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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 384/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO IC Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. LA ST Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/2025 R.G. V.G. concernente reclamo avverso la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 29 luglio 2025 emesso dal
Tribunale di Enna nel procedimento n. 18-1/2024 P.U.
TRA con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, rappresentata da Parte_1 [...] con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Parte_2
GI LA e IO IA,
CP_1
E
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_2
e , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Psaila, C.F._2
Reclamati
IN FATTO E IN DIRITTO
1 I coniugi e , con ricorso depositato il 3 dicembre 2024, Controparte_2 Parte_4 hanno presentato congiuntamente, davanti al Tribunale di Enna, proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del d. lgs. 14/2019 – Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, con provvedimento del 10 gennaio 2015 assegnava ai debitori termini di 15 giorni per integrare la domanda, il piano e i documenti.
Con decreto del 7 febbraio 2025 dichiarava sussistenti i presupposti di ammissibilità della procedura e disponeva, su istanza dei ricorrenti, la sospensione del procedimento esecutivo n. 33/23 R.G. Es. imm.; disponeva altresì che la proposta di piano di ristrutturazione fosse pubblicata, secondo le forme previste dalla legge, e che ne fosse data comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'Organismo di
Composizione della Crisi (O.C.C.), avvertiva i creditori della facoltà di presentare osservazioni nel termine di trenta giorni e assegnava termine all'O.C.C. per riferire al Giudice e proporre le modifiche necessarie al piano;
fissava, per l'omologa del piano, l'udienza del 15 maggio 2025, poi differita al
22 maggio 2025 (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione dei reclamati).
All'esito della suddetta udienza, con la sentenza reclamata, comunicata al reclamante il 30 luglio
2025, il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, omologava il piano di ristrutturazione proposto da e . Controparte_2 Parte_4
Con ricorso depositato il 29 agosto 2025 e iscritto a ruolo il 2 settembre 2025, Parte_1 premesso di essere cessionaria del credito vantato da nei confronti di Controparte_3 [...]
e , di €. 60.229,10, garantito da ipoteca, e di avere proceduto Controparte_2 Parte_4 all'esecuzione forzata dell'immobile ipotecato, ha impugnato la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione deducendo: l'inammissibilità del piano per il superamento della moratoria biennale ex art. 67, co. 4, ccii, inteso come termine finale del pagamento;
l'omessa verifica sulla convenienza del piano prescritta dall'art. 70 comma 7 ccii, avendo il giudice a quo compiuto siffatta valutazione Con solo con riferimento alla posizione di e , creditori che avevano presentato CP_4 osservazioni;
rappresentato che il piano prevede la soddisfazione del credito della reclamante per la somma di € 37.045,31 da versare in 11 anni e 5 mesi, la non convenienza di esso rispetto all'alternativa liquidatoria atteso il pagamento oltre il termine di cinque anni entro i quali deve essere completata la liquidazione dei beni.
e hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2 Parte_4 per insussistenza della prova che la cessione dei crediti stipulata con Parte_1 Controparte_3 comprenda anche il credito da questa vantato nei confronti di essi reclamati e l'inammissibilità del reclamo essendo tale impugnazione proponibile solo dai creditori che abbiano presentato osservazioni nel termine di 20 giorni;
hanno poi contestato che il piano sia meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
2 ********
Il Collegio osserva - con valutazione assorbente di ogni altro questione - che il reclamo proposto da
è - come eccepito dai reclamati - inammissibile, non avendo il creditore presentato Parte_1 osservazioni nel giudizio volto all'omologa del piano, pur essendo stato destinatario della comunicazione del piano, secondo quanto previsto dall'art. 70 comma 1 CCII, e come disposto dal decreto del 7 febbraio 2025 nel giudizio a quo, circostanza questa non contestata dal reclamante.
Deve infatti essere osservato che il piano di ristrutturazione, una volta omologato, rientra - secondo l'espressione invalsa nella dottrina - nel subgenus del “concordato coattivo” la cui natura concordataria è assicurata dalla facoltà dei creditori di proporre opposizione o sollevare contestazioni
(e cfr. Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, n.17834 che, pur con riferimento al piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 ha osservato “La composizione della crisi difatti è una procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L. Fall., art. 1), formula ai propri creditori. Si tratta cioè di un accordo dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola "tutti i creditori". Operando la sua efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti, non può parlarsi di un vero accordo (di diritto privato), dal momento che questo presupporrebbe sempre il consenso. Come è stato rilevato anche in dottrina, si tratta di una sorta di deliberazione maggioritaria, che coinvolge tutti in esatta coerenza col canone di universalità soggettiva”).
Ricevuta la comunicazione dell'OCC del piano, prescritta dal comma 1 dell'art. 70 ccii, nei venti giorni successivi ad essa, ogni creditore ha la facoltà di presentare osservazioni che, data la mancanza di specificazione nella norma, possono riguardare la valutazione del piano o della documentazione acquisita alla procedura, e contenere eccezioni in ordine a vizi del procedimento o contestazioni di merito, sia in fatto, quali la convenienza della proposta, sia in diritto, quali le questioni di illegittimità della proposta o l'esatta interpretazione e applicazione delle norme di legge. Particolarmente pregnante è la facoltà, riservata ai creditori, dal comma 7 dell'art. 70 ccii di sollevare la questione della convenienza della proposta, poiché solo in caso di contestazioni sul punto il giudice è tenuto, per omologare il piano, a valutare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
La ristrutturazione forzata, ovvero imposta al creditore dissenziente e implicante la valutazione, da parte del giudice, in ordine alla possibilità che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, postula dunque necessariamente l'opposizione del creditore da far valere nel termine previsto dalla norma.
3 Si apprezza dunque che, superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento prosegue verso la delibazione sull'omologazione, previo coinvolgimento dei creditori assicurata, come visto, dalla comunicazione di avvenuta apertura del procedimento che deve essere inviata dall'OCC ai creditori.
Il giudice infatti “verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione” omologa il piano (art. 70 comma 7 ccii).
Per effetto dell'omologazione del piano, che per legge può prevedere anche la falcidia (o altre forme di ristrutturazione) del credito, ciascun creditore coinvolto non potrà che pretendere la soddisfazione del proprio credito nei limiti e nei termini previsti dal piano, anche al fine di assicurare il principio di par condicio creditorum immanente a tutte le procedure di composizione della crisi.
È dunque garantita al creditore la partecipazione al processo e la legittimazione a far valere il suo dissenso;
nl sistema configurato dal legislatore, dunque, l'opposizione manifestata dai creditori veicola nel giudizio di omologazioni eccezioni e contestazioni e importa una valutazione, sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che altrimenti non avrebbe luogo.
Si può pertanto ritenere che la decisione del giudice sull'omologa del piano costituisce rigetto delle ragioni del creditore solo ove queste siano state previamente manifestate, nei modi e termine di legge,
e che pertanto, solo in tal caso, si configura la soccombenza del creditore che legittima la proposizione dell'impugnazione.
L'impugnazione della decisione di accoglimento della proposta di Piano di Ristrutturazione, ovvero la sentenza di omologa del piano, contemplata dall'art. 70 comma 8 CCII è disciplinata attraverso il rinvio all'art. 51 ccii, che regola il reclamo contro l'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e degli accordi di ristrutturazione.
L'odierno reclamante, pur avendo ricevuto regolare comunicazione della presentazione del piano, non ha presentato osservazioni nel procedimento volto alla omologa di esso e, pertanto, non essendosi costituito in tale procedimento, non può considerarsi parte di esso né considerarsi soccombente rispetto alla decisione impugnata sicché è privo della legittimazione a proporre impugnazione della sentenza che definisce il giudizio.
A tale conclusione è pervenuta la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 27/02/2025, n.5157) con riferimento al reclamo avverso il decreto che ha pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012, enunciando i seguenti principi di diritto: "il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la
4 convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale".
Tale conclusione è, come osservato dalla Corte, la conseguenza del principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta ai chi abbia assunto la qualità di parte formale nei gradi e nelle fasi anteriori pacificamente applicato dalla giurisprudenza al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, con conseguente legittimazione a proporre il reclamo previsto dall'art. 183 l.fall. solo a colui che ha acquisito la qualità di parte nel giudizio di omologazione di cui all'art. 180 come debitore ovvero creditore opponente, e dall'essere CP_6 rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal tribunale (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
29/02/2016 , n. 3954).
La Corte di legittimità, applica il suddetto principio anche al reclamo avverso il decreto che ha pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 poiché, pur constatando la differenza strutturale tra quest'ultimo istituto e il concordato preventivo, ravvisa la ricorrenza di una comune ratio di fondo -limitare il ricorso a procedure puramente liquidatorie garantendo in via anticipata, ai creditori, una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio – e evidenti affinità: divieto di azioni esecutive individuali, previsione di una verifica giurisdizionale dei presupposti di ammissione e di omologazione, dalla quale deriva l'efficacia obbligatoria del piano e delle relative previsioni per tutti creditori compresi quelli contrari alla proposta, verifica dei requisiti di fattibilità del piano e, in caso di contestazione specifica, della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria.
Perciò la Corte conclude che “Pertanto nel giudizio di reclamo instaurato dal debitore sovraindebitato avverso il diniego dell'omologa del piano del consumatore dallo stesso proposto, così come in quello introdotto dal creditore (ove già opponente) nei confronti del decreto di omologazione del piano proposto dal debitore, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) agli creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale”, salvo il riconoscimento di eccezionale legittimazione a proporre reclamo al creditore che denunci la violazioni della legge processuale che gli impediscano di partecipare al giudizio, quale difetto o nullità della comunicazione prevista per la sua partecipazione al procedimento.
Ora appare a questa Corte che i tratti evidenziati ricorrano anche nell'omologa del Piano di
Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. ccii per i quali può pertanto valere la conclusione della legittimazione al reclamo del solo creditore che, nel corso della procedura di omologazione, abbia presentato osservazioni facendo valere la sua opposizione.
5 Del resto, la stessa Corte di legittimità osserva “Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma 2, della L. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - "la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è impugnabile ai sensi dell'articolo 51" (art. 70, comma
8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore)
è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); - la sentenza di omologazione del
"concordato minore" è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del "concordato minore" è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50, comma 1 e 2, e
51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione
è proposta esclusivamente da e nei confronti delle "parti", e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Alla luce di tali argomenti infondatamente parte reclamante deduce, con le note di trattazione scritta del 12 novembre 2025 che, avendo essa eccepito la stessa inammissibilità della proposta, tale questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in assenza di osservazioni al piano.
L'inammissibilità del reclamo, infatti, dipende dalla carenza di legittimazione ad impugnare del creditore che pertanto, costituendo condizione dell'azione impedisce il venir in essere del processo e, pertanto, preclude il vaglio di qualsivoglia questione.
Conclusivamente il reclamo è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i valori dei procedimenti di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 dato l'importo del credito fatto valere dal reclamante (€.
60.229,10), ridotto del 50% in relazione al concreto valore della domanda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto da Parte_1
condanna l pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e che si liquidano in €. 4.997,00 di cui €. 1.489,00 per la fase studio, €. 956,00 Parte_4 per la fase introduttiva, €. 2.552,00 per la fase conclusionale, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
LA ST TO IC
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO IC Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. LA ST Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/2025 R.G. V.G. concernente reclamo avverso la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 29 luglio 2025 emesso dal
Tribunale di Enna nel procedimento n. 18-1/2024 P.U.
TRA con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, rappresentata da Parte_1 [...] con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Parte_2
GI LA e IO IA,
CP_1
E
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_2
e , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Psaila, C.F._2
Reclamati
IN FATTO E IN DIRITTO
1 I coniugi e , con ricorso depositato il 3 dicembre 2024, Controparte_2 Parte_4 hanno presentato congiuntamente, davanti al Tribunale di Enna, proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del d. lgs. 14/2019 – Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, con provvedimento del 10 gennaio 2015 assegnava ai debitori termini di 15 giorni per integrare la domanda, il piano e i documenti.
Con decreto del 7 febbraio 2025 dichiarava sussistenti i presupposti di ammissibilità della procedura e disponeva, su istanza dei ricorrenti, la sospensione del procedimento esecutivo n. 33/23 R.G. Es. imm.; disponeva altresì che la proposta di piano di ristrutturazione fosse pubblicata, secondo le forme previste dalla legge, e che ne fosse data comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'Organismo di
Composizione della Crisi (O.C.C.), avvertiva i creditori della facoltà di presentare osservazioni nel termine di trenta giorni e assegnava termine all'O.C.C. per riferire al Giudice e proporre le modifiche necessarie al piano;
fissava, per l'omologa del piano, l'udienza del 15 maggio 2025, poi differita al
22 maggio 2025 (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione dei reclamati).
All'esito della suddetta udienza, con la sentenza reclamata, comunicata al reclamante il 30 luglio
2025, il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, omologava il piano di ristrutturazione proposto da e . Controparte_2 Parte_4
Con ricorso depositato il 29 agosto 2025 e iscritto a ruolo il 2 settembre 2025, Parte_1 premesso di essere cessionaria del credito vantato da nei confronti di Controparte_3 [...]
e , di €. 60.229,10, garantito da ipoteca, e di avere proceduto Controparte_2 Parte_4 all'esecuzione forzata dell'immobile ipotecato, ha impugnato la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione deducendo: l'inammissibilità del piano per il superamento della moratoria biennale ex art. 67, co. 4, ccii, inteso come termine finale del pagamento;
l'omessa verifica sulla convenienza del piano prescritta dall'art. 70 comma 7 ccii, avendo il giudice a quo compiuto siffatta valutazione Con solo con riferimento alla posizione di e , creditori che avevano presentato CP_4 osservazioni;
rappresentato che il piano prevede la soddisfazione del credito della reclamante per la somma di € 37.045,31 da versare in 11 anni e 5 mesi, la non convenienza di esso rispetto all'alternativa liquidatoria atteso il pagamento oltre il termine di cinque anni entro i quali deve essere completata la liquidazione dei beni.
e hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2 Parte_4 per insussistenza della prova che la cessione dei crediti stipulata con Parte_1 Controparte_3 comprenda anche il credito da questa vantato nei confronti di essi reclamati e l'inammissibilità del reclamo essendo tale impugnazione proponibile solo dai creditori che abbiano presentato osservazioni nel termine di 20 giorni;
hanno poi contestato che il piano sia meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
2 ********
Il Collegio osserva - con valutazione assorbente di ogni altro questione - che il reclamo proposto da
è - come eccepito dai reclamati - inammissibile, non avendo il creditore presentato Parte_1 osservazioni nel giudizio volto all'omologa del piano, pur essendo stato destinatario della comunicazione del piano, secondo quanto previsto dall'art. 70 comma 1 CCII, e come disposto dal decreto del 7 febbraio 2025 nel giudizio a quo, circostanza questa non contestata dal reclamante.
Deve infatti essere osservato che il piano di ristrutturazione, una volta omologato, rientra - secondo l'espressione invalsa nella dottrina - nel subgenus del “concordato coattivo” la cui natura concordataria è assicurata dalla facoltà dei creditori di proporre opposizione o sollevare contestazioni
(e cfr. Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, n.17834 che, pur con riferimento al piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 ha osservato “La composizione della crisi difatti è una procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L. Fall., art. 1), formula ai propri creditori. Si tratta cioè di un accordo dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola "tutti i creditori". Operando la sua efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti, non può parlarsi di un vero accordo (di diritto privato), dal momento che questo presupporrebbe sempre il consenso. Come è stato rilevato anche in dottrina, si tratta di una sorta di deliberazione maggioritaria, che coinvolge tutti in esatta coerenza col canone di universalità soggettiva”).
Ricevuta la comunicazione dell'OCC del piano, prescritta dal comma 1 dell'art. 70 ccii, nei venti giorni successivi ad essa, ogni creditore ha la facoltà di presentare osservazioni che, data la mancanza di specificazione nella norma, possono riguardare la valutazione del piano o della documentazione acquisita alla procedura, e contenere eccezioni in ordine a vizi del procedimento o contestazioni di merito, sia in fatto, quali la convenienza della proposta, sia in diritto, quali le questioni di illegittimità della proposta o l'esatta interpretazione e applicazione delle norme di legge. Particolarmente pregnante è la facoltà, riservata ai creditori, dal comma 7 dell'art. 70 ccii di sollevare la questione della convenienza della proposta, poiché solo in caso di contestazioni sul punto il giudice è tenuto, per omologare il piano, a valutare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
La ristrutturazione forzata, ovvero imposta al creditore dissenziente e implicante la valutazione, da parte del giudice, in ordine alla possibilità che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, postula dunque necessariamente l'opposizione del creditore da far valere nel termine previsto dalla norma.
3 Si apprezza dunque che, superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento prosegue verso la delibazione sull'omologazione, previo coinvolgimento dei creditori assicurata, come visto, dalla comunicazione di avvenuta apertura del procedimento che deve essere inviata dall'OCC ai creditori.
Il giudice infatti “verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione” omologa il piano (art. 70 comma 7 ccii).
Per effetto dell'omologazione del piano, che per legge può prevedere anche la falcidia (o altre forme di ristrutturazione) del credito, ciascun creditore coinvolto non potrà che pretendere la soddisfazione del proprio credito nei limiti e nei termini previsti dal piano, anche al fine di assicurare il principio di par condicio creditorum immanente a tutte le procedure di composizione della crisi.
È dunque garantita al creditore la partecipazione al processo e la legittimazione a far valere il suo dissenso;
nl sistema configurato dal legislatore, dunque, l'opposizione manifestata dai creditori veicola nel giudizio di omologazioni eccezioni e contestazioni e importa una valutazione, sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che altrimenti non avrebbe luogo.
Si può pertanto ritenere che la decisione del giudice sull'omologa del piano costituisce rigetto delle ragioni del creditore solo ove queste siano state previamente manifestate, nei modi e termine di legge,
e che pertanto, solo in tal caso, si configura la soccombenza del creditore che legittima la proposizione dell'impugnazione.
L'impugnazione della decisione di accoglimento della proposta di Piano di Ristrutturazione, ovvero la sentenza di omologa del piano, contemplata dall'art. 70 comma 8 CCII è disciplinata attraverso il rinvio all'art. 51 ccii, che regola il reclamo contro l'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e degli accordi di ristrutturazione.
L'odierno reclamante, pur avendo ricevuto regolare comunicazione della presentazione del piano, non ha presentato osservazioni nel procedimento volto alla omologa di esso e, pertanto, non essendosi costituito in tale procedimento, non può considerarsi parte di esso né considerarsi soccombente rispetto alla decisione impugnata sicché è privo della legittimazione a proporre impugnazione della sentenza che definisce il giudizio.
A tale conclusione è pervenuta la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 27/02/2025, n.5157) con riferimento al reclamo avverso il decreto che ha pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012, enunciando i seguenti principi di diritto: "il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la
4 convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale".
Tale conclusione è, come osservato dalla Corte, la conseguenza del principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta ai chi abbia assunto la qualità di parte formale nei gradi e nelle fasi anteriori pacificamente applicato dalla giurisprudenza al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, con conseguente legittimazione a proporre il reclamo previsto dall'art. 183 l.fall. solo a colui che ha acquisito la qualità di parte nel giudizio di omologazione di cui all'art. 180 come debitore ovvero creditore opponente, e dall'essere CP_6 rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal tribunale (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
29/02/2016 , n. 3954).
La Corte di legittimità, applica il suddetto principio anche al reclamo avverso il decreto che ha pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 poiché, pur constatando la differenza strutturale tra quest'ultimo istituto e il concordato preventivo, ravvisa la ricorrenza di una comune ratio di fondo -limitare il ricorso a procedure puramente liquidatorie garantendo in via anticipata, ai creditori, una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio – e evidenti affinità: divieto di azioni esecutive individuali, previsione di una verifica giurisdizionale dei presupposti di ammissione e di omologazione, dalla quale deriva l'efficacia obbligatoria del piano e delle relative previsioni per tutti creditori compresi quelli contrari alla proposta, verifica dei requisiti di fattibilità del piano e, in caso di contestazione specifica, della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria.
Perciò la Corte conclude che “Pertanto nel giudizio di reclamo instaurato dal debitore sovraindebitato avverso il diniego dell'omologa del piano del consumatore dallo stesso proposto, così come in quello introdotto dal creditore (ove già opponente) nei confronti del decreto di omologazione del piano proposto dal debitore, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) agli creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale”, salvo il riconoscimento di eccezionale legittimazione a proporre reclamo al creditore che denunci la violazioni della legge processuale che gli impediscano di partecipare al giudizio, quale difetto o nullità della comunicazione prevista per la sua partecipazione al procedimento.
Ora appare a questa Corte che i tratti evidenziati ricorrano anche nell'omologa del Piano di
Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. ccii per i quali può pertanto valere la conclusione della legittimazione al reclamo del solo creditore che, nel corso della procedura di omologazione, abbia presentato osservazioni facendo valere la sua opposizione.
5 Del resto, la stessa Corte di legittimità osserva “Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma 2, della L. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - "la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è impugnabile ai sensi dell'articolo 51" (art. 70, comma
8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore)
è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); - la sentenza di omologazione del
"concordato minore" è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del "concordato minore" è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50, comma 1 e 2, e
51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione
è proposta esclusivamente da e nei confronti delle "parti", e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Alla luce di tali argomenti infondatamente parte reclamante deduce, con le note di trattazione scritta del 12 novembre 2025 che, avendo essa eccepito la stessa inammissibilità della proposta, tale questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in assenza di osservazioni al piano.
L'inammissibilità del reclamo, infatti, dipende dalla carenza di legittimazione ad impugnare del creditore che pertanto, costituendo condizione dell'azione impedisce il venir in essere del processo e, pertanto, preclude il vaglio di qualsivoglia questione.
Conclusivamente il reclamo è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i valori dei procedimenti di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 dato l'importo del credito fatto valere dal reclamante (€.
60.229,10), ridotto del 50% in relazione al concreto valore della domanda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto da Parte_1
condanna l pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e che si liquidano in €. 4.997,00 di cui €. 1.489,00 per la fase studio, €. 956,00 Parte_4 per la fase introduttiva, €. 2.552,00 per la fase conclusionale, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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