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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3996/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3996/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 marzo 2025 ad ore innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi:
Per l'avv. MEDICI FEDERICA e l'avv. , Parte_1 oggi sostituito dall'avv. Pellati il quale precisa le conclusioni come da memoria integrativa , chiede la condanna al pagamento della somma di € 54.100,00 somma indicata nella procedura di scfratto oltre ai canoni scaduti dal dicembre 2024 ad oggi € 8.540 compresa iva oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, vinte le spese come da nota depositata in atti (doc. 10 memoria integrativa)
Per l'avv. PAOLILLO ROBERTO nessuno è Controparte_1 comparso
Il Giudice dopo discussione si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presene, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3996/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MEDICI FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA EMILIA SANTO STEFANO 38 42121 presso il difensore avv. MEDICI FEDERICA Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 C.F._ dell'avv. PAOLILLO ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. P. GIAR. N. 41124 MODENA presso il difensore avv. PAOLILLO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIANCARLO RUGGIERO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con contratto registrato, del 20/11/2018, Imm.re RU snc di RU Gabriele,
Giancarlo e concedeva in locazione, ad uso non abitativo, a CP_1 CP_1
con sede in Rolo via Mazzini, 1 un immobile a uso albergo sito in Rolo via
[...]
Mazzini, 1 - NCEU foglio 12 Map. 57 sub 4, con canone mensile di € 2.135,00 iva inclusa.
In data 24/6/2021, sul compendio in questione, veniva trascritto il pignoramento immobiliare che dava origine alla procedura esecutiva nell'ambito della quale I.V.G.
s.r.l. veniva nominato Custode Giudiziario.
pagina 2 di 5 In assenza del pagamento dei richiesti canoni, veniva introdotta dall'I.V.G. srl domanda di sfratto per morosità per mancato pagamento per i canoni scaduti e non pagati da Ottobre 2022 per € 1.135,00 e per intero da Novembre 2022 a Novembre
2024 per complessivi € 54.510,00.
Il convenuto si opponeva allo sfratto contestando la morosità adducendo l'integrale pagamento dei canoni mediante versamenti rateali effettuati a seguito di un accordo transattivo tra l'esecutato e il conduttore. Il rito veniva convertito, concessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
A norma dell'art.2912 c.c. il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata, sicchè il vincolo derivante dall'espropriazione si estende anche ai frutti civili, tra i quali sono da ricomprendere i canoni locativi.
Ne consegue che dalla data di trascrizione del pignoramento (24/6/2021) i canoni debbono essere assicurati alla procedura esecutiva.
La parte conduttrice, gravata dall'onere di dimostrare di aver provveduto al pagamento del dovuto, non ha fornito la prova del pagamento dei canoni né all'IVG cui è tenuto a effettuare i versamenti dalla data del pignoramento, né, tantomeno, alla parte locatrice in buona fede.
Le ricevute dei bonifici che il convenuto conduttore ha prodotto a prova dell'adempimento del pagamento del canoni di locazione, risultano essere, invero, pagamenti effettuati da a a seguito dell'accordo CP_1 CP_2
transattivo concluso tra quest'ultima quale cessionaria dei crediti di CP_3
nei confronti di IMMOBILIARE RUGGIERO snc, soggetto terzo rispetto al presente procedimento, e detta debitrice. Tuttavia, tali crediti, indicati nell'accordo prodotto in atti (doc. 1 fascicolo convenuto), si riferiscono a crediti derivanti da contratto di conto corrente e contratto di mutuo fondiario con ipoteca volontaria conclusi con e non CP_3
al contratto di locazione dedotto. A ben vedere, infatti, le ricevute prodotte di bonifici aventi data successiva alla trascrizione del pignoramento riportanti la causale affitti oltre a essere a favore di e non di IVG, si riferiscono a mensilità CP_2
pagina 3 di 5 precedenti a quelle contestate e richieste da IVG nel presente procedimento (da ottobre
2022 a Novembre 2024). Le altre ricevute di bonifici prodotte invece riportano causale non riferibile al contratto di locazione ma ai debiti sopra indicati di cui alla transazione per titoli diversi.
In diritto, il mancato pagamento del canone di locazione, protrattosi per diversi mesi, costituisce senza dubbio inadempimento di non scarsa importanza, trattandosi di inadempimento dell'obbligazione principale del conduttore, ovvero quella di pagare il canone alle scadenze stabilite e tenuto conto del chiaro dettato dell'art.5 l.392/1978.
Il contratto, quindi, deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il quale va condannato al rilascio dell'immobile con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio del 19/12/2024.
Sulla questione di carattere patrimoniale si osserva che il conduttore non ha pagato i canoni contestati dalla parte attrice IVG, maturando sino alla data odierna un debito pari ad € 62.640, iva compresa, oltre interessi legali.
Deve essere accolta, quindi, la domanda di pagamento dei canoni insoluti per la predetta somma di € 62.640 nei confronti della Controparte_1
. Si rileva che il presente procedimento non è stato integrato nei confronti dei
[...]
singoli soci illimitatamente responsabili, indicati nelle conclusioni, ma non citati nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA risolto il contratto di locazione in oggetto e, per l'effetto, condanna con sede in Rolo via Mazzini, 1 Controparte_1
P.I. , confermando l'ordinanza provvisoria, a rilasciare entro il 17/2/2025 P.IVA_2 nella disponibilità di IVG di l'unità immobiliare, sita in Rolo via Parte_1
Mazzini, 1 NCEU foglio 12 Map. 57 sub 4.
CONDANNA al pagamento a Controparte_1
favore di della somma di € 62.640,00, iva compresa, a titolo di Controparte_4
canoni insoluti oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio.
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'IVG, che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per compenso professionale ed € 1.200,16 per pagina 4 di 5 esborsi oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge
Reggio Emilia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Donata Romano
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3996/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 marzo 2025 ad ore innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi:
Per l'avv. MEDICI FEDERICA e l'avv. , Parte_1 oggi sostituito dall'avv. Pellati il quale precisa le conclusioni come da memoria integrativa , chiede la condanna al pagamento della somma di € 54.100,00 somma indicata nella procedura di scfratto oltre ai canoni scaduti dal dicembre 2024 ad oggi € 8.540 compresa iva oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, vinte le spese come da nota depositata in atti (doc. 10 memoria integrativa)
Per l'avv. PAOLILLO ROBERTO nessuno è Controparte_1 comparso
Il Giudice dopo discussione si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presene, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3996/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MEDICI FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA EMILIA SANTO STEFANO 38 42121 presso il difensore avv. MEDICI FEDERICA Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 C.F._ dell'avv. PAOLILLO ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. P. GIAR. N. 41124 MODENA presso il difensore avv. PAOLILLO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIANCARLO RUGGIERO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con contratto registrato, del 20/11/2018, Imm.re RU snc di RU Gabriele,
Giancarlo e concedeva in locazione, ad uso non abitativo, a CP_1 CP_1
con sede in Rolo via Mazzini, 1 un immobile a uso albergo sito in Rolo via
[...]
Mazzini, 1 - NCEU foglio 12 Map. 57 sub 4, con canone mensile di € 2.135,00 iva inclusa.
In data 24/6/2021, sul compendio in questione, veniva trascritto il pignoramento immobiliare che dava origine alla procedura esecutiva nell'ambito della quale I.V.G.
s.r.l. veniva nominato Custode Giudiziario.
pagina 2 di 5 In assenza del pagamento dei richiesti canoni, veniva introdotta dall'I.V.G. srl domanda di sfratto per morosità per mancato pagamento per i canoni scaduti e non pagati da Ottobre 2022 per € 1.135,00 e per intero da Novembre 2022 a Novembre
2024 per complessivi € 54.510,00.
Il convenuto si opponeva allo sfratto contestando la morosità adducendo l'integrale pagamento dei canoni mediante versamenti rateali effettuati a seguito di un accordo transattivo tra l'esecutato e il conduttore. Il rito veniva convertito, concessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
A norma dell'art.2912 c.c. il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata, sicchè il vincolo derivante dall'espropriazione si estende anche ai frutti civili, tra i quali sono da ricomprendere i canoni locativi.
Ne consegue che dalla data di trascrizione del pignoramento (24/6/2021) i canoni debbono essere assicurati alla procedura esecutiva.
La parte conduttrice, gravata dall'onere di dimostrare di aver provveduto al pagamento del dovuto, non ha fornito la prova del pagamento dei canoni né all'IVG cui è tenuto a effettuare i versamenti dalla data del pignoramento, né, tantomeno, alla parte locatrice in buona fede.
Le ricevute dei bonifici che il convenuto conduttore ha prodotto a prova dell'adempimento del pagamento del canoni di locazione, risultano essere, invero, pagamenti effettuati da a a seguito dell'accordo CP_1 CP_2
transattivo concluso tra quest'ultima quale cessionaria dei crediti di CP_3
nei confronti di IMMOBILIARE RUGGIERO snc, soggetto terzo rispetto al presente procedimento, e detta debitrice. Tuttavia, tali crediti, indicati nell'accordo prodotto in atti (doc. 1 fascicolo convenuto), si riferiscono a crediti derivanti da contratto di conto corrente e contratto di mutuo fondiario con ipoteca volontaria conclusi con e non CP_3
al contratto di locazione dedotto. A ben vedere, infatti, le ricevute prodotte di bonifici aventi data successiva alla trascrizione del pignoramento riportanti la causale affitti oltre a essere a favore di e non di IVG, si riferiscono a mensilità CP_2
pagina 3 di 5 precedenti a quelle contestate e richieste da IVG nel presente procedimento (da ottobre
2022 a Novembre 2024). Le altre ricevute di bonifici prodotte invece riportano causale non riferibile al contratto di locazione ma ai debiti sopra indicati di cui alla transazione per titoli diversi.
In diritto, il mancato pagamento del canone di locazione, protrattosi per diversi mesi, costituisce senza dubbio inadempimento di non scarsa importanza, trattandosi di inadempimento dell'obbligazione principale del conduttore, ovvero quella di pagare il canone alle scadenze stabilite e tenuto conto del chiaro dettato dell'art.5 l.392/1978.
Il contratto, quindi, deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il quale va condannato al rilascio dell'immobile con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio del 19/12/2024.
Sulla questione di carattere patrimoniale si osserva che il conduttore non ha pagato i canoni contestati dalla parte attrice IVG, maturando sino alla data odierna un debito pari ad € 62.640, iva compresa, oltre interessi legali.
Deve essere accolta, quindi, la domanda di pagamento dei canoni insoluti per la predetta somma di € 62.640 nei confronti della Controparte_1
. Si rileva che il presente procedimento non è stato integrato nei confronti dei
[...]
singoli soci illimitatamente responsabili, indicati nelle conclusioni, ma non citati nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA risolto il contratto di locazione in oggetto e, per l'effetto, condanna con sede in Rolo via Mazzini, 1 Controparte_1
P.I. , confermando l'ordinanza provvisoria, a rilasciare entro il 17/2/2025 P.IVA_2 nella disponibilità di IVG di l'unità immobiliare, sita in Rolo via Parte_1
Mazzini, 1 NCEU foglio 12 Map. 57 sub 4.
CONDANNA al pagamento a Controparte_1
favore di della somma di € 62.640,00, iva compresa, a titolo di Controparte_4
canoni insoluti oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio.
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'IVG, che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per compenso professionale ed € 1.200,16 per pagina 4 di 5 esborsi oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge
Reggio Emilia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Donata Romano
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