Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3193
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Sentenza 17 luglio 2025

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Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa civile promossa da due attori contro un convenuto, avente ad oggetto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da maltrattamenti perpetrati dal convenuto nei loro confronti nel periodo tra dicembre 2018 e agosto 2019. Gli attori hanno dedotto che, a seguito del matrimonio, avevano convissuto con il convenuto e il figlio di una precedente relazione della moglie, subendo condotte vessatorie e ingiuriose che avevano portato a una denuncia penale conclusasi con sentenza di condanna per maltrattamenti e lesioni. Il convenuto si è costituito in giudizio contestando sia l'esistenza dei pregiudizi lamentati sia la loro riconducibilità alla propria condotta. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Gli attori hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €18.910,36, comprensivi di danno biologico e danno morale, oltre interessi e rivalutazione, detratte le provvisionali già assegnate in sede penale. Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in via subordinata la rideterminazione dell'eventuale danno in minor somma, eccependo la mancanza del nesso causale e contestando la quantificazione del danno biologico accertato dalla CTU per uno degli attori.

Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori, condannando il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali. Ha ritenuto provata la responsabilità del convenuto in forza del giudicato penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., accertando le condotte vessatorie e la conseguente soggezione e mortificazione patite dagli attori. Per quanto concerne il danno biologico, ha riconosciuto in favore di un'attrice una invalidità permanente del 3%, causalmente riconducibile ai maltrattamenti, liquidando un importo di €4.555,00, escludendo l'inabilità temporanea e l'incidenza sull'attività lavorativa. Per l'altro attore, ha escluso la sussistenza di un danno biologico medicalmente accertabile. Quanto al danno morale da reato, il Tribunale ha ritenuto che esso sia autonomo rispetto al danno biologico e ha riconosciuto in favore di un'attrice la somma di €10.800,00 e in favore dell'altro attore la somma di €8.100,00, tenendo conto della durata, intensità e natura delle condotte, nonché della sofferenza interiore patita. Detratte le provvisionali già percepite, ha liquidato in favore di un attore €13.855,00 e in favore dell'altro attore €6.600,00, oltre accessori. Le spese di lite sono state poste a carico del convenuto e liquidate in €545,00 per spese e €6.600,00 per compensi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari degli attori. Le spese di CTU sono state definitivamente poste a carico del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3193
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 3193
    Data del deposito : 17 luglio 2025

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