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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/08/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 94/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 94 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Trieste, alla Parte_1 C.F._1
Galleria Protti n.2, presso lo studio dell'avv. DELLA RUPE RAFFAELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
Ronchi dei Legionari, alla VIA REDIPUGLIA 33, presso lo studio dell'avv.
Magrin Valentina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, i difensori delle parti hanno concluso chiedendo congiuntamente pronunciarsi la separazione dei coniugi, con il recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, dell'accordo raggiunto dalle parti.
1 R.G. n. 94/2024 a.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/02/2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio, in data 01.09.2007, a Turriaco, con , nel corso del Controparte_1 quale è nato, il 27/03/2011, il figlio , ha adito il Tribunale di Gorizia per la Per_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, addebitarsi la separazione al resistente per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, l'affidamento del minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la propria residenza, l'assegnazione, in proprio favore, della casa coniugale, sita in Turriaco (GO), alla via Piave n.31, regolamentare il diritto di visita paterno secondo un articolato calendario e di porre a carico del resistente il versamento di un assegno mensile di € 400,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, con suddivisione dell'assegno unico per i figli al 50% tra i genitori.
Si è tempestivamente costituito, nel presente giudizio, , il quale, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di separazione e all'affidamento condiviso del minore, ha chiesto addebitarsi la separazione alla ricorrente, il collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione, in proprio favore della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita materno, con la previsione del mantenimento diretto del minore nei periodi di permanenza presso ciascun genitore e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, nonché l'accertamento del diritto a percepire per intero l'assegno unico per i figli.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.,
2 R.G. n. 94/2024 a.c.
avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie (v. verbale di udienza del 14.5.2024)
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 5.6.2025 hanno raggiunto il seguente accordo, come modificato alla successiva udienza del 15.7.2025:
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
la GN continuerà Parte_1
a risiedere e vivere nell'ex alloggio coniugale sito a Turriaco (GO), Via Piave
n.31, il NO , il quale ha già rilasciato l'ex alloggio CP_1 coniugale, continuerà a risiedere e vivere a Turriaco (GO), Via Silvio Benco
n.16;
3. affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori;
potrà vivere a settimane alterne con ciascuno dei due Per_1 genitori, ovvero una settimana con la mamma, nell'ex alloggio coniugale sito a Turriaco (GO), Via Piave n.31, ove il minore continuerà ad avere la propria residenza, e una settimana con il padre nell'attuale residenza di quest'ultimo, sempre a Turriaco (GO), Via Silvio Benco n.16; lo scambio del minore avverrà ogni lunedì mattina;
4. i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via Per_1 diretta, non facendosi luogo quindi ad assegni di contribuzione al suo mantenimento, mentre entrambi provvederanno a farsi carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Gorizia;
5. Dal mese di maggio 2025 l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sola GN , impegnandosi il NO Pt_1
a rendere l'eventuale proprio consenso nelle deputate sedi CP_1
(INPS);
6. quale risoluzione del conflitto familiare il NO si impegna a CP_1 cedere alla GN , che si impegna ad acquistare, la quota di ½ Pt_1
(un mezzo) di proprietà degli immobili (fabbricato, corte, garage/rimessa e terreno seminativo di 130 mq: docc.
1-5 allegati) siti a Turriaco (GO), Via
Piave n.31 e n.27, così identificati all'Ufficio Tavolare di Gorizia sezione staccata di Monfalcone
- p.c. 412, fabbricato e corte di mq 310, c.t.1° della P.T. 529 di Turriaco
3 R.G. n. 94/2024 a.c.
- p.c.t. 143/62 seminativi di classe 4, mq 130, R.D. Euro 0,84, R.A. Euro 0,40,
c.t. 1° della P.T. Web 3 di Turriaco nonché all'Ufficio del Territorio-Catasto Fabbricati di Gorizia-Comune di
Turriaco:
- sezione urbana A, Foglio 6, Particella 412, sub 4, Via Piave n.31, piano T, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 5/5, rendita Euro 298,25:
- