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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 845 /2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIANCO SILVIA Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. MARIATERESA Controparte_1
SERVELLO e CH OL
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione parte attrice citava in giudizio per sentirla condannare al CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di un'errata diagnosi ed un ritardo nei trattamenti dovuti a negligenza ed imperizia del personale sanitario.
Parte attrice affermava pertanto esserci una responsabilità in capo alla struttura ospedaliera, una responsabilità medica di carattere extracontrattuale o contrattuale ex art. 1218 c.c..
Si costituiva parte convenuta contestando le domande avversarie sia in linea di fatto, di diritto ed in ordine al quantum.
In ordine al fatto.
Il Sig. subiva un infortunio al primo dito della mano sinistra in data 14.03.2020. A seguito di Parte_1 detto infortunio si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Valle Belbo di Nizza Monferrato, durante la nota emergenza COVID-19. Il personale sanitario sottoponeva l'attore ad esame radiografico e diagnosticava “un trauma contusivo base
I dito mano sinistra ed una prognosi clinica di 5 giorni con indicazione terapeutica: rivalutazione dal curante per continuità assistenziale, si consiglia ghiaccio locale, analgesici al bisogno, arnica gel, valutazione ortopedica se necessaria”, come risulta dal verbale del pronto soccorso versato in atti sub. Doc. 1.
L'attore solo il 5.06.2020 veniva sottoposto a visita ortopedica che rilevava una rottura del legamento collaterale ulnare. Pertanto, veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
La domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
Dall'esame testimoniale e dalla CTU, le cui conclusioni si condividono, è emersa la sussistenza di un errore medico “diagnostico e quindi terapeutico” lamentato dall'attore.
Il consulente tecnico ha riferito sul punto (pagina 17) “Il certificato presenta evidenti lacune: manca un'anamnesi dettagliata dell'evento e manca un esame obiettivo esaustivo (venne annotato solo: dolore alla digitopressione primo dito mano sx, nessun altra valutazione circa la mobilità attiva e passiva articolare, sede del dolore evocato o spontaneo, eventuali lassità).
Nei traumi delle mani sono fondamentali sia l'una che l'altro per orientarsi verso una giusta diagnosi”.
Pagina 19 della perizia: Considerato che la descrizione dell'evento, cosi' come riferita in sede di OP dal periziando, depone per un verosimile trauma distorsivo del pollice sx;
in assenza oltretutto di un esame obiettivo, si ritiene che tali omesse valutazioni abbiamo portato ad un errore diagnostico e quindi terapeutico. Non sono peraltro dimostrati, nè si ha il sospetto che altri traumi siano in seguito occorsi.
La CTU riporta, inoltre, la disciplina ministeriale dei presidi di primo intervento che “Devono garantire una prima risposta sanitaria all'Emergenza-Urgenza sul territorio ed operare in stretto collegamento funzionale con le altre strutture complesse del Dipartimento, sulla base di comuni linee guida e protocolli operativi, per realizzare la continuità terapeutica tra il territorio e l'ambiente ospedaliero”.
In base alle linee guida “si desume che se il pz fosse stato valutato correttamente i sanitari avrebbero dovuto quantomeno procedere nell'immobilizzazione della articolazione e nell'inviare l al DEA di riferimento per Pt_1 consulenza ortopedica. La carenza dell'esame obiettivo non permette in alcun modo di valutare il grado della lesione, ma il successivo riscontro ecografico di lesione di ST depone per una rottura totale del legamento collaterale ulnare. Per_ E' del tutto verosimile che una corretta diagnosi, come sostenuto dalla Dottssa avrebbe portato a un tempestivo intervento chirurgico di ricostruzione del legamento lesionato e che il ritardo diagnostico -terapeutico di tre mesi abbia reso gli esiti dello stesso piu' gravi. Infatti è sostenibile che un intervento precoce potesse limitarsi alla sutura del legamento lesionato, mentre la dilazione temporale, quando ormai il tessuto tendineo era degenerato, abbia reso necessario un prelievo del gracile”.
La CTU pertanto viene alle seguenti conclusioni, che si condividono: Con un criterio di ragionevolezza si può affermare che l'aggravio dovuto al ritardo diagnostico possa definirsi con un danno biologico pari al 2-3% (necessità di prelievo tendineo, maggior esito cicatriziale), in assenza di artrosi mtc-p.” Con riguardo al riferimento da parte del CTU alla nota protocollo 11054 del 5.03.2020 del Responsabile dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, tenuto conto che parte convenuta non ha allegato tale documento, né ha formulato una tale eccezione non deve essere tenuta in considerazione.
Anche qualora il documento in questione possa essere ricondotto al “fatto notorio” vi è comunque, un onere da parte di allegazione.
