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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12664/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12664/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINARDI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. SOPPA ELENA, elettivamente domiciliata in CORSO G. MATTEOTTI 54, BRESCIA presso i difensori avv. PINARDI ALESSANDRO e avv. SOPPA ELENA ALBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 PINARDI ALESSANDRO e dell'avv. SOPPA ELENA, elettivamente domiciliato in CORSO G. MATTEOTTI 54, BRESCIA presso i difensori avv. PINARDI ALESSANDRO e avv. SOPPA ELENA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 PEDRETTI GIULIA e dell'avv. TURIN LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA AURELIO SAFFI 5 25121 BRESCIA presso i difensori avv. PEDRETTI GIULIA e avv. TURIN LUCIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_3
“Piaccia all'onorevole Tribunale Ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta;
NEL MERITO: dato atto del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del convenuto per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 61 n.11 quinquies e 572 c.p.c. in Controparte_1 danno degli attori e , condannare il signor al Parte_1 Parte_3 CP_1 risarcimento dei danni tutti conseguenti, patrimoniali e non patrimoniali, danni da liquidarsi
1 nell'importo complessivo di €.18.910,36 (di cui €.3.910,36 per danno biologico 3% come da
CTU) per e di €.15.000,00 per , importi già al netto delle Parte_1 Parte_3 provvisionali di €.1.500,00 assegnate a ciascuna parte dal Giudice penale, o nella diversa anche superiore somma ritenuta di giustizia, con gli interessi legali da computarsi sulle somme liquidate in valori odierni, devalutate al giorno del fatto e rivalutate via via, anno per anno, fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca del provvedimento del 9 maggio 2024, disporre, occorrendo, prove per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art.183 VI comma n.2, con
i testi ivi indicati. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, si chiede di essere autorizzati a prova contraria, diretta e indiretta, sui medesimi capitoli.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare:
Nel merito, in via principale Rigettare ogni pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo formulata da parte attrice, in quanto infondata per le ragioni tutte come sopra specificate.
Nel merito, in via subordinata Nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito Pa ritenesse essersi inverato un qualche danno biologico in capo alla IG.ra e/o al IG.
, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. per mancanza del nesso Pt_3 CP_1 di causalità tra la condotta posta in essere dal convenuto ed il danno.
Nel merito, in estremo subordine Nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito Pa ritenesse essersi inverato un qualche danno biologico in capo alla IG.ra e/o al IG.
e ritenesse sussistente il nesso causale tra il danno medesimo e le condotte del IG. Pt_3
rideterminare l'ammontare del risarcimento in quella minor somma che venisse CP_1 accertata in corso di giudizio o comunque ritenuta di giustizia – anche alla luce delle risultanze della CTU depositata dal Dott. , che ha concluso per l'esistenza di un danno Persona_1 biologico permanente pari al 3% in capo alla IG.ra , escludendo invece la Parte_1 sussistenza per la stessa di una inabilità temporanea parziale, ed ha altresì accertato
l'insussistenza di qualunque tipo di danno biologico, sia temporaneo che permanente, in capo al
IG. – detraendo in tutti i casi dal predetto importo la somma di €. Parte_3
2 1.500,00 per ciascuno degli attori, già corrisposta a titolo di provvisionale, in seguito alla sentenza n. 211/20.
Con vittoria di spese, onorari di causa e successive occorrende.
In ogni caso, attesa la mancata accettazione da parte degli attori della proposta transattiva di €.
3.919,00 onnicomprensivi, formulata all'udienza del 9.5.2024, si insiste per la condanna di parte attrice alla refusione in favore del convenuto quantomeno delle spese legali maturate successivamente a tale udienza.
In via istruttoria: si ribadisce la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel periodo compreso tra il giorno 11.12.2018 e il giorno 9.8.2019 si recava settimanalmente presso l'abitazione del IG. per aiutarlo nella riabilitazione post-operatoria? 2) Vero
CP_1 che il IG. a seguito del subìto intervento, non era in grado di espletare da solo le
CP_1 attività basilari della vita quotidiana, tra cui ad esempio lavarsi, vestirsi, recarsi in bagno e deambulare in autonomia? 3) Vero che in occasione delle predette visite constatava che il IG. veniva lasciato da solo per molte ore e privo di assistenza? 4) Vero che sempre in
CP_1 occasione delle predette visite constatava che il IG. , anche quando presente in casa, si Pt_3 rifiutava di aiutare il IG. nonostante richiesto? 5) Vero che il IG. le
CP_1 CP_1 riferiva di subìre dalla moglie continue umiliazioni verbali, strattonamenti e soprusi sin dal Pa giorno di rientro a casa a seguito dell'operazione al cervello? 6) Vero che tra la IG.ra ed il figlio vi erano continui discussioni e litigi? 7) Vero che il IG. Parte_3
ha interrotto ogni rapporto con il proprio padre biologico? 8) Vero che il IG. Pt_3
teneva atteggiamenti e comportamenti irrispettosi e aggressivi nei confronti della Pt_3
Pa madre IG.ra ? 9) Vero che il IG. viveva in isolamento domestico volontario, senza Pt_3 intrattenere relazioni significative con i propri coetanei? 10) Vero che dal mese di agosto 2019 sino al mese di settembre 2020, ospitava presso la sua abitazione in Borgosatollo il IG.
che si ritrovava privo di alloggio e in precarie condizioni di salute? 11) Vero che in
CP_1 data 25 maggio 2020 accompagnava il IG. presso la sua abitazione di San Zeno, alla
CP_1 via Diaz n. 11, per poter recuperare i suoi effetti personali? 12) Vero che, in tale occasione, la Pa IG.ra impediva l'accesso all'immobile al IG. e si rifiutava di consegnargli i
CP_1 propri beni personali? 13) Vero che, sempre in tale occasione, per poter recuperare i propri effetti personali, il IG. era costretto a chiamare le forze dell'ordine? 14) Vero che,
CP_1
Pa accompagnava il IG. a sporgere denuncia-querela contro la IG.ra per i fatti del CP_1
3 giorno 25.5.2020 (qui prodotta sub. Doc. 7)? Si indicano a teste i signori , di Testimone_1
Brescia, sui capitoli di prova da 1 a 9 e la IG.ra , di Borgosatollo, sui Testimone_2 capitoli da 5 a 13. Nel denegato e non creduto caso di ammissione anche parziale dei capitoli di prova formulati da controparte, si reitera la richiesta di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli con i testi già indicati.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_3 Controparte_1 richiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito dei maltrattamenti da questi perpetrati nei loro confronti nel periodo dal dicembre 2018 all'agosto
2019.
Gli attori hanno dedotto che, a seguito del matrimonio contratto in data 14 settembre 2010,
ed hanno convissuto per diversi anni, unitamente ad Controparte_1 Parte_1 [...]
Pa
- figlio di una precedente relazione della - e che, a partire dall'agosto 2018, Parte_3 il convenuto ha tenuto nei loro confronti una condotta vessatoria e ingiuriosa in relazione alla quale è stata presentata una denuncia per lesioni personali e per maltrattamenti, che ha portato ad un procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna a carico del CP_1
Si è costituito in giudizio , contestando nell'an e nel quantum le domande Controparte_1 attoree e concludendo per il loro rigetto. In particolare, il convenuto ha contestato sia l'esistenza dei pregiudizi allegati dagli attori sia la riconducibilità degli stessi alla condotta delittuosa tenuta in loro danno.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale, al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 27.03.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta, nei limiti che seguono.
Con sentenza n. 211/2020 del 12.02.2020, depositata il 24.02.2020, il Tribunale di Brescia ha condannato per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., nonché per il reato Controparte_1 previsto e punito dall'art. 582 c.p. (doc. 4 fascicolo attoreo).
Tale pronuncia, nelle more del presente giudizio, è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Brescia con sentenza n. 1168/2021 del 04.05.2021, depositata il 24.05.2021, divenuta definitiva
(cfr. doc. 13 fasc. attoreo).
Tanto premesso, la definitività della sentenza della Corte d'Appello di Brescia fa stato nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento dei fatti, alla loro illiceità e alla commissione degli stessi da parte del convenuto.
Deve pertanto ritenersi provato che dal dicembre 2018 all'agosto 2019, con Controparte_1 condotte reiterate, abbia maltrattato gli attori, tenendo nei loro confronti plurimi ed abituali atteggiamenti aggressivi, intimidatori, offensivi e minacciosi, sfociati altresì in atti di violenza fisica nei loro confronti.
Parimenti, deve ritenersi provato che, a seguito delle condotte vessatorie perpetrate in loro danno, gli attori abbiano patito, per tutto il periodo dei maltrattamenti, uno stato di soggezione e mortificazione all'interno del contesto familiare.
Circa la portata dell'efficacia in sede civile del giudicato penale deve ricordarsi che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza, n. 4549 del 25 febbraio 2010, hanno affermato che nel caso di giudicato penale di condanna su un reato di danno, l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso.
La portata di tale principio è stata condivisibilmente puntualizzata da successive decisioni in cui, richiamata la distinzione tra causalità materiale, su cui scende il giudicato penale, e causalità giuridica, il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni, è stato affermato che, nei cosiddetti reati di danno dall'accertamento del fatto reato deriva, sotto il profilo civilistico, anche l'accertamento del danno evento, ma non quello del danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità
5 giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr., Cass., n. 8477/2020;
Cass., n. 23960/2022; Cass., n. 30992/2023).
Pertanto, salvo il solo caso in cui dalla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice derivi, ex se, la lesione di interessi del danneggiato meritevoli di tutela (come ad esempio nel caso dei reati di danno, il cui presupposto è, per l'appunto l'esistenza di un danno ad un interesse costituzionalmente tutelato), residua in capo alla vittima del reato, che pretenda il risarcimento del danno civile da esso derivante, l'onere di dimostrare l'esistenza del danno conseguenza e la sua riconducibilità giuridica al danno evento accertato in sede penale.
I principi sopraesposti devono dunque trovare applicazione nella fattispecie in esame in relazione ai vari profili di danno allegati dagli attori, che devono essere esaminati singolarmente, sebbene alla luce del presupposto comune per cui i fatti di reato contestati al convenuto (ossia le condotte vessatorie, denigratorie e violente), la sua responsabilità penale per il compimento degli stessi e una parte pregiudizi patiti dagli attori (il perdurante stato di soggezione e mortificazione) sono stati oggetto di accertamento definitivo in sede penale.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due
(fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Parimenti, deve ricordarsi che, laddove dall'illecito non derivi una lesione medicalmente accertabile dell'integrità psico-fisica del danneggiato, il giudice è comunque tenuto ad accertare e a liquidare, ove puntualmente allegati e dimostrati, le sole componenti morali e dinamico relazionali del danno, non essendo il risarcimento ontologicamente legato all'esistenza di un danno biologico in senso stretto e ben potendo l'illecito esaurirsi nella sola produzione del danno morale.
2.1 Gli attori, in primo luogo, hanno dedotto di avere subito in conseguenza di tali condotte delittuose di maltrattamenti da parte di un danno biologico di natura Controparte_1 psicologica, derivante dalle vessazioni e umiliazioni a loro imposte dal convenuto, per
6 l'accertamento e la cura dei quali entrambi hanno avviato dei percorsi psicoterapeutici presso enti sanitari del territorio.
Orbene, posto che l'esistenza di tale danno non è stata accertata in sede penale, ove il Tribunale ha ravvisato, come detto, esclusivamente l'esistenza di un normale turbamento psicologico derivante dalle condotte del convivente, è onere degli attori dimostrare l'esistenza del danno lamentato e il nesso causale con la condotta vessatoria del convenuto.
In altri termini, spetta agli attori fornire la prova che il turbamento interiore accertato dal giudice penale quale conseguenza dei reati subiti fosse in realtà degenerato al punto tale da trascendere in una vera e propria lesione della integrità psico-fisica, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass. n. 10787/2024).
Deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato assolto nel presente giudizio dalla sola attrice
. Parte_1
In particolare, il consulente tecnico dell'ufficio, con motivazione logica ed esente da qualsivoglia vizio formale, alla luce della documentazione medica presente in atti e della visita medico-legale effettuata sulla persona dell'attrice, ha accertato che la stessa soffre di un disturbo d'adattamento con ansia, la cui insorgenza è compatibile con i maltrattamenti e le vessazioni subite ad opera del convenuto.
L'insorgenza del disturbo dai maltrattamenti subiti, invero, trova conferma anche nella documentazione medica prodotta in atti e può, in ogni caso, desumersi secondo il criterio del più probabile che non alla luce della natura e della durata degli abusi perpetrati dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Deve dunque ritenersi pienamente provato il nesso causale tra il danno biologico patito dall'attrice e la condotta delittuosa tenuta nei suoi confronti da , la cui tesi Controparte_1 difensiva, volta ad evidenziare la presenza, in termini meramente astratti, di una molteplicità di plausibili cause che possano aver ingenerato nella Ion il disturbo ansiogeno, è priva di pregio alla luce delle condivisibili conclusioni del c.t.u., che non sono state, del resto, oggetto di osservazioni critiche a cura dei consulenti di parte.
Il danno da lesione dell'integrità psico-fisica dell'attrice si sostanzia, dunque, nell'accertata invalidità permanente nella misura del 3%, mentre è stata motivatamente esclusa la presenza di qualsiasi inabilità temporanea parziale. Parimenti, il consulente ha escluso che tale lesione abbia
7 qualsivoglia incidenza sull'attività lavorativa esercitata dall'attrice o su altre attività affini e confacenti o che ne abbia compromesso le attività quotidiane della vita.
Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico- fisica avanzata dall'attore , la stessa, come osservato, non può trovare Parte_3 accoglimento, non essendo stata fornita la prova di una lesione medicalmente accertabile all'integrità psicofisica dell'attore causalmente riconducibile ai maltrattamenti del patrigno.
Il c.t.u., avvalendosi anche in questo caso della documentazione medica in atti e sottoponendo l'attore a visita medico-legale, ha motivatamente escluso l'esistenza di qualsivoglia lesione psico- fisica in capo ad , il quale, secondo il puntuale e condivisibile parere del Parte_3 perito, in seguito ai fatti di causa non presenta patologie e/o disturbi medicalmente accertabili, come dimostra del resto anche la circostanza per cui l'attore non è pacificamente ad oggi sottoposto a trattamenti di psicoterapia e non osserva alcuna terapia farmacologica.
Per quanto concerne la liquidazione del danno subito dall'attrice, l'Osservatorio della Giustizia
Civile del Tribunale di Milano, come è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta attuale
(2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass. 7 giugno 2011 n.
12408; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle
Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale (quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali
Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva
(l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
8 Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due
(fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, invero, devono essere distintamente allegate e provate, potendosi tuttavia ricorrere, in relazione al solo danno morale, anche alle presunzioni e al principio del quoad plerumque accidit.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che abbia compiutamente allegato e Parte_1 provato anche il danno morale connesso alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in giudizio.
In particolare, dalla documentazione medica acquisita in atti e della relazione a cura del consulente del Tribunale emerge chiaramente che i disturbi di ansia derivanti dai maltrattamenti subiti sono altresì accompagnati da uno stato di sofferenza interiore per le sue attuali condizioni di salute. Detta sofferenza, inoltre, può comunque ritenersi sussistente anche in via presuntiva secondo il citato principio del quoad plerumque accidit.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare equo riconoscere all'attrice a titolo di invalidità permanente, in considerazione dell'età della stessa (46 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, un importo complessivo pari ad € 4.555,00 in moneta attuale.
Trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno da lesione dell'integrità psico-fisica subito dall'attrice, dovendosi escludere il riconoscimento di alcuna personalizzazione, posto che nulla in proposito è stato dedotto e debitamente provato in corso di causa.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si
9 calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 4.555,00 devalutata all'epoca del fatto (21.08.2019, data in cui è stato notificato al convenuto l'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e può pertanto ritenersi consolidato il danno biologico derivante dai maltrattamenti in famiglia) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2 Gli attori hanno altresì richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale da reato. Tale domanda può trovare accoglimento in relazione ad entrambi gli attori, per le ragioni che di seguito esposte.
Per quanto riguarda , deve rilevarsi, innanzitutto, che il danno morale derivante da Parte_1 reato costituisce un danno diverso ed autonomo rispetto a quello connesso al danno biologico già riconosciutole supra, sicché deve escludersi il rischio che dal riconoscimento di entrambe dette voci di danno derivi un'indebita duplicazione delle poste risarcitorie, in contrasto con la natura compensativa della responsabilità civile.
Ed invero, il risarcimento del danno morale da reato mira a ristorare la vittima da pregiudizi diversi ed autonomi rispetto a quelli presi in considerazione dal danno morale connesso alla lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il principio enunciato da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui "è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo" è stato successivamente ulteriormente specificato da questa Corte
10 che è venuta a distinguere la sofferenza quale espressione del dolore fisico cagionato dalla lesione e che può cronicizzarsi in conseguenza dei postumi residuati, essendo quindi suscettibile di accertamento medico-legale, dalla sofferenza cd. interiore quale turbamento dell'animo, in quanto tale non verificabile mediante l'applicazione dei criteri della medicina legale” (Cass.,
Ord. n. 9865 del 2020).
In tale pronuncia è stato ulteriormente chiarito che “in sostanza occorre distinguere nettamente :
- la sofferenza fisica (somatica e psichica -qualora in quest'ultimo caso riconducibile a patologie di tipo psichiatrico-): si tratta di fenomeno antalgico che rileva sul piano del danno biologico, in quanto accertabile con criteri propri della medicina-legale e di regola considerato nella elaborazione dei baremes - la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno”.
Declinando tali principi al caso in esame, si osserva che l'attrice ha patito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello ristorato mediante la liquidazione del danno biologico e consistente nella sofferenza correlata all'essere stata vittima di un reato.
Per quanto attiene, invece, ad , deve evidenziarsi che il mancato Parte_3 accertamento in capo a quest'ultimo di un danno biologico quale conseguenza dei maltrattamenti subiti dal convenuto non osta al riconoscimento del danno morale da reato, trattandosi di due voci di danno del tutto autonome e distinte, per quanto già osservato.
Giova richiamare anche quanto precisato in altra pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui: “[…] 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non
11 patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. […] 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018).
Del resto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che allorché la sofferenza soggettiva, arrecata da un determinato evento della vita, si mantenga nei termini di una mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto e non degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della integrità psicologica, il pregiudizio patito deve comunque trovare ristoro tramite il riconoscimento del solo danno morale (cfr. Cass., n. 6443/2023).
Giova rammentarsi, inoltre, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, poiché il danno non patrimoniale, e in particolare il danno morale, attiene ad un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (così, Cass. 10.11.2020, n. 25164).
12 Deve considerarsi, invero, che ove il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ampio ricorso ad elementi presuntivi. Non può trascurarsi, infatti, che, secondo l'id quod plerumque accidit, le aggressioni, verbali e/o fisiche determinano, nella generalità dei casi, un turbamento dell'animo più o meno intenso, valutabile in termini di danno morale.
In particolare, per quanto attiene al delitto di maltrattamenti, la sua natura di reato abituale ed il suo estrinsecarsi in plurime condotte volte ad annichilire la vittima sotto il piano fisico e psicologico, determinano inevitabilmente una forte sofferenza morale in capo alla persona offesa, la cui stessa qualità della vita è pregiudicata dalle continue vessazioni subite.
Ed invero, la Suprema Corte ha ritenuto che l'insorgenza del danno morale in capo alle vittime di maltrattamenti sia una conseguenza ontologica delle condotte persecutorie patite tanto che, la prova del danno morale “non richiede una diretta dimostrazione dell'esistenza delle conseguenze dannose, che discendono dall'accertamento dell'illecito” (cfr. Cass. n. 35975/2015).
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni degli attori e degli accertamenti svolti in sede penale, può ritenersi provata la sofferenza interiore delle persone offese, che si sono viste costrette dapprima a vivere in un clima familiare connotato da paura e continue vessazioni e, successivamente, a presentare denunce per interrompere la condotta criminosa di CP_1
riportando nelle stesse la sofferenza di ciò che stavano vivendo e rendendo edotti
[...] soggetti terzi di vicende appartenenti alla sfera più intima. Entrambe le vittime hanno poi deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale, così riportando il loro vissuto in tale procedimento, provando ansia all'idea di rivedere, anche in tale sede il convenuto, del quale temevano e temono a tutt'oggi ulteriori reazioni.
Non deve trascurarsi, poi, che nella fattispecie de qua l'esistenza di una sofferenza morale in capo ad entrambi gli attori è stata oggetto di accertamento definitivo anche in sede penale, avendo il Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia accertato che dal reato di maltrattamenti compiuto da ai danni di e di , è disceso Controparte_1 Parte_1 Parte_3 in capo a quest'ultimi un perdurante stato di soggezione e mortificazione.
Infine, deve altresì evidenziarsi che, anche successivamente all'allontanamento dalla casa familiare e alla condanna per maltrattamenti, il convenuto abbia in talune occasioni tenuto ulteriori atteggiamenti persecutori nei confronti degli attori, aggravando così la sofferenza già loro indotta durante la convivenza.
13 2.3 Per quanto attiene alla liquidazione del danno morale da reato, giova premettersi che nella quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte penalmente rilevanti perpetrate dal convenuto devono essere tenuti in considerazione alcuni parametri necessariamente orientativi dell'entità del danno, quali la durata delle condotte vessatorie come accertata in sede penale (da dicembre 2018 ad agosto 2019); l'intensità e la varietà delle condotte (frequenti episodi di violenza fisica e verbale); le caratteristiche delle vittime;
la presenza in atti di relazioni mediche, da cui emerge il grave disagio provato da entrambi gli attori in conseguenza della condotta delittuosa del convenuto;
la persistenza di alcuni atteggiamenti persecutori anche successivamente alla sentenza penale di condanna.
Inoltre, deve osservarsi che le ripetute e frequenti aggressioni subite da e Parte_1 [...]
hanno arrecato pregiudizio a beni giuridici distinti e di rango primario, quali la Parte_3 libertà individuale, la dignità della persona e l'integrità fisica e morale delle vittime, tutti meritevoli di una piena tutela risarcitoria.
Infine, deve rilevarsi che, nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale deve essere tenuta in debita considerazione anche la circostanza che l'evento dannoso, come accertato dal giudice penale, è stato determinato da una condotta delittuosa caratterizzata da dolo.
Ciò osservato, in ragione degli elementi indicati, ai fini della liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. del danno morale da reato subito da si reputa congrua la somma di Parte_1
€ 10.800,00 (pari ad € 1.200,00 per ogni mese di maltrattamenti), mentre in favore di
[...]
si stima congruo liquidare un importo complessivamente pari da € 8.100,00 Parte_3
(pari ad € 900,00 per ogni mese di maltrattamenti). La predetta quantificazione tiene conto che condotte vessatorie e le aggressioni, sia fisiche che morali, nonché i loro effetti sono stati più gravosi nei confronti dell'attrice, per quanto già osservato.
Considerato che, come anche allegato dagli attori, la sentenza penale ha già assegnato una provvisionale in favore degli stessi, pari ad euro 1.500,00 ciascuno – che gli attori hanno dedotto di avere recuperato mediante pignoramento – sussistendo in ogni caso già un titolo limitatamente a tali importi risarcitori, gli stessi devono essere sottratti dalle liquidazioni sopra indicate.
Ne consegue che in questa sede deve essere liquidato in favore di l'importo di € Parte_1
13.855,00 (4.555,00 + 10.8000 = 15.355,00 – 1.500,00 = 13.855,00) a titolo di danno non patrimoniale, mentre in favore di la somma di € 6.600,00 (8.100,00 – Parte_3
14 1.500,00), somme liquidate in moneta attuale, inclusive di rivalutazione e interessi sino alla data della presente sentenza, dalla quale sono dovuti gli ulteriori interessi legali sino al saldo effettivo.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, stante la loro superfluità alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza. Tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata, del numero delle parti e della complessità delle questioni trattate e preso atto che i difensori degli attori non hanno depositato la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati le spese di lite devono essere liquidate in € 545,00 per spese e in complessivi € 6.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv. Alessandro Pinardi e avv. Elena Soppa, dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono anch'esse poste in via definitiva a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al risarcimento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
13.855,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna al risarcimento in favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 6.600,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
545,00 per spese e in complessivi € 6.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei
15 procuratori di parte attrice avv. Alessandro Pinardi e avv. Elena Soppa, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia il 16 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12664/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINARDI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. SOPPA ELENA, elettivamente domiciliata in CORSO G. MATTEOTTI 54, BRESCIA presso i difensori avv. PINARDI ALESSANDRO e avv. SOPPA ELENA ALBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 PINARDI ALESSANDRO e dell'avv. SOPPA ELENA, elettivamente domiciliato in CORSO G. MATTEOTTI 54, BRESCIA presso i difensori avv. PINARDI ALESSANDRO e avv. SOPPA ELENA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 PEDRETTI GIULIA e dell'avv. TURIN LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA AURELIO SAFFI 5 25121 BRESCIA presso i difensori avv. PEDRETTI GIULIA e avv. TURIN LUCIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_3
“Piaccia all'onorevole Tribunale Ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta;
NEL MERITO: dato atto del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del convenuto per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 61 n.11 quinquies e 572 c.p.c. in Controparte_1 danno degli attori e , condannare il signor al Parte_1 Parte_3 CP_1 risarcimento dei danni tutti conseguenti, patrimoniali e non patrimoniali, danni da liquidarsi
1 nell'importo complessivo di €.18.910,36 (di cui €.3.910,36 per danno biologico 3% come da
CTU) per e di €.15.000,00 per , importi già al netto delle Parte_1 Parte_3 provvisionali di €.1.500,00 assegnate a ciascuna parte dal Giudice penale, o nella diversa anche superiore somma ritenuta di giustizia, con gli interessi legali da computarsi sulle somme liquidate in valori odierni, devalutate al giorno del fatto e rivalutate via via, anno per anno, fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca del provvedimento del 9 maggio 2024, disporre, occorrendo, prove per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art.183 VI comma n.2, con
i testi ivi indicati. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, si chiede di essere autorizzati a prova contraria, diretta e indiretta, sui medesimi capitoli.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare:
Nel merito, in via principale Rigettare ogni pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo formulata da parte attrice, in quanto infondata per le ragioni tutte come sopra specificate.
Nel merito, in via subordinata Nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito Pa ritenesse essersi inverato un qualche danno biologico in capo alla IG.ra e/o al IG.
, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. per mancanza del nesso Pt_3 CP_1 di causalità tra la condotta posta in essere dal convenuto ed il danno.
Nel merito, in estremo subordine Nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito Pa ritenesse essersi inverato un qualche danno biologico in capo alla IG.ra e/o al IG.
e ritenesse sussistente il nesso causale tra il danno medesimo e le condotte del IG. Pt_3
rideterminare l'ammontare del risarcimento in quella minor somma che venisse CP_1 accertata in corso di giudizio o comunque ritenuta di giustizia – anche alla luce delle risultanze della CTU depositata dal Dott. , che ha concluso per l'esistenza di un danno Persona_1 biologico permanente pari al 3% in capo alla IG.ra , escludendo invece la Parte_1 sussistenza per la stessa di una inabilità temporanea parziale, ed ha altresì accertato
l'insussistenza di qualunque tipo di danno biologico, sia temporaneo che permanente, in capo al
IG. – detraendo in tutti i casi dal predetto importo la somma di €. Parte_3
2 1.500,00 per ciascuno degli attori, già corrisposta a titolo di provvisionale, in seguito alla sentenza n. 211/20.
Con vittoria di spese, onorari di causa e successive occorrende.
In ogni caso, attesa la mancata accettazione da parte degli attori della proposta transattiva di €.
3.919,00 onnicomprensivi, formulata all'udienza del 9.5.2024, si insiste per la condanna di parte attrice alla refusione in favore del convenuto quantomeno delle spese legali maturate successivamente a tale udienza.
In via istruttoria: si ribadisce la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel periodo compreso tra il giorno 11.12.2018 e il giorno 9.8.2019 si recava settimanalmente presso l'abitazione del IG. per aiutarlo nella riabilitazione post-operatoria? 2) Vero
CP_1 che il IG. a seguito del subìto intervento, non era in grado di espletare da solo le
CP_1 attività basilari della vita quotidiana, tra cui ad esempio lavarsi, vestirsi, recarsi in bagno e deambulare in autonomia? 3) Vero che in occasione delle predette visite constatava che il IG. veniva lasciato da solo per molte ore e privo di assistenza? 4) Vero che sempre in
CP_1 occasione delle predette visite constatava che il IG. , anche quando presente in casa, si Pt_3 rifiutava di aiutare il IG. nonostante richiesto? 5) Vero che il IG. le
CP_1 CP_1 riferiva di subìre dalla moglie continue umiliazioni verbali, strattonamenti e soprusi sin dal Pa giorno di rientro a casa a seguito dell'operazione al cervello? 6) Vero che tra la IG.ra ed il figlio vi erano continui discussioni e litigi? 7) Vero che il IG. Parte_3
ha interrotto ogni rapporto con il proprio padre biologico? 8) Vero che il IG. Pt_3
teneva atteggiamenti e comportamenti irrispettosi e aggressivi nei confronti della Pt_3
Pa madre IG.ra ? 9) Vero che il IG. viveva in isolamento domestico volontario, senza Pt_3 intrattenere relazioni significative con i propri coetanei? 10) Vero che dal mese di agosto 2019 sino al mese di settembre 2020, ospitava presso la sua abitazione in Borgosatollo il IG.
che si ritrovava privo di alloggio e in precarie condizioni di salute? 11) Vero che in
CP_1 data 25 maggio 2020 accompagnava il IG. presso la sua abitazione di San Zeno, alla
CP_1 via Diaz n. 11, per poter recuperare i suoi effetti personali? 12) Vero che, in tale occasione, la Pa IG.ra impediva l'accesso all'immobile al IG. e si rifiutava di consegnargli i
CP_1 propri beni personali? 13) Vero che, sempre in tale occasione, per poter recuperare i propri effetti personali, il IG. era costretto a chiamare le forze dell'ordine? 14) Vero che,
CP_1
Pa accompagnava il IG. a sporgere denuncia-querela contro la IG.ra per i fatti del CP_1
3 giorno 25.5.2020 (qui prodotta sub. Doc. 7)? Si indicano a teste i signori , di Testimone_1
Brescia, sui capitoli di prova da 1 a 9 e la IG.ra , di Borgosatollo, sui Testimone_2 capitoli da 5 a 13. Nel denegato e non creduto caso di ammissione anche parziale dei capitoli di prova formulati da controparte, si reitera la richiesta di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli con i testi già indicati.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_3 Controparte_1 richiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito dei maltrattamenti da questi perpetrati nei loro confronti nel periodo dal dicembre 2018 all'agosto
2019.
Gli attori hanno dedotto che, a seguito del matrimonio contratto in data 14 settembre 2010,
ed hanno convissuto per diversi anni, unitamente ad Controparte_1 Parte_1 [...]
Pa
- figlio di una precedente relazione della - e che, a partire dall'agosto 2018, Parte_3 il convenuto ha tenuto nei loro confronti una condotta vessatoria e ingiuriosa in relazione alla quale è stata presentata una denuncia per lesioni personali e per maltrattamenti, che ha portato ad un procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna a carico del CP_1
Si è costituito in giudizio , contestando nell'an e nel quantum le domande Controparte_1 attoree e concludendo per il loro rigetto. In particolare, il convenuto ha contestato sia l'esistenza dei pregiudizi allegati dagli attori sia la riconducibilità degli stessi alla condotta delittuosa tenuta in loro danno.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale, al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 27.03.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta, nei limiti che seguono.
Con sentenza n. 211/2020 del 12.02.2020, depositata il 24.02.2020, il Tribunale di Brescia ha condannato per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., nonché per il reato Controparte_1 previsto e punito dall'art. 582 c.p. (doc. 4 fascicolo attoreo).
Tale pronuncia, nelle more del presente giudizio, è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Brescia con sentenza n. 1168/2021 del 04.05.2021, depositata il 24.05.2021, divenuta definitiva
(cfr. doc. 13 fasc. attoreo).
Tanto premesso, la definitività della sentenza della Corte d'Appello di Brescia fa stato nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento dei fatti, alla loro illiceità e alla commissione degli stessi da parte del convenuto.
Deve pertanto ritenersi provato che dal dicembre 2018 all'agosto 2019, con Controparte_1 condotte reiterate, abbia maltrattato gli attori, tenendo nei loro confronti plurimi ed abituali atteggiamenti aggressivi, intimidatori, offensivi e minacciosi, sfociati altresì in atti di violenza fisica nei loro confronti.
Parimenti, deve ritenersi provato che, a seguito delle condotte vessatorie perpetrate in loro danno, gli attori abbiano patito, per tutto il periodo dei maltrattamenti, uno stato di soggezione e mortificazione all'interno del contesto familiare.
Circa la portata dell'efficacia in sede civile del giudicato penale deve ricordarsi che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza, n. 4549 del 25 febbraio 2010, hanno affermato che nel caso di giudicato penale di condanna su un reato di danno, l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso.
La portata di tale principio è stata condivisibilmente puntualizzata da successive decisioni in cui, richiamata la distinzione tra causalità materiale, su cui scende il giudicato penale, e causalità giuridica, il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni, è stato affermato che, nei cosiddetti reati di danno dall'accertamento del fatto reato deriva, sotto il profilo civilistico, anche l'accertamento del danno evento, ma non quello del danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità
5 giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr., Cass., n. 8477/2020;
Cass., n. 23960/2022; Cass., n. 30992/2023).
Pertanto, salvo il solo caso in cui dalla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice derivi, ex se, la lesione di interessi del danneggiato meritevoli di tutela (come ad esempio nel caso dei reati di danno, il cui presupposto è, per l'appunto l'esistenza di un danno ad un interesse costituzionalmente tutelato), residua in capo alla vittima del reato, che pretenda il risarcimento del danno civile da esso derivante, l'onere di dimostrare l'esistenza del danno conseguenza e la sua riconducibilità giuridica al danno evento accertato in sede penale.
I principi sopraesposti devono dunque trovare applicazione nella fattispecie in esame in relazione ai vari profili di danno allegati dagli attori, che devono essere esaminati singolarmente, sebbene alla luce del presupposto comune per cui i fatti di reato contestati al convenuto (ossia le condotte vessatorie, denigratorie e violente), la sua responsabilità penale per il compimento degli stessi e una parte pregiudizi patiti dagli attori (il perdurante stato di soggezione e mortificazione) sono stati oggetto di accertamento definitivo in sede penale.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due
(fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Parimenti, deve ricordarsi che, laddove dall'illecito non derivi una lesione medicalmente accertabile dell'integrità psico-fisica del danneggiato, il giudice è comunque tenuto ad accertare e a liquidare, ove puntualmente allegati e dimostrati, le sole componenti morali e dinamico relazionali del danno, non essendo il risarcimento ontologicamente legato all'esistenza di un danno biologico in senso stretto e ben potendo l'illecito esaurirsi nella sola produzione del danno morale.
2.1 Gli attori, in primo luogo, hanno dedotto di avere subito in conseguenza di tali condotte delittuose di maltrattamenti da parte di un danno biologico di natura Controparte_1 psicologica, derivante dalle vessazioni e umiliazioni a loro imposte dal convenuto, per
6 l'accertamento e la cura dei quali entrambi hanno avviato dei percorsi psicoterapeutici presso enti sanitari del territorio.
Orbene, posto che l'esistenza di tale danno non è stata accertata in sede penale, ove il Tribunale ha ravvisato, come detto, esclusivamente l'esistenza di un normale turbamento psicologico derivante dalle condotte del convivente, è onere degli attori dimostrare l'esistenza del danno lamentato e il nesso causale con la condotta vessatoria del convenuto.
In altri termini, spetta agli attori fornire la prova che il turbamento interiore accertato dal giudice penale quale conseguenza dei reati subiti fosse in realtà degenerato al punto tale da trascendere in una vera e propria lesione della integrità psico-fisica, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass. n. 10787/2024).
Deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato assolto nel presente giudizio dalla sola attrice
. Parte_1
In particolare, il consulente tecnico dell'ufficio, con motivazione logica ed esente da qualsivoglia vizio formale, alla luce della documentazione medica presente in atti e della visita medico-legale effettuata sulla persona dell'attrice, ha accertato che la stessa soffre di un disturbo d'adattamento con ansia, la cui insorgenza è compatibile con i maltrattamenti e le vessazioni subite ad opera del convenuto.
L'insorgenza del disturbo dai maltrattamenti subiti, invero, trova conferma anche nella documentazione medica prodotta in atti e può, in ogni caso, desumersi secondo il criterio del più probabile che non alla luce della natura e della durata degli abusi perpetrati dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Deve dunque ritenersi pienamente provato il nesso causale tra il danno biologico patito dall'attrice e la condotta delittuosa tenuta nei suoi confronti da , la cui tesi Controparte_1 difensiva, volta ad evidenziare la presenza, in termini meramente astratti, di una molteplicità di plausibili cause che possano aver ingenerato nella Ion il disturbo ansiogeno, è priva di pregio alla luce delle condivisibili conclusioni del c.t.u., che non sono state, del resto, oggetto di osservazioni critiche a cura dei consulenti di parte.
Il danno da lesione dell'integrità psico-fisica dell'attrice si sostanzia, dunque, nell'accertata invalidità permanente nella misura del 3%, mentre è stata motivatamente esclusa la presenza di qualsiasi inabilità temporanea parziale. Parimenti, il consulente ha escluso che tale lesione abbia
7 qualsivoglia incidenza sull'attività lavorativa esercitata dall'attrice o su altre attività affini e confacenti o che ne abbia compromesso le attività quotidiane della vita.
Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico- fisica avanzata dall'attore , la stessa, come osservato, non può trovare Parte_3 accoglimento, non essendo stata fornita la prova di una lesione medicalmente accertabile all'integrità psicofisica dell'attore causalmente riconducibile ai maltrattamenti del patrigno.
Il c.t.u., avvalendosi anche in questo caso della documentazione medica in atti e sottoponendo l'attore a visita medico-legale, ha motivatamente escluso l'esistenza di qualsivoglia lesione psico- fisica in capo ad , il quale, secondo il puntuale e condivisibile parere del Parte_3 perito, in seguito ai fatti di causa non presenta patologie e/o disturbi medicalmente accertabili, come dimostra del resto anche la circostanza per cui l'attore non è pacificamente ad oggi sottoposto a trattamenti di psicoterapia e non osserva alcuna terapia farmacologica.
Per quanto concerne la liquidazione del danno subito dall'attrice, l'Osservatorio della Giustizia
Civile del Tribunale di Milano, come è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta attuale
(2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass. 7 giugno 2011 n.
12408; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle
Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale (quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali
Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva
(l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
8 Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due
(fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, invero, devono essere distintamente allegate e provate, potendosi tuttavia ricorrere, in relazione al solo danno morale, anche alle presunzioni e al principio del quoad plerumque accidit.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che abbia compiutamente allegato e Parte_1 provato anche il danno morale connesso alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in giudizio.
In particolare, dalla documentazione medica acquisita in atti e della relazione a cura del consulente del Tribunale emerge chiaramente che i disturbi di ansia derivanti dai maltrattamenti subiti sono altresì accompagnati da uno stato di sofferenza interiore per le sue attuali condizioni di salute. Detta sofferenza, inoltre, può comunque ritenersi sussistente anche in via presuntiva secondo il citato principio del quoad plerumque accidit.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare equo riconoscere all'attrice a titolo di invalidità permanente, in considerazione dell'età della stessa (46 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, un importo complessivo pari ad € 4.555,00 in moneta attuale.
Trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno da lesione dell'integrità psico-fisica subito dall'attrice, dovendosi escludere il riconoscimento di alcuna personalizzazione, posto che nulla in proposito è stato dedotto e debitamente provato in corso di causa.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si
9 calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 4.555,00 devalutata all'epoca del fatto (21.08.2019, data in cui è stato notificato al convenuto l'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e può pertanto ritenersi consolidato il danno biologico derivante dai maltrattamenti in famiglia) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2 Gli attori hanno altresì richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale da reato. Tale domanda può trovare accoglimento in relazione ad entrambi gli attori, per le ragioni che di seguito esposte.
Per quanto riguarda , deve rilevarsi, innanzitutto, che il danno morale derivante da Parte_1 reato costituisce un danno diverso ed autonomo rispetto a quello connesso al danno biologico già riconosciutole supra, sicché deve escludersi il rischio che dal riconoscimento di entrambe dette voci di danno derivi un'indebita duplicazione delle poste risarcitorie, in contrasto con la natura compensativa della responsabilità civile.
Ed invero, il risarcimento del danno morale da reato mira a ristorare la vittima da pregiudizi diversi ed autonomi rispetto a quelli presi in considerazione dal danno morale connesso alla lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il principio enunciato da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui "è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo" è stato successivamente ulteriormente specificato da questa Corte
10 che è venuta a distinguere la sofferenza quale espressione del dolore fisico cagionato dalla lesione e che può cronicizzarsi in conseguenza dei postumi residuati, essendo quindi suscettibile di accertamento medico-legale, dalla sofferenza cd. interiore quale turbamento dell'animo, in quanto tale non verificabile mediante l'applicazione dei criteri della medicina legale” (Cass.,
Ord. n. 9865 del 2020).
In tale pronuncia è stato ulteriormente chiarito che “in sostanza occorre distinguere nettamente :
- la sofferenza fisica (somatica e psichica -qualora in quest'ultimo caso riconducibile a patologie di tipo psichiatrico-): si tratta di fenomeno antalgico che rileva sul piano del danno biologico, in quanto accertabile con criteri propri della medicina-legale e di regola considerato nella elaborazione dei baremes - la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno”.
Declinando tali principi al caso in esame, si osserva che l'attrice ha patito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello ristorato mediante la liquidazione del danno biologico e consistente nella sofferenza correlata all'essere stata vittima di un reato.
Per quanto attiene, invece, ad , deve evidenziarsi che il mancato Parte_3 accertamento in capo a quest'ultimo di un danno biologico quale conseguenza dei maltrattamenti subiti dal convenuto non osta al riconoscimento del danno morale da reato, trattandosi di due voci di danno del tutto autonome e distinte, per quanto già osservato.
Giova richiamare anche quanto precisato in altra pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui: “[…] 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non
11 patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. […] 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018).
Del resto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che allorché la sofferenza soggettiva, arrecata da un determinato evento della vita, si mantenga nei termini di una mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto e non degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della integrità psicologica, il pregiudizio patito deve comunque trovare ristoro tramite il riconoscimento del solo danno morale (cfr. Cass., n. 6443/2023).
Giova rammentarsi, inoltre, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, poiché il danno non patrimoniale, e in particolare il danno morale, attiene ad un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (così, Cass. 10.11.2020, n. 25164).
12 Deve considerarsi, invero, che ove il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ampio ricorso ad elementi presuntivi. Non può trascurarsi, infatti, che, secondo l'id quod plerumque accidit, le aggressioni, verbali e/o fisiche determinano, nella generalità dei casi, un turbamento dell'animo più o meno intenso, valutabile in termini di danno morale.
In particolare, per quanto attiene al delitto di maltrattamenti, la sua natura di reato abituale ed il suo estrinsecarsi in plurime condotte volte ad annichilire la vittima sotto il piano fisico e psicologico, determinano inevitabilmente una forte sofferenza morale in capo alla persona offesa, la cui stessa qualità della vita è pregiudicata dalle continue vessazioni subite.
Ed invero, la Suprema Corte ha ritenuto che l'insorgenza del danno morale in capo alle vittime di maltrattamenti sia una conseguenza ontologica delle condotte persecutorie patite tanto che, la prova del danno morale “non richiede una diretta dimostrazione dell'esistenza delle conseguenze dannose, che discendono dall'accertamento dell'illecito” (cfr. Cass. n. 35975/2015).
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni degli attori e degli accertamenti svolti in sede penale, può ritenersi provata la sofferenza interiore delle persone offese, che si sono viste costrette dapprima a vivere in un clima familiare connotato da paura e continue vessazioni e, successivamente, a presentare denunce per interrompere la condotta criminosa di CP_1
riportando nelle stesse la sofferenza di ciò che stavano vivendo e rendendo edotti
[...] soggetti terzi di vicende appartenenti alla sfera più intima. Entrambe le vittime hanno poi deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale, così riportando il loro vissuto in tale procedimento, provando ansia all'idea di rivedere, anche in tale sede il convenuto, del quale temevano e temono a tutt'oggi ulteriori reazioni.
Non deve trascurarsi, poi, che nella fattispecie de qua l'esistenza di una sofferenza morale in capo ad entrambi gli attori è stata oggetto di accertamento definitivo anche in sede penale, avendo il Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia accertato che dal reato di maltrattamenti compiuto da ai danni di e di , è disceso Controparte_1 Parte_1 Parte_3 in capo a quest'ultimi un perdurante stato di soggezione e mortificazione.
Infine, deve altresì evidenziarsi che, anche successivamente all'allontanamento dalla casa familiare e alla condanna per maltrattamenti, il convenuto abbia in talune occasioni tenuto ulteriori atteggiamenti persecutori nei confronti degli attori, aggravando così la sofferenza già loro indotta durante la convivenza.
13 2.3 Per quanto attiene alla liquidazione del danno morale da reato, giova premettersi che nella quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte penalmente rilevanti perpetrate dal convenuto devono essere tenuti in considerazione alcuni parametri necessariamente orientativi dell'entità del danno, quali la durata delle condotte vessatorie come accertata in sede penale (da dicembre 2018 ad agosto 2019); l'intensità e la varietà delle condotte (frequenti episodi di violenza fisica e verbale); le caratteristiche delle vittime;
la presenza in atti di relazioni mediche, da cui emerge il grave disagio provato da entrambi gli attori in conseguenza della condotta delittuosa del convenuto;
la persistenza di alcuni atteggiamenti persecutori anche successivamente alla sentenza penale di condanna.
Inoltre, deve osservarsi che le ripetute e frequenti aggressioni subite da e Parte_1 [...]
hanno arrecato pregiudizio a beni giuridici distinti e di rango primario, quali la Parte_3 libertà individuale, la dignità della persona e l'integrità fisica e morale delle vittime, tutti meritevoli di una piena tutela risarcitoria.
Infine, deve rilevarsi che, nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale deve essere tenuta in debita considerazione anche la circostanza che l'evento dannoso, come accertato dal giudice penale, è stato determinato da una condotta delittuosa caratterizzata da dolo.
Ciò osservato, in ragione degli elementi indicati, ai fini della liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. del danno morale da reato subito da si reputa congrua la somma di Parte_1
€ 10.800,00 (pari ad € 1.200,00 per ogni mese di maltrattamenti), mentre in favore di
[...]
si stima congruo liquidare un importo complessivamente pari da € 8.100,00 Parte_3
(pari ad € 900,00 per ogni mese di maltrattamenti). La predetta quantificazione tiene conto che condotte vessatorie e le aggressioni, sia fisiche che morali, nonché i loro effetti sono stati più gravosi nei confronti dell'attrice, per quanto già osservato.
Considerato che, come anche allegato dagli attori, la sentenza penale ha già assegnato una provvisionale in favore degli stessi, pari ad euro 1.500,00 ciascuno – che gli attori hanno dedotto di avere recuperato mediante pignoramento – sussistendo in ogni caso già un titolo limitatamente a tali importi risarcitori, gli stessi devono essere sottratti dalle liquidazioni sopra indicate.
Ne consegue che in questa sede deve essere liquidato in favore di l'importo di € Parte_1
13.855,00 (4.555,00 + 10.8000 = 15.355,00 – 1.500,00 = 13.855,00) a titolo di danno non patrimoniale, mentre in favore di la somma di € 6.600,00 (8.100,00 – Parte_3
14 1.500,00), somme liquidate in moneta attuale, inclusive di rivalutazione e interessi sino alla data della presente sentenza, dalla quale sono dovuti gli ulteriori interessi legali sino al saldo effettivo.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, stante la loro superfluità alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza. Tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata, del numero delle parti e della complessità delle questioni trattate e preso atto che i difensori degli attori non hanno depositato la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati le spese di lite devono essere liquidate in € 545,00 per spese e in complessivi € 6.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv. Alessandro Pinardi e avv. Elena Soppa, dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono anch'esse poste in via definitiva a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al risarcimento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
13.855,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna al risarcimento in favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 6.600,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
545,00 per spese e in complessivi € 6.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei
15 procuratori di parte attrice avv. Alessandro Pinardi e avv. Elena Soppa, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia il 16 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
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