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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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- 1. analisi dell'art. 96 c.p.c.Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 5 settembre 2025
L'istituto della responsabilità processuale aggravata, comunemente noto come “danno da lite temeraria“, rappresenta un fondamentale presidio a tutela del corretto funzionamento della giustizia e della parte che subisce un'azione o una resistenza in giudizio palesemente infondata. Disciplinato dall'articolo 96 del Codice di Procedura Civile, questo strumento non solo mira a risarcire il soggetto danneggiato dall'abuso dello strumento processuale, ma assume anche una funzione sanzionatoria e deflattiva, volta a disincentivare l'instaurazione di contenziosi pretestuosi che gravano sul sistema giudiziario. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente ampliato la portata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3379/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3379/2021 avente ad oggetto: vendita di cose immobili, vertente
tra
(Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Felice C.F._1
Medici (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2 elegge domicilio in Arienzo (CE) alla via Aldo Moro n. 2, in virtù di procura in atti
Attrice
e
Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. , con sede legale in Controparte_2
Napoli presso il Centro Direzionale Is. B3, rappresentata e difesa dall'avv. Leonela Giugliano (Cod. Fisc. ) C.F._3
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Marigliano
(NA) alla via San Marcellino 26, in virtù di procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la società convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'attrice ha dedotto di aver stipulato in data 29.01.2014 con la cooperativa Controparte_3 convenuta, con atto Rep. n. 13869, racc. n. 7838 per OT
, un contratto di compravendita immobiliare Persona_1 avente ad oggetto il trasferimento di proprietà in favore della convenuta cooperativa del terreno di 1724 m.q., di natura non agricola, sito in Santa Maria a Vico (Ce) alla località “Cupa”, identificato in catasto terreni al foglio 16, part. A 5123, per cui veniva pattuito (art. 9 del contratto di compravendita) un prezzo di vendita di complessivi euro 96.000,00 da corrispondersi a mezzo emissione di n. 10 effetti cambiari di cui n. 9 di importo pari a € 10.000,00 cadauno e n. 1 pari ad € 6.000,00 con scadenza dal 30.04.2014 sino al 30.09.2015.
Tuttavia, a dire dell'attrice, la cooperativa convenuta non le aveva mai consegnato gli effetti cambiari né aveva provveduto, nonostante i ripetuti solleciti, alla corresponsione del prezzo pattuito con altre modalità di pagamento, ciò in chiaro dispregio di quanto prescritto dall'art. 1498 c.c.
- 2 - Dunque, l'attrice deducendo l'inadempimento della CP_1 convenuta della propria obbligazione di pagamento a fronte del compiuto trasferimento di proprietà del fondo de quo, ha reclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare per grave inadempimento della convenuta.
In conclusione, l'istante ha chiesto la declaratoria di accertamento del grave inadempimento contrattuale della
[...] convenuta e, per l'effetto, Controparte_3 la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita
Rep. n. 13869, racc. n. 7838 per OT avente ad Persona_1 oggetto la vendita del terreno di 1724 m.q., di natura non agricola, sito in Santa Maria a Vico (Ce) alla località “Cupa”, identificato in catasto terreni al foglio 16, part. A 5123.
Parte attrice ha, altresì, richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c. la condanna della convenuta al ripristino della titolarità del fondo in suo favore quale legittima proprietaria con ordine di trascrizione del provvedimento giudiziale presso i Registri
Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, nonché condanna al risarcimento del danno da lucro cessante per mancato utilizzo del fondo occupato dalla convenuta e quantificato CP_1 prudenzialmente in € 80.000,00 o da quantificarsi ex art. 1226
c.c. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio la cooperativa
[...] la quale ha contestato in toto la Controparte_3 narrativa attorea.
In particolare, la convenuta ha dedotto che, a fronte CP_1 della cessione immobiliare avvenuta, corrispondeva contestualmente il prezzo pattuito a mezzo consegna nelle mani dell'istante di n. 10 effetti cambiari de quibus.
La cooperativa, dunque, ha precisato che, dopo aver compilato i
- 3 - titoli di credito indicando la data ed il luogo di emissione dei titoli nonché le singole scadenze, somme da versarsi nonché gli ulteriori dati necessari per l'incasso, provvedeva a consegnarli alla . Parte_1
Senonché, a dire della convenuta, all'approssimarsi delle scadenze parte attrice contattava l'amministratore della cooperativa onde richiedere ed ottenere il pagamento in denaro contante a fronte della riconsegna – a mezzo girata - dell'effetto cambiario in precedenza emesso.
La cooperativa, difatti, ha dedotto che tutti i titoli emessi le erano stati riconsegnati con firma sul retro della girante
[...]
ciò in ragione dell'avvenuta Parte_1 corresponsione dell'importo pattuito.
In buona sostanza, secondo la cooperativa convenuta proprio la detenzione degli effetti cambiari in precedenza emessi, con apposta firma per girata della costituiva prova di aver Pt_1 adempiuto correttamente alla propria obbligazione di pagamento per il trasferimento immobiliare de quo.
Di conseguenza, la convenuta in ragione del dedotto corretto adempimento alla propria obbligazione ha concluso per il rigetto delle domande avanzate dalla giacché destituite di Pt_1 fondamento con condanna dell'istante al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi per effetto dell'azione proposta nonché condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In corso di causa l'istante depositava, altresì, querela di falso in ordine alle firme apposte per girata sugli effetti cambiari che, oltretutto, asseriva non aver mai visto e/o ricevuto in consegna, per cui questo giudice ordinava la comunicazione al PM della querela di falso sporta dalla e con ordinanza resa Pt_1 all'udienza del 07.07.2022 disponeva perizia grafologica onde
- 4 - accertare la riconducibilità delle firme apposte sugli effetti cambiari, allegati dalla convenuta, alla Parte_1
[...]
La causa è stata istruita e all'udienza cartolare del 20.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini ridotti per il deposito di nota conclusionale e replica.
Il merito
In primo luogo, va detto che lo scrutinio deve essere rivolto alla domanda attrice di risoluzione contrattuale della compravendita immobiliare per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile alla cooperativa convenuta in quanto non avrebbe mai corrisposto all'istante (venditrice) il prezzo pattuito in €
96.000,00 per la vendita del fondo non agricolo de quo.
Sul punto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
- 5 - inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del
20/01/2015).
Orbene, venendo al caso di specie, nel contratto di compravendita stipulato tra le parti il 29.01.2014 ed avente ad oggetto l'alienazione del terreno di 1724 m.q., di natura non agricola, sito in Santa Maria a Vico (Ce) alla località “Cupa”, identificato in catasto terreni al foglio 16, part. A 5123 per un corrispettivo complessivo di € 96.000,00, con riferimento alle modalità di pagamento era stato pattuito espressamente all'art. 9 che “il prezzo di 96.000,00 sarà corrisposto con numero 10 effetti cambiari e precisamente numero 9 effetti da Euro
10.000,00 e numero 1 effetto da Euro 6.000,00 il primo dei quali scade il 30.04.2014 e l'ultimo il 30.09.2015”.
Tanto premesso, nel caso in esame l'istante ha contestato di aver mai ricevuto il pagamento per il trasferimento immobiliare del fondo di sua proprietà attraverso la consegna degli effetti cambiari emessi in suo favore dalla cooperativa convenuta, la quale, tuttavia, ha sempre sostenuto di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento assumendo come prova del dedotto adempimento la riconsegna di tutti gli effetti cambiari
- 6 - emessi con apposta firma per girata della Parte_1 in ragione dell'avvenuto pagamento a mezzo danaro
[...] contante in favore di quest'ultima.
