Campi Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stato assunto da con contratto di lavoro Parte_2 Controparte_1
subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 16 maggio 2022 per svolgere a tempo pieno le mansioni di disegnatore tecnico, liv B1, CCNL delle industrie metalmeccaniche;
che il 5 aprile 2023 il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
che il 28 marzo 2024, durante un normale confronto circa aspetti di natura squisitamente tecnica del lavoro, , legale Persona_1
rappresentante di aveva chiesto ad esso ricorrente di apporre alcune modifiche Controparte_1
tecniche ad un progetto a cui questi era addetto;
che, con toni del tutto civili e pacati, esso ricorrente aveva proposto delle osservazioni circa l'opportunità di tali modifiche, venendo conseguentemente apostrofato dal in maniera verbalmente aggressiva;
che il 3 aprile 2024 era stato allontanato Per_1
dal lavoro senza alcuna motivazione e con intimazione a non presentarsi più; di aver impugnato tale sospensione, offrendo la propria prestazione lavorativa;
di aver subito un evento morboso con temporanea incapacità, con conseguente sospensione per malattia;
che con comunicazione CP_2
datata 3 aprile 2024 inviata a mezzo raccomandata e ricevuta da esso ricorrente il 9 aprile 2024,
[...]
gli aveva contestato, ai sensi dell'art. 7 Legge 300/1970 che «il giorno 28 marzo 2024, CP_1
la S.V. durante lo svolgimento di una riunione con tutto il personale dell'ufficio tecnico, si rifiutava di apporre modifiche sull'aspirazione d'aria del motore e del generatore dell'involucro APU
(carrozzeria), presentata dal sig. , quale rappresentante legale dell . Nello Persona_1 CP_3
specifico, non solo non veniva accolta la richiesta ma addirittura, ha reagito con ira ed imprecazioni, denigrando la direzione, la struttura aziendale ed alcuni colleghi. Inoltre, ha affermato di non accettare ordini da nessuno e che avrebbe sviluppato il progetto lavorativo secondo la sua volontà»; che con comunicazione datata 10 aprile 2024, inviata tramite raccomandata l'11 aprile 2024 e ricevuta da in data 15 aprile 2024, aveva reso le proprie giustificazioni, rigettando le accuse Controparte_4
mossegli e precisando i fatti per come erano invece avvenuti, rivendicando, infine, la totale assenza di responsabilità disciplinari a proprio carico;
che il 2 maggio 2024 esso ricorrente, a casa dal lavoro per motivi di salute dal 3 aprile al 26 aprile e, successivamente, in ferie, aveva inviato un certificato di malattia, visto l'insorgere di un nuovo episodio morboso, con presunto termine finale al giorno 11 di maggio;
che a tale comunicazione aveva dato riscontro via mail il giorno stesso, Controparte_1
rigettando il giustificativo stante l'avvenuto licenziamento, senza che esso ricorrente, però, lo avesse mai ricevuto;
di avere, poi, in data 6 maggio 2024, ricevuto la comunicazione datata 24 aprile 2024 e spedita il 26 aprile 2024 tramite la quale aveva comminato la sanzione disciplinare Controparte_1
del licenziamento per giusta causa;
di aver impugnato, nei termini di legge, il provvedimento espulsivo.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il licenziamento, così conclude: «accertare e dichiarare
l'illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 15076 Ovada (AL), via Piave
[...]
n. 13 c.f. al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a sei P.IVA_1
mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR corrispondente ad € 12.816,00 o, comunque, della diversa somma che riterrà il giudicante, comunque non inferiore a tre mensilità, tenendo sempre conto dell'importo di € 2.136,00 quale retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per la liquidazione del risarcimento;
dichiarare altresì tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 15076 Ovada (AL), via Piave n. 13
c.f. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.204,00 a titolo di P.IVA_1
indennità di mancato preavviso;
dichiarare altresì tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 15076 Ovada (AL), via Piave n. 13
c.f. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 659,22 a titolo di arretrati P.IVA_1
retributivi per ferie maturate e non godute e per danni per mancata retribuzione e/o indennità di malattia per il periodo dal 2 maggio 2024 all'11 maggio 2024; con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario».
Resiste che, contestate le argomentazioni avversarie, conclude per il rigetto del Controparte_5
ricorso, con il favore delle spese. II) L'art. 8 del CCNL Industrie Metalmeccaniche stabilisce, sotto la rubrica «Provvedimenti disciplinari» che «salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte».
Il licenziamento intimato al ricorrente è senz'altro di natura disciplinare.
La contestazione disciplinare è pervenuta al lavoratore il 9.4.2024.
Il lavoratore ha inviato, nel termine di cinque giorni, con raccomandata dell'11.4.2024, le proprie giustificazioni, che sono pervenute al datore di lavoro il 15.4.2024.
Il datore di lavoro, stando alla previsione di cui all'art. 8 del CCNL, aveva tempo per irrogare la sanzione disciplinare sino al 20.4.2024.
La lettera di licenziamento è stata spedita il 26.4.2025, quindi tardivamente, ed è giunta a destinazione, altrettanto tardivamente, il 6.5.2024.
Il fatto che il lavoratore fosse in malattia, trattandosi di licenziamento per pretesa giusta causa, è irrilevante.
Afferma, infatti, la Corte di cassazione (sez. L, 4.1.2017, n. 64) che «lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio dal potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo;
esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto».
Non solo, ma la Corte di cassazione (sez. L, 26.5.2005, n. 11087) si è anche occupata di un caso del tutto analogo al presente, affermando che «lo stato di malattia del lavoratore, che non incide sul regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi sull'operatività delle causali di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, non impedisce l'intimazione del licenziamento ma incide solo, temporaneamente, sulla sua efficacia;
di conseguenza lo stesso stato non può considerarsi incidente sull'operatività di una clausola del contratto collettivo che, nel regolare il procedimento disciplinare, preveda che le giustificazioni si riterranno accolte qualora il datore di lavoro non assuma un provvedimento disciplinare entro un certo termine».
Pertanto, deve ritenersi avverata la fictio iuris prevista dall'art. 8 del CCNL, secondo cui le giustificazioni rese dal lavoratore si considerano implicitamente accettate dal datore di lavoro, laddove il provvedimento disciplinare non venga irrogato entro il termine di sei giorni dalla scadenza del termine fissato per rendere le giustificazioni. Il licenziamento intimato da è, dunque, tamquan non esset, in quanto precluso Controparte_5 dall'avvenuta accettazione implicita delle giustificazioni. non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, Controparte_5
della legge n. 300 del 1970, per cui non si applica, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n.
23 del 2015, la tutela reintegratoria ma, soltanto, quella indennitaria nel limite massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (meno di due anni) si stima congruo determinare l'indennità, non assoggettabile a contribuzione previdenziale, spettante al ricorrente nell'equivalente di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e, precisamente, €
9.612,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Anche le ulteriori domande sono fondate.
In merito al diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, la Corte di cassazione (sez. L, 19.11.2015, n. 23710) afferma che «in materia di licenziamento illegittimo,
l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra ove operi la tutela cd. Reale non essendovi interruzione del rapporto, mentre, ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto ed è diretto -a differenza dell'indennità prevista dall'art. 2 della l. n. 604 del 1966 che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo- a compensare l'avvenuta intimazione in tronco del recesso».
Pertanto, deve essere condannata a versare al ricorrente, a titolo di indennità di Controparte_5 mancato preavviso (quantificata dal CCNL nell'equivalente di una mensilità e mezza per i lavoratori, come il ricorrente, con anzianità inferiore a cinque anni inquadrati nel liv. B1), la somma di € 3.204,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Spettano al ricorrente anche gli arretrati retributivi rivendicati, come quantificati nel conteggio prodotto e non contestato dalla resistente. ha ritenuto, senza alcuna valida motivazione, di rifiutare il certificato di malattia Controparte_5
regolarmente e tempestivamente inviato dal lavoratore in data 2.5.2024, ed ha, conseguentemente, collocato, in maniera assolutamente indebita, il lavoratore in ferie per il periodo dal 2 al 6.5.2024.
Il ricorrente, in base al certificato di malattia avrebbe dovuto essere collocato in malattia sino all'11.5.2024, con conseguente efficacia del licenziamento da detta data, anziché dal 6.5.2024.
Da ciò consegue che il ricorrente ha diritto di vedersi retribuite le ferie imposte unilateralmente dal datore di lavoro, come ferie monetizzabili al termine del rapporto, in quanto non godute, nonché di vedersi retribuito il periodo dal 6 all'11.5.2024 nel quale avrebbe dovuto essere considerato assente per malattia. I conteggi, non analiticamente contestati, appaiono formalmente e sostanzialmente corretti, per cui deve essere condannata pagare a € 659,22 oltre rivalutazione Controparte_5 Parte_2
monetaria ed interessi.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato a Parte_2
da dichiara estinto il rapporto di lavoro con decorrenza 12.5.2024 e condanna Controparte_5
al pagamento in favore di di una indennità, non assoggettata a Controparte_5 Parte_2 contribuzione previdenziale, nella misura di € 9.612,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
dichiara tenuta e condanna, inoltre, a pagare a € 3.204,00 oltre Controparte_5 Parte_2
rivalutazione monetaria e interessi legali, per indennità di mancato preavviso;
dichiara tenuta e condanna, infine a pagare a € 659,22 oltre Controparte_5 Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali per arretrati retributivi e ferie maturate e non godute;
condanna a rimborsare a le spese processuali, con distrazione in Controparte_5 Parte_2 favore dell'avv. Enrico Brunoldi, che liquida in € 5.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 30 giugno 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio