Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342/2024 R.G., promossa con citazione in riassunzione depositata il
21.10.2024,
DA
, con gli avvocati Alessandro Luciano e Gianluca Ballo, presso il cui studio è Parte_1
domiciliato in via San Fermo 38, Padova
- appellante –
CONTRO
residente in [...]. CP_1
- appellata -
- contumace-
CON L'INTERVENTO del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, che, con atto dd. 5.3.2025, ha chiesto che “in accoglimento dell'appello l'assegno di separazione posto a carico del venga Pt_1 eliminato o, in subordine, ridotto nella misura di giustizia”.
OGGETTO: giudizio di appello su domanda di separazione giudiziale fra coniugi, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI: per l'appellante:
enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20507/2024 pronunciata nel procedimento n. 5436/2023 RG, pubblicata il 24 luglio 2024 – riformare, nei limiti dell'accoglimento, quanto statuito in precedenza dalla Corte
d'Appello di Trieste/ Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 299/2022 del 15 marzo
2022 (pubblicata il 20 luglio 2022) e, per l'effetto:
1) Dichiarare insussistente “ab origine” il diritto e revocare conseguentemente, con decorrenza dalla domanda di primo grado, l'obbligo posto a carico del signor
di corrispondere a favore della moglie separata Parte_1 CP_1
l'assegno di contributo al mantenimento pari ad €. 3.000,00 al mese;
accertando e dichiarando altresì che, in ogni caso, nessuna somma, anche inferiore, è dovuta e deve essere versata a titolo di assegno di separazione (o a qualsivoglia altro titolo) in favore di da , dichiarando la convenuta in CP_1 Parte_1
riassunzione economicamente autosufficiente;
2) Condannare la convenuta in riassunzione signora al pagamento CP_1
integrale a favore del signor dei compensi di difesa e delle spese di Parte_1
lite del doppio grado di merito del giudizio e del grado di legittimità, quantificati nella somma complessiva di € 29.597,50 per compensi di avvocato (di cui €
10.859,50 per compenso del primo grado di giudizio celebrato avanti il Tribunale civile di Pordenone;
€ 12.154,00 per compenso del grado d'appello celebrato avanti la Corte d'Appello di Trieste ed € 6.584,00 per compenso del giudizio di legittimità celebrato avanti la Suprema Corte di Cassazione), oltre al rimborso forfetario spese generali calcolato sui compensi di avvocato nella misura del 15 % ed oltre agli accessori di legge (c.p.a. 4 % ed i.v.a. 22 % sull'imponibile), oltre ad € 1.437,00 per spese esenti, oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in favore di CP_1
in sentenza di secondo grado n. 299/2022 della Corte d'Appello di Trieste,
[...]
pari ad €. 8.754,72, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in ragione dell'applicazione del D.M. n. 147/2022 o di altra norma di riferimento per la quantificazione del tariffario forense, con vittoria di compensi di avvocato e spese anche del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premesso che con ricorso depositato il 13 dicembre 2018 chiedeva al Tribunale CP_1
di Pordenone di pronunciare la separazione giudiziale in relazione al matrimonio, contratto con Pt_1
il 23 dicembre 2016, senza che dall'unione fossero nati figli, e pronunciare l'addebito della
[...]
separazione al marito, disponendo un assegno di mantenimento.
1.1. Resisteva chiedendo a sua volta addebitarsi alla coniuge la separazione senza Parte_1
nulla riconoscere per il mantenimento.
1.2. Il Tribunale di Pordenone rigettava le due richieste di addebito e riconosceva un assegno di mantenimento nella misura di € 3.000,00 a vantaggio della ricorrente.
1.2.1. In particolare, il Collegio riteneva insussistente una relazione “complessa”, in presenza di un “rapporto già nato in [...], mai sviluppato oltre un livello embrionale, non caratterizzato da uno stabile programma di vita, elaborato mediante comune e profonda riflessione, sostanzialmente fallito al primo evidenziarsi di incomprensioni ed attriti, per ragion idi incompatibilità caratteriali e per una diversa irriducibile visione delle diverse priorità e dei ruoli, come ritenuti da ciascuna delle parti”. Ciò non di meno, ritenuta “palese ed estremamente rilavante…lo squilibrio tra le condizioni economico/patrimoniali delle parti”, stimava “equo e proporzionale anche in relazione alle caratteristiche della vita matrimoniale, che in resistente versi , con decorrenza dalla domanda, alla ricorrente l'importo mensile di euro 3.000,00 annualmente rivalutabile”.
2. La decisione era appellata dal che chiedeva statuirsi la mancanza dei presupposti per Pt_1
l'assegno di mantenimento, con obbligo di restituzione di quanto percepito, e in subordine la determinazione dello stesso in € 500,00 mensili.
2.1. La Corte, pur dando atto che la si era allontanata dalla casa coniugale nella CP_1
primavera 2017 (matrimonio contratto nel dicembre 2016), con la sentenza n.299/2022 respingeva l'appello proposto dal marito, gravato dell'onere di contribuire al mantenimento della moglie con assegno mensile di euro 3.000,00=, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
2.1.1. La Corte, confermando la già disattesa domanda di porre l'addebito della separazione a carico della moglie, dopo avere delimitato il tema in discussione alla spettanza o meno a di un CP_1
assegno di mantenimento per il periodo intercorrente dalla data della domanda di separazione (13 dicembre 2018) alla data della pronuncia di scioglimento del matrimonio (11 marzo 2020), rammentava i principi in tema di assegno di separazione e confermava la previsione dell'assegno in favore di come sopra quantificato, avendo rilevato il rilevante squilibrio economico tra le parti, attesi, CP_1 tra l'altro, gli altri ampi proventi reddituali ed il vasto patrimonio immobiliare del marito a fronte dei modesti introiti provenienti a dalla limitata attività di fotografa. CP_1
3. Avverso la decisione proponeva ricorso per Cassazione il , affidato a quattro motivi di Pt_1
cui uno soltanto, il terzo1, accolto.
3.1. In particolare, Suprema la Corte statuiva che il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, andasse declinato tenendo conto della pluralità di parametri, tra cui anche, ex art.156
c.c., la durata del matrimonio.
3.1.1. Quanto al rilievo da attribuire a detta circostanza, ripercorreva la propria giurisprudenza che inizialmente aveva circoscritto tale elemento al profilo della quantificazione dell'assegno, avendo affermato che “La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., allo scopo di stabilire
l'importo di detto assegno” (Cass. n.20638/2004), integrando l'insegnamento nel senso che “La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento.” (Cass.
n.25618/2007), per quindi affermare che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.” (Cass. n. 1622/2017). Evidenziava poi come, con successivi approfondimenti e puntualizzazioni, la Corte stessa avesse messo in luce, per le ipotesi di matrimoni di durata molto breve, che “… nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento.” (Cass. n.402/2018) e che “Se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sè il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione.” (Cass. n.16737/2018).
3.2. Tenuto quindi conto che la decisione impugnata non aveva preso in alcuna considerazione la circostanza della durata estremamente contenuta del matrimonio, né sotto il profilo della spettanza dell'assegno, né sotto il profilo della sua quantificazione, pur avendo accertato che la si era CP_1
allontanata dalla casa coniugale nella primavera del 2017, dopo pochi mesi di matrimonio, cassava la sentenza disponendo che la Corte di appello procedesse al riesame alla luce ed in applicazione degli anzidetti principi, in sede di rinvio.
3.3. La causa è stata quindi riassunta tempestivamente con citazione, depositata dopo la rituale notificazione entro il termine trimestrale di cui all'art. 392 c.p.c., dal chiedendo di accertare e Pt_1
dichiarare che nessuna somma era dallo stesso dovuta alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, con obbligo di restituzione di quanto a tale titolo percepito, oltre alla vittoria di spese per i due gradi di merito, quello di Cassazione e quello del rinvio.
3.3.1. Ha così concluso:
1) Dichiarare insussistente “ab origine” il diritto e revocare conseguentemente, con decorrenza dalla domanda di primo grado, l'obbligo posto a carico del signor di corrispondere a favore della moglie separata Parte_1
l'assegno di contributo al mantenime 0,00 al mese;
accertando e dichiarando altresì CP_1 che, in ogni caso, nessuna somma, anche inferiore, è dovuta e deve essere versata a titolo di assegno di separazione (o a qualsivoglia altro titolo) in favore di da , dichiarando la convenuta in riassunzione CP_1 Parte_1 economicamente autosufficiente;
2) Condannare la convenuta in riassunzione signora al pagamento integrale a favore del signor CP_1
dei compensi di difesa e delle spese di lite del doppio grado di merito del giudizio e del grado di legittimità, Parte_1 mma complessiva di € 29.597,50 per compensi di avvocato (di cui € 10.859,50 per compenso del primo grado di giudizio celebrato avanti il Tribunale civile di Pordenone;
€ 12.154,00 per compenso del grado d'appello celebrato avanti la Corte d'Appello di Trieste ed € 6.584,00 per compenso del giudizio di legittimità celebrato avanti la Suprema Corte di Cassazione), oltre al rimborso forfetario spese generali calcolato sui compensi di avvocato nella misura del 15 % ed oltre agli accessori di legge (c.p.a. 4 % ed i.v.a. 22 % sull'imponibile), oltre ad € 1.437,00 per spese esenti, oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in favore di in sentenza di secondo grado n. 299/2022 della Corte d'Appello di CP_1 Trieste, pari ad €. 8.754,72, ovve somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in ragione dell'applicazione del D.M. n. 147/2022 o di altra norma di riferimento per la quantificazione del tariffario forense, con vittoria di compensi di avvocato e spese anche del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. 4. È rimasta contumace nella regolarità della notificazione. CP_1
5. All'udienza del 25.3.2025 la causa è stata riservata quindi a decisione.
6. Deve essere dichiarato insussistente il diritto di al percepimento di un assegno CP_1
di contributo al mantenimento, stante la mancata realizzazione al momento della separazione, di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa l'insussistenza di una apprezzabile condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis".
È pacifico ed incontestato che il matrimonio, di durata particolarmente breve, sia stato caratterizzato dal repentino allontanamento della dalla casa coniugale di Montegrotto Terme CP_1
dopo pochissimi mesi di convivenza matrimoniale (durata dal dicembre 2016 alla primavera del 2017,
v. sentenza appello foglio 16),
Pur a fronte della specifica contestazione2, da parte del , dell'esistenza di una stabile Pt_1
convivenza, nessuna istanza istruttoria è stata formulata in primo grado da parte della (anche CP_1
per la mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.), né sono state proposte istanze in grado di appello da parte della richiedente, che pure era onerata della dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno di mantenimento, ed in particolare dell'esistenza di una stabile convivenza.
7. Ne consegue che, in mancanza di prova della realizzazione, al momento della separazione, di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ed anzi in presenza di chiari ed univoci elementi di prova contrari, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento deve dirsi infondata fin dalla proposizione del ricorso in primo grado, rimanendo assorbita ogni altra questione, come la richiesta di dichiarare la convenuta in riassunzione economicamente autosufficiente.
8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dei gradi precedenti quello del rinvio, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sul punto decisivo si era appena formata e comunque le ragioni della decisione sono dipese anche dalla mancata concessione di termini per l'articolazione di istanze istruttorie potenzialmente proponibili da parte della CP_1
All'accoglimento dell'appello consegue invece la condanna dell'appellata al pagamento delle spese delle spese della presente fase liquidate nei valori minimi in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge e spese esenti documentate.
Sentenza esecutiva per legge.
PQM
rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento proposta da CP_1 condanna l'appellata al pagamento delle spese della presente fase liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge e spese esenti documentate.
Sentenza esecutiva per legge.
Trieste, 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
una stabile convivenza abbia impedito il formarsi di un'unione spirituale e materiale tra i coniugi, tale da poter sostenere una pretesa economica da parte della moglie”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il motivo:
Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 °, n. 3 e n. 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 156, comma 1 °, c.c. in riferimento agli artt. 143 e 144 c.c., ovvero subordinatamente ex art. 360, comma 1 °, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un duplice fatto storico decisivo per il giudizio (id est: breve durata del matrimonio e giovane età del coniuge richiedente) ai fini della spettanza (ovvero della concreta determinazione) del “quantum” dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. 2 Così nella comparsa di primo grado:
“… l'ultima residenza comune dei coniugi, sita a Montegrotto Terme (PD), in via Tito Speri n. 6, ove i coniugi hanno convissuto per più di un anno (11 mesi prima del matrimonio e altri 4 mesi successivamente alle nozze), sino al mese di maggio 2017. A partire da tale data, l'odierna ricorrente, lamentando di non riuscire ad integrarsi nella realtà in cui viveva con il marito, decideva unilateralmente di rientrare presso la propria abitazione di Portogruaro (VE), ove di fatto si trasferiva, lasciando la casa coniugale di Montegrotto Terme (PD). Il sig. , pur non condividendo la Parte_1 decisione assunta dalla moglie, per non incrinare ulteriormente il rapporto già in crisi con la propria consorte, accettava di recarsi nell'abitazione di proprietà della moglie, per trascorrere con esclusivamente i fine settimana, tentando invano di convincerla a rientrare presso l'abitazione coniugale e continuando, durante i giorni infrasettimanali, a vivere stabilmente a Montegrotto Terme (PD), sede della propria attività imprenditoriale”. Nonché, sempre in comparsa a pag. 25, “nonché della breve durata del matrimonio, durato poco meno di un anno e dell'andamento instabile della vita coniugale, caratterizzato dall'assenza di una stabile convivenza da parte dei coniugi, i quali dopo un primo periodo di coabitazione presso la casa coniugale di Montegrotto Terme (PD), tornavano a condurre vite separate, con l'allontanamento della moglie dall'abitazione coniugale ed il suo rientro a Portogruaro (VE), ove i coniugi continuavano a vedersi soltanto nei fine settimana. Tale circostanza induce a ritenere, pertanto, che l'assenza di