Tra tutte Cassazione 4.12.2020 n. 27810 :«il ricorso al fatto notorio – come emerge dalla lettera dell'art. 115
c.p.c., comma 2, (il giudice può "senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza") e dalla lettura dell'art. 115 c.p.c., comma 2, in sistema con il primo (che fissa il principio dispositivo quale regola generale in materia di prove) - è svincolato dall'onere della prova ma non anche dall'onere di allegazione».
In ordine all'onere della prova si richiama l'insegnamento della Corte di Cassazione con la sentenza n.
21619 del 2007 il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata
a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità
o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza).
Ed ancora. In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico, l'errore o l'omissione di diagnosi integrano di per sé l'inadempimento del professionista e, anche in presenza di un quadro clinico complesso, la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. (Cass. 22 settembre 2004 n. 19133).
Pertanto, l'onere della prova risulta assolto per i motivi sopra indicati.
Quantificazione del danno.
Alla luce dei rilievi dinanzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del riscontrato danno.
Ebbene, in base alla tabella Tribunale di Milano, deve riconoscersi all'odierno attore, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo.
Percentuale di invalidità permanente: 2,50%
Età del danneggiato alla data del sinistro: 47 anni.
Punto base danno permanente: € 939,78
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 82
Indennità giornaliera: € 54,80
Danno biologico permanente: € 2.221,17 Invalidità temporanea parziale al 25%: € 1.123,40
Totale danno biologico temporaneo: € 1.123,40
Con riguardo, invece, al danno morale è consentita la liquidazione quale voce del danno non patrimoniale, ma soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Si richiama a tal proposito la giurisprudenza della cassazione secondo cui “in materia di responsabilità, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, "ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale" (cass. 2020 n. 7753).
Nel caso di specie difetta la prova.
Si devono aggiungere:
Spese mediche documentate: € 137,00
TOTALE GENERALE: € 3.481,57.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio, stante le questioni affrontate, la peculiarità della fattispecie e la natura di questa causa e considerato l'esito della controversia devono essere liquidate, come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente. Sono da liquidarsi anche le spese relative alla fase di mediazione obbligatoria, per Euro 150,00.
In particolare, le spese vengono liquidate in base al decisum e non al disputatum (Cass. 10984/2021).
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICH TENUTA e NN parte convenuta al pagamento di Euro 3.481,57 oltre rivalutazione ed interessi legali.
DICH TENUTA e NN parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 2.702,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre anticipazioni, oltre IVA se e in quanto dovuta e oltre CPA come per legge;
Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Asti, 13.04.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 845 /2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIANCO SILVIA Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. MARIATERESA Controparte_1
SERVELLO e CH OL
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione parte attrice citava in giudizio per sentirla condannare al CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di un'errata diagnosi ed un ritardo nei trattamenti dovuti a negligenza ed imperizia del personale sanitario.
Parte attrice affermava pertanto esserci una responsabilità in capo alla struttura ospedaliera, una responsabilità medica di carattere extracontrattuale o contrattuale ex art. 1218 c.c..
Si costituiva parte convenuta contestando le domande avversarie sia in linea di fatto, di diritto ed in ordine al quantum.
In ordine al fatto.
Il Sig. subiva un infortunio al primo dito della mano sinistra in data 14.03.2020. A seguito di Parte_1 detto infortunio si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Valle Belbo di Nizza Monferrato, durante la nota emergenza COVID-19. Il personale sanitario sottoponeva l'attore ad esame radiografico e diagnosticava “un trauma contusivo base
I dito mano sinistra ed una prognosi clinica di 5 giorni con indicazione terapeutica: rivalutazione dal curante per continuità assistenziale, si consiglia ghiaccio locale, analgesici al bisogno, arnica gel, valutazione ortopedica se necessaria”, come risulta dal verbale del pronto soccorso versato in atti sub. Doc. 1.
L'attore solo il 5.06.2020 veniva sottoposto a visita ortopedica che rilevava una rottura del legamento collaterale ulnare. Pertanto, veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
La domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
Dall'esame testimoniale e dalla CTU, le cui conclusioni si condividono, è emersa la sussistenza di un errore medico “diagnostico e quindi terapeutico” lamentato dall'attore.
Il consulente tecnico ha riferito sul punto (pagina 17) “Il certificato presenta evidenti lacune: manca un'anamnesi dettagliata dell'evento e manca un esame obiettivo esaustivo (venne annotato solo: dolore alla digitopressione primo dito mano sx, nessun altra valutazione circa la mobilità attiva e passiva articolare, sede del dolore evocato o spontaneo, eventuali lassità).
Nei traumi delle mani sono fondamentali sia l'una che l'altro per orientarsi verso una giusta diagnosi”.
Pagina 19 della perizia: Considerato che la descrizione dell'evento, cosi' come riferita in sede di OP dal periziando, depone per un verosimile trauma distorsivo del pollice sx;
in assenza oltretutto di un esame obiettivo, si ritiene che tali omesse valutazioni abbiamo portato ad un errore diagnostico e quindi terapeutico. Non sono peraltro dimostrati, nè si ha il sospetto che altri traumi siano in seguito occorsi.
