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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22602 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. MAURO ROSARIA presso cui elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. MAURO ROSARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio in Napoli il 06/06/1991; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 1.8.1992, economicamente Per_1
autosufficiente, e il 16.9.2000, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
fruitore di invalidità civile;
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Autorizzi i coniugi a vivere separatamente;
b) i coniugi dopo la firma del presente ricorso potranno vivere separatamente;
c) la casa coniugale, sita in Napoli, alla via Prospero Guidone nr° 24, di proprietà della
SI.ra , rimarrà assegnata a quest'ultima , con tutto l'arredamento e le Parte_3
suppellettili, e nella quale vivrà con il figlio maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, invalido civile;
d) il SI. contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne, Parte_2 Per_2 non economicamente autosufficiente, che fruisce di pensione di invalidità che ammonta ad €
333,00 circa, versando alla SI.ra la somma di euro 200,00 ( duecento/00 ), Parte_3
a mezzo bonifico bancario da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico o diverse modalità di adempimento. Il contributo di mantenimento sarà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.
e) Le spese per le cure mediche straordinarie (da intendersi tutte le cure non coperte dal
S.S.N. e che non rientrano nella normalità causale, tipo il raffreddore, l'influenza, la febbre, ecc.), le spese odontoiatriche, per i corsi di studio, per l'acquisto di libri scolastici, per viaggi didattici
e, comunque, per ogni diversa ed ulteriore esigenza particolare e/o eccezionale dei figli (come ad esempio un corso di formazione, corsi di recupero, ecc..) sono da sottoporre sempre preventivamente al vaglio congiunto e preventivo dei genitori - tranne nei casi di necessità ed urgenza – e cadranno a carico di entrambi nella misura del 50%.
f) ognuno dei coniugi consente che all'altro coniuge sia rilasciato e/o rinnovato il passaporto per l'estero nonché la carta d'identità valida per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 78, parte I, s., sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 1991); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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