Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n.1156/2023 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1043/2023 rese dal Tribunale di Salerno.
[...]
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Pasquale Pizzuti ed Enza Maria Pizzuti, elettivamente domiciliato in Bellizzi (SA) alla
Via Roma n.177.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Controparte_1
Luigi Santopietro e Chiara Rotella, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla via Lubiana n.4.
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da atti depositati telematicamente.
Con l'atto introduttivo di primo grado conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in Battipaglia
[...]
alla Via Stella n.82, ubicato al piano terra, della consistenza mq.43, superfice catastale mq.62, foglio 3 p.lla753 sub1, piano T, categoria C/2, classe 2, da questi detenuto illegittimamente;
al riguardo premetteva di aver acquistato l'immobile, insieme ad altri, in data 20.3.2015, da Persona_1 Persona_2 [...]
e che, solo nel corso delle trattative per Persona_3 Persona_4
l'acquisto di tutti gli immobili, i venditori le comunicavano che il locale deposito pertinenziale ubicato al piano terra e riportato nel catasto fabbricati del comune di
Battipaglia al foglio 3, p.lla 753, sub 1, era detenuto da , in virtù di un Parte_1
accordo orale mai regolarizzato né dal punto di vista fiscale che da quello giuridico;
che dopo il rogito, in data 16.05.2019, era stata inviata al una missiva con la Pt_1
quale lo si invitava a regolarizzare la situazione in essere;
che, a seguito di trattative intercorse tra le parti, in data 21.06.2019 il formulava una proposta d'acquisto Pt_1
del suddetto locale, che non veniva accettata dalla ed il rifiuto era comunicato CP_1
con PEC del 27.06.2019; che, in data 10.07.2019, il inviava alla un Pt_1 CP_1
vaglia postale dell'importo di € 300,00 (trecento/00) con la seguente causale:
“pagamento posticipato fitto semestre 2019 relativo ai mesi Aprile Maggio Giugno”, immediatamente restituito con lettera del 19.07.2019, in considerazione del fatto che nessun canone era mai stato pattuito con la né tantomeno le parti si erano mai CP_1
accordate per la locazione del locale oggetto di causa;
che con la medesima comunicazione il veniva invitato a rilasciare l'immobile da lui detenuto libero e Pt_1
vuoto da persone e cose;
che, in data 03.09.2019, la a mezzo dei suoi legali, CP_1 depositava l'istanza di mediazione ex art. 4 D.lgs. 28/10 e, nel corso del procedimento, proponeva al di regolarizzare la detenzione del locale per cui è causa mediante Pt_1
la stipula di un regolare contratto di locazione, proposta non accettata per cui la mediazione si concludeva con esito negativo;
che, il continuava a detenere Pt_1
illegittimamente il locale di sua proprietà ed era suo interesse rientrare nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile da lei acquistato in data 20.03.2019.
non si costituiva. Parte_1
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con sentenza n. 1043/2023 del 8.3.2023 il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda e, accertata la proprietà in capo all'attrice del locale terraneo sito in Battipaglia (SA) alla via Stella n.82 catastalmente identificato come in atti e detenuto sine titulo del convenuto, ne ha disposto l'immediato rilascio, condannando al Parte_1
pagamento dell'indennità di occupazione, calcolata in euro 260,15 mensili a far tempo dal mese di marzo 2019 e fino al rilascio oltre interessi;
ha rigettato la richiesta di risarcimento del maggior danno e condannato il convenuto al pagamento delle spese di causa.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone la riforma, con Parte_1
il favore delle spese, deducendo quale unico articolato motivo, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione per vizio di notifica e per vizio della vocatio in ius, rilevando che la notifica effettuata presso “Autofficina e centro revisione auto” ha comportato l'impossibilità di aver conoscenza dell'atto di citazione e di poter far valere le proprie ragioni impedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nonostante siano trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 327, II comma, c.p.c.; al riguardo deduceva la mancata considerazione da parte del Tribunale che l'atto di citazione è stato notificato, non personalmente ai sensi dell'art. 137 e ss., ma sulla casella PEC della sua attività economica “Autofficina e centro di revisione auto”.
Si è costituita che, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità Controparte_1
dell'appello, chiedendone, in ogni caso, il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado, e refusione delle spese anche del secondo grado.
All'udienza del 16 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisone del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
E', infatti, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
L'appello è stato, infatti, proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c..
L'art. 327, primo comma, c.p.c. prevede, infatti, la decadenza della impugnazione dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla sua notificazione.
La sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata il 09.03.2023, con decadenza del termine di impugnazione al 09.10.2023, cosi che, in difetto di una sua notifica, trova applicazione, nella fattispecie, il termine di impugnazione semestrale (Cass. Sez.
U., 23 aprile 2020, n. 8091, Cass., 7 luglio 2022, n. 21485; Cass., 9 luglio 2021, n.
19622).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta emerge che l'appello è inammissibile in quanto proposto oltre il termine.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, perché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non
è sufficiente, ai sensi dell'art. 327 comma 2 c.p.c., la sola nullità della notificazione, ma occorre, altresì, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità.
Ne consegue che, qualora il contumace non sia in condizione di fornire detta prova e sia pertanto impossibilitato a proporre appello tardivo, nulla osta a che egli proponga l'azione di revocazione per dolo di una delle parti in causa o per collusione tra alcune di esse (Cassazione civile, sez. II, 24/03/2006, n. 6595).
Ciò posto, giova premettere che se nel corso del giudizio di primo grado il contraddittorio sia instaurato correttamente e la parte sia dichiarata contumace, anche se la notifica della sentenza resa a conclusione del giudizio sia viziata, ciò non toglie che debba trovare applicazione l'art. 327 comma primo c.p.c., secondo cui
“indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa,
e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante deduce la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione, poiché la stessa sarebbe stata effettuata non personalmente, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., ma sulla casella PEC della propria attività lavorativa,
“Autofficina e centro di revisione auto” estranea al contenzioso in oggetto.
L'appellante, sostiene che la PEC non da lui controllata ma dai suoi addetti, poiché estranea all'attività lavorativa, non è stata considerata dai suoi impiegati che non lo hanno notiziato, privandolo in tal modo del diritto di difesa.
La censura non è fondata. Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, è valida la notifica di un atto a mezzo PEC, in quanto il sistema di notifica a mezzo pec rappresenta il sistema di invio di comunicazioni con pieno valore legale, e coloro che per legge sono obbligati ad attivare una casella PEC sono comunque obbligati per legge a consultare le comunicazioni ricevute e ad assicurarsi del regolare funzionamento della casella, mantenendola in piena efficienza, non potendosi addebitare al soggetto notificante, il quale a seguito della notifica ha ricevuto regolare ricevuta di consegna, alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per la mancata lettura del contenuto del messaggio (Cass. Civ. sez. III n. 7510 del 15/03/2023; Corte d'Appello di Roma, sez.
V n. 1909 del 16/03/2023; Consiglio di Stato sez. VII n. 2588 del 7/04/2022; T.A.R.
n. 1697 del 14/03/2022; Cass. Civ. sez. lav. n. 1647 del 23/01/2018; Cass. CP_2
Civ. sez. VI n. 13817 del 6/07/2016).
In particolare, dopo l'istituzione del c.d. “domicilio digitale”, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile, secondo la normativa vigente ratione temporis, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata, estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs.
n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo
16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del
2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass. n.2460/2021).
In relazione al domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI- PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024).
Nel caso in esame, in virtù dei suddetti principi giurisprudenziali, la notifica dell'atto di citazione alla PEC dell'“Autofficina e centro di revisione auto” è, quindi, valida.
Infatti, l'indirizzo PEC risulta dal registro delle imprese che racchiude i dati delle
Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 185/2008.
Inoltre, sia la proposta d'acquisto che la convocazione al primo incontro di mediazione sono state inviate a allo stesso indirizzo pec, senza che questi ne Parte_1
evidenziasse mai la estraneità.
In ogni caso, va evidenziato che al medesimo indirizzo di posta elettronica risulta notificata la sentenza di primo grado, nonché l'atto di precetto per rilascio e, a seguito di tali notifiche, il ha adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla sentenza Pt_1
mediante il pagamento delle somme dovute ed il rilascio dell'immobile detenuto abusivamente.
Ciò comprova che la notifica ha raggiunto il suo scopo entrando nella sfera di conoscibilità del destinatario e, in conseguenza, l'appello intempestivamente proposto va dichiarato inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti avverso la sentenza n. 1043/2023 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello 2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 4.996,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Luigi Santopietro e Chiara Rotella, dichiaratisi antistatari.
Da atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Salerno 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi