Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.464/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
- Parte_1
c.f. con l'assistenza e difesa degli avv.ti STOLFA P.IVA_1
FRANCESCO -c.f. e STOLFA ADRIANA -c.f. C.F._1
; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 27/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 24/01/2020 la parte opponente ha convento in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro di esso Istituto le seguenti CP_1 conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi ampiamente esposti, il diritto della ricorrente ad usufruire delle agevolazioni contributive concessele e la conseguente
1
1175, L. 296/2006, dall' nei confronti della CP_1 [...] relativamente agli esoneri (o Parte_1 benefici) contributivi dalla medesima fruiti, nonché
l'infondatezza di tutti i crediti contributivi conseguentemente vantati dall' negli avvisi di addebito impugnati;
CP_1
2. In ogni caso, annullare e comunque disapplicare gli avvisi di addebito n. 31420190008598905000, notificato in data 17.12.2019, dell'importo complessivo di € 34.557,00 e n. 31420190008967261000, notificato in data 31.12.2019, dell'importo complessivo di €
264,55, nonché tutti gli atti precedenti, consequenziali e successivi, comprese le impugnate n. 32 note di rettifica
(relative ai periodi: 6/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014,
12/2014, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015,
9/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016,
5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 8/2017,
9/2017, 10/2017, 11/2017), nonchè gli inviti a regolarizzare del
26.3.2019 (dell'importo di € 33.242,60) e del 4.7.2019
(dell'importo di € 32.892,96) dichiarando l'assoluta infondatezza dei crediti ivi vantati dall' ; CP_1
3. In subordine, accertare e dichiarare la perdita solo parziale delle medesime agevolazioni contributive benefici o esoneri per il minor periodo di irregolarità contributiva eventualmente accertato, rideterminando le somme rivendicate nei predetti avvisi di addebito ed in tutti gli altri atti impugnati nella misura di legge, anche in applicazione dell'art. 6, comma 10, d. l.
338/1989, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede
(in particolare nei paragrafi A2, A3 e B del presente atto);
4. In ogni caso, condannare l' alla integrale rifusione delle CP_1 spese processuali del presente procedimento, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano anticipatari”.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il CP_1 rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2 III. - L'opposizione avverso l'avviso di addebito n.31420190008598905000 (riguardante le note di rettifica relative ai periodi dal 08/2014 al 11/2017) è fondata e, pertanto, deve trovare integrale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre premettere che, secondo l'assunto difensivo dell' , “Tutte le note di rettifica sono conseguenti CP_1 ad addebito ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006 per irregolarità contributiva a seguito di invito a regolarizzare (DURC interno) per mancato pagamento dell'insoluto 06/2014 e della cartella relativa al 12/2014” (si veda quanto dedotto a pag.4 della sua memoria difensiva) e l'azienda sarebbe stata messa in condizione di regolarizzare nei tempi previsti dalla stessa comunicazione delle irregolarità del 16/05/2025 (oggetto della PEC non andata a buon fine per stessa ammissione dell' ), in quanto la CP_1 notificazione sarebbe stata eseguita in data 14/07/2015 tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento.
III.2. - Tuttavia a fronte della espressa contestazione sollevata dalla parte opponente, l' al fine di provare l'effettivo CP_1 recapito in data 14/07/2015 della comunicazione in contestazione,
a differenza di quanto dedotto nella sua memoria difensiva (“si allega la relativa ricevuta di ritorno”), non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata, bensì esclusivamente una schermata video del computer, da cui si evince solo il codice raccomandata (n.614604437505), la data del (presunto) invio
(07/07/2015) e la data della (presunta) consegna della raccomandata al destinatario (Invito a regolarizzare le irregolarità del 16/05/2015 – all. III del fascicolo dell' ). CP_1
In assenza della prova, da fornirsi tramite deposito dell'avviso di ricevimento, deve ritenersi che la raccomandata in questione fosse (e comunque deve essere trattata come) una raccomandata semplice.
III.3. - A tale proposito, secondo l'autorevole orientamento della
S.C. che si condivide [Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23194 del
27/08/2024 (Rv. 672108 - 01)], «In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario,
3 l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova”.
III.4. - In applicazione del predetto principio e in difetto della prova dell'effettivo recapito della raccomandata in contestazione, deve ritenersi che l' non abbia fornito la prova CP_1 dell'effettiva comunicazione in data 14/07/2015 alla parte opponente dell'invito a regolarizzare del 16/05/2015.
III.5. - Ne discende che la regolarizzazione della posizione contributiva effettuata dalla società opponente a seguito del ricevimento nel mese di agosto 2016 di “n. 2 avvisi di addebito per due presunte, piccole irregolarità (dell'ammontare di poche centinaia di euro: nello specifico, l'una di € 353,92 e l'altra di
€ 347,22) relative ai periodi 6/2014 e 10/2015” (circostanza che non ha formato oggetto di contestazione da parte dell' deve CP_1 ritenersi tempestiva, in quanto era intervenuta nel momento in cui la società opponente aveva avuto conoscenza per la prima volta delle predette irregolarità.
III.6. - Pertanto, avendo sanato tempestivamente l'intera situazione contributiva, deve ritenersi che le note di rettifica
(relative ai periodi dal 08/2014 al 11/2017) sono illegittime e l'avviso di addebito n.31420190008598905000, nel quale le stesse note di rettifica sono state trasfuse, deve essere revocato.
Di conseguenza, restano assorbite le ulteriori eccezioni e pretese avanzate dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
IV. - L'opposizione avverso l'altro avviso di addebito n.31420190008967261000 (riveniente dalla Diffida Prot.
INPS.0901.24/11/2018.0190377 notificata il 25/11/2018) è parimenti fondata e, pertanto, deve trovare integrale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4 IV.1. - Al riguardo, occorre premettere che la Diffida Prot.
.0901.24/11/2018.0190377 notificata il 25/11/2018 ha quale CP_1
“Oggetto: versamento contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art.2, comma 31, della Legge
n.92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012”.
In particolare, nella predetta diffida l' aveva comunicato che CP_1
“a seguito dei controlli documentali effettuati è emerso che non ha provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori (n.d.e. 04-2015 Persona_1
09-2015) assunti con contratto a tempo indeterminato in relazione ai periodi indicati nel prospetto analitico riportato in calce.
Per tale motivo, dovrà essere versata la somma di euro 240,04, comprensiva delle somme dovute a titolo di sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a) della Legge
388/2000, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di questa comunicazione con il modello F24 compilato secondo le indicazioni dell'apposita sezione riportata in fondo”.
IV.2. - Ciò premesso, si ritiene che l'assunto difensivo di parte opponente, secondo cui la pretesa dell' sarebbe scaturita da CP_1 un errore commesso dalla società opponente in sede di comunicazione all' della causale della cessazione del rapporto CP_1 lavorativo del lavoratore dipendente sia fondato. Persona_1
IV.2.1. - Invero, dall'esame della documentazione prodotta dalla società opponente, emerge che il rapporto lavorativo con il lavoratore dipendente non era cessato per Persona_1 licenziamento, bensì per dimissioni rassegnate dallo stesso lavoratore con decorrenza dal 15/09/2015 (lettera di dimissioni, comunicazione CTI dimissioni e comunicazione cessazione del CP_1 rapporto – all.ti 25, 26 e 27).
Tanto risulta sia dalle dimissioni sottoscritte dal in data Per_1
16/09/2015 sia dalla comunicazione telematica del 18/09/2015 al
Centro per l'Impiego della cessazione del rapporto lavorativo per dimissioni.
IV.2.2. - Invece, per mero errore la comunicazione all'Istituto della cessazione del rapporto lavorativo del contiene Per_1
5 l'errata indicazione del codice “1A” (licenziamento) in luogo di quello corretto “1B”, che corrisponde alle dimissioni.
IV.3. - Per le ragioni innanzi esposte, in difetto della causale dell'effettivo licenziamento del la pretesa avanzata Per_1 dall' del versamento del contributo dovuto per l'asserito CP_1 licenziamento del non è legittima e, consequenzialmente, Per_1 anche l'avviso di addebito n.31420190008967261000 deve essere revocato.
V. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(Euro 26.000,01-52.000,00) secondo valori prossimi ai minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria orale – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza con distrazione nei confronti CP_1 dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sono dovute da parte dell'opponente le somme richieste dall' con CP_1 gli avvisi di addebito opposti n.31420190008598905000 notificato in data 17/12/2019 e n.31420190008967261000 notificato in data
31/12/2019;
-revoca gli avvisi di addebito opposti n.31420190008598905000 e n.31420190008967261000;
-condanna l' alla rifusione in favore della parte CP_1 opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
3.291,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 43,00 per esborsi, con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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