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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio e sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 975\2022 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Avenza di Carrara (MS), Via C. Sforza n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alessio Menconi, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Carrara Via
A. Maggiani, n.104 presso lo dell'Avv. Anna Maria Giannecchini, la quale la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del pagina 1 di 8 PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: per : “Voglia il Tribunale Ill.mo: 1) pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in Massa, trascritto nei registri di quel comune al n. 5, anno
1985, parte II, serie A;
2) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati in relazione anche alle rappresentate condizioni di vita della resistente, e per l'effetto, rigettare la domanda avanzata in via riconvenzionale da essa controparte, dichiarando che nessun assegno divorzile o altro emolumento è dovuto a favore della stessa. Vinte spese e compensi del giudizio”. per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis rejectis: in Via Controparte_1
preliminare: 1) ad acquisire direttamente dall l'Estratto Conto Previdenziale di CP_2 Pt_1
C.F. , nato ad [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
Via Dell'Amico relativo al periodo che va dall'anno 2019 sino all'anno 2022 compreso, nonché ad acquisire presso la A.E. di Carrara copia di tutte le C.U. sempre del relative agli anni 2020 Pt_1
– 2021 e 2022 e non solo quelle emesse dall 2) ad acquisire copia delle dichiarazioni dei CP_2
redditi degli ultimi 3 anni della SI.ra , moglie del ricorrente dal 24.02.2024., in Parte_2
quanto si rende necessario appurare quale sia stata l'esatta entità degli introiti mensili del SI. Pt_1
dal 2019 in poi, in quanto in virtù di accordi sindacali a livello nazionali, gli esodati, quale
[...]
è stato parte ricorrente, hanno percepito fino ad un massimo di 60 mensilità decorrenti dalla data della cessazione anticipata del rapporto di lavoro sino a quando è maturato il diritto a percepire la pensione lavorativa. Nel Merito: - si da atto che è già stata dichiarata con sentenza parziale, già passata in giudicato, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_1
ed , tanto che il SI. si è già risposato. In via
[...] Controparte_1 Parte_1
riconvenzionale, dichiarare che la SI.ra ha ha diritto a percepire un assegno CP_1 CP_1
divorzile dal nella misura di €. 300,00 mensili, tenuto conto che ad oggi percepisce Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento la somma di €.200,00, e/o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare provata nel corso del giudizio, oppure risultasse giusta ed equa per le motivazioni sopra esposte.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fronte dell'intervenuto deposito, in data 5.1.2023, della sentenza non definitiva, mediante cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e , il presente procedimento vede residuare il Parte_1 Controparte_1
contrasto tra le parti in ordine all'an e al quantum dell'assegno divorzile.
2. In tale ottica, vale rilevare che la cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta una serie di conseguenze sul rapporto tra i coniugi sia sotto il profilo personale che patrimoniale. Se da un lato vengono meno gli obblighi e i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro può sorgere in capo ad uno dei coniugi l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro.
In particolare, l'erogazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970, trova fondamento nella definitiva cessazione del rapporto coniugale e, in seguito al progressivo abbandono del criterio del
“tenore di vita” secondo cui l'assegno era stabilito in favore del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, risponde, oggi, ad una duplice funzione assistenziale e perequativo-compensativa. Segnatamente, la Cassazione, in seguito alla pronuncia n.
18287/2018, ha costantemente ribadito come l'assegno divorzile sia uno strumento non soltanto assistenziale, volto ad assicurare un sostegno alla persona impossibilitata a procurarsi sufficienti mezzi per vivere, ma anche finalizzato a riequilibrare e a compensare le posizioni dei coniugi, in accordo al principio di solidarietà post- coniugale, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di essi ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale. Il diritto all'assegno divorzile è infatti subordinato ad una valutazione rimessa all'autorità giudiziaria, il cui giudizio dovrà essere espresso alla luce di una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. A tal pagina 3 di 8 riguardo, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che: “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale" (Cass. civ. n. 35434/2023; in senso conforme v., ex multis, Cass. civ. n.
4328/2024 e Cass. civ. n. 24795/2024). In relazione, invece, all'idoneità di un'eventuale nuova relazione da parte del c.d. coniuge debole a far venire meno il diritto alla percezione dell'assegno divorziale, la Suprema Corte ha ritenuto che “l'instaurazione da parte dell"ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. Infatti, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo - perequativo comporta un temperamento del principio della perdita "automatica ed integrale" del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza” (cfr. Cass. civ. Sez. I,
18/10/2024, n. 27043).
3. Venendo alla vicenda che ne occupa, è d'uopo evidenziarsi come il matrimonio tra le parti è stato celebrato in Massa in data 13.01.1985, mentre la separazione è intervenuta con sentenza definitiva del 25.2.2016, a fronte di un procedimento di separazione pagina 4 di 8 instaurato dal sig. nel 2012, e rubricato al n. 1317\2012 R.G.A.C., poi definitivo Pt_1
con sentenza n. 737\2020, mediante cui il Tribunale di Massa – in ordine ai termini della separazione – ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, prevedente tra l'altro la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno di mantenimento di CP_1
importo pari ad € 300,00 mensili.
4. Ciò posto, nel costituirsi nel presente giudizio, la resistente ha dedotto di essersi unita in matrimonio con il ricorrente all'età di 23 e di essersi dedicata nel corso del matrimonio prevalentemente alla cura della crescita della figlia nata l'anno Per_1
successivo, nonché alla gestione dell'abitazione familiare, ove si era trasferita anche la madre del sig. contribuendo alle spese. In accordo, a quanto prospettato dalla Pt_1
sig.ra il marito, dipendente di banca, avrebbe sempre svolto un secondo lavoro, CP_1
come addetto alla sicurezza in molteplici occasioni, oltre che nell'ambito della
Protezione Civile, giungendo a guadagnare non meno di € 3.000,00 mensili, sì da consentire alla famiglia un tenore di vita superiore alla media (tanto che, in sede di separazione il Presidente del Tribunale aveva inizialmente stabilito un assegno di mantenimento pari ad € 1000,00 mensili, ridotto diversi anni dopo ad € 300,00). Solo in età adulta, quando ormai la figlia frequentava l'università (risiedendo a Parma, presso alloggio condotto in locazione a spese del marito) la avrebbe lavorato per 15 CP_1
mesi alle dipendenze della S.T.C. s.r.l. con contratti di lavoro a progetto, dedicandosi ad attività di volontariato, tenendo un corso da sommelier, e prendendo a giocare a golf, dietro sollecitazioni del marito. Sennonché, all'esito della rottura dell'unione coniugale, imputabile alla relazione adulterina del sig. la resistente sarebbe rimasta Pt_1
lungamente disoccupata, salvo reperire un'occupazione nel 2019, presso la Orizzonti
Soc. Coop.va Sociale-Onlus, e venire assunta, a tempo indeterminato, nel 2021, con un contratto avente la durata di circa 70/72 ore mensili, a fronte di un corrispettivo medio di € 700,00 circa.
La sig.ra infine, non ha negato di aver avuto una storia con un altro uomo, CP_1
escludendo, tuttavia, che questa sia mai sfociata in una convivenza, e di aver potuto pagina 5 di 8 contare su tale persona per sé stessa. Da qui, la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorziale.
5. A fronte della domanda riconvenzionale della controparte, il sig. con la Pt_1
prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge a riguardo, risultando la sig.ra comproprietaria di immobili CP_1
e fondi, nonché titolare di occupazione di lavorativa, ed intrattenendo questa da tempo una relazione sentimentale con un altro uomo.
6. Tanto premesso, è incontestato come la sig.ra a fronte del decesso della CP_1
madre, abbia ereditato la quota di un mezzo del compendio immobiliare sito in Massa,
Via Pernice: eredità del valore pari ad € 125.000,00, mediante cui questa ha liquidato al sig. la quota allo stesso spettante, pari ad € 100.000,00, quale comproprietario Pt_1
della casa che fu ex coniugale, divenuta in tal modo di sua proprietà esclusiva.
E' inoltre riscontrabile documentalmente che, in seguito al licenziamento da parte della
Orizzonti Soc. Coop.va Sociale-Onlus, la sig.ra nel 2023 sia stata assunta dalla CP_1
con contratto sino al 2026, per un corrispettivo pari a circa € 1.200,00 lordi CP_3
mensili. La resistente, inoltre, ha dedotto in comparsa conclusionale (senza che tali circostanze siano state contestate dalla controparte) che tra quattro anni avrà raggiunto l'età massima lavorativa, ma non avrà diritto a percepire una pensione contributiva, in quanto non raggiungerà il minimo previsto ex lege di 15 anni di contributi versati, sicché avrà diritto a percepire esclusivamente la pensione sociale, pari a circa € 500\600 mensili, inidonea a consentirle la sussistenza.
Quanto, invece, al sig. sussiste riscontro della percezione di un trattamento Pt_1
pensionistico pari a circa € 1.800,00 mensili, oltre che del nuovo matrimonio contratto con altra donna, dipendente statale (circostanza anche questa non contestata).
7. A fronte della sperequazione reddituale tra le parti, anche a volere escludere la sussistenza dei presupposti sottesi alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, è opinione del Collegio che siano ravvisabili quelli inerenti la funzione compensativo- perequativa, a fronte della significativa durata del matrimonio e del contributo alla pagina 6 di 8 formazione del patrimonio dell'altro coniuge che la sig.ra ha garantito CP_1
occupandosi del nucleo familiare e della crescita ed educazione della figlia Il Per_1
che le ha precluso – per scelta condivisa dalle parti – il reperimento di attività lavorativa
(con annessa percezione dei contributi pensionistici) fino alla maggiore età della figlia ed al trasferimento della stessa in Parma, in concomitanza con l'inizio del percorso di studi universitari. In tale ottica, anche in accordo alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, scarsa rilevanza assume la relazione sentimentale intrapresa dalla sig.ra con il sig. di cui, seppure in termini incerti, Controparte_1 Controparte_4
emerge più di un riscontro in atti (v. relazione investigativa e post sui social-network) senza però che sia stata raggiunta la prova che questa sia sfociata in una stabile convivenza, non apparendo idonea a far sorgere reciproci doveri di assistenza morale e materiale.
8. In definitiva, alla luce delle superiori risultanze di causa, appare congruo porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento dell'ex coniuge, l'importo mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in accordo agli indici Istat.
9. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità e del valore indeterminato della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, queste si quantificano in € 5.077,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve essere disposta la compensazione nella misura di 1\2, in considerazione della concorde posizione dei coniugi in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 1. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Parte_1 Controparte_1
entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, a titolo di mantenimento ex art. 5 della Legge n. 898/1970;
2. compensa per 1\2 le spese del giudizio e per l'effetto condanna a Parte_1
rifondere ad le spese di lite del presente giudizio che – all'esito Controparte_1
della compensazione – si quantificano in € 2.538,50 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
3. manda alla Cancelleria ai fini degli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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