TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 589/2024
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato
DA
( , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.08.1973 e residente in 38060 Vallarsa (TN), frazione Speccheri n. 8, rappresentato e difeso come da procura allegata al ricorso, dall'avv. Sofia Delaiti
( , ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di C.F._2 quest'ultima, sito in 38068 RO, Via Giovannini n. 3
Parte ricorrente
CONTRO
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marialorenza de Finis (c.f. – CodiceFiscale_4 indirizzo pec: e dall'Avv. Enrico Email_1
Cortelletti (c.f. – indirizzo pec: CodiceFiscale_5
del Foro di Trento, congiuntamente e Email_2
disgiuntamente tra di loro, con elezione di domicilio nel loro Studio in Trento - via Oss Mazzurana n. 72, giusta delega stesa su separato foglio e allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti, all'udienza del 09 aprile 2025, hanno concluso congiuntamente come da proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del 17-10-2024, così come integrata all'udienza di cui sopra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 06-03-2024, premettendo di Parte_1
essersi sposato con la resistente ad EN (TN), il 06.05.2000, in regime di comunione dei beni, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di EN in data 30.11.2023 e che, dall'unione dei due coniugi, in data 19.07.2007, era nata una figlia, Per_1
ancora minorenne e studente al 3° anno presso il Liceo Scientifico “Da
[...]
Vinci” di Trento, ha chiesto di “accertare e dichiarare che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra il SI. e la Parte_1
Pag. 2 di 9 SI.ra e, per l'effetto, pronunciare la separazione personale CP_1
medesimi; disporre che il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_1
vivranno separati nel reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, salvo il dovere di vicendevole comunicazione di ogni mutamento della stessa;
dichiarare che il SI. e la SI.ra Parte_1
sono entrambi economicamente autosufficienti e che, quindi, non CP_1
hanno diritto, reciprocamente, ad alcun assegno di mantenimento;
prevedere che la figlia ancora non economicamente autosufficiente, sarà Persona_1
congiuntamente affidata ad entrambi i coniugi ma continuerà a vivere presso la madre, alla quale rimane sin d'ora assegnata la casa famigliare di EN in
Piazza G. Segantini n. 5; posto che la figlia è adolescente quasi Persona_1
maggiorenne, disporre la più ampia facoltà per il SI. di vederla Parte_1
e stare con lei secondo modalità e tempi che padre e figlia concorderanno insieme compatibilmente con le rispettive eSIenze, anche tenuto conto del piano genitoriale depositato;
prevedere che il SI. continui a versare la somma Pt_1 mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia corrispondendo tale somma entro il giorno 15 di ogni mese sulla carta Per_1
prepagata intestata alla stessa figlia accesa presso la Cassa Persona_1
Rurale Alto Garda e RO e avente IBAN [...].
Detto importo verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT;
disporre che le spese straordinarie vengano individuate, regolamentate e rimborsate secondo quanto stabilito nelle Linee Guida C.N.F.
d.d. 29.11.2017 allegate al presente ricorso al doc. 27 e suddivise al 50% tra i due coniugi, così come la relativa deducibilità fiscale;
disporre, nell'ambito della regolamentazione economica-patrimoniale tra i coniugi, che la SI.ra operi la rendicontazione della gestione del patrimonio comune con CP_1
restituzione in favore del SI. delle somme dalla medesima Pt_1
eventualmente dalla stessa utilizzate e non giustificate, nella misura che verrà
Pag. 3 di 9 ritenuta provata o di giustizia. E ciò in quanto la SI.ra ha CP_1
sempre amministrato in via esclusiva ed arbitraria tutte le risorse economiche famigliari, eseguendo spesso operazioni bancarie apparentemente prive di giustificazione o di evidenza famigliare e comunque contribuito, con le sue decisioni arbitrarie, al dissesto economico della coppia;
ordinare al Comune di
EN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge”.
Il ricorrente ha anche domandato la prosecuzione del giudizio al fine di consentire l'emissione della pronuncia di divorzio.
Si è costituita la resistente la quale, nella propria comparsa di costituzione e di risposta, ha avanzato le seguenti richieste: “accertato e dichiarato che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, è andato deteriorandosi ed è per l'effetto venuta meno la volontà duratura dei coniugi e di vivere come marito e moglie, pronunciare la Parte_1 CP_1
separazione personale dei medesimi;
disporre che il SI. e la Parte_1
SI.ra vivranno separati nel reciproco rispetto, ciascuno libero di CP_1
fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, salvo il dovere di vicendevole comunicazione di ogni mutamento della stessa;
dichiarare che il SI. Pt_1
e la SI.ra sono entrambi economicamente autosufficienti
[...] CP_1
e che, quindi, non richiedono, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento;
prevedere che la figlia ancora non economicamente Persona_1
autosufficiente, sarà congiuntamente affidata ad entrambi i genitori ma continuerà a vivere presso la madre, alla quale rimane sin d'ora assegnata la casa familiare di EN (TN) in Piazza G. Segantini n. 5 di esclusiva proprietà della SI.ra ; posto che la figlia è adolescente CP_1 Persona_1
quasi maggiorenne, disporre la più ampia facoltà per il SI. di Parte_1
vederla e stare con lei secondo modalità e tempi che padre e figlia concorderanno insieme – fermo restando l'obbligo di comunicazione alla madre
Pag. 4 di 9 - compatibilmente con le rispettive eSIenze e in ogni caso tenuto conto della volontà di prevedere che il SI. versi in favore della SI.ra Per_1 Pt_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della figlia corrispondendo tale somma entro il giorno Per_1
15 di ogni mese sul conto corrente della SI.ra . Detto importo CP_1
verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT;
disporre che spetteranno in via esclusiva alla SI.ra gli eventuali CP_1
importi a titolo di Assegno Unico Provinciale ex L.P. 29.12.2016 n. 20 oltreché di Assegno al Nucleo familiare ex Legge 13.05.1988 n. 153 e ss.mm. ed eventuali altri assegni o contributi di tipo assistenziale a favore della prole e/o della famiglia;
- disporre che le spese straordinarie vengano individuate, regolamentate e rimborsate secondo quanto stabilito nelle Linee Guida C.N.F.
d.d. 29.11.2017 allegate al ricorso e suddivise al 70% a carico del SI. Pt_1
ed al 30% a carico della SI.ra , così come la relativa deducibilità CP_1
fiscale; - rigettare ogni altra domanda proposta in causa dal SI. nei Pt_1
confronti della SI.ra , ed in particolare quella di rendicontazione della CP_1
gestione del patrimonio comune e di restituzione in favore del SI. delle Pt_1
somme asseritamente dalla stessa utilizzate e non giustificate, perché inammissibile, riguardante diritti prescritti oltre che infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- ordinare al Comune di EN di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- con vittoria di spese, compensi ed accessori tenuto anche conto di quanto previsto in argomento nell'ambito dell'accordo dd. 11.05.2022 sub doc. 11)”.
Alla prima udienza di comparizione, innanzi al Giudice delegato, svolti gli adempimenti previsti per legge, è stata avanzata la seguente proposta conciliativa: “A) Affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
B)
In ordine al regime di visita, si dispone la più ampia facoltà per il SI. Pt_1
Pag. 5 di 9 di vedere e stare con la figlia minore secondo modalità e tempi che padre Pt_1
e figlia concorderanno insieme –fermo restando l'obbligo di comunicazione alla madre -compatibilmente con le rispettive eSIenze e in ogni caso tenuto conto della volontà di C) In caso di disaccordo tra le parti, si dispone che il Per_1
resistente possa incontrare la figlia nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21:30, nonché, nei fine settimana, alternativamente, con l'altro coniuge, dall'orario di uscita dalla scuola del sabato, sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì, con facoltà dunque di pernottamento;
per quindici giorni consecutivi, in occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 giugno, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. D) Assegnazione della casa familiare di EN (TN) in Piazza G. Segantini n. 5 alla SI.ra ; E) CP_1
Obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, Parte_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della figlia che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese sul conto corrente della SI.ra . Somma soggetta alla CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI;
F) Ripartizione delle spese straordinarie relative alla figlia minore sopra generalizzata nella misura del
60% a carico di e nella misura del 40% a carico della resistente Parte_1
spese che saranno regolamentate secondo le linee guida CP_1
Pag. 6 di 9 previste del C.N.F. del 29.11.2017; G) Rinuncia, da parte del ricorrente, nel presente giudizio, alla domanda di cui al punto VIII del ricorso, con riserva di quest'ultimo di riproposizione di tale richiesta nelle forme del rito contenzioso ordinario;
H) Spese di lite compensate tra le parti”.
La causa è stata, poi, rinviata, al fine di consentire alle parti di esaminare la suddetta proposta, all'udienza del 15 gennaio 2025, poi differita, su richiesta delle parti, all'udienza del 09 aprile 2025.
All'udienza del 09 aprile 2025, il Giudice delegato, sentite le parti, ha disposto una integrazione della formulata proposta conciliativa, prevedendo, in particolare, rispetto al punto F), “che le spese straordinarie, qualora superiori alla somma di euro 150,00, dovranno essere previamente concertate tra le parti”. Sempre ad integrazione della suddetta proposta, inoltre, la SI.ra
è stata autorizzata “alla percezione integrale dell'assegno unico CP_1 universale e dell'assegno provinciale, con la precisazione, invece, che il regime delle detrazioni opererà secondo legge”.
La proposta, così come integrata, è stata accettata da entrambe le parti.
I procuratori delle parti, ai fini della definizione del presente giudizio di separazione, hanno concluso congiuntamente come da proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 17-10-2024, così integrata all'udienza del
09 aprile, chiedendo, altresì, fissarsi udienza di prosecuzione per quanto attiene alla pronuncia di divorzio.
La causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di
Pag. 7 di 9 conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si ritiene che le condizioni di cui alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice relatore all'udienza del 17-10-2024, così come integrate all'udienza successiva del 09-04-2025, siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume;
ragione per cui le stesse vanno, pertanto, recepite da parte del Tribunale.
Il giudizio, inoltre, dovrà proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...]
RO (TN) il 08.08.1973, e nata a [...] il [...], CP_1
i quali hanno contratto matrimonio ad EN (TN), il 06.05.2000, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2000;
Pag. 8 di 9 -dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del 17-
10-2024, così come integrate all'udienza del 09-04-2025;
-rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento nella camera di conSIlio del 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 9 di 9