Orbene, va osservato che, all'esito di un accurato esame degli elementi allegati in sede istruttoria (documentale e peritale), le circostanze inerenti il denunciato inadempimento dedotte dall'istante, la quale ha oltretutto disconosciuto le firme apposte per girata sugli effetti cambiari de quibus, non possono ritenersi sufficientemente comprovate.
In primo luogo, viene in rilievo la circostanza per cui tutti gli effetti cambiari emessi dalla convenuta non CP_1 risultavano più nelle mani dell'istante, originaria portatrice/prenditrice, bensì tornati nella sfera di disponibilità della medesima cooperativa con apposta firma per girata della creditrice tant'è che la medesima cooperativa li ha prodotti tutti tempestivamente in giudizio a supporto del dedotto adempimento alla propria obbligazione di pagamento.
In aggiunta, viene ulteriormente in rilievo la circostanza per cui l'istante ha proposto querela di falso in ordine a1le firme per girata apposte sugli effetti cambiari depositati dalla convenuta sicché questo giudice ha nominato il dott. onde Persona_2 procedere all'accertamento della riconducibilità delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni contestati alla
[...]
Parte_1
Orbene, la consulenza tecnica d'ufficio grafologica ha consentito di accertare che le firme apposte sugli assegni bancari a nome di
” quale traente sono autografe e Parte_1
autentiche.
Il consulente tecnico d'ufficio al quale è stato affidato l'incarico, infatti, ha concluso affermando che “Le 10 firme di girata a
- 7 - nome apposte sul retro delle Parte_1
cambiali disconosciute sono autografe, autentiche, apposte dalla signora di suo pugno”. Pt_1
Tali conclusioni peritali possono essere assunte a base della decisione del Tribunale in quanto sono il frutto di un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessive dell'esame peritale.
Il CTU, in particolare, analizzando le scritture comparative recanti la firma della sig.ra nonché Parte_1 svolgendo saggio grafico, ha osservato che “Il presente caso peritale ha riguardato lo studio di 10 firme a nome
[...]
apposte per girata su altrettante cambiali Parte_1
disconosciute. Alle pagg.
5-13 sono state analizzate le firme in verifica che sono risultate naturali, sciolte, legate, con forti personalizzazioni e provenienti tutte dalla stessa mano. Alle pagg. 14-22 sono state analizzate le firme autografe della signora che sono risultate sufficienti al confronto per Pt_1 quantità, qualità e distribuzione temporale;
l'esame preliminare di queste firme ha permesso di determinare il suo campo di variabilità grafica avendo la signora un ductus Pt_1
personalizzato, costante e ripetitivo. Alle pagg. 23-34 è stato approfondito il confronto che ha fatto emergere 23 somiglianze ad alto ed altissimo Potere Identificatorio sia nei segni generali come ductus, calibro, legami, inclinazione, andamento sul rigo, pressione, spazi, sia nei singoli movimenti formativi in tutte le lettere, parti di lettera e raccordi ponendo le contestate dentro il campo di variabilità grafica delle autografe. Al contrario non sono emerse differenze significative in termini peritali, ossia non giustificabili con la normale variabilità grafica escludendo la differenza apparente dell'aspetto più verticale dovuto al limite
- 8 - del bordo destro. All'esito dell'analisi le firme in verifica vanno quindi considerate autografe anche perché la loro fluidità, continuità, naturalezza e personalizzazioni escludono
l'intervento di un imitatore o di un falso per ricalco. Sono state valutate infine in modo approfondito ed obiettivo le osservazioni di parte attrice che, seppur condivisibili nella premessa, appaiono faziose e non condivisibili nel merito in quanto basate sul riscontro di due presunte “differenze”, in realtà inesistenti.”
(cfr. pag. 38 della consulenza).
Deve concludersi, quindi, che le firme apposte sulle n. 10 cambiali sono autografe e autentiche e che, dunque, le girate apposte sugli effetti cambiari allegati dalla convenuta sono riconducibili all'istante . Parte_1
Pertanto, il possesso, in originale, delle cambiali, da parte dell'originario debitore, dimostra l'avvenuto pagamento, se manca la prova che giustifichi il possesso del titolo di credito per ragioni diverse dall'adempimento. Scatta, infatti, una presunzione giuridica di pagamento anche in base al fatto che il trattario che paga la cambiale ha il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore.
Sul punto giova ricordare che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, peraltro, riaffermato recentemente dalla Suprema Corte “Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il trattario
- 9 - che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Cfr. ex multis Cass. Civ. sent. del
7.04.2010, n. 13462 Cass. Civ. sent. n. 3130/2018). (Nella specie, la S.C., ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che il possesso dei titoli da parte del debitore non esprimesse la volontà di riconoscere il pagamento, in quanto i titoli risultavano troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell'emittente, avendo omesso di verificare se, in concreto, la restituzione degli stessi fosse stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se la troncatura fosse stata operata dal creditore o da terzi, prima della restituzione, ovvero dalla debitrice, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni) (Cfr. Cass. civ. n. 3130/2018).
La domanda attorea di risoluzione deve pertanto essere rigettata.
Vanno altresì rigettate, per effetto del principio dell'assorbimento, le ulteriori domande attoree.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento formulata dalla convenuta in quanto la stessa, in merito alla sussistenza del danno, al nesso causale ed alla quantificazione dello stesso, risulta carente sia sotto il profilo dell'allegazione, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della quantificazione, essendo stata formulata in maniera generica e non essendo stata supportata da adeguata prova.
Tra l'altro, come detto, pur volendo superare detti rilievi, va osservato che in ogni caso non risultano offerti elementi idonei a consentire al giudice di procedere alla quantificazione della domanda.
A tale riguardo va detto che “La valutazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum”.
- 10 - Ed ancora “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI
14 ottobre 2016 n. 4266).
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96
c.p.c. avanzata dalla convenuta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte convenuta.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte convenuta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Dette
- 11 - spese vanno compensate nella misura del 25 % in ragione del rigetto della domanda di risarcimento formulata in via riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- compensa nella misura del 50 % le spese di lite e condanna l'attrice al pagamento delle stesse, in favore della convenuta, che si liquidano in € 5.712,00 (già calcolate tenendo conto della parziale compensazione) per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Santa Maria Capua Vetere, 24.01.2025
Il Giudice
dott.ssa
Maria Del Prete
- 12 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3379/2021 avente ad oggetto: vendita di cose immobili, vertente
tra
(Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Felice C.F._1
Medici (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2 elegge domicilio in Arienzo (CE) alla via Aldo Moro n. 2, in virtù di procura in atti
Attrice
e
Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. , con sede legale in Controparte_2
Napoli presso il Centro Direzionale Is. B3, rappresentata e difesa dall'avv. Leonela Giugliano (Cod. Fisc. ) C.F._3
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Marigliano
(NA) alla via San Marcellino 26, in virtù di procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la società convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'attrice ha dedotto di aver stipulato in data 29.01.2014 con la cooperativa Controparte_3 convenuta, con atto Rep. n. 13869, racc. n. 7838 per OT
, un contratto di compravendita immobiliare Persona_1 avente ad oggetto il trasferimento di proprietà in favore della convenuta cooperativa del terreno di 1724 m.q., di natura non agricola, sito in Santa Maria a Vico (Ce) alla località “Cupa”, identificato in catasto terreni al foglio 16, part. A 5123, per cui veniva pattuito (art. 9 del contratto di compravendita) un prezzo di vendita di complessivi euro 96.000,00 da corrispondersi a mezzo emissione di n. 10 effetti cambiari di cui n. 9 di importo pari a € 10.000,00 cadauno e n. 1 pari ad € 6.000,00 con scadenza dal 30.04.2014 sino al 30.09.2015.
Tuttavia, a dire dell'attrice, la cooperativa convenuta non le aveva mai consegnato gli effetti cambiari né aveva provveduto, nonostante i ripetuti solleciti, alla corresponsione del prezzo pattuito con altre modalità di pagamento, ciò in chiaro dispregio di quanto prescritto dall'art. 1498 c.c.
- 2 - Dunque, l'attrice deducendo l'inadempimento della CP_1 convenuta della propria obbligazione di pagamento a fronte del compiuto trasferimento di proprietà del fondo de quo, ha reclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare per grave inadempimento della convenuta.
In conclusione, l'istante ha chiesto la declaratoria di accertamento del grave inadempimento contrattuale della
[...] convenuta e, per l'effetto, Controparte_3 la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita
Rep. n. 13869, racc. n. 7838 per OT avente ad Persona_1 oggetto la vendita del terreno di 1724 m.q., di natura non agricola, sito in Santa Maria a Vico (Ce) alla località “Cupa”, identificato in catasto terreni al foglio 16, part. A 5123.
Parte attrice ha, altresì, richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c. la condanna della convenuta al ripristino della titolarità del fondo in suo favore quale legittima proprietaria con ordine di trascrizione del provvedimento giudiziale presso i Registri
Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, nonché condanna al risarcimento del danno da lucro cessante per mancato utilizzo del fondo occupato dalla convenuta e quantificato CP_1 prudenzialmente in € 80.000,00 o da quantificarsi ex art. 1226
c.c. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio la cooperativa
[...] la quale ha contestato in toto la Controparte_3 narrativa attorea.
In particolare, la convenuta ha dedotto che, a fronte CP_1 della cessione immobiliare avvenuta, corrispondeva contestualmente il prezzo pattuito a mezzo consegna nelle mani dell'istante di n. 10 effetti cambiari de quibus.
La cooperativa, dunque, ha precisato che, dopo aver compilato i
- 3 - titoli di credito indicando la data ed il luogo di emissione dei titoli nonché le singole scadenze, somme da versarsi nonché gli ulteriori dati necessari per l'incasso, provvedeva a consegnarli alla . Parte_1
Senonché, a dire della convenuta, all'approssimarsi delle scadenze parte attrice contattava l'amministratore della cooperativa onde richiedere ed ottenere il pagamento in denaro contante a fronte della riconsegna – a mezzo girata - dell'effetto cambiario in precedenza emesso.
La cooperativa, difatti, ha dedotto che tutti i titoli emessi le erano stati riconsegnati con firma sul retro della girante
[...]
ciò in ragione dell'avvenuta Parte_1 corresponsione dell'importo pattuito.
In buona sostanza, secondo la cooperativa convenuta proprio la detenzione degli effetti cambiari in precedenza emessi, con apposta firma per girata della costituiva prova di aver Pt_1 adempiuto correttamente alla propria obbligazione di pagamento per il trasferimento immobiliare de quo.
Di conseguenza, la convenuta in ragione del dedotto corretto adempimento alla propria obbligazione ha concluso per il rigetto delle domande avanzate dalla giacché destituite di Pt_1 fondamento con condanna dell'istante al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi per effetto dell'azione proposta nonché condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In corso di causa l'istante depositava, altresì, querela di falso in ordine alle firme apposte per girata sugli effetti cambiari che, oltretutto, asseriva non aver mai visto e/o ricevuto in consegna, per cui questo giudice ordinava la comunicazione al PM della querela di falso sporta dalla e con ordinanza resa Pt_1 all'udienza del 07.07.2022 disponeva perizia grafologica onde
- 4 - accertare la riconducibilità delle firme apposte sugli effetti cambiari, allegati dalla convenuta, alla Parte_1
[...]
La causa è stata istruita e all'udienza cartolare del 20.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini ridotti per il deposito di nota conclusionale e replica.
Il merito
In primo luogo, va detto che lo scrutinio deve essere rivolto alla domanda attrice di risoluzione contrattuale della compravendita immobiliare per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile alla cooperativa convenuta in quanto non avrebbe mai corrisposto all'istante (venditrice) il prezzo pattuito in €
96.000,00 per la vendita del fondo non agricolo de quo.
Sul punto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
- 5 - inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del
20/01/2015).
Orbene, venendo al caso di specie, nel contratto di compravendita stipulato tra le parti il 29.01.2014 ed avente ad oggetto l'alienazione del terreno di 1724 m.q., di natura non agricola, sito in Santa Maria a Vico (Ce) alla località “Cupa”, identificato in catasto terreni al foglio 16, part. A 5123 per un corrispettivo complessivo di € 96.000,00, con riferimento alle modalità di pagamento era stato pattuito espressamente all'art. 9 che “il prezzo di 96.000,00 sarà corrisposto con numero 10 effetti cambiari e precisamente numero 9 effetti da Euro
10.000,00 e numero 1 effetto da Euro 6.000,00 il primo dei quali scade il 30.04.2014 e l'ultimo il 30.09.2015”.
Tanto premesso, nel caso in esame l'istante ha contestato di aver mai ricevuto il pagamento per il trasferimento immobiliare del fondo di sua proprietà attraverso la consegna degli effetti cambiari emessi in suo favore dalla cooperativa convenuta, la quale, tuttavia, ha sempre sostenuto di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento assumendo come prova del dedotto adempimento la riconsegna di tutti gli effetti cambiari
- 6 - emessi con apposta firma per girata della Parte_1 in ragione dell'avvenuto pagamento a mezzo danaro
[...] contante in favore di quest'ultima.
Orbene, va osservato che, all'esito di un accurato esame degli elementi allegati in sede istruttoria (documentale e peritale), le circostanze inerenti il denunciato inadempimento dedotte dall'istante, la quale ha oltretutto disconosciuto le firme apposte per girata sugli effetti cambiari de quibus, non possono ritenersi sufficientemente comprovate.
In primo luogo, viene in rilievo la circostanza per cui tutti gli effetti cambiari emessi dalla convenuta non CP_1 risultavano più nelle mani dell'istante, originaria portatrice/prenditrice, bensì tornati nella sfera di disponibilità della medesima cooperativa con apposta firma per girata della creditrice tant'è che la medesima cooperativa li ha prodotti tutti tempestivamente in giudizio a supporto del dedotto adempimento alla propria obbligazione di pagamento.
In aggiunta, viene ulteriormente in rilievo la circostanza per cui l'istante ha proposto querela di falso in ordine a1le firme per girata apposte sugli effetti cambiari depositati dalla convenuta sicché questo giudice ha nominato il dott. onde Persona_2 procedere all'accertamento della riconducibilità delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni contestati alla
[...]
Parte_1
Orbene, la consulenza tecnica d'ufficio grafologica ha consentito di accertare che le firme apposte sugli assegni bancari a nome di
” quale traente sono autografe e Parte_1
autentiche.
Il consulente tecnico d'ufficio al quale è stato affidato l'incarico, infatti, ha concluso affermando che “Le 10 firme di girata a
- 7 - nome apposte sul retro delle Parte_1
cambiali disconosciute sono autografe, autentiche, apposte dalla signora di suo pugno”. Pt_1
Tali conclusioni peritali possono essere assunte a base della decisione del Tribunale in quanto sono il frutto di un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessive dell'esame peritale.
Il CTU, in particolare, analizzando le scritture comparative recanti la firma della sig.ra nonché Parte_1 svolgendo saggio grafico, ha osservato che “Il presente caso peritale ha riguardato lo studio di 10 firme a nome
[...]
apposte per girata su altrettante cambiali Parte_1
disconosciute. Alle pagg.
5-13 sono state analizzate le firme in verifica che sono risultate naturali, sciolte, legate, con forti personalizzazioni e provenienti tutte dalla stessa mano. Alle pagg. 14-22 sono state analizzate le firme autografe della signora che sono risultate sufficienti al confronto per Pt_1 quantità, qualità e distribuzione temporale;
l'esame preliminare di queste firme ha permesso di determinare il suo campo di variabilità grafica avendo la signora un ductus Pt_1
personalizzato, costante e ripetitivo. Alle pagg. 23-34 è stato approfondito il confronto che ha fatto emergere 23 somiglianze ad alto ed altissimo Potere Identificatorio sia nei segni generali come ductus, calibro, legami, inclinazione, andamento sul rigo, pressione, spazi, sia nei singoli movimenti formativi in tutte le lettere, parti di lettera e raccordi ponendo le contestate dentro il campo di variabilità grafica delle autografe. Al contrario non sono emerse differenze significative in termini peritali, ossia non giustificabili con la normale variabilità grafica escludendo la differenza apparente dell'aspetto più verticale dovuto al limite
- 8 - del bordo destro. All'esito dell'analisi le firme in verifica vanno quindi considerate autografe anche perché la loro fluidità, continuità, naturalezza e personalizzazioni escludono
l'intervento di un imitatore o di un falso per ricalco. Sono state valutate infine in modo approfondito ed obiettivo le osservazioni di parte attrice che, seppur condivisibili nella premessa, appaiono faziose e non condivisibili nel merito in quanto basate sul riscontro di due presunte “differenze”, in realtà inesistenti.”
(cfr. pag. 38 della consulenza).
Deve concludersi, quindi, che le firme apposte sulle n. 10 cambiali sono autografe e autentiche e che, dunque, le girate apposte sugli effetti cambiari allegati dalla convenuta sono riconducibili all'istante . Parte_1
Pertanto, il possesso, in originale, delle cambiali, da parte dell'originario debitore, dimostra l'avvenuto pagamento, se manca la prova che giustifichi il possesso del titolo di credito per ragioni diverse dall'adempimento. Scatta, infatti, una presunzione giuridica di pagamento anche in base al fatto che il trattario che paga la cambiale ha il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore.
Sul punto giova ricordare che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, peraltro, riaffermato recentemente dalla Suprema Corte “Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il trattario
- 9 - che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Cfr. ex multis Cass. Civ. sent. del
7.04.2010, n. 13462 Cass. Civ. sent. n. 3130/2018). (Nella specie, la S.C., ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che il possesso dei titoli da parte del debitore non esprimesse la volontà di riconoscere il pagamento, in quanto i titoli risultavano troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell'emittente, avendo omesso di verificare se, in concreto, la restituzione degli stessi fosse stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se la troncatura fosse stata operata dal creditore o da terzi, prima della restituzione, ovvero dalla debitrice, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni) (Cfr. Cass. civ. n. 3130/2018).
La domanda attorea di risoluzione deve pertanto essere rigettata.
Vanno altresì rigettate, per effetto del principio dell'assorbimento, le ulteriori domande attoree.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento formulata dalla convenuta in quanto la stessa, in merito alla sussistenza del danno, al nesso causale ed alla quantificazione dello stesso, risulta carente sia sotto il profilo dell'allegazione, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della quantificazione, essendo stata formulata in maniera generica e non essendo stata supportata da adeguata prova.
Tra l'altro, come detto, pur volendo superare detti rilievi, va osservato che in ogni caso non risultano offerti elementi idonei a consentire al giudice di procedere alla quantificazione della domanda.
A tale riguardo va detto che “La valutazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum”.
- 10 - Ed ancora “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI
14 ottobre 2016 n. 4266).
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96
c.p.c. avanzata dalla convenuta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte convenuta.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte convenuta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Dette
- 11 - spese vanno compensate nella misura del 25 % in ragione del rigetto della domanda di risarcimento formulata in via riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- compensa nella misura del 50 % le spese di lite e condanna l'attrice al pagamento delle stesse, in favore della convenuta, che si liquidano in € 5.712,00 (già calcolate tenendo conto della parziale compensazione) per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Santa Maria Capua Vetere, 24.01.2025
Il Giudice
dott.ssa
Maria Del Prete
- 12 -