Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 865/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e (nata ad [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
), rappresentate e difese per procura in atti dalle Avv.te Maria Carmela
[...]
Barbagallo ed Anna Fichera (del Foro di Catania), presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellanti
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Rosaria Sabrina Scandurra e
Damiano Maria Melfi (del Foro di Catania), presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: simulazione contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, ed esponevano nella loro citazione del 2.7.2018 con Pt_1 Pt_2 Parte_4
cui convenivano innanzi al Tribunale di Catania il fratello : Controparte_1
- che la genitrice – che aveva convissuto con CP_2 CP_3
dopo che questi si era separato dalla coniuge – aveva dato alla Persona_1
luce sette figli, cioè a dire (nata a [...] il 1°.11.1956), Per_2
(nato a [...] il [...]), (nato ad [...] il Pt_3 Pt_4
16.02.1961), (nata ad [...] il [...]), (nato ad [...]_4
Acireale il 29.03.1965), (nata ad [...] il [...]) e (nata CP_5 Pt_2
ad Acireale il 03.04.1974),
- che il convenuto, dopo che al momento della nascita era stato dichiarato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dalla sola madre, era stato a distanza di anni riconosciuto da - quale suo figlio CP_3
naturale - con dichiarazione del 20.11.78,
- che con apparente contratto di compravendita per atto pubblico in notar Per_3
del 3.11.92 (Rep. 27999 - Racc. 14857) aveva alienato al CP_3
convenuto appartamento (con garage e cantina di pertinenza) in Acireale, via
Torretta n. 88/B, pal. A,
- che con sentenza n. 1992/09 del 16.4.2009 il Tribunale Civile di Catania, in accoglimento della domanda formulata ex art. 263 c.c. dal anzidetto, CP_4
aveva riconosciuto e dichiarato che “ (nata a [...]_6
l'1.11.56) e (nato a [...] il [...]) non sono figli di Parte_3
(nato ad [...] il [...])”, CP_3
- che con citazione del 31.1.2010 (che aveva dato luogo, presso la Sezione
Distaccata di Acireale del Tribunale di Catania, al giudizio iscritto al n.
161/2010 R.G.) aveva già convenuto in giudizio (e CP_3 CP_2
non più (divenuto, tuttavia, nuovamente giusta CP_3 Pt_3 CP_3 Decreto del Ministro dell'Interno del 13.7.2011) onde sentir riconoscere e dichiarare che il citato atto pubblico di compravendita in notar del Per_3
3.11.92 avesse dissimulato una donazione, e sentir poi – posto che, secondo allegato da detto attore, nel momento in cui aveva stipulato ancora riteneva che il donatario fosse figlio suo – annullare il contratto “perché viziato da errore sul motivo e comunque sulle qualità del donatario, atteso che il Sig.
[...]
non è figlio del Sig. ”, Pt_3 CP_3
- che in quella precorsa sede giurisdizionale quest'ultimo aveva prodotto, a conforto delle proprie tesi, dichiarazione sottoscritta mercè la quale Pt_2
, e
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
si davano reciproco atto che “gli acquisti effettuati con rogiti 4 CP_7
agosto 1992 e 3 novembre 1992 - tutti in notar da Acireale - dal Per_4
proprio padre Cav. sono stati tutti effettuati senza CP_3
corresponsione di prezzo”,
- che in quella precorsa sede giurisdizionale tale dichiarazione non era stata disconosciuta - né era stata altrimenti contestata – da Parte_3
- che quel processo si era, tuttavia, infine estinto dopo che, in seguito al decesso di (addì 13.10.2011), ne era stata dichiarata l'interruzione CP_3
senza che fosse poi riassunto.
Ciò premesso, deducevano detti attori di voler riproporre, onde veder reintegrato l'asse ereditario in morte del genitore, le domande di accertamento di simulazione e di annullamento di contratto di donazione già formulate, a suo tempo, dal padre. E pertanto concludevano chiedendo al Tribunale adito di:”1. ritenere e dichiarare simulato l'atto di compravendita stipulato in data 03.11.1992 in Notar di Per_4
Acireale Rep. n. 27999 e Racc. n. 14857 in favore del sig. in Parte_3
quanto in realtà dissimulante una donazione, stante che è stato effettuato senza alcuna corresponsione di prezzo, come risulta da specifico documento prodotto;
2. ritenere e dichiarare invalido (nullo) l'atto medesimo, costituente donazione da parte del sig. in favore del sig. perché viziato da CP_3 Parte_3 errore sul motivo e comunque sulla qualità del donatario, atteso che il
[...]
non era figlio del , così come dallo stesso erroneamente Pt_3 CP_3
ritenuto all'atto della stipula e come accertato con la sentenza già citata;
3. in conseguenza, stante l'invalidità (nullità) del detto atto di donazione, revocarlo nei confronti dei concludenti, condannando a restituire ai sig.ri Parte_3
, e , nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_4
quanto aveva formato oggetto dell'atto di donazione e CP_3
particolarmente i beni immobili descritti nella parte motiva, che sono in possesso del convenuto senza titolo alcuno, rilasciandoli liberi e sgombri da persone e cose intruse;
4. condannare altresì il sig. al risarcimento dei danni Parte_3
subiti dal sig. , e poi dagli eredi, in conseguenza del mancato utilizzo CP_3
degli immobili oggetto della donazione e consistenti quantomeno nel canone di affitto ritraibile dal momento di stipula dell'atto all'effettiva riconsegna e rilascio, il tutto come determinato nella relazione di consulenza d'Ufficio acquisita nel giudizio n.
161/2010 R.G. oppure da rideterminarsi disponendo nuova consulenza tecnica”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava ancora una volta (come Parte_3
già aveva fatto avverso le analoghe domande già formulate - nel citato precedente giudizio – da ) le domande attoree – che pertanto chiedeva che CP_3
fossero rigettate - in particolare obiettando:
- che il prezzo (di £ 146.000.000) di detta compravendita stipulata per atto pubblico in notar del 3.11.92 fosse stato puntualmente pagato, con Per_3
provvista di cui esso convenuto disponeva avendo iniziato a lavorare (come documentato dal prodotto estratto contributivo dell'INPS) sin dal raggiungimento della maggiore età: e di tanto vi era pure prova documentale, data dalle sette fatture che l'impresa venditrice del “padre” aveva nel'occorso rilasciato,
- che non si prestasse a deporre in contrario il tenore della menzionata dichiarazione – recante le apparenti sottoscrizioni di Parte_2 Pt_1 , , e – che già era
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_7
stata versata agli atti del precedente giudizio da , e che era CP_3
stata nuovamente prodotta: siccome scrittura “di nessuna rilevanza giuridica e, pertanto, priva di valore probatorio perché la scrittura privata deve, per essere considerata come prova di un fatto o atto giuridico, oltre a recare la sottoscrizione, contenere la data della sua redazione. Tale elemento, ossia l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è stata compilata, è molto importante per l'esistenza giuridica del documento ovvero al fine di avere rilevanza di fronte ai terzi. Esaminando il foglio di carta prodotto in giudizio come scrittura privata dalla difesa di parte attrice, è invece agevole evincere nella stessa l'ASSENZA DELLA DATA. Trattasi di una pagina dattiloscritta - non si capisce da chi – e che solo in calce al foglio reca alcune sottoscrizioni, oltre a presentare una vistosa cancellatura! L'odierno convenuto non ha mai firmato un documento del tenore di quello prodotto da parte attrice e, sicuramente, sarà stato utilizzato un foglio che egli aveva firmato in bianco nel mese di dicembre del 1992 ed aveva consegnato al padre, presentatogli come documento che serviva per la società “EDIL CUGIMON” di cui l'odierno comparente era socio accomandatario (vedasi doc. 6)”,
- che, al di là della sua inutilizzabilità, avverso la stessa scrittura esso convenuto intendeva proporre querela di falso,
- che in subordine – ovvero anche quando avesse dovuto riconoscersi che fosse stata, nell'occorso, conclusa una donazione dissimulata da apparente contratto di compravendita – l'errore sul motivo della donazione addotto da controparte ex art. 787 c.c. dovesse essere certamente escluso poiché, in realtà, CP_3
aveva sempre saputo di non essere il padre biologico di esso
[...]
convenuto né della sorella : essendosi, infatti, legato alla Per_2 CP_2
quando detta SA era già nata ed esso medesimo convenuto stava per venire alla luce.
§§§ Venuti in udienza, con ordinanza del 26.8.2019 il G.I. rigettava l'istanza del convenuto di autorizzazione alla presentazione di querela di falso. Indi, con ordinanza del 12.1.2021, il nuovo G.I. – disattese le formulate istanze di prova testimoniale – prima che la causa potesse essere assegnata a sentenza onerava le parti dell'esperimento di procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, secondo comma (nel testo al tempo in vigore), D.Lgs. 28/2010. Conclusasi senza esito.
Posta dunque la causa in decisione il primo giudice osservava e riteneva:
- che “Gli attori non hanno offerto alcuna convincente prova a sostegno della tesi simulatoria”, e che “Agli attori non può .. essere riconosciuta la posizione di terzi rispetto all'atto impugnato, non trovandosi in una posizione antagonista rispetto al de cuius, sicché essi non sono esonerati dalle limitazioni previste dagli artt. 2722 e 2724 c.c., con la conseguenza ulteriore che irrilevante, ai fini della prova della simulazione dell'atto del 3 novembre 1992, è la scrittura privata prodotta sub 2) in allegato all'atto di citazione, stante la sua natura di prova presuntiva. Tale ultimo documento, infatti, diversamente da quanto sostenuto dai richiedenti, non è affatto dirimente ai fini della risoluzione della controversia nel senso voluto da
, e Innanzitutto, il convenuto ha Pt_1 Pt_4 Parte_2
tempestivamente eccepito di non aver mai sottoscritto siffatto documento, adducendo, al più, di aver firmato molti anni addietro – in data posteriore alla stipula dell'atto in questa sede impugnato – un mero foglio in bianco su richiesta del defunto , per il disbrigo di una pratica CP_3
amministrativa riguardante una società della quale era Parte_3
socio accomandatario. Inoltre, detta scrittura non reca alcuna data precisa
(se non l'indicazione “anno millenovecentonovantadue” – cfr. doc. 2 di parte attrice), né certa, sicché non può nemmeno affermarsi se essa sia anteriore, coeva o posteriore alla sottoscrizione della compravendita. A ciò si aggiunga – quale ulteriore elemento indiziario che consente di dubitare della genuinità della scrittura – il fatto che la stessa presenta anche una cancellatura al diciassettesimo rigo”,
- che, per converso, valenza presuntiva fosse lecito riconoscere alla
“produzione in giudizio, da parte del convenuto, delle fatture emesse a fronte della corresponsione, ad opera del medesimo, del prezzo della vendita e dell'onorario del notaio rogante (cfr. docc.
4-5 di parte convenuta) – scritture che, pur non avendo efficacia di piena prova in ordine ai fatti da esse attestati, possono comunque contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cass. 23788/2014)”,
- che “se l'atto in questione non aveva carattere di liberalità, viene di conseguenza meno ogni ipotesi di fondatezza dell'ulteriore pretesa di annullamento dell'atto per errore essenziale sull'identità e qualità della persona dell'altro contraente, dal momento che tale domanda presuppone
(erroneamente) che il contratto impugnato fosse a titolo gratuito e non oneroso – il tutto, con quanto ne discende in ordine al rigetto delle conseguenti domande di revocazione e restituzione all'asse relitto da del bene oggetto della vendita e di risarcimento del danno CP_3
subito per effetto del suo mancato godimento”,
- che le spese di lite andassero regolate secondo soccombenza, e che
“L'ingiustificata assenza di e alla procedura Parte_4 Parte_1
di mediazione delegata dal tribunale con ordinanza del 12 gennaio 2021 comporta la condanna delle suddette parti al versamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”,
- che, inoltre, “Devono infine condannarsi le parti soccombenti al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ai sensi del co. III dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza del 12 gennaio 2021 la corte formulò la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c.: “[…] a) abbandono del giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c.; b) rimborso, da parte degli attori in solido ed in favore del convenuto, del 50% delle spese di lite sino ad oggi maturate, con impegno dei contendenti a non aver più nulla reciprocamente a pretendere per i titoli e le ragioni per cui è causa;
il tutto, salvo diversi accordi tra le parti […]”; contestualmente, venne demandata la promozione, da parte degli attori, della mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – esperita dalla sola Pt_2
(assenti, invece, gli altri attori alla seduta convocata dal mediatore),
[...]
ma senza esito positivo, stante il rifiuto a conciliare della suddetta e l'ingiustificata assenza, come detto, delle altre parti attrici (si veda, in merito, il verbale depositato da parte convenuta all'udienza del 15 ottobre 2021). Ciò detto, è di tutta evidenza che l'ingiustificato rifiuto di , Parte_1 Pt_4
e a conciliare la lite ha del tutto frustrato ogni
[...] Parte_2
possibile deflazione stragiudiziale della stessa, al contempo impedendo finanche l'instaurarsi di una qualche trattativa tra le parti che potesse trarre beneficio dalla proposta conciliativa pur formulata dal sottoscritto magistrato in corso di causa. Tale immotivata condotta delle parti attrici – pur a fronte della chiara prognosi di soccombenza formulata dal tribunale nella citata proposta – ha unicamente condotto all'ulteriore allungamento dei tempi processuali, rendendo necessaria la celebrazione di un'ulteriore fase (quella decisoria) che ben avrebbe potuto essere scongiurata (unitamente all'ulteriore aggravio di costi per le parti connesso al protrarsi del processo) se solo dette parti si fossero diversamente determinate in sede di mediazione ed avessero fattivamente cooperato ai fini di una possibile risoluzione stragiudiziale della contesa. Così non è stato ed appare pertanto equo condannarsi Pt_1
e al versamento, in solido ed in
[...] Parte_4 Parte_2
favore della parte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata in misura pari al compenso dovuto, ai sensi del D.M. 55/2014, per la celebrazione della fase decisoria del procedimento (€ 2.905,00), oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo”.
E per quanto così ripercorso, con sentenza n. 1995/2023 del 9.5.2023 così statuiva infine il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando:”1. rigetta ogni domanda proposta da , e;
2. Parte_1 Parte_4 Parte_2
condanna , e in solido, a Parte_1 Parte_4 Parte_2
rimborsare a le spese di lite e di mediazione che si liquidano in € Parte_3
7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 3. condanna Pt_1
e , in solido, al pagamento a favore di
[...] Parte_4 Parte_2
della somma equitativamente determinata in € 2.905,00, oltre Parte_3
interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4. condanna al versamento, a favore dell'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. condanna al versamento, a favore dell'entrata del Parte_4
bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
6. condanna al versamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Parte_2
Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
7. ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza”.
§§§
Avverso detta sentenza e interponevano appello con Parte_1 Parte_2
citazione tempestivamente notificata il 19.6.2023.
Deducendo in via principale – con il primo motivo di impugnazione - che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il fatto, in sé incontroverso, che avessero agito nella veste di eredi del defunto padre ben consentiva loro “di avvalersi
– così come peraltro se ne era avvalso il loro dante causa, parte dell'atto simulato - della c.d. “controdichiarazione” risultante da atto scritto proveniente dagli interessati. Atto (controdichiarazione di verità) che era stato già prodotto dal defunto in precedente giudizio promosso nei confronti dello stesso CP_3
convenuto senza essere disconosciuto da quest'ultimo, per cui è palesemente errata la decisione del tribunale nel ritenere che la controdichiarazione ad hoc (prodotta e non disconosciuta) sia priva di efficacia probatoria per mancanza di data precisa della sua sottoscrizione, senza valorizzarne, invece, l'elemento essenziale e determinante che è quello correlato all'omesso disconoscimento da parte del convenuto allorché l'indicata controdichiarazione venne, contro il medesimo, prodotta dal de cuius in altro giudizio”.
Il primo giudice – ribadivano esse appellanti – non aveva saputo tenere in debito conto che “l'omesso disconoscimento della sottoscrizione, da parte del convenuto, nel giudizio civile nel quale la controdichiarazione nei suoi confronti venne prodotta determina che essa non possa successivamente essere poi dallo stesso contestata, avendo acquisito la efficacia – tra le parti stipulanti e loro eredi ed aventi causa – di
“scrittura giudiziariamente riconosciuta”. L'errore del Giudice di primo grado è palese”.
Ed una volta riconosciuto che l'apparente contratto di compravendita per atto pubblico in notar del 3.11.92 de quo avesse dissimulato una donazione – Per_3
proseguivano dette appellanti – il Tribunale avrebbe dovuto ulteriormente dare atto della “reazione del donante che, preso atto della sentenza che CP_3
escludeva che fosse suo figlio naturale, ritenne viziato il consenso Parte_3
che lo aveva determinato ad effettuare la donazione a favore dello stesso, per cui avviò l'azione giudiziaria per ottenere l'annullamento dell'atto per riottenere la proprietà del bene avvalendosi, al riguardo, della controdichiarazione di verità sopra più volte richiamata. Non vi è dubbio, infatti, che il trasferimento dissimulante la donazione era stato dal effettuato a (e ad altri CP_3 Parte_3
figli) solo in quanto certo che il soggetto beneficiario fosse suo figlio per cui era palese l'interesse del donante di far annullare l'atto di trasferimento una volta accertata la inesistenza del presupposto del rapporto genitore – figlio;
errore che è da considerarsi un vizio della volontà e dell'atto stipulato, tale da comportare l'assoluta nullità ed inefficacia di esso, con effetto dalla data della sua stipula”.
Indi, con un secondo motivo di impugnazione, le appellanti addebitavano al
Tribunale che avesse “in ogni caso errato a non rilevare che, una volta proposta dagli attori azione di simulazione, il Giudice - chiamato a pronunciarsi sul punto – in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22457 del 2019 deve accertare ed eventualmente dichiarare l'esistenza di qualsiasi causa di nullità addirittura anche se diversa da quella dedotta e rilevata dall'attore”.
In subordine, lamentavano le due – dopo aver riepilogato che il primo CP_3
giudice avesse “d'ufficio, in assenza di domanda, di qualsiasi condizione e presupposto condannato:
1. gli attori in solido alle spese di lite e di mediazione;
2. gli stessi attori, sempre in solido, al pagamento a favore di della Parte_3
somma equitativamente determinata in € 2.905,00, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. gli attori e , ciascuno di essi singolarmente al versamento, a Parte_1 Parte_2
favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio” – che “La volontà punitiva di tali capi della decisione - estranea al concetto stesso della giustizia che deve essere “equilibrata e giusta” - è più che evidente. Palesemente contraddittorio è stato l'invito alle parti da parte del
Giudice di primo grado a tentare la conciliazione della vertenza, alle condizioni
(palesemente punitive) dallo stesso indicate, precisando che gli attori oltre a rinunziare al giudizio proposto (ritenendo erroneamente inammissibile la domanda formulata) avrebbero dovuto, addirittura, riconoscere “di non aver più nulla a pretendere per i titoli e le ragioni per cui è causa”, e ciò nonostante le precisazioni esposte dagli attori negli scritti difensivi e la giurisprudenza sia di merito e di legittimità dagli stessi richiamata che, viceversa, confermava il diritto degli eredi, in possesso di una controdichiarazione di verità, di agire per la simulazione dell'atto, non già quali terzi per conseguire un supplemento della quota successoria ma per la tutela dell'integrità dell'asse ereditario;
problematica alla quale il Giudice neppure con la sentenza ha ritenuto di rispondere. Ci si domanda ancora che senso ha disporre la mediazione senza permettere alle parti ed al mediatore di rendersi conto della problematica, imponendo unicamente alle parti di accettarla senza discutere su di essa, privando, quindi, il mediatore del ruolo e del compito demandatogli per legge. Il Giudice, una volta che aveva ritenuto di fissare – a sua discrezione – i termini della proposta di conciliazione, ben poteva e doveva limitarsi ad invitare le parti a formulare le loro osservazioni, risultando del tutto inutile – quasi uno scarico di responsabilità - il rimettere le parti innanzi ad un mediatore solo per dire sì o no”.
Esse e dunque concludevano chiedendo alla Corte Parte_1 Parte_2
adita di accogliere, in riforma della sentenza impugnata, “le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e specificatamente:
1. ritenere e dichiarare simulato l'atto di compravendita stipulato in data 03.11.1992 in Notar
di Acireale Rep. n. 27999 e Racc. n. 14857 in favore del sig. Per_4 [...]
in quanto in realtà dissimulante una donazione, stante che è stato effettuato Pt_3
senza alcuna corresponsione di prezzo, come risulta da specifico documento prodotto.
2. ritenere e dichiarare invalido (nullo) l'atto medesimo costituente donazione da parte del sig. in favore del sig. CP_3 Parte_3
perché viziato da errore sul motivo e comunque sulla qualità del donatario, atteso che il non era figlio del , così come dallo stesso Parte_3 CP_3
erroneamente ritenuto all'atto della stipula e come accertato con la sentenza già citata.
3. in conseguenza, stante l'invalidità (nullità) del detto atto di donazione, revocarlo nei confronti dei concludenti, condannando a restituire Parte_3
ai sig.ri e , nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 CP_3
, quanto aveva formato oggetto dell'atto di donazione indiretta e
[...]
particolarmente i beni immobili descritti nella parte motiva che sono in possesso del convenuto senza titolo alcuno, rilasciandoli liberi e sgombri da persone e cose intruse.
4. condannare altresì il sig. al risarcimento dei danni Parte_3
subiti dal sig. , e poi dagli eredi, in conseguenza del mancato utilizzo CP_3 degli immobili oggetto della donazione e consistenti quantomeno nel canone di affitto ritraibile dal momento di stipula dell'atto all'effettiva riconsegna e rilascio, il tutto come determinato nella relazione di consulenza d'Ufficio acquisita nel giudizio n.
161/2010 R.G. oppure da rideterminarsi disponendo nuova consulenza tecnica.
5. In ogni caso, revocare: a. la condanna degli attori in solido alle spese di lite e di mediazione;
b. la condanna degli attori in solido al pagamento a favore di Parte_3
della somma equitativamente determinata in € 2.905,00, oltre interessi legali
[...]
maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c. la condanna degli attori e , ciascuno di essi Parte_1 Parte_2
singolarmente, al versamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
6. Condannare sempre e comunque il convenuto alle spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 7.
In via istruttoria, in subordine ed ove occorra, si insiste perchè l'adita Corte voglia ammettere le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 del 29/10/2019, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio, contestava in ogni sua parte Parte_3
l'appello delle due sorelle. In particolare obiettava che “si deve fermamente contestare l'affermazione di controparte circa la mancata contestazione di detta scrittura privata, non qualificabile come controdichiarazione (con cui gli attori, figli biologici del sig. , darebbero atto che gli atti pubblici stipulati dal CP_3
padre in loro favore sarebbero avvenuti senza la corresponsione del prezzo), in altro e diverso giudizio (proc. n. 161/2010 R.G. - che si è estinto per inattività delle parti a seguito della morte del sig. e non è mai stato riassunto nei termini CP_3
di legge). A mente dell'art. 310, comma 2, c.p.c. l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti. Nessuna rilevanza può, dunque, avere la mancata contestazione in un giudizio diverso da quello che ci occupa (che, come detto, dopo l'interruzione avvenuta a seguito della morte del sig. , non è mai CP_3
stato riassunto nei termini di legge e si è estinto), in cui il sig. era Parte_3
difeso da altro legale con il quale il convenuto (per la mancanza di cultura giuridica) non concordava la linea difensiva. L'eventuale mancata impugnazione di tale documento in altro giudizio (in cui questa difesa non era presente), comunque estintosi per mancata riassunzione nei termini di legge, non può avere alcun valore in questo nuovo giudizio in cui viene invocato come prova”.
Quanto poi al motivo di appello articolato da controparte in linea subordinata, replicava che, in realtà, “il contenuto della proposta dava la possibilità alle parti di un diverso accordo rispetto a quello proposto, senza esautorare il mediatore dal proprio compito. Il Giudice di primo grado ha condannato parte attrice ex art. 96
c.p.c. per aver ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. Ad essere sanzionato non è stato il semplice rifiuto della proposta ma il complessivo atteggiamento della parte nella valutazione e nella considerazione della stessa: si ricorda, infatti, che in sede di mediazione la parte appellante rappresentò di non essere disposta a trovare alcuna soluzione conciliativa, mostrando un'aprioristica chiusura nel ricercare un possibile contemperamento degli interessi contrapposti”.
In ordine, infine, alla domanda di risarcimento del danno altresì avanzata da controparte, si segnalava ancora una volta che “l'immobile per cui è causa è stato pressoché distrutto dal sisma che ha purtroppo colpito la zona in data 26.12.2018, ed
è stato dichiarato inagibile con ordine di sgombero immediato (come documentato nel corso del giudizio di primo grado - vedasi doc. A e B in atti) e ricostruito nel corso degli anni a cura e spese del Verificatosi tale evento Parte_3
eccezionale, nessuna richiesta di risarcimento danni derivanti dal mancato utilizzo dell'immobile può essere avanzata (attesa la inagibilità dello stesso e la conseguente impossibilità di abitarvi), ragion per cui la domanda, anche ove provata, andrà rigettata”.
§§§ Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rimetteva prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza esaurita la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Nel suo motivo principale l'appello di e deve essere disatteso Pt_1 Parte_2
poiché è pacifico, quantomeno, che esse appellanti abbiano nella specie agito (al pari del fratello , già parte anch'egli del giudizio di primo grado) nella qualità di Pt_4
eredi del genitore , già parte del contratto per atto pubblico in notar CP_3
del 3.11.92, Rep. 27999: così soggiacendo anch'esse, al pari del de cuius, ai Per_3
limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c.
Conclusione – questa – che impone tuttavia di precisare che alla sullodata dichiarazione sottoscritta anche da (oltre che dalle odierne Parte_3
appellanti e da e ) non men che esattamente il Parte_4 Controparte_7
giudice che si occupava del succitato precedente analogo giudizio instaurato da attribuiva valenza di c.d. controscrittura, una volta che proprio CP_3
quest'ultimo la versava agli atti di quella causa con ciò venendo a ratificare quanto attestatovi in ordine all'efficacia dei contratti per atti pubblici in notar (nella Per_3
stessa dichiarazione richiamati) dei quali esso era stato parte CP_3
negoziale: secondo indirizzo interpretativo cui la Corte ritiene di aderire, infatti, “La prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso” (Cass. II 18204/2017). Come premesso, di quel giudizio veniva infine dichiarata l'estinzione in seguito a sua mancata riassunzione dopo che ne era stata dichiarata l'interruzione: e vero è – secondo quanto l'appellato ha tenuto ad evidenziare – che l'estinzione del processo comporta, ex art. 310 c.p.c., non soltanto l'inefficacia (fatta eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e delle pronunce che regolano la competenza) degli atti compiuti ma anche che le prove acquisitevi possono essere soltanto “valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma”, vale a dire quali meri argomenti di prova.
In ragione di quanto appena considerato, della nuova produzione della stessa dichiarazione operata dalle odierne appellanti deve dunque compiersi autonoma e distinta valutazione. Anche perché – va a questo punto posto in debito rilievo – nei casi di specie neppure appare possibile ritenere che la posizione dell'erede, successore in universum jus del de cuius, non sia distinguibile da quella dello stesso de cuius: in realtà, “La produzione in giudizio di una scrittura privata priva della firma di chi la produca equivale a sottoscrizione a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa e non anche del suo erede, atteso che la manifestazione di volontà contrattuale, propria del soggetto contraente, non può essere espressa da altri”
(Cass. I 1783/65, conf. Cass. II 6234/80, Cass. III 3810/2004, Cass. III 12120/2006,
Cass. III 13548/2006). Ed allora non rimane che concludere che nessuna valida controscrittura sia stata versata in atti dalle odierne appellanti, non potendo essere riguardata come tale la dichiarazione ridetta che reca la sottoscrizione (che si può anche dare per ammesso che sia autentica) di ma non anche quella Parte_3
di . CP_3
La dichiarazione in questione – aggiunge la Corte – neppure si presta ad essere tuttavia considerata principio di prova scritta, in grado come tale - ex art. 2724, n. 1),
c.c. - di conferire ammissibilità alla prova testimoniale mediante l'assunzione della quale le appellanti avrebbero voluto fornire riscontro delle circostanze che “.. al momento della stipula dell'atto pubblico del 03.11.1992 in Not. di Per_4
Acireale reg.to al n . 2832 nessuna somma è stata pagata dal sig. Parte_3
al sig. ” e che “.. in occasione di tale stipula è stata redatta una CP_3 controscrittura e con la stessa i sottoscrittori hanno riconosciuto che l'atto
03.11.1992 in Notar ed altri stipulati il 04.08.1992 sono stati stipulati senza Per_3
corresponsione di prezzo”: ed invero, secondo giurisprudenza di legittimità cui va dato seguito, “In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., oltre che quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio” (Cass. III 10933/2022, conf. Cass. III 18434/2022).
