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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 26 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1488/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta D'Addario Ida Angela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore del 21.09.2015; (PEC in atti)
ATTORE e (C.F./P.IVA: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta Carmen Ferri ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale dell'Ente rappresentato, giusta mandato a margine della comparsa costituzione in sostituzione di precedente difensore del 15.03.2019; (PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 29.04.2014, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver riportato importanti lesioni ad un arto a causa di una rovinosa caduta avvenuta in data 29.04.2012 nel mentre percorreva una scalinata pubblica nell'abitato di
, chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del ex CP_1 CP_1 art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione della predetta area pubblica, presentando la stessa una pericolosità non visibile e non adeguatamente segnalata nella quale incappava il malcapitato attore che perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo procurandosi lesioni fisiche. I danni venivano quantificati complessivamente in circa
€ 18.000,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum dell'avversa CP_1 domanda. Sosteneva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità in capo all'Ente medesimo per l'inesistenza dell''anomalia, ovvero per la esclusiva colposa condotta tenuta dall'attore in occasione della caduta, idonea ad integrare il fortuito elisivo del nesso causale. In fase istruttoria, acquisita la documentazione medica di parte, venivano escussi testi e disposta una consulenza medico-legale. I diversi tentativi di
1 conciliazione non sortivano l'effetto sperato a causa del grave dissesto finanziario del convenuto. CP_1
La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca anche a motivo del ripetuto avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione della comparsa conclusionale di sola parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non può essere accolta.
Qualificazione della domanda e conseguenze applicative Il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
2 d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. Orbene, la responsabilità del custode deve intendersi esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. An debeatur Le precedenti argomentazioni permettono di esaminare compiutamente il merito della controversia, dovendosi rilevare ex officio (cfr Cass. 6383/2020) nella fattispecie esaminata la sussistenza del caso fortuito elisivo del nesso causale. Significative ed esaustive sono le fotografie allegate al fascicolo attoreo nonché la deposizione del teste (vds ud. 30.09.15). Testimone_1
Le fotografie raffigurano un gradino della scalinata visibilmente smussato e mancante del pezzo “aggettante”/anteriore della pedata. Senonché, la ricostruzione dell'episodio siccome allegata dall'attore non ha ricevuto il necessario riscontro probatorio offerto dalla deposizione del teste che si trovava in compagnia della vittima al momento dell'incidente. Tes_1
Invero, l'attore ha specificato che “pur prestando la massima attenzione nell'incedere, è inciampato su di un gradino rotto ed è rovinato al suolo” (vds citazione pag. 2). Il teste, invece, ha testualmente dichiarato. “Ho personalmente visto il frantumarsi del gradino quando il sig. ha messo il piede sullo stesso” (vds Pt_1 ud. 30.09.15). Ne consegue che il gradino, prima che venisse impegnato dall'attore, era perfettamente integro o, comunque, visibilmente integro, come del resto l'intera scalinata. D'altro canto, che l'intera gradinata si presentasse in adeguato stato di manutenzione e conservazione non rappresenta una circostanza contestata dalle
3 parti. E' del tutto irrilevante accertare il grado di illuminazione della res. Infatti, anche nel caso di adeguata illuminazione, la vittima nulla avrebbe dovuto e potuto notare circa la pericolosità della scalinata e segnatamente del gradino, presentandosi questo visibilmente integro. Ricostruito l'occorso nei termini di cui alla deposizione del teste, è del tutto evidente che la rottura del gradino assurge a caso fortuito che elide il nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c. ai fini dell'esonero di responsabilità del custode. Il compendio probatorio non offre alcun altro elemento che possa far ritenere prevedibile l'evento di guisa che possa addebitarsi all'ente civico la mancata manutenzione dell'area o la conoscenza della situazione di pericolosità. Il gradino, in particolare, non presentava alcun segno di indebolimento di modo che in nessun caso il custode poteva ipotizzarne un cedimento improvviso. Indi, la visibile integrità della struttura non implicava una particolare manutenzione della stessa e men che mai un'indagine strumentale sulla “robustezza”/efficienza di ogni sua singola parte. Deve pertanto ritenersi integrato il caso fortuito, inteso quale evento eccezionale ed improvviso in nessun caso prevedibile o evitabile secondo la normale diligenza. Allo stesso modo, esclusa l'operatività dell'art. 2051 c.c. per mancanza di prova circa il nesso causale, deve altresì escludersi la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ravvisandosi, oltre il nesso di causalità, alcuna condotta colposa da parte del convenuto. Conclusivamente, la domanda va rigettata con compensazione integrale delle spese di lite e di CTU, dovendosi dare atto che il motivo di rigetto è stato rilevato ex officio e non già dall convenuto la cui tesi difensiva (impredicabilità della CP_2 custodia per estensione della res e fatto colposo del danneggiato) si appalesa infondata.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , nella causa Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G. n. 1488/2014, così provvede:
i) Rigetta la domanda;
ii) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 26 aprile 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
4
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 26 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1488/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta D'Addario Ida Angela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore del 21.09.2015; (PEC in atti)
ATTORE e (C.F./P.IVA: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta Carmen Ferri ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale dell'Ente rappresentato, giusta mandato a margine della comparsa costituzione in sostituzione di precedente difensore del 15.03.2019; (PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 29.04.2014, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver riportato importanti lesioni ad un arto a causa di una rovinosa caduta avvenuta in data 29.04.2012 nel mentre percorreva una scalinata pubblica nell'abitato di
, chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del ex CP_1 CP_1 art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione della predetta area pubblica, presentando la stessa una pericolosità non visibile e non adeguatamente segnalata nella quale incappava il malcapitato attore che perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo procurandosi lesioni fisiche. I danni venivano quantificati complessivamente in circa
€ 18.000,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum dell'avversa CP_1 domanda. Sosteneva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità in capo all'Ente medesimo per l'inesistenza dell''anomalia, ovvero per la esclusiva colposa condotta tenuta dall'attore in occasione della caduta, idonea ad integrare il fortuito elisivo del nesso causale. In fase istruttoria, acquisita la documentazione medica di parte, venivano escussi testi e disposta una consulenza medico-legale. I diversi tentativi di
1 conciliazione non sortivano l'effetto sperato a causa del grave dissesto finanziario del convenuto. CP_1
La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca anche a motivo del ripetuto avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione della comparsa conclusionale di sola parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non può essere accolta.
Qualificazione della domanda e conseguenze applicative Il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
2 d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. Orbene, la responsabilità del custode deve intendersi esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. An debeatur Le precedenti argomentazioni permettono di esaminare compiutamente il merito della controversia, dovendosi rilevare ex officio (cfr Cass. 6383/2020) nella fattispecie esaminata la sussistenza del caso fortuito elisivo del nesso causale. Significative ed esaustive sono le fotografie allegate al fascicolo attoreo nonché la deposizione del teste (vds ud. 30.09.15). Testimone_1
Le fotografie raffigurano un gradino della scalinata visibilmente smussato e mancante del pezzo “aggettante”/anteriore della pedata. Senonché, la ricostruzione dell'episodio siccome allegata dall'attore non ha ricevuto il necessario riscontro probatorio offerto dalla deposizione del teste che si trovava in compagnia della vittima al momento dell'incidente. Tes_1
Invero, l'attore ha specificato che “pur prestando la massima attenzione nell'incedere, è inciampato su di un gradino rotto ed è rovinato al suolo” (vds citazione pag. 2). Il teste, invece, ha testualmente dichiarato. “Ho personalmente visto il frantumarsi del gradino quando il sig. ha messo il piede sullo stesso” (vds Pt_1 ud. 30.09.15). Ne consegue che il gradino, prima che venisse impegnato dall'attore, era perfettamente integro o, comunque, visibilmente integro, come del resto l'intera scalinata. D'altro canto, che l'intera gradinata si presentasse in adeguato stato di manutenzione e conservazione non rappresenta una circostanza contestata dalle
3 parti. E' del tutto irrilevante accertare il grado di illuminazione della res. Infatti, anche nel caso di adeguata illuminazione, la vittima nulla avrebbe dovuto e potuto notare circa la pericolosità della scalinata e segnatamente del gradino, presentandosi questo visibilmente integro. Ricostruito l'occorso nei termini di cui alla deposizione del teste, è del tutto evidente che la rottura del gradino assurge a caso fortuito che elide il nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c. ai fini dell'esonero di responsabilità del custode. Il compendio probatorio non offre alcun altro elemento che possa far ritenere prevedibile l'evento di guisa che possa addebitarsi all'ente civico la mancata manutenzione dell'area o la conoscenza della situazione di pericolosità. Il gradino, in particolare, non presentava alcun segno di indebolimento di modo che in nessun caso il custode poteva ipotizzarne un cedimento improvviso. Indi, la visibile integrità della struttura non implicava una particolare manutenzione della stessa e men che mai un'indagine strumentale sulla “robustezza”/efficienza di ogni sua singola parte. Deve pertanto ritenersi integrato il caso fortuito, inteso quale evento eccezionale ed improvviso in nessun caso prevedibile o evitabile secondo la normale diligenza. Allo stesso modo, esclusa l'operatività dell'art. 2051 c.c. per mancanza di prova circa il nesso causale, deve altresì escludersi la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ravvisandosi, oltre il nesso di causalità, alcuna condotta colposa da parte del convenuto. Conclusivamente, la domanda va rigettata con compensazione integrale delle spese di lite e di CTU, dovendosi dare atto che il motivo di rigetto è stato rilevato ex officio e non già dall convenuto la cui tesi difensiva (impredicabilità della CP_2 custodia per estensione della res e fatto colposo del danneggiato) si appalesa infondata.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , nella causa Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G. n. 1488/2014, così provvede:
i) Rigetta la domanda;
ii) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 26 aprile 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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