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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di SI, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 319/2022 R.G., vertente tra
, nato il [...] a [...] C.F.: Parte_1 lettivamente domiciliato in SI, nella Via C.F._1
1, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pavone che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato foglio unito in calce all'atto d'appello APPELLANTE e
Il REGISTRO con sede in Torino in persona del CP_1 Presidente pro t elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Daniela Gu ndria piazza S. Stefano 14 che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1799/2021 (n. 3577/2014 R.G.) del Tribunale di SI del 21.10.2021, avente ad oggetto associazione comitato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.12.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate il procuratore di parte appellante ha chiesto che la causa fosse decisa.
1 Il procuratore della parte appellante nelle note di trattazione ha così precisato le sue conclusioni:
“La esponente si riporta a quanto esposto, dedotto, eccepito e chiesto in atti e chiede l'accoglimento delle proprie domande, eccezioni e difese. Contesta ancora una volta gli assunti difensivi avversari perché inammissibili ed infondati e chiede il rigetto delle domande, eccezioni e difese di controparte. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il procuratore di parte appellata nella comparsa di costituzione aveva così precisato le sue conclusioni:
“ Voglia l' On. Corte d' Appello - rigettare l'appello ; -confermare la sentenza di primo grado n. 1799/2021 emessa dal Tribunale di SI in data 21/10/2022; -Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 21.04.2022 ha Parte_1 impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei confronti di
[...] di vetture Fiat d' Controparte_2 CP_3
del Tribunale di a nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3577/2014 R.G., ha così statuito:
“ In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna Parte_1 alla restituzione a , in persona del legale rappresentante pro te Controparte_2 27.112,41 oltre i e 2015 al soddisfo;
3. Condanna , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla consegna dell'elenco soci dell'associ Parte_1 4. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 sostenute in se uzione liquidate in € 1.6 bblicazione della presente sentenza al soddisfo;
5. Rigetta le altre domande;
6. Condanna al pagamento Pt_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio in favore di ,00 per spese Controparte_4 ed € 4.035,00 per compensi, oltre spese genera e;
7. Condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite della fase cautelare liquidate in € 2.190,00 Parte_1 per compensi oltre spese e per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. G.Pavone.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto con l'accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, e riformare la sentenza nella parte in cui l'appellante è stato condannato al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e in quella relativa alla condanna delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5.07.2022 si è costituito il , associazione appellata, che ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'a della sentenza impugnata. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza cartolare del 16.12.2022 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e quindi, dopo un rinvio per il sovraccarico del ruolo, all'udienza del 2.12.2024 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA ECCEPITA ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI.
Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto carente la prova circa la riconducibilità delle spese all'associazione e al loro effettivo pagamento nonché sulla eccepita carenza dei suoi poteri rappresentativi posto che la delegazione di SI del quale egli era rappresentante godeva di una autonomia amministrativa per una parte delle quote associative dei soci iscritti attraverso la delegazione stessa.
Occorre premettere in fatto che la controversia ha origine dal mancato riconoscimento da parte Fiat Italia di una serie di spese effettuate CP_2 dall'appellante dagli ann al 2008 pari complessivamente ad euro 21.671,77 che questi assume di aver sostenuto in nome e per conto dell'associazione, anni nei quali era stato nominato delegato provinciale per SI (sino all'anno 2006) e successivamente delegato regionale per la Regione Sicilia. In tale qualità l' assume di aver organizzato tutta un serie di eventi in Pt_1 Sicilia, ai qu evano partecipato anche i referenti nazionali dell'associazione, per i quali aveva anticipato le relative spese giustificate da fatture e ricevute per prestazioni dallo stesso commissionate ed emesse in favore del Registro Fiat Italiano, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Assume l'appellante che secondo lo statuto dell'associazione egli, quale rappresentante della delegazione avrebbe dovuto godere di una autonomia amministrativa per tutti i proventi derivanti dal pagamento delle quote annue di ciascun associato. Più specificatamente, a fronte di una quota annua di iscrizione di € 78,00 versata da ciascun associato al , Controparte_2 quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla delega degli associati, la somma di euro 31,00, poi divenuta di € 25,00 dal 2004, per ciascun membro. Quindi, considerato che in Sicilia v'erano circa 600 associati, avrebbe dovuto poter disporre della somma di € 15.000,00 annui da destinare alle attività associative.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dello statuto dell'associazione il potere di rappresentanza è concesso a colui che riceve l'incarico di Rappresentante della delegazione conferito dall'associazione su nomina del Consiglio Direttivo e su segnalazione dei componenti la delegazione.
3 La parte opponente ha contestato in capo all'appellante tale qualifica e quindi il suo potere di rappresentare e spendere il nome dell'associazione nei confronti dei terzi eccependo di aver agito quale “falsus procuratore”. Dall'esame degli atti risulta che l'appellante aveva ricevuto prima la Pt_1 qualifica di “referente”, e come tale privo di poteri di rappresentanza, e poi successivamente di “commissario tecnico” anche qui con un ruolo ben diverso da quello invocato dall'appellante e pertanto privo anche in tal caso di alcun potere rappresentativo. L' in sostanza non ha fornito in giudizio la prova del conferimento del Pt_1 m allo stesso della qualifica di “rappresentante della delegazione” per la quale poteva spendere il nome dell'associazione nei confronti dei terzi e conseguentemente assumere impegni ed obblighi in nome e per conto dell'associazione. Sotto tale profilo le somme ingiunte – indipendentemente dalla circostanza che le spese portate dalla documentazione prodotta – fossero state effettuate nell'interesse o meno dell'associazione non possono essere a quest'ultima addebitabili mancando la prova che all' fosse stato conferito il mandato Pt_1 di rappresentante della delegazione co dalità ed i termini indicati nello statuto dell'associazione.
«Ai sensi dell'art. 1398 c.c. colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Il contratto di natura privatistica stipulato dal legale rappresentante dell'ente pubblico in difetto dell'atto deliberativo dell'organo competente (ratifica) è assimilabile al negozio concluso dal "falsus procurator" ed è soggetto alla relativa disciplina (artt. 1388, 1398, 1399 cod. civ.). Nel suddetto contratto, la fattispecie soggettivamente complessa a formazione progressiva si perfeziona con la ratifica, senza la quale il negozio non è idoneo a produrre effetti nella sfera dello pseudo rappresentato ed il terzo contraente non ha titolo per esercitare nei confronti di quest'ultimo l'azione di inadempimento, che presuppone l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti - ne' può chiedere il pagamento di una penale, che si ricollega ad una responsabilità prettamente contrattuale - ma può solo invocare la responsabilità del "falsus procurator" per "culpa in contrahendo" ex art. 1398 cod. civ., assimilabile a quella precontrattuale (e limitata al c.d. interesse negativo)» Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 9061 del 29/08/1995 (Rv. 493756 - 01)
Peraltro, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, anche ove l' avesse ricoperto tale carica, l'autonomia amministrativa della Pt_1 one che lo stesso rivendica è riconosciuta nei limiti delle quote degli iscritti alla delegazione e previo invio ogni anno di un bilancio preventivo e consuntivo della delegazione che deve essere inserito nel bilancio ufficiale della stessa da sottoporre all'assemblea dei soci rispetto alla quale la delegazione rappresenta un corpo operativo con autonomia amministrativa limitata e disciplinata dalle norme statutarie. Anche di tali circostanze pur ritualmente eccepite la parte appellante non ha fornito prova alcuna e tali spese risalenti agli anni pregressi e mai prima rivendicate non sarebbero più giustificabili perché non annotate nei bilanci annuali dell'associazione.
4 L'autonomia amministrativa concessa alla delegazione al suo rappresentante nominato è comunque una autonomia limitata e sottoposta al controllo dell'associazione come emerge dal doc. 33 del fasc. di primo grado di parte Cont opposta “Delegazioni e Finalità”.
SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA CONDANNA DI € 1.603,20 EX 96 C.P.C.
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante si duole che erroneamente il giudice di prime cure ha condannato la stessa al pagamento di
€ 1.603,20 ex art. 96 3° comma c.p.c. in quanto la condanna sensi dell'art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza esclusiva dell'onerato invece nella fattispecie non ricorrente posto che il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha condannato l'associazione alla consegna dell'elenco dei soci. Il motivo d'appello è infondato. La parte appellante è stata condannata integralmente al pagamento delle spese del giudizio di merito oltre, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al rimborso di quelle sostenute in sede di opposizione all'esecuzione per avere subito il Registro
[...]
un'esecuzione azionata dall'appellante in forza del dec CP_2 Pt_1 vo provvisoriamente esecutivo, caducat la sentenza di primo grado (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 25478/2021). La condanna dell'associazione appellata alla consegna dell'elenco soci è un elemento neutro che non incide sulla pronunzia nel merito della controversia relativa alla dovutezza o meno delle somme ingiunte. Peraltro, tale circostanza non esplica alcun effetto nella controversia in oggetto posto che la quota associativa spettante alla delegazione può essere liquidata alla stessa in presenza di tutte le condizioni statutarie che legittimano il trasferimento di tali quote alle singole delegazioni dell'associazione, nel caso in esame invece non presenti. L'appello, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza posta a carico della parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i valori minimi del D.M. 147/2022, attesa la modesta entità delle questioni trattate ed il correlativo impegno difensivo profuso, in relazione allo scaglione di valore della causa (€ 5.201,00/ € 26.000,00) in complessivi € 2.906,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. e c.p.a. così dovuti € 567,00 per studio,
€ 461,00 per introduttiva, € 922,00 per trattazione, € 956,00 per la fase decisionale.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
5 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di SI, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione in appello notificato il 21. l' CP_2
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 avverso la sentenza n. 1799/2021 (n. 3577/2014 R.G.) del Tribunale di SI del 21.10.2021 così statuisce: a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...] uali del presente giudizio liquidate in € 2.906,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in SI, nella camera di consiglio l'1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
6
CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di SI, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 319/2022 R.G., vertente tra
, nato il [...] a [...] C.F.: Parte_1 lettivamente domiciliato in SI, nella Via C.F._1
1, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pavone che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato foglio unito in calce all'atto d'appello APPELLANTE e
Il REGISTRO con sede in Torino in persona del CP_1 Presidente pro t elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Daniela Gu ndria piazza S. Stefano 14 che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1799/2021 (n. 3577/2014 R.G.) del Tribunale di SI del 21.10.2021, avente ad oggetto associazione comitato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.12.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate il procuratore di parte appellante ha chiesto che la causa fosse decisa.
1 Il procuratore della parte appellante nelle note di trattazione ha così precisato le sue conclusioni:
“La esponente si riporta a quanto esposto, dedotto, eccepito e chiesto in atti e chiede l'accoglimento delle proprie domande, eccezioni e difese. Contesta ancora una volta gli assunti difensivi avversari perché inammissibili ed infondati e chiede il rigetto delle domande, eccezioni e difese di controparte. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il procuratore di parte appellata nella comparsa di costituzione aveva così precisato le sue conclusioni:
“ Voglia l' On. Corte d' Appello - rigettare l'appello ; -confermare la sentenza di primo grado n. 1799/2021 emessa dal Tribunale di SI in data 21/10/2022; -Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 21.04.2022 ha Parte_1 impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei confronti di
[...] di vetture Fiat d' Controparte_2 CP_3
del Tribunale di a nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3577/2014 R.G., ha così statuito:
“ In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna Parte_1 alla restituzione a , in persona del legale rappresentante pro te Controparte_2 27.112,41 oltre i e 2015 al soddisfo;
3. Condanna , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla consegna dell'elenco soci dell'associ Parte_1 4. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 sostenute in se uzione liquidate in € 1.6 bblicazione della presente sentenza al soddisfo;
5. Rigetta le altre domande;
6. Condanna al pagamento Pt_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio in favore di ,00 per spese Controparte_4 ed € 4.035,00 per compensi, oltre spese genera e;
7. Condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite della fase cautelare liquidate in € 2.190,00 Parte_1 per compensi oltre spese e per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. G.Pavone.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto con l'accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, e riformare la sentenza nella parte in cui l'appellante è stato condannato al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e in quella relativa alla condanna delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5.07.2022 si è costituito il , associazione appellata, che ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'a della sentenza impugnata. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza cartolare del 16.12.2022 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e quindi, dopo un rinvio per il sovraccarico del ruolo, all'udienza del 2.12.2024 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA ECCEPITA ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI.
Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto carente la prova circa la riconducibilità delle spese all'associazione e al loro effettivo pagamento nonché sulla eccepita carenza dei suoi poteri rappresentativi posto che la delegazione di SI del quale egli era rappresentante godeva di una autonomia amministrativa per una parte delle quote associative dei soci iscritti attraverso la delegazione stessa.
Occorre premettere in fatto che la controversia ha origine dal mancato riconoscimento da parte Fiat Italia di una serie di spese effettuate CP_2 dall'appellante dagli ann al 2008 pari complessivamente ad euro 21.671,77 che questi assume di aver sostenuto in nome e per conto dell'associazione, anni nei quali era stato nominato delegato provinciale per SI (sino all'anno 2006) e successivamente delegato regionale per la Regione Sicilia. In tale qualità l' assume di aver organizzato tutta un serie di eventi in Pt_1 Sicilia, ai qu evano partecipato anche i referenti nazionali dell'associazione, per i quali aveva anticipato le relative spese giustificate da fatture e ricevute per prestazioni dallo stesso commissionate ed emesse in favore del Registro Fiat Italiano, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Assume l'appellante che secondo lo statuto dell'associazione egli, quale rappresentante della delegazione avrebbe dovuto godere di una autonomia amministrativa per tutti i proventi derivanti dal pagamento delle quote annue di ciascun associato. Più specificatamente, a fronte di una quota annua di iscrizione di € 78,00 versata da ciascun associato al , Controparte_2 quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla delega degli associati, la somma di euro 31,00, poi divenuta di € 25,00 dal 2004, per ciascun membro. Quindi, considerato che in Sicilia v'erano circa 600 associati, avrebbe dovuto poter disporre della somma di € 15.000,00 annui da destinare alle attività associative.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dello statuto dell'associazione il potere di rappresentanza è concesso a colui che riceve l'incarico di Rappresentante della delegazione conferito dall'associazione su nomina del Consiglio Direttivo e su segnalazione dei componenti la delegazione.
3 La parte opponente ha contestato in capo all'appellante tale qualifica e quindi il suo potere di rappresentare e spendere il nome dell'associazione nei confronti dei terzi eccependo di aver agito quale “falsus procuratore”. Dall'esame degli atti risulta che l'appellante aveva ricevuto prima la Pt_1 qualifica di “referente”, e come tale privo di poteri di rappresentanza, e poi successivamente di “commissario tecnico” anche qui con un ruolo ben diverso da quello invocato dall'appellante e pertanto privo anche in tal caso di alcun potere rappresentativo. L' in sostanza non ha fornito in giudizio la prova del conferimento del Pt_1 m allo stesso della qualifica di “rappresentante della delegazione” per la quale poteva spendere il nome dell'associazione nei confronti dei terzi e conseguentemente assumere impegni ed obblighi in nome e per conto dell'associazione. Sotto tale profilo le somme ingiunte – indipendentemente dalla circostanza che le spese portate dalla documentazione prodotta – fossero state effettuate nell'interesse o meno dell'associazione non possono essere a quest'ultima addebitabili mancando la prova che all' fosse stato conferito il mandato Pt_1 di rappresentante della delegazione co dalità ed i termini indicati nello statuto dell'associazione.
«Ai sensi dell'art. 1398 c.c. colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Il contratto di natura privatistica stipulato dal legale rappresentante dell'ente pubblico in difetto dell'atto deliberativo dell'organo competente (ratifica) è assimilabile al negozio concluso dal "falsus procurator" ed è soggetto alla relativa disciplina (artt. 1388, 1398, 1399 cod. civ.). Nel suddetto contratto, la fattispecie soggettivamente complessa a formazione progressiva si perfeziona con la ratifica, senza la quale il negozio non è idoneo a produrre effetti nella sfera dello pseudo rappresentato ed il terzo contraente non ha titolo per esercitare nei confronti di quest'ultimo l'azione di inadempimento, che presuppone l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti - ne' può chiedere il pagamento di una penale, che si ricollega ad una responsabilità prettamente contrattuale - ma può solo invocare la responsabilità del "falsus procurator" per "culpa in contrahendo" ex art. 1398 cod. civ., assimilabile a quella precontrattuale (e limitata al c.d. interesse negativo)» Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 9061 del 29/08/1995 (Rv. 493756 - 01)
Peraltro, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, anche ove l' avesse ricoperto tale carica, l'autonomia amministrativa della Pt_1 one che lo stesso rivendica è riconosciuta nei limiti delle quote degli iscritti alla delegazione e previo invio ogni anno di un bilancio preventivo e consuntivo della delegazione che deve essere inserito nel bilancio ufficiale della stessa da sottoporre all'assemblea dei soci rispetto alla quale la delegazione rappresenta un corpo operativo con autonomia amministrativa limitata e disciplinata dalle norme statutarie. Anche di tali circostanze pur ritualmente eccepite la parte appellante non ha fornito prova alcuna e tali spese risalenti agli anni pregressi e mai prima rivendicate non sarebbero più giustificabili perché non annotate nei bilanci annuali dell'associazione.
4 L'autonomia amministrativa concessa alla delegazione al suo rappresentante nominato è comunque una autonomia limitata e sottoposta al controllo dell'associazione come emerge dal doc. 33 del fasc. di primo grado di parte Cont opposta “Delegazioni e Finalità”.
SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA CONDANNA DI € 1.603,20 EX 96 C.P.C.
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante si duole che erroneamente il giudice di prime cure ha condannato la stessa al pagamento di
€ 1.603,20 ex art. 96 3° comma c.p.c. in quanto la condanna sensi dell'art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza esclusiva dell'onerato invece nella fattispecie non ricorrente posto che il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha condannato l'associazione alla consegna dell'elenco dei soci. Il motivo d'appello è infondato. La parte appellante è stata condannata integralmente al pagamento delle spese del giudizio di merito oltre, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al rimborso di quelle sostenute in sede di opposizione all'esecuzione per avere subito il Registro
[...]
un'esecuzione azionata dall'appellante in forza del dec CP_2 Pt_1 vo provvisoriamente esecutivo, caducat la sentenza di primo grado (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 25478/2021). La condanna dell'associazione appellata alla consegna dell'elenco soci è un elemento neutro che non incide sulla pronunzia nel merito della controversia relativa alla dovutezza o meno delle somme ingiunte. Peraltro, tale circostanza non esplica alcun effetto nella controversia in oggetto posto che la quota associativa spettante alla delegazione può essere liquidata alla stessa in presenza di tutte le condizioni statutarie che legittimano il trasferimento di tali quote alle singole delegazioni dell'associazione, nel caso in esame invece non presenti. L'appello, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza posta a carico della parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i valori minimi del D.M. 147/2022, attesa la modesta entità delle questioni trattate ed il correlativo impegno difensivo profuso, in relazione allo scaglione di valore della causa (€ 5.201,00/ € 26.000,00) in complessivi € 2.906,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. e c.p.a. così dovuti € 567,00 per studio,
€ 461,00 per introduttiva, € 922,00 per trattazione, € 956,00 per la fase decisionale.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
5 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di SI, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione in appello notificato il 21. l' CP_2
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 avverso la sentenza n. 1799/2021 (n. 3577/2014 R.G.) del Tribunale di SI del 21.10.2021 così statuisce: a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...] uali del presente giudizio liquidate in € 2.906,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in SI, nella camera di consiglio l'1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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