La CTU riporta, inoltre, la disciplina ministeriale dei presidi di primo intervento che “Devono garantire una prima risposta sanitaria all'Emergenza-Urgenza sul territorio ed operare in stretto collegamento funzionale con le altre strutture complesse del Dipartimento, sulla base di comuni linee guida e protocolli operativi, per realizzare la continuità terapeutica tra il territorio e l'ambiente ospedaliero”.
In base alle linee guida “si desume che se il pz fosse stato valutato correttamente i sanitari avrebbero dovuto quantomeno procedere nell'immobilizzazione della articolazione e nell'inviare l al DEA di riferimento per Pt_1 consulenza ortopedica. La carenza dell'esame obiettivo non permette in alcun modo di valutare il grado della lesione, ma il successivo riscontro ecografico di lesione di ST depone per una rottura totale del legamento collaterale ulnare. Per_ E' del tutto verosimile che una corretta diagnosi, come sostenuto dalla Dottssa avrebbe portato a un tempestivo intervento chirurgico di ricostruzione del legamento lesionato e che il ritardo diagnostico -terapeutico di tre mesi abbia reso gli esiti dello stesso piu' gravi. Infatti è sostenibile che un intervento precoce potesse limitarsi alla sutura del legamento lesionato, mentre la dilazione temporale, quando ormai il tessuto tendineo era degenerato, abbia reso necessario un prelievo del gracile”.
La CTU pertanto viene alle seguenti conclusioni, che si condividono: Con un criterio di ragionevolezza si può affermare che l'aggravio dovuto al ritardo diagnostico possa definirsi con un danno biologico pari al 2-3% (necessità di prelievo tendineo, maggior esito cicatriziale), in assenza di artrosi mtc-p.” Con riguardo al riferimento da parte del CTU alla nota protocollo 11054 del 5.03.2020 del Responsabile dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, tenuto conto che parte convenuta non ha allegato tale documento, né ha formulato una tale eccezione non deve essere tenuta in considerazione.
Anche qualora il documento in questione possa essere ricondotto al “fatto notorio” vi è comunque, un onere da parte di allegazione.
Tra tutte Cassazione 4.12.2020 n. 27810 :«il ricorso al fatto notorio – come emerge dalla lettera dell'art. 115
c.p.c., comma 2, (il giudice può "senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza") e dalla lettura dell'art. 115 c.p.c., comma 2, in sistema con il primo (che fissa il principio dispositivo quale regola generale in materia di prove) - è svincolato dall'onere della prova ma non anche dall'onere di allegazione».
In ordine all'onere della prova si richiama l'insegnamento della Corte di Cassazione con la sentenza n.
21619 del 2007 il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata
a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità
o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza).
Ed ancora. In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico, l'errore o l'omissione di diagnosi integrano di per sé l'inadempimento del professionista e, anche in presenza di un quadro clinico complesso, la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. (Cass. 22 settembre 2004 n. 19133).
Pertanto, l'onere della prova risulta assolto per i motivi sopra indicati.
Quantificazione del danno.
Alla luce dei rilievi dinanzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del riscontrato danno.
Ebbene, in base alla tabella Tribunale di Milano, deve riconoscersi all'odierno attore, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo.
Percentuale di invalidità permanente: 2,50%
Età del danneggiato alla data del sinistro: 47 anni.
Punto base danno permanente: € 939,78
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 82
Indennità giornaliera: € 54,80
Danno biologico permanente: € 2.221,17 Invalidità temporanea parziale al 25%: € 1.123,40
Totale danno biologico temporaneo: € 1.123,40
Con riguardo, invece, al danno morale è consentita la liquidazione quale voce del danno non patrimoniale, ma soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Si richiama a tal proposito la giurisprudenza della cassazione secondo cui “in materia di responsabilità, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, "ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale" (cass. 2020 n. 7753).
Nel caso di specie difetta la prova.
Si devono aggiungere:
Spese mediche documentate: € 137,00
TOTALE GENERALE: € 3.481,57.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio, stante le questioni affrontate, la peculiarità della fattispecie e la natura di questa causa e considerato l'esito della controversia devono essere liquidate, come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente. Sono da liquidarsi anche le spese relative alla fase di mediazione obbligatoria, per Euro 150,00.
In particolare, le spese vengono liquidate in base al decisum e non al disputatum (Cass. 10984/2021).
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICH TENUTA e NN parte convenuta al pagamento di Euro 3.481,57 oltre rivalutazione ed interessi legali.
DICH TENUTA e NN parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 2.702,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre anticipazioni, oltre IVA se e in quanto dovuta e oltre CPA come per legge;
Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Asti, 13.04.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi