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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 71/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis Cpc del Tribunale di Termini Imerese del 12-17 di-
cembre 2019, rep. n. 1458/2019
PROMOSSA
dall' (C.F.: ; P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in via
Germanico n. 184, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Fernanda Bono nonché rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Luigi
Grossi per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), residente a [...]in salita San Girolamo n. 1 ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli avv.ti Salvatore An-
selmo e Daniele Anselmo che lo rappresentano e difendono per mandato con-
ferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo
1 grado del giudizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Riformare integralmente l'ordinanza indicata nell'epigrafe del presente atto, e per l'effetto accogliere integralmente la domanda dell' Controparte_2
quale proposta in primo grado.
[...]
Vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato
Rigettare con qualsiasi statuizione le domande tutte proposte dall'
[...]
con l'atto introduttivo del presente giudizio nei con- Parte_2
fronti di confermando in ogni sua parte la impugnata ordi- Controparte_1
nanza emessa in data 17 dicembre 2019 dal Tribunale Civile di Termini Imerese
a definizione del giudizio inter partes recante R.G.N. 3916/2018;
in subordine, ritenere e dichiarare la nullità del presunto contratto inter
partes del 6 ottobre 2010 per mancanza degli elementi essenziali e/o per la sua inesistenza giuridica.
Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702-bis Cpc del 12-17 dicembre 2019, il Tribu-
nale di Termini Imerese ha respinto la domanda dell' Controparte_3
, che aveva chiesto la condanna di al pagamento di
[...] Controparte_1
€130.845,00 per l'attività svolta in favore del medesimo nell'ambito CP_1
di una vicenda poi sfociata in una pronuncia del Tribunale di Sassari, che aveva condannato l'Asl dello stesso centro a pagare al l'importo di CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 €703.100,00 a titolo di risarcimento di danni.
1.1. Per la riforma dell'ordinanza del giudice termitano ha proposto ap-
pello l' . Parte_1
Dal canto suo, l'appellato ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità
del gravame ex artt. 342 e 348-bis Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 12 settembre 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, all'udienza del 16 ottobre 2020, la Corte rinviò per la preci-
sazione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla
(in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In
ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (nella for-
mulazione ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non rav-
visare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la deci-
sione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giu-
dice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 2.1. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 Cpc va disattesa,
giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'in-
terpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi il diritto della appellante alla chiesta condanna dell'appellato) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di con-
danna del medesimo appellato).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui unico, articolato motivo, l' appellante si duole che il Tribunale Parte_1
abbia respinto la sua domanda sul presupposto che essa, l' non Parte_1
avesse «documentato di aver individuato e messo in contatto il resistente con i professionisti che lo hanno difeso e assistito in giudizio».
Secondo l'appellante, infatti, il suo diritto sarebbe disceso dal contratto stipulato il 6 dicembre 2010, avendo essa «puntualmente» adempiuto gli obbli-
ghi a suo carico discendenti da quell'accordo, e precisamente:
«a) esaminare e far esaminare da tecnici la documentazione sanitaria del al fine di accertare se, sulla base della stessa, sussistessero i presup- CP_1
posti per un'azione risarcitoria;
b) in caso positivo, richiedere, in nome e per conto del il ri- CP_1
sarcimento;
c) nel caso di esito negativo della richiesta, mettere in contatto il Pt_3
, al fine dell'azione giudiziaria, con legali di fiducia dell'
[...] Parte_1
stessa;
d) impegnare detti legali, nel caso di esito negativo dell'azione, a
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4 richiedere il compenso “con l'applicazione dei minimi tabellari”; e, nel caso di esito positivo, di null'altro richiedere oltre quanto liquidato a carico del soc-
combente;
e) seguire l'iter del procedimento giudiziario fino alla sua conclusione».
In particolare, la appellante, dopo aver affermato – come detto – di aver adempiuto quell'obbligazione, aggiunge che comunque il resistente non aveva
«mai contestato tale adempimento, limitandosi (comparsa di costituzione, pag.
2) alla generica affermazione “nessun credito può essere vantato dalla
[...]
per non aver questi mai svolto alcuna attività in favore dell'odierno Parte_1
resistente, né aver posto in essere atti giuridicamente validi che possano essere
fonte di obbligazione”».
Quindi, la appellante, ribadito che con i documenti depositati con l'atto introduttivo del giudizio aveva già dato prova «del proprio pieno adempi-
mento», chiede che sia ammessa, ex art. 702-quater Cpc, la produzione di
«quindici mail inviate dallo Studio Legale LI al e per conoscenza CP_1
all' , dalle quali» – così opina l'Associazione Parte_1
stessa – «si rileva quanto il primo giudice ha erroneamente ritenuto non pro-
vato: e cioè la funzione di tramite fra l' e lo Studio Legale (che Parte_1
infatti anche all' forniva puntuali notizie), e che l' Parte_1 Parte_1
attraverso dette notizie, “monitorò” (per usare l'espressione contenuta nell'im-
pugnata ordinanza) “il giudizio davanti al Tribunale di Sassari”».
3.1. L'appellato ribadisce, invece, che l' non aveva fornito Parte_1
la prova di aver svolto «un'attività o meglio una ben individuata attività» in suo favore;
quanto, poi, alla chiesta produzione documentale, ne eccepisce la tardi-
vità e quindi l'inammissibilità.
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5 Infine, in subordine chiede che sia dichiarata la nullità del contratto de
quo «per mancanza degli elementi essenziali e/o per la sua inesistenza giuri-
dica».
3.2. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3.3. Questa Corte è chiamata a valutare se l' odierna ap- Parte_1
pellante abbia diritto a una percentuale dell'importo al cui pagamento in favore del è stata condannata dal Tribunale di Sassari. Parte_4
3.3.1. Al riguardo, si osserva che, con contratto datato 6 dicembre 2010,
il medesimo dopo aver conferito «mandato all' CP_1 Parte_1
, e per essa ai professionisti da essa designati, di richiedere a chi ri-
[...]
sulterà responsabile il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti», si impegnava a corrispondere alla medesima una provvigione oscil- Parte_1
lante tra il 15 e il 20%, più Iva, delle somme eventualmente ricevute a seguito di transazione o di pronuncia giudiziale.
3.3.2. È incontestato, e comunque documentalmente provato già in primo grado, che detto Tribunale, con la sentenza n. 1198 del 18 settembre
2017, così decise: «Condanna la gestione liquidatoria Poli- Controparte_4
clinico Universitario di Sassari, al pagamento, a titolo di danno non patrimo-
niale, della somma di €703.100,00 in favore di con la riva- Controparte_1
lutazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015 fino all'effettivo saldo».
3.3.3. La appellante – come visto – sostiene che il proprio diritto si fondi sul suo adempimento degli obblighi previsti dal contratto;
dal canto suo, l'ap-
pellato, nel costituirsi in primo grado, così dedusse: «Nessun credito può essere
vantato dalla per non avere questi mai svolto alcuna attività Parte_1
in favore dell'odierno resistente, né aver posto in essere atti giuridicamente
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6 validi che possono essere fonte di obbligazione.
Infatti contrariamente a quanto asserito al n. 10) del ricorso introdut-
tivo … all'impegno così liberamente assunto il , quest'ultimo è stato Pt_5
tratto in inganno dalla Periplo Familiare sia dal tenore della lettera di accom-
pagnamento (fax del 3 dicembre 2010 pagina 1) sia dalla stessa scrittura pri-
vata (stesso fax pagina 2) – peraltro priva di data certa e di sottoscrizione delle
parti contraenti – da cui si evince a chiare lettere trattarsi di modulo per il
trattamento dei dati sensibili senza alcun allegato (brossura edizione n.
1/2004) di cui si fa cenno nella citata scrittura».
3.4. Tutto ciò premesso, ritiene questo collegio che alla appellante spetti il chiesto pagamento.
3.4.1. E invero, alle pagg. 2 e 3 del ricorso di primo grado si legge quanto segue: «Risultato vano ogni tentativo di bonario componimento della
vicenda, l' , così come convenuto nell'incarico Parte_1
di cui al precedente punto 1, provvedeva a mettere in contatto il con CP_1
lo studio legale LI (in Roma, via Fabio Massimo, 60) al fine di intrapren-
dere le necessarie iniziative giudiziarie.
Ricevuto dal il mandato, gli avvocati Enrico LI e Enrico CP_1
Maria LI, professionisti fiduciari dell'Associazione, con citazione 25
marzo 2013 davano corso all'azione innanzi al Tribunale di Sassari».
