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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 e L. 508/88 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30/11/2022).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta rimarcando la completezza e l'esaustività delle conclusioni peritali. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** CP_ In via preliminare, va precisato che del tutto irrilevante è l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019;
Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr.
CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una
“duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro,
a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' CP_1
(ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott.
[...]
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo della Persona_1 perizianda, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per la ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario anelato e della correlata prestazione economica (indennità di accompagnamento) a decorrere dal mese di luglio 2024.
Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda, ha così in parte argomentato: “Nel caso attuale, si ritiene che ricorrano I presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
la ricorrente infatti, presenta un deficit deambulatorio e posturale importante e necessita di deambulatore per qualsiasi tipo di spostamento;
la stazione eretta autonoma non è consentita. L'aspetto generale è sofferente, con importante ipotonomiotrofia AA.II.
Già nel referto ortopedico del 29/09/22, si parlava di importante compromissione della capacità deambulatoria con necessità di sedia a rotelle e girello tuttavia, l'esame obiettivo rilevato dalla commissione invalidi del 22/02/23 evidenziava una deambulazione autonoma con appoggio mentre,
a novembre 2023, il CTU nominato in prima istanza, obiettivava deambulazione autonoma ma rallentata. Come si nota facilmente abbiamo tre esami obiettivi assolutamente dissonanti l'uno dall'altro pertanto, alla luce dell'esame obiettivo rilevato dallo scrivente (assolutamente dirimente),
e di quello evidenziato in sede di prescrizione del deambulatore, si ritiene di concedere l'indennità richiesta dal 1/07/24. Per quanto detto, si ritiene che, la SI.ra , affetta da: “ Parte_1 spondiloartrosi lombare con cedimenti vertebrali in D12, L2 ed L3, con artrosi del canale vertebrale ed insuff vertebrale, coxartrosi blt con riduzione escursione articolare delle anche, grave ginocchio varo-artrosico più grave a dx con grave deficit della deambulazione e della postura;
scompenso cardiaco cr in classe NYHA III, con severa insuff mitralica e segni di ipt polmonare di grado moderato in cardiopatia iptensiva in FAP”, sia invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal 1/07/24.”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti, pervenivano le sole note critiche del Dr.
, per conto dell' , in ordine alla sola data della decorrenza del beneficio Persona_2 CP_1 individuata dal Ctu che, all'esito dell'esame delle deduzioni formulate (cfr perizia in atti) ed in risposta alle stesse, rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di luglio 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo sia a quello dell'introduzione del presente giudizio (19.02.2024) che a quello di presentazione della domanda amministrativa (30.11.2022), vista altresì la reciproca soccombenza devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida al 100% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01/07/2024;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 01/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio