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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 12,10, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore delle parti attrici, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4577/2022 R.G.A.C., promossa :
dalle sig.re (C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Girifalco (CZ), alla Via Roma 46, presso lo studio dell'avv. Luigi Francesco
Riccio (C.F.: , dal quale sono altresì rappresentate e difese, giusta procura resa in calce C.F._3 all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICI -
C o n t r o i sig.ri: (C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e EO SA (C.F.: , elettivamente domiciliati in C.F._5 C.F._6
Borgia (CZ), alla Via F.lli Bandiera n. 5, presso lo studio dell'avv. Nicolina Antonella Fusto (C.F.:
), che li rappresenta e difense giusta procura rilasciata in calce alla “Comparsa di C.F._7 costituzione”;
- CONVENUTI –
N o n c h è
I sig.ri: , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_4
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
1 C o n c l u s i o n i
All'udienza del 18.02.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda, da intendersi, alla luce delle risultanze documentali presenti in atti, ivi compreso quanto contenuto nella comparsa di costituzione d ei costituiti convenuti, non contestata nei suoi elementi costitutivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale atto di citazione dalle sig.re e nei confronti degli epigrafati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in Parte_1 Parte_2 proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul “locale ad uso magazzino – deposito riportato in Catasto fabbricati del Comune di Girifalco al foglio 11, p.lla 1190, categoria C/2 Classe 1, mq 72 con
annessa corte di circa 435 mq riportata in catasto al foglio 11, p.lla 1191, siti alla Via Bufalello dello stesso
Comune di Girifalco”, di cui le stesse attrici sarebbero divenute proprietarie esclusive per effetto di un possesso, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale avuto sugli interi beni, tenuto conto anche del possesso avuto dal loro dante causa.
Parti attrici, premettevano al riguardo:
- che “nell'anno 2015, al fine di asseverare il loro diritto di proprietà acquisito dal possesso ad usucapionem,
avevano incardinato un procedimento di mediazione invitando tutti gli aventi diritto alla stipula di un accordo
stragiudiziale”;
- che “così avvenne, infatti, l'accordo venne sottoscritto da tutti i coeredi presenti anche per delega;
alla
sottoscrizione mancarono i sig.ri , che, in veste di eredi della sig.ra , mancata nel CP_8 Persona_1
giugno del 2013, avevano fatto pervenire l'atto con il quale avevano rinunciato all'eredità della madre, a
conferma del riconoscimento del diritto delle istanti e del disinteresse per l'immobile oggetto della richiesta
di mediazione”;
- che, “tuttavia, a causa di lungaggini e del decesso di uno dei sottoscrittori dell'accordo rappresentato quale
procuratore speciale nel procedimento dal sig. , l'accodo pur perfezionato non venne trascritto CP_1 tempestivamente”;
- che “al momento del decesso di , avvenuto in data 16 aprile 2017, gi eredi legittimi Persona_2 sono subentrati nei diritti del loro dante causa e dunque avrebbero dovuto far pervenire la procura speciale per il perfezionamento dell'accordo mediante autentica del notaio”;
- che “i sig.ri EO SA, e si trovavano all'estero, e pur non Parte_4 Parte_3 muovendo alcuna contestazione sull'acquisto a titolo originario da parte delle odierne attrici del diritto di
2 proprietà sugli immobili de quibus, non avevano provveduto ad inoltrare i documenti necessari per procedere
al passaggio definitivo della proprietà dei beni alle sig.re ; Pt_4
- che “per tali ragioni si rendeva necessario adire l'intestato Tribunale” in modo da giungere all'accertamento ed alla dichiarazione dell'avvenuto acquisto a titolo originario degli immobili sopra descritti in capo alle medesime attrici, in modo da regolarizzare la loro posizione in proposito ed ottenere un titolo di proprietà da poter trascrivere nei “registri immobiliari del Conservatore di Catanzaro”.
Alla luce di tali deduzioni, concludevano quindi come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, degli evocati convenuti si costituivano solo i sig.ri EO Parte_4
SA e , i quali, “pur non avendo alcuna riserva sull'intervenuto acquisto del diritto di Parte_3
proprietà a titolo originario da parte delle odierne attrici, cugine e nipoti dei convenuti, sugli immobili oggetto di lite”, evidenziavano “di essere stati impossibilitati ad inoltrare i documenti necessari per procedere al passaggio definitivo della proprietà dei beni alle sig.re e ”. Parte_1 Parte_2
Ciò che li induceva, pertanto, alla richiesta di essere “tenuti indenni da eventuali oneri e spese del giudizio”.
La causa, istruita esclusivamente sulla base delle risultanze documentali presenti in atti, all'odierna udienza è
stata decisa, all'esito della svolta discussione orale, con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi merita di essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati convenuti, i quali, nonostante la rituale integrazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Quanto, poi, allo scrutinio del merito della vexata quaestio, non può non constatarsi, alla luce di quanto esposto in narrativa, il riscontro probatorio della fondatezza dell'avanzata pretesa, proprio in considerazione delle esplicite ammissioni contenute sia nell'intercorso accordo di mediazione, all'epoca raggiunto, che nella comparsa costitutiva ad opera dei tre convenuti costituiti, che risultano idonei a fornire il riscontro degli elementi necessari per il perfezionarsi della richiesta usucapione, giacchè afferenti a condotte specifiche,
riconducibili in maniera inequivoca alla posizione delle addotte proprietarie esclusive.
I sopra indicati convenuti hanno, infatti, per stessa ed esplicita ammissione, confermato la ricostruzione dei fatti per come articolata in citazione, affermando, sostanzialmente, di aderire alle deduzioni e richieste ivi rappresentate.
Ciò che non può che deporre per la configurabilità, al riguardo, di una confessione stragiudiziale, quanto alle affermazioni contenute nell'accordo di mediazione, e giudiziale spontanea, in ordine alle deduzioni mosse dai convenuti costituiti, rese con modalità tali che hanno rilevato inequivocabilmente la consapevolezza, da parte degli stessi convenuti, delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nello stesso atto di precisazione, all'uopo predisposto, laddove, per converso, non esiste alcun elemento che militi nel senso di escludere la riferibilità ai medesimi suddetti convenuti della posizione assunta dal rispettivo difensore.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento, in capo alle sig.re e dell'avvenuto Parte_1 Parte_2 acquisto, per maturata prescrizione acquisitiva, del diritto di proprietà sui beni immobili per come meglio
3 descritti in premessa, in virtù del loro possesso pubblico, pacifico, continuativo ed esclusivo, ex art. 1158 del c.c..
Il tenore dell'adottata decisione giustifica ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto intercorrente tra le parti attrici ed i costituiti convenuti, non sussistendo, tra gli stessi contendenti, per come sopra evidenziato, alcuna sostanziale contestazione sulle tematiche oggetto di disamina;
nulla, invece,
deve disporsi nel rapporto riguardante i convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta, ogni contraria istanza, richiesta e domanda, disattesa, nella contumacia dei convenuti non costituiti e di cui in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che le sig.re e Parte_1 [...]
hanno acquistato, in virtù degli accertati requisiti di cui all'art. 1158 del c.c., il diritto di proprietà Pt_2
esclusivo sul “locale ad uso magazzino – deposito riportato in Catasto fabbricati del Comune di Girifalco al
foglio 11, p.lla 1190, categoria C/2 Classe 1, mq 72, con annessa corte di circa 435 mq riportata in catasto al foglio 11, p.lla 1191, siti alla Via Bufalello dello stesso Comune di Girifalco”.
- Ordina la trascrizione della Sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del territorio;
- spese interamente compensate nel rapporto intercorrente tra parti attrici ed i convenuti costituiti;
mentre nulla devesi disporre nei riguardi dei convenuti che hanno optato per la contumacia.
Così deciso in Catanzaro, il 18.02.2025, all'esito della discussione orale secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
4
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore delle parti attrici, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4577/2022 R.G.A.C., promossa :
dalle sig.re (C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Girifalco (CZ), alla Via Roma 46, presso lo studio dell'avv. Luigi Francesco
Riccio (C.F.: , dal quale sono altresì rappresentate e difese, giusta procura resa in calce C.F._3 all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICI -
C o n t r o i sig.ri: (C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e EO SA (C.F.: , elettivamente domiciliati in C.F._5 C.F._6
Borgia (CZ), alla Via F.lli Bandiera n. 5, presso lo studio dell'avv. Nicolina Antonella Fusto (C.F.:
), che li rappresenta e difense giusta procura rilasciata in calce alla “Comparsa di C.F._7 costituzione”;
- CONVENUTI –
N o n c h è
I sig.ri: , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_4
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
1 C o n c l u s i o n i
All'udienza del 18.02.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda, da intendersi, alla luce delle risultanze documentali presenti in atti, ivi compreso quanto contenuto nella comparsa di costituzione d ei costituiti convenuti, non contestata nei suoi elementi costitutivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale atto di citazione dalle sig.re e nei confronti degli epigrafati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in Parte_1 Parte_2 proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul “locale ad uso magazzino – deposito riportato in Catasto fabbricati del Comune di Girifalco al foglio 11, p.lla 1190, categoria C/2 Classe 1, mq 72 con
annessa corte di circa 435 mq riportata in catasto al foglio 11, p.lla 1191, siti alla Via Bufalello dello stesso
Comune di Girifalco”, di cui le stesse attrici sarebbero divenute proprietarie esclusive per effetto di un possesso, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale avuto sugli interi beni, tenuto conto anche del possesso avuto dal loro dante causa.
Parti attrici, premettevano al riguardo:
- che “nell'anno 2015, al fine di asseverare il loro diritto di proprietà acquisito dal possesso ad usucapionem,
avevano incardinato un procedimento di mediazione invitando tutti gli aventi diritto alla stipula di un accordo
stragiudiziale”;
- che “così avvenne, infatti, l'accordo venne sottoscritto da tutti i coeredi presenti anche per delega;
alla
sottoscrizione mancarono i sig.ri , che, in veste di eredi della sig.ra , mancata nel CP_8 Persona_1
giugno del 2013, avevano fatto pervenire l'atto con il quale avevano rinunciato all'eredità della madre, a
conferma del riconoscimento del diritto delle istanti e del disinteresse per l'immobile oggetto della richiesta
di mediazione”;
- che, “tuttavia, a causa di lungaggini e del decesso di uno dei sottoscrittori dell'accordo rappresentato quale
procuratore speciale nel procedimento dal sig. , l'accodo pur perfezionato non venne trascritto CP_1 tempestivamente”;
- che “al momento del decesso di , avvenuto in data 16 aprile 2017, gi eredi legittimi Persona_2 sono subentrati nei diritti del loro dante causa e dunque avrebbero dovuto far pervenire la procura speciale per il perfezionamento dell'accordo mediante autentica del notaio”;
- che “i sig.ri EO SA, e si trovavano all'estero, e pur non Parte_4 Parte_3 muovendo alcuna contestazione sull'acquisto a titolo originario da parte delle odierne attrici del diritto di
2 proprietà sugli immobili de quibus, non avevano provveduto ad inoltrare i documenti necessari per procedere
al passaggio definitivo della proprietà dei beni alle sig.re ; Pt_4
- che “per tali ragioni si rendeva necessario adire l'intestato Tribunale” in modo da giungere all'accertamento ed alla dichiarazione dell'avvenuto acquisto a titolo originario degli immobili sopra descritti in capo alle medesime attrici, in modo da regolarizzare la loro posizione in proposito ed ottenere un titolo di proprietà da poter trascrivere nei “registri immobiliari del Conservatore di Catanzaro”.
Alla luce di tali deduzioni, concludevano quindi come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, degli evocati convenuti si costituivano solo i sig.ri EO Parte_4
SA e , i quali, “pur non avendo alcuna riserva sull'intervenuto acquisto del diritto di Parte_3
proprietà a titolo originario da parte delle odierne attrici, cugine e nipoti dei convenuti, sugli immobili oggetto di lite”, evidenziavano “di essere stati impossibilitati ad inoltrare i documenti necessari per procedere al passaggio definitivo della proprietà dei beni alle sig.re e ”. Parte_1 Parte_2
Ciò che li induceva, pertanto, alla richiesta di essere “tenuti indenni da eventuali oneri e spese del giudizio”.
La causa, istruita esclusivamente sulla base delle risultanze documentali presenti in atti, all'odierna udienza è
stata decisa, all'esito della svolta discussione orale, con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi merita di essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati convenuti, i quali, nonostante la rituale integrazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Quanto, poi, allo scrutinio del merito della vexata quaestio, non può non constatarsi, alla luce di quanto esposto in narrativa, il riscontro probatorio della fondatezza dell'avanzata pretesa, proprio in considerazione delle esplicite ammissioni contenute sia nell'intercorso accordo di mediazione, all'epoca raggiunto, che nella comparsa costitutiva ad opera dei tre convenuti costituiti, che risultano idonei a fornire il riscontro degli elementi necessari per il perfezionarsi della richiesta usucapione, giacchè afferenti a condotte specifiche,
riconducibili in maniera inequivoca alla posizione delle addotte proprietarie esclusive.
I sopra indicati convenuti hanno, infatti, per stessa ed esplicita ammissione, confermato la ricostruzione dei fatti per come articolata in citazione, affermando, sostanzialmente, di aderire alle deduzioni e richieste ivi rappresentate.
Ciò che non può che deporre per la configurabilità, al riguardo, di una confessione stragiudiziale, quanto alle affermazioni contenute nell'accordo di mediazione, e giudiziale spontanea, in ordine alle deduzioni mosse dai convenuti costituiti, rese con modalità tali che hanno rilevato inequivocabilmente la consapevolezza, da parte degli stessi convenuti, delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nello stesso atto di precisazione, all'uopo predisposto, laddove, per converso, non esiste alcun elemento che militi nel senso di escludere la riferibilità ai medesimi suddetti convenuti della posizione assunta dal rispettivo difensore.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento, in capo alle sig.re e dell'avvenuto Parte_1 Parte_2 acquisto, per maturata prescrizione acquisitiva, del diritto di proprietà sui beni immobili per come meglio
3 descritti in premessa, in virtù del loro possesso pubblico, pacifico, continuativo ed esclusivo, ex art. 1158 del c.c..
Il tenore dell'adottata decisione giustifica ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto intercorrente tra le parti attrici ed i costituiti convenuti, non sussistendo, tra gli stessi contendenti, per come sopra evidenziato, alcuna sostanziale contestazione sulle tematiche oggetto di disamina;
nulla, invece,
deve disporsi nel rapporto riguardante i convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta, ogni contraria istanza, richiesta e domanda, disattesa, nella contumacia dei convenuti non costituiti e di cui in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che le sig.re e Parte_1 [...]
hanno acquistato, in virtù degli accertati requisiti di cui all'art. 1158 del c.c., il diritto di proprietà Pt_2
esclusivo sul “locale ad uso magazzino – deposito riportato in Catasto fabbricati del Comune di Girifalco al
foglio 11, p.lla 1190, categoria C/2 Classe 1, mq 72, con annessa corte di circa 435 mq riportata in catasto al foglio 11, p.lla 1191, siti alla Via Bufalello dello stesso Comune di Girifalco”.
- Ordina la trascrizione della Sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del territorio;
- spese interamente compensate nel rapporto intercorrente tra parti attrici ed i convenuti costituiti;
mentre nulla devesi disporre nei riguardi dei convenuti che hanno optato per la contumacia.
Così deciso in Catanzaro, il 18.02.2025, all'esito della discussione orale secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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