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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4965/2024 cui è stata riunita quella di ATP recante R.G. n. 6409/2022, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappr.ta e difesa dall'avv. Maria Del Parte_1
Prete ed elett,te dom.ta in Portico alla via Piccirillo n. 24, giusta procura in calce all'ATP
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le conclusioni presentate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 6409/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Chiedeva che fosse accertato il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la superfluità dell'istruttoria, la causa è decisa mediante sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., commi 4 e 6. Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.6.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 11.6.2024. Il ricorso è stato depositato il 4.7.2024.
Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che il consulente nominato non ha valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla propria capacità di deambulare e di provvedere agli atti della vita quotidiana, omettendo di analizzare la documentazione sanitaria attestante la suddetta incapacità. Ha dedotto altresì l'aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata.
Tuttavia, come si evince dall'elaborato peritale che integralmente si richiama, l'ausiliario ha analizzato tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed anche il certificato medico dell'Asl Caserta del 21.9.2021. Sulla base di tale documentazione ha confermato la sussistenza delle patologie dedotte in ricorso ma ne ha escluso l'incidenza ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, il CTU sulla base dell'esame obiettivo ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento, evidenziando che la ricorrente presenta una mera difficoltà nella deambulazione;
che la stessa utilizza un girello (pur in assenza di prescrizione medica) in via precauzionale;
che è allo stato vigile e non presenta rilevanti deficit sensoriali e di memoria.
Pertanto, pur con una sintetica motivazione, l'ausiliario ha, quindi, rilevato che la ricorrente deambula autonomamente. Inoltre, ha evidenziato come la stessa ricorrente conservi altresì la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali conclusioni del consulente, nonostante l'assenza di una consistente e adeguata motivazione, appaiono condivisibili alla luce della scarna documentazione sanitaria in atti, compresa quella della fase di ATPO, dalla quale non si evince in alcun modo la sussistenza di una condizione di impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti della vita quotidiana come richiesto dalla normativa sul punto.
Orbene, giova rimarcare che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge
30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”.
Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del 27/06/2003; Sez. L, Sentenza n.
11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del
23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione.
Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età,
l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del
Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un sufficiente livello di autonomia.
A quanto esposto si aggiunga che la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio (cfr. certificato visita geriatrica del 18.6.2024) appare insufficiente a provare il dedotto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, in quanto la stessa reca una diagnosi corrispondente a quella già documentata e rilevata anche dal CTU. La stessa reca la sola indicazione del risultato dei test ADL, IAL e MMSE, la quest'ultimo è insufficiente ai fini della prova di una condizione di permanenza impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana quale quella normativamente richiesta ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di contestazione tra le parti.
Tutto quanto esposto induce la scrivente anche a ritenere irrilevante qualsiasi approfondimento istruttorio e le istanze di rinnovo delle operazioni peritali formulate dalla parte istante.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti, pur in assenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 14.7.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4965/2024 cui è stata riunita quella di ATP recante R.G. n. 6409/2022, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappr.ta e difesa dall'avv. Maria Del Parte_1
Prete ed elett,te dom.ta in Portico alla via Piccirillo n. 24, giusta procura in calce all'ATP
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le conclusioni presentate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 6409/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Chiedeva che fosse accertato il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la superfluità dell'istruttoria, la causa è decisa mediante sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., commi 4 e 6. Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.6.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 11.6.2024. Il ricorso è stato depositato il 4.7.2024.
Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che il consulente nominato non ha valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla propria capacità di deambulare e di provvedere agli atti della vita quotidiana, omettendo di analizzare la documentazione sanitaria attestante la suddetta incapacità. Ha dedotto altresì l'aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata.
Tuttavia, come si evince dall'elaborato peritale che integralmente si richiama, l'ausiliario ha analizzato tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed anche il certificato medico dell'Asl Caserta del 21.9.2021. Sulla base di tale documentazione ha confermato la sussistenza delle patologie dedotte in ricorso ma ne ha escluso l'incidenza ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, il CTU sulla base dell'esame obiettivo ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento, evidenziando che la ricorrente presenta una mera difficoltà nella deambulazione;
che la stessa utilizza un girello (pur in assenza di prescrizione medica) in via precauzionale;
che è allo stato vigile e non presenta rilevanti deficit sensoriali e di memoria.
Pertanto, pur con una sintetica motivazione, l'ausiliario ha, quindi, rilevato che la ricorrente deambula autonomamente. Inoltre, ha evidenziato come la stessa ricorrente conservi altresì la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali conclusioni del consulente, nonostante l'assenza di una consistente e adeguata motivazione, appaiono condivisibili alla luce della scarna documentazione sanitaria in atti, compresa quella della fase di ATPO, dalla quale non si evince in alcun modo la sussistenza di una condizione di impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti della vita quotidiana come richiesto dalla normativa sul punto.
Orbene, giova rimarcare che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge
30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”.
Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del 27/06/2003; Sez. L, Sentenza n.
11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del
23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione.
Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età,
l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del
Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un sufficiente livello di autonomia.
A quanto esposto si aggiunga che la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio (cfr. certificato visita geriatrica del 18.6.2024) appare insufficiente a provare il dedotto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, in quanto la stessa reca una diagnosi corrispondente a quella già documentata e rilevata anche dal CTU. La stessa reca la sola indicazione del risultato dei test ADL, IAL e MMSE, la quest'ultimo è insufficiente ai fini della prova di una condizione di permanenza impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana quale quella normativamente richiesta ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di contestazione tra le parti.
Tutto quanto esposto induce la scrivente anche a ritenere irrilevante qualsiasi approfondimento istruttorio e le istanze di rinnovo delle operazioni peritali formulate dalla parte istante.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti, pur in assenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 14.7.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il giudice
Mariarosaria Iovine