A fronte a tali deduzioni di fatto – ossia le circostanze che fu l'Associa-
zione a mettere in contatto il con lo Studio legale degli avvocati Ca- CP_1
roli, e che questi ultimi iniziarono quindi la causa innanzi a giudice sardo –, il prospettò difese generiche: per un verso, infatti, non contestò il fatto CP_1
specifico, dedotto dall' , che fosse stata quest'ultima a porlo in Parte_1
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7 contatto con lo studio legale che poi lo difese nel giudizio avanti il Tribunale di
Sassari; per altro verso impostò le difese con affermazioni generiche (soste-
nendo che l' non aveva «svolto alcuna attività in favore Parte_1
dell'odierno resistente») e con altrettanto generiche deduzioni di diritto (affer-
mando che la stessa non aveva «posto in essere atti giuridica- Parte_1
mente validi che [potessero] essere fonte di obbligazione»).
3.4.2. Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 167 Cpc, il convenuto deve pren-
dere «posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda»; è al-
tresì noto che, in base all'art. 115 dello stesso Codice, «il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».
Al riguardo, la Corte Suprema ha affermato che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 citato di difendersi in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore mede-
simo devono ritenersi non contestati ai fini previsti dall'art. 115 Cpc (Cass.
9439/2022; si veda anche Cass. 26908/2020, per la quale l'onere e le conse-
guenze de quibus potevano affermarsi anche prima della formale introduzione del principio di “non contestazione” nell'art. 115 Cpc).
Inoltre, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto paci-
fico e non bisognoso di prova ai sensi del richiamato art. 115, sussiste solo per i fatti noti alla parte e non anche per quelli a essa ignoti (Cass. 87/2019 e
12064/2023);
3.4.3. Ebbene, in difetto di una specifica e puntuale contestazione su
fatti chiari e precisi esposti dalla ricorrente e vertenti su circostanze note al
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8 Montana [si ripete: «l' […] provvedeva a met- Parte_1
tere in contatto il con lo studio legale LI (in Roma, via Fabio CP_1
Massimo, 60) al fine di intraprendere le necessarie iniziative giudiziarie»],
deve quindi affermarsi che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che quei fatti non richiedevano alcuna ulteriore prova da parte dell'Associazione ricor-
rente.
3.4.4. In ogni caso, ad avvalorare la giustezza dell'impostazione difen-
siva della stessa la documentazione di cui quest'ultima Controparte_5
ha chiesto la produzione in questo grado.
Si tratta, innanzi tutto, di produzione teoricamente consentita, giacché
l'art. 702-quater Cpc dispone che «sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione».
Al riguardo, la Corte Suprema ha affermato che la «prova nuova indi-
spensabile» rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale
«quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostru-
zione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimo-
strato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte in-
teressata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado» (così la motivazione di Cass. 196/2024; si veda altresì, fra le altre, Cass. 8551/2024).
E, alla luce di quanto precede, la chiesta produzione è ammissibile an-
che in concreto, giacché attraverso la stessa è possibile – come si vedrà subito
– avere conferma di quanto affermato dall'Associazione sin dal primo grado,
con l'eliminazione di qualsiasi (eventuale e residuale) dubbio in ordine alla
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9 ricostruzione fattuale della vicenda de qua.
3.4.5. Invero, i documenti di cui si è chiesta la produzione sono rappre-
sentati da numerose lettere inviate dallo studio LI al e per cono- CP_1
scenza all' : con la prima, dell'11 febbraio 2013, si informava il Parte_1
di ritenere che sussistessero i presupposti per promuovere l'azione CP_1
giudiziale; con l'ultima, del 22 settembre 2017, si comunicava che «la causa
[era] stata vinta». Con tutte le altre il e – si ripete – l' CP_1 Parte_1
venivano informati in ordine al corso del processo (nomina di consulente tec-
nico d'ufficio, data di inizio delle operazioni dell'ausiliare del giudice, ammis-
sione di prova testimoniale ed esito della stessa, contenuto della relazione di consulenza, assunzione della causa in decisione).
Non risulta che il ebbe mai a contestare la scelta dello studio CP_1
LI di informare sempre l' relativamente agli sviluppi proces- Parte_1
suali della causa da lui promossa. Il che, a giudizio di questo collegio, rappre-
senta un implicito, ma inequivocabile, riconoscimento del medesimo CP_1
del pieno coinvolgimento della stessa nella vicenda de qua, es- Parte_1
sendo lecito ritenere che lo stesso appellato, ove avesse ritenuto il contrario,
avrebbe chiesto ai suoi Difensori di non includere più detta Associazione tra i destinatari della corrispondenza che riguardava le sue personali vicende pro-
cessuali.
3.4.6. La documentazione de qua consente quindi – ove eventualmente necessario – di fugare ogni possibile dubbio circa la correttezza delle prospet-
tazioni dell' , e quindi di eliminare le incertezze affermate dal Tri- Parte_1
bunale in ordine alla ricostruzione dei fatti (il primo giudice, infatti, ha negato il diritto dell' al chiesto pagamento sul presupposto, del tutto Parte_1
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10 fattuale, che la stessa non avesse «documentato di aver individuato e messo in contatto il resistente con i professionisti che lo hanno difeso e assistito in giu-
dizio»).
3.5. Né – si osserva per completezza di motivazione – coglie nel segno l'eccezione dell'appellato di «nullità del presunto contratto inter partes del 6
ottobre [recte: dicembre;
nota dell'estensore di questa sentenza] 2010 per man-
canza degli elementi essenziali e/o per la sua inesistenza giuridica».
3.5.1. Invero, conformemente a quanto previsto dall'art. 1325 Cc, detto contratto contiene:
a) l'accordo delle parti, ossia il conferimento, da parte del del CP_1
mandato all' «e per essa ai professionisti da essa designati, di ri- Parte_1
chiedere a chi risulterà responsabile il risarcimento di tutti i danni materiale e morali subìti», alle condizioni ivi elencate;
2) la causa, ovvero lo scopo pratico del negozio, e cioè la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (causa concreta),
quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (Cass.
23941/2009): e nel caso di specie tale scopo era costituito dall'interesse del di ottenere un risarcimento dei danni, e, in pari tempo, dall'interesse CP_1
dell' di percepire un guadagno nel caso in cui la propria opera di Parte_1
intermediazione avesse consentito al di pervenire a quel risarcimento;
CP_1
3) l'oggetto, e cioè la stessa operazione che costituiva il contenuto del mandato;
4) quanto alla forma, nonostante la legge non ne prescrivesse una in particolare «sotto pena di nullità», comunque il sottoscrisse il con- CP_1
tratto de quo; e, sebbene quell'atto non risulti sottoscritto anche dal
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11 rappresentante dell'Associazione, comunque il consenso di quest'ultima si può
desumere dalla produzione di quell'atto in questo giudizio (si veda Cass.
14243/2028, con riguardo ai contratti bancari con la firma del solo cliente, pro-
dotti in causa dalla banca).
3.6. Per tutto quanto precede, in conclusione, deve affermarsi il diritto della appellante al chiesto pagamento.
3.7. In ordine, adesso, all'ammontare del relativo importo, lo stesso va individuato, in mancanza di valide ragioni che giustifichino una maggiore per-
centuale (il contratto la prevedeva tra il 15 e il 20% delle somme stabilite dal giudice), nel 15% della somma riconosciuta dal Tribunale di Sassari, ossia
€105.465,00 (il 15% di €703.100,00), più Iva;
sull'importo così complessiva-
mente ottenuto spettano gli interessi al saggio previsto dal 4° comma dell'art. 1284 Cc (così come già richiesto nelle conclusioni contenute nell'atto introdut-
tivo del primo grado del giudizio) dal 18 settembre 2018, giorno della messa in mora mediante notifica (con plico raccomandato rifiutato) della richiesta di pa-
gamento, al dì del versamento.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellato al rim-
borso, alla appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Con specifico riguardo, poi, alle spese dovute per l'iscrizione della causa a ruolo in ciascun grado del giudizio, si rileva che non v'è prova che le stesse siano state effettivamente sostenute;
di conseguenza, il diritto al relativo rimborso va subordinato alla dimostrazione, al momento in cui se ne esigerà il pagamento nei confronti dell'appellato, dell'avvenuta corresponsione.
P. Q. M.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto dall' avverso l'ordinanza Parte_1
ex art. 702-bis Cpc del Tribunale di Termini Imerese del 12-17 dicembre 2019,
rep. n. 1458/2019, in riforma della stessa, così provvede:
1) condanna a pagare a detta Associazione l'importo Controparte_1
di €105.465,00, oltre Iva;
sull'importo così complessivamente ottenuto spet-
tano gli interessi al saggio previsto dal 4° comma dell'art. 1284 Cc dal 18 set-
tembre 2018 al giorno del versamento;
2) condanna al rimborso, all'Associazione appel- Controparte_1
lante, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi
€8.174,50 (di cui €379,50 per spese vive, con diritto al versamento solo se ef-
fettivamente sostenute, ed €7.795,00 per compensi) per il primo grado, e in complessivi €5.566,25 (di cui €569,25, con diritto al versamento solo se effet-
tivamente sostenute, ed €4.997,00 per compensi) per questo grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 12 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 71/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis Cpc del Tribunale di Termini Imerese del 12-17 di-
cembre 2019, rep. n. 1458/2019
PROMOSSA
dall' (C.F.: ; P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in via
Germanico n. 184, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Fernanda Bono nonché rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Luigi
Grossi per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), residente a [...]in salita San Girolamo n. 1 ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli avv.ti Salvatore An-
selmo e Daniele Anselmo che lo rappresentano e difendono per mandato con-
ferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo
1 grado del giudizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Riformare integralmente l'ordinanza indicata nell'epigrafe del presente atto, e per l'effetto accogliere integralmente la domanda dell' Controparte_2
quale proposta in primo grado.
[...]
Vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato
Rigettare con qualsiasi statuizione le domande tutte proposte dall'
[...]
con l'atto introduttivo del presente giudizio nei con- Parte_2
fronti di confermando in ogni sua parte la impugnata ordi- Controparte_1
nanza emessa in data 17 dicembre 2019 dal Tribunale Civile di Termini Imerese
a definizione del giudizio inter partes recante R.G.N. 3916/2018;
in subordine, ritenere e dichiarare la nullità del presunto contratto inter
partes del 6 ottobre 2010 per mancanza degli elementi essenziali e/o per la sua inesistenza giuridica.
Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702-bis Cpc del 12-17 dicembre 2019, il Tribu-
nale di Termini Imerese ha respinto la domanda dell' Controparte_3
, che aveva chiesto la condanna di al pagamento di
[...] Controparte_1
€130.845,00 per l'attività svolta in favore del medesimo nell'ambito CP_1
di una vicenda poi sfociata in una pronuncia del Tribunale di Sassari, che aveva condannato l'Asl dello stesso centro a pagare al l'importo di CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 €703.100,00 a titolo di risarcimento di danni.
1.1. Per la riforma dell'ordinanza del giudice termitano ha proposto ap-
pello l' . Parte_1
Dal canto suo, l'appellato ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità
del gravame ex artt. 342 e 348-bis Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 12 settembre 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, all'udienza del 16 ottobre 2020, la Corte rinviò per la preci-
sazione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla
(in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In
ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (nella for-
mulazione ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non rav-
visare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la deci-
sione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giu-
dice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
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3 2.1. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 Cpc va disattesa,
giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'in-
terpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi il diritto della appellante alla chiesta condanna dell'appellato) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di con-
danna del medesimo appellato).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui unico, articolato motivo, l' appellante si duole che il Tribunale Parte_1
abbia respinto la sua domanda sul presupposto che essa, l' non Parte_1
avesse «documentato di aver individuato e messo in contatto il resistente con i professionisti che lo hanno difeso e assistito in giudizio».
Secondo l'appellante, infatti, il suo diritto sarebbe disceso dal contratto stipulato il 6 dicembre 2010, avendo essa «puntualmente» adempiuto gli obbli-
ghi a suo carico discendenti da quell'accordo, e precisamente:
«a) esaminare e far esaminare da tecnici la documentazione sanitaria del al fine di accertare se, sulla base della stessa, sussistessero i presup- CP_1
posti per un'azione risarcitoria;
b) in caso positivo, richiedere, in nome e per conto del il ri- CP_1
sarcimento;
c) nel caso di esito negativo della richiesta, mettere in contatto il Pt_3
, al fine dell'azione giudiziaria, con legali di fiducia dell'
[...] Parte_1
stessa;
d) impegnare detti legali, nel caso di esito negativo dell'azione, a
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4 richiedere il compenso “con l'applicazione dei minimi tabellari”; e, nel caso di esito positivo, di null'altro richiedere oltre quanto liquidato a carico del soc-
combente;
e) seguire l'iter del procedimento giudiziario fino alla sua conclusione».
In particolare, la appellante, dopo aver affermato – come detto – di aver adempiuto quell'obbligazione, aggiunge che comunque il resistente non aveva
«mai contestato tale adempimento, limitandosi (comparsa di costituzione, pag.
2) alla generica affermazione “nessun credito può essere vantato dalla
[...]
per non aver questi mai svolto alcuna attività in favore dell'odierno Parte_1
resistente, né aver posto in essere atti giuridicamente validi che possano essere
fonte di obbligazione”».
Quindi, la appellante, ribadito che con i documenti depositati con l'atto introduttivo del giudizio aveva già dato prova «del proprio pieno adempi-
mento», chiede che sia ammessa, ex art. 702-quater Cpc, la produzione di
«quindici mail inviate dallo Studio Legale LI al e per conoscenza CP_1
all' , dalle quali» – così opina l'Associazione Parte_1
stessa – «si rileva quanto il primo giudice ha erroneamente ritenuto non pro-
vato: e cioè la funzione di tramite fra l' e lo Studio Legale (che Parte_1
infatti anche all' forniva puntuali notizie), e che l' Parte_1 Parte_1
attraverso dette notizie, “monitorò” (per usare l'espressione contenuta nell'im-
pugnata ordinanza) “il giudizio davanti al Tribunale di Sassari”».
3.1. L'appellato ribadisce, invece, che l' non aveva fornito Parte_1
la prova di aver svolto «un'attività o meglio una ben individuata attività» in suo favore;
quanto, poi, alla chiesta produzione documentale, ne eccepisce la tardi-
vità e quindi l'inammissibilità.
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5 Infine, in subordine chiede che sia dichiarata la nullità del contratto de
quo «per mancanza degli elementi essenziali e/o per la sua inesistenza giuri-
dica».
3.2. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3.3. Questa Corte è chiamata a valutare se l' odierna ap- Parte_1
pellante abbia diritto a una percentuale dell'importo al cui pagamento in favore del è stata condannata dal Tribunale di Sassari. Parte_4
3.3.1. Al riguardo, si osserva che, con contratto datato 6 dicembre 2010,
il medesimo dopo aver conferito «mandato all' CP_1 Parte_1
, e per essa ai professionisti da essa designati, di richiedere a chi ri-
[...]
sulterà responsabile il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti», si impegnava a corrispondere alla medesima una provvigione oscil- Parte_1
lante tra il 15 e il 20%, più Iva, delle somme eventualmente ricevute a seguito di transazione o di pronuncia giudiziale.
3.3.2. È incontestato, e comunque documentalmente provato già in primo grado, che detto Tribunale, con la sentenza n. 1198 del 18 settembre
2017, così decise: «Condanna la gestione liquidatoria Poli- Controparte_4
clinico Universitario di Sassari, al pagamento, a titolo di danno non patrimo-
niale, della somma di €703.100,00 in favore di con la riva- Controparte_1
lutazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015 fino all'effettivo saldo».
3.3.3. La appellante – come visto – sostiene che il proprio diritto si fondi sul suo adempimento degli obblighi previsti dal contratto;
dal canto suo, l'ap-
pellato, nel costituirsi in primo grado, così dedusse: «Nessun credito può essere
vantato dalla per non avere questi mai svolto alcuna attività Parte_1
in favore dell'odierno resistente, né aver posto in essere atti giuridicamente
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6 validi che possono essere fonte di obbligazione.
Infatti contrariamente a quanto asserito al n. 10) del ricorso introdut-
tivo … all'impegno così liberamente assunto il , quest'ultimo è stato Pt_5
tratto in inganno dalla Periplo Familiare sia dal tenore della lettera di accom-
pagnamento (fax del 3 dicembre 2010 pagina 1) sia dalla stessa scrittura pri-
vata (stesso fax pagina 2) – peraltro priva di data certa e di sottoscrizione delle
parti contraenti – da cui si evince a chiare lettere trattarsi di modulo per il
trattamento dei dati sensibili senza alcun allegato (brossura edizione n.
1/2004) di cui si fa cenno nella citata scrittura».
3.4. Tutto ciò premesso, ritiene questo collegio che alla appellante spetti il chiesto pagamento.
3.4.1. E invero, alle pagg. 2 e 3 del ricorso di primo grado si legge quanto segue: «Risultato vano ogni tentativo di bonario componimento della
vicenda, l' , così come convenuto nell'incarico Parte_1
di cui al precedente punto 1, provvedeva a mettere in contatto il con CP_1
lo studio legale LI (in Roma, via Fabio Massimo, 60) al fine di intrapren-
dere le necessarie iniziative giudiziarie.
Ricevuto dal il mandato, gli avvocati Enrico LI e Enrico CP_1
Maria LI, professionisti fiduciari dell'Associazione, con citazione 25
marzo 2013 davano corso all'azione innanzi al Tribunale di Sassari».
