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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3504/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITAAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3504/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), Via del Popolo n. 44, presso lo studio dell'avv.
BA AN, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate in Aci Sant'Antonio (CT) Controparte_1
in data 14/10/1996 e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 24/04/1999), Per_1 Per_2
(il 23/01/2002) e (il 31/03/2011). Per_3
All'udienza del 07/11/2024 è comparsa parte ricorrente, nonché personalmente il resistente,
ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
All'udienza del 28/01/2025, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che i coniugi si sono riconciliati, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1
sebbene ritualmente citato, è comparso personalmente in udienza ma non si è costituito in giudizio.
Attesa l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, va dichiarata la estinzione del giudizio in ragione della circostanza che la domanda di separazione è stata abbandonata per intervenuta riconciliazione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara l'estinzione del giudizio;
dispone la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aci Sant'Antonio (CT)
affinchè possa provvedere all'annotazione nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 63, lettera g)
del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396;
2 dichiara irripetibili le spese di giudizio;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3
Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3
REPUBBLICA ITAAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3504/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), Via del Popolo n. 44, presso lo studio dell'avv.
BA AN, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate in Aci Sant'Antonio (CT) Controparte_1
in data 14/10/1996 e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 24/04/1999), Per_1 Per_2
(il 23/01/2002) e (il 31/03/2011). Per_3
All'udienza del 07/11/2024 è comparsa parte ricorrente, nonché personalmente il resistente,
ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
All'udienza del 28/01/2025, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che i coniugi si sono riconciliati, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1
sebbene ritualmente citato, è comparso personalmente in udienza ma non si è costituito in giudizio.
Attesa l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, va dichiarata la estinzione del giudizio in ragione della circostanza che la domanda di separazione è stata abbandonata per intervenuta riconciliazione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara l'estinzione del giudizio;
dispone la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aci Sant'Antonio (CT)
affinchè possa provvedere all'annotazione nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 63, lettera g)
del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396;
2 dichiara irripetibili le spese di giudizio;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3
Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3