Per tutto ciò è mancata infine valida prova che nella specie sia stata stipulata una donazione dissimulata da apparente contratto di compravendita. Il che esime dal vagliare la domanda - ulteriormente riproposta dalle appellanti - di annullamento di donazione rimasta, quindi, soltanto labilmente presumibile. E' dunque solo per debito di ragione che si soggiunge che prevede l'art. 787 c.c. che “La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità”: ciò che vale pure quanto dire che, ove la donazione sia stata dissimulata con la apparente stipula di una compravendita, in assenza di controscrittura manca già
l'indispensabile presupposto onde l'errore sul motivo che abbia determinato il donante a compiere la liberalità risulti “dall'atto”.
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Il secondo motivo di appello delle due rimane assorbito dalla conclusione – CP_3
testè rassegnata – che non si sia avuta prova che nella specie sia stata, al tempo, conclusa una donazione. E' dunque solo per debito di ragione che si soggiunge che le stesse appellanti si limitavano, affatto inammissibilmente ex art. 342 c.p.c., ad invocare l'arresto di Cass. II 22457/2019 senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione della nullità contrattuale – da rilevarsi anche d'ufficio – che affettasse la pretesa donazione.
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E' invece fondato il motivo di impugnazione articolato dalle appellanti in subordine. Anzitutto nella parte in cui si censura che, in termini peraltro incoerenti con quanto nella gravata sentenza precedentemente motivato, anche – che in Parte_2
realtà si presentava all'incontro fissato dal designato mediatore – sia stata condannata al versamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
E neppure si giustifica la condanna anche delle odierne appellanti (in uno con il fratello ) al pagamento in favore di controparte, a titolo di punitive damages, Pt_4
della somma di € 2.905,00 equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. Sol che si consideri, invero, che lex specialis derogat generalis. Prevedeva infatti - nel testo cui qui fare ratione temporis riferimento - il terzo comma dell'art. 12bis del D.Lgs. 28/2010 che “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”: dal che chiaramente si desume che, a differenza che nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., nei casi di mancata partecipazione al procedimento di mediazione il giudice, con la propria sentenza, potesse (e possa in base al testo oggi vigente) liquidare in favore di controparte somma equitativamente determinata,
a titolo di punitive damages, non anche d'ufficio ma solo su istanza della stessa controparte.
Per altro e concorrente verso, prevede l'art. 13 s.l. che, con la propria sentenza, il giudice nel regolare le spese di giudizio (oltre che escludere sia la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, sia la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto) possa fare applicazione anche dei primi tre commi dell'art. 96 c.p.c. solo “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta”: proposta che, nel caso a mani, mai veniva in essere essendosi il procedimento di mediazione, come s'è visto, concluso senza alcun esito già al primo incontro non essendovi comparsi (a differenza di Pt_2
e anche e .
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4
La condanna anche di e al pagamento della suddetta Parte_1 Parte_2
somma di € 2.905,00 deve essere, pertanto, revocata perché adottata in violazione di legge.
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Essendo le appellanti risultate vittoriose soltanto in punto di spese del giudizio di primo grado vanno oggi regolate le sole spese del giudizio di appello. Che ritiene la
Corte di compensare per intero poiché, sul piano equitativo, congruo appare attribuire prevalente rilievo alla soccombenza reciproca registratasi tra le controparti avuto riguardo a tutto quanto devoluto in impugnazione.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1995/2023 del 9.5.2023 proposto, con citazione del
19.6.2023, da e nei confronti di - Parte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello revoca, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al versamento a favore dell'entrata Parte_2
del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché la condanna - già irrogata con la sentenza impugnata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. - anche di e al Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di € 2.905,00,
- rigetta nel resto,
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.II.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì) Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)