A fronte a tali deduzioni di fatto – ossia le circostanze che fu l'Associa-
zione a mettere in contatto il con lo Studio legale degli avvocati Ca- CP_1
roli, e che questi ultimi iniziarono quindi la causa innanzi a giudice sardo –, il prospettò difese generiche: per un verso, infatti, non contestò il fatto CP_1
specifico, dedotto dall' , che fosse stata quest'ultima a porlo in Parte_1
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7 contatto con lo studio legale che poi lo difese nel giudizio avanti il Tribunale di
Sassari; per altro verso impostò le difese con affermazioni generiche (soste-
nendo che l' non aveva «svolto alcuna attività in favore Parte_1
dell'odierno resistente») e con altrettanto generiche deduzioni di diritto (affer-
mando che la stessa non aveva «posto in essere atti giuridica- Parte_1
mente validi che [potessero] essere fonte di obbligazione»).
3.4.2. Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 167 Cpc, il convenuto deve pren-
dere «posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda»; è al-
tresì noto che, in base all'art. 115 dello stesso Codice, «il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».
Al riguardo, la Corte Suprema ha affermato che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 citato di difendersi in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore mede-
simo devono ritenersi non contestati ai fini previsti dall'art. 115 Cpc (Cass.
9439/2022; si veda anche Cass. 26908/2020, per la quale l'onere e le conse-
guenze de quibus potevano affermarsi anche prima della formale introduzione del principio di “non contestazione” nell'art. 115 Cpc).
Inoltre, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto paci-
fico e non bisognoso di prova ai sensi del richiamato art. 115, sussiste solo per i fatti noti alla parte e non anche per quelli a essa ignoti (Cass. 87/2019 e
12064/2023);
3.4.3. Ebbene, in difetto di una specifica e puntuale contestazione su
fatti chiari e precisi esposti dalla ricorrente e vertenti su circostanze note al
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8 Montana [si ripete: «l' […] provvedeva a met- Parte_1
tere in contatto il con lo studio legale LI (in Roma, via Fabio CP_1
Massimo, 60) al fine di intraprendere le necessarie iniziative giudiziarie»],
deve quindi affermarsi che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che quei fatti non richiedevano alcuna ulteriore prova da parte dell'Associazione ricor-
rente.
3.4.4. In ogni caso, ad avvalorare la giustezza dell'impostazione difen-
siva della stessa la documentazione di cui quest'ultima Controparte_5
ha chiesto la produzione in questo grado.
Si tratta, innanzi tutto, di produzione teoricamente consentita, giacché
l'art. 702-quater Cpc dispone che «sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione».
Al riguardo, la Corte Suprema ha affermato che la «prova nuova indi-
spensabile» rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale
«quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostru-
zione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimo-
strato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte in-
teressata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado» (così la motivazione di Cass. 196/2024; si veda altresì, fra le altre, Cass. 8551/2024).
E, alla luce di quanto precede, la chiesta produzione è ammissibile an-
che in concreto, giacché attraverso la stessa è possibile – come si vedrà subito
– avere conferma di quanto affermato dall'Associazione sin dal primo grado,
con l'eliminazione di qualsiasi (eventuale e residuale) dubbio in ordine alla
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9 ricostruzione fattuale della vicenda de qua.
3.4.5. Invero, i documenti di cui si è chiesta la produzione sono rappre-
sentati da numerose lettere inviate dallo studio LI al e per cono- CP_1
scenza all' : con la prima, dell'11 febbraio 2013, si informava il Parte_1
di ritenere che sussistessero i presupposti per promuovere l'azione CP_1
giudiziale; con l'ultima, del 22 settembre 2017, si comunicava che «la causa
[era] stata vinta». Con tutte le altre il e – si ripete – l' CP_1 Parte_1
venivano informati in ordine al corso del processo (nomina di consulente tec-
nico d'ufficio, data di inizio delle operazioni dell'ausiliare del giudice, ammis-
sione di prova testimoniale ed esito della stessa, contenuto della relazione di consulenza, assunzione della causa in decisione).
Non risulta che il ebbe mai a contestare la scelta dello studio CP_1
LI di informare sempre l' relativamente agli sviluppi proces- Parte_1
suali della causa da lui promossa. Il che, a giudizio di questo collegio, rappre-
senta un implicito, ma inequivocabile, riconoscimento del medesimo CP_1
del pieno coinvolgimento della stessa nella vicenda de qua, es- Parte_1
sendo lecito ritenere che lo stesso appellato, ove avesse ritenuto il contrario,
avrebbe chiesto ai suoi Difensori di non includere più detta Associazione tra i destinatari della corrispondenza che riguardava le sue personali vicende pro-
cessuali.
3.4.6. La documentazione de qua consente quindi – ove eventualmente necessario – di fugare ogni possibile dubbio circa la correttezza delle prospet-
tazioni dell' , e quindi di eliminare le incertezze affermate dal Tri- Parte_1
bunale in ordine alla ricostruzione dei fatti (il primo giudice, infatti, ha negato il diritto dell' al chiesto pagamento sul presupposto, del tutto Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 fattuale, che la stessa non avesse «documentato di aver individuato e messo in contatto il resistente con i professionisti che lo hanno difeso e assistito in giu-
dizio»).
3.5. Né – si osserva per completezza di motivazione – coglie nel segno l'eccezione dell'appellato di «nullità del presunto contratto inter partes del 6
ottobre [recte: dicembre;
nota dell'estensore di questa sentenza] 2010 per man-
canza degli elementi essenziali e/o per la sua inesistenza giuridica».
3.5.1. Invero, conformemente a quanto previsto dall'art. 1325 Cc, detto contratto contiene:
a) l'accordo delle parti, ossia il conferimento, da parte del del CP_1
mandato all' «e per essa ai professionisti da essa designati, di ri- Parte_1
chiedere a chi risulterà responsabile il risarcimento di tutti i danni materiale e morali subìti», alle condizioni ivi elencate;
2) la causa, ovvero lo scopo pratico del negozio, e cioè la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (causa concreta),
quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (Cass.
23941/2009): e nel caso di specie tale scopo era costituito dall'interesse del di ottenere un risarcimento dei danni, e, in pari tempo, dall'interesse CP_1
dell' di percepire un guadagno nel caso in cui la propria opera di Parte_1
intermediazione avesse consentito al di pervenire a quel risarcimento;
CP_1
3) l'oggetto, e cioè la stessa operazione che costituiva il contenuto del mandato;
4) quanto alla forma, nonostante la legge non ne prescrivesse una in particolare «sotto pena di nullità», comunque il sottoscrisse il con- CP_1
tratto de quo; e, sebbene quell'atto non risulti sottoscritto anche dal
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11 rappresentante dell'Associazione, comunque il consenso di quest'ultima si può
desumere dalla produzione di quell'atto in questo giudizio (si veda Cass.
14243/2028, con riguardo ai contratti bancari con la firma del solo cliente, pro-
dotti in causa dalla banca).
3.6. Per tutto quanto precede, in conclusione, deve affermarsi il diritto della appellante al chiesto pagamento.
3.7. In ordine, adesso, all'ammontare del relativo importo, lo stesso va individuato, in mancanza di valide ragioni che giustifichino una maggiore per-
centuale (il contratto la prevedeva tra il 15 e il 20% delle somme stabilite dal giudice), nel 15% della somma riconosciuta dal Tribunale di Sassari, ossia
€105.465,00 (il 15% di €703.100,00), più Iva;
sull'importo così complessiva-
mente ottenuto spettano gli interessi al saggio previsto dal 4° comma dell'art. 1284 Cc (così come già richiesto nelle conclusioni contenute nell'atto introdut-
tivo del primo grado del giudizio) dal 18 settembre 2018, giorno della messa in mora mediante notifica (con plico raccomandato rifiutato) della richiesta di pa-
gamento, al dì del versamento.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellato al rim-
borso, alla appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
Con specifico riguardo, poi, alle spese dovute per l'iscrizione della causa a ruolo in ciascun grado del giudizio, si rileva che non v'è prova che le stesse siano state effettivamente sostenute;
di conseguenza, il diritto al relativo rimborso va subordinato alla dimostrazione, al momento in cui se ne esigerà il pagamento nei confronti dell'appellato, dell'avvenuta corresponsione.
P. Q. M.
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12 La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto dall' avverso l'ordinanza Parte_1
ex art. 702-bis Cpc del Tribunale di Termini Imerese del 12-17 dicembre 2019,
rep. n. 1458/2019, in riforma della stessa, così provvede:
1) condanna a pagare a detta Associazione l'importo Controparte_1
di €105.465,00, oltre Iva;
sull'importo così complessivamente ottenuto spet-
tano gli interessi al saggio previsto dal 4° comma dell'art. 1284 Cc dal 18 set-
tembre 2018 al giorno del versamento;
2) condanna al rimborso, all'Associazione appel- Controparte_1
lante, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi
€8.174,50 (di cui €379,50 per spese vive, con diritto al versamento solo se ef-
fettivamente sostenute, ed €7.795,00 per compensi) per il primo grado, e in complessivi €5.566,25 (di cui €569,25, con diritto al versamento solo se effet-
tivamente sostenute, ed €4.997,00 per compensi) per questo grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 12 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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