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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6709/2024 del R.G. Lavoro,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Esposito;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni
Per parte ricorrente: accertare e dichiarare che l'istante, in considerazione del quadro pluripatologico come sopra descritto, è invalido civile con un grado di invalidità non inferiore all'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ex lege 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
Per parte resistente: dichiarare inammissibile la domanda;
dichiarare improcedibile il ricorso;
rigettare nel merito il ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per mancata presentazione dell'istanza in sede amministrativa.
La Corte di Cassazione ha, con plurime pronunce, affermato che, pure dopo l'entrata in vigore della
L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo- un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario, d'altronde, possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che - con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di
"domanda" - sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp. att.
c.p.c.) la semplice improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).
Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni- presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (ex plurimis
Cass.5149/2004, 18265/2003, 12661/1995).
Ciò posto va altresì chiarito che, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa - avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorchè compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria- essendo, viceversa, necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000) La Corte di
Cassazione ha, al riguardo, affermato che: La domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 legge n. 533 del 1973, da non confondere con l'atto introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 cod. proc. civ., costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria ed il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria.
(Nella specie, era stata proposta in sede amministrativa domanda di cristallizzazione e, in sede giudiziaria, domanda di riliquidazione della pensione di riversibilità; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda amministrativa presentata per la prima prestazione potesse valere anche per la prestazione richiesta in sede giudiziaria)> (Cass.
4463/2000).
Facendo applicazione di tali principi, deve osservarsi che nel caso di specie –come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso e dalle conclusioni rassegnate nello stesso- parte ricorrente ha inteso chiedere, in sede giudiziaria, l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità all'80% ai sensi della L. 222/1984, al fine di ottenere la “pensione di vecchiaia anticipata” (recte: pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto ai sensi dell'art.1, comma 8, decreto legislativo
503/1992).
Agli atti tuttavia risulta prodotta esclusivamente la domanda di invalidità civile presentata all' CP_1 il 21.10.2024 che, all'evidenza, si riferisce -ed è propedeutica- a prestazioni differenti da quella previdenziale oggetto di causa.
Basta considerare sotto tale profilo che per ottenere il trattamento pensionistico ambito, il CP_ richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell ancorché sia stato riconosciuto invalido civile, dal momento che per la prestazione in questione la invalidità deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge
118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha ammesso di non aver presentato domanda per il trattamento pensionistico di vecchiaia (anticipato) con conseguente inammissibilità del ricorso in quanto la prestazione previdenziale oggetto dello stesso non è stata preceduta da una (corrispondente) domanda in sede amministrativa.
Nulla per le spese di lite avendo parte ricorrente versato in atti dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Salerno, 17.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6709/2024 del R.G. Lavoro,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Esposito;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni
Per parte ricorrente: accertare e dichiarare che l'istante, in considerazione del quadro pluripatologico come sopra descritto, è invalido civile con un grado di invalidità non inferiore all'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ex lege 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
Per parte resistente: dichiarare inammissibile la domanda;
dichiarare improcedibile il ricorso;
rigettare nel merito il ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per mancata presentazione dell'istanza in sede amministrativa.
La Corte di Cassazione ha, con plurime pronunce, affermato che, pure dopo l'entrata in vigore della
L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo- un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario, d'altronde, possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che - con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di
"domanda" - sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp. att.
c.p.c.) la semplice improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).
Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni- presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (ex plurimis
Cass.5149/2004, 18265/2003, 12661/1995).
Ciò posto va altresì chiarito che, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa - avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorchè compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria- essendo, viceversa, necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000) La Corte di
Cassazione ha, al riguardo, affermato che: La domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 legge n. 533 del 1973, da non confondere con l'atto introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 cod. proc. civ., costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria ed il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria.
(Nella specie, era stata proposta in sede amministrativa domanda di cristallizzazione e, in sede giudiziaria, domanda di riliquidazione della pensione di riversibilità; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda amministrativa presentata per la prima prestazione potesse valere anche per la prestazione richiesta in sede giudiziaria)> (Cass.
4463/2000).
Facendo applicazione di tali principi, deve osservarsi che nel caso di specie –come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso e dalle conclusioni rassegnate nello stesso- parte ricorrente ha inteso chiedere, in sede giudiziaria, l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità all'80% ai sensi della L. 222/1984, al fine di ottenere la “pensione di vecchiaia anticipata” (recte: pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto ai sensi dell'art.1, comma 8, decreto legislativo
503/1992).
Agli atti tuttavia risulta prodotta esclusivamente la domanda di invalidità civile presentata all' CP_1 il 21.10.2024 che, all'evidenza, si riferisce -ed è propedeutica- a prestazioni differenti da quella previdenziale oggetto di causa.
Basta considerare sotto tale profilo che per ottenere il trattamento pensionistico ambito, il CP_ richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell ancorché sia stato riconosciuto invalido civile, dal momento che per la prestazione in questione la invalidità deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge
118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha ammesso di non aver presentato domanda per il trattamento pensionistico di vecchiaia (anticipato) con conseguente inammissibilità del ricorso in quanto la prestazione previdenziale oggetto dello stesso non è stata preceduta da una (corrispondente) domanda in sede amministrativa.
Nulla per le spese di lite avendo parte ricorrente versato in atti dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Salerno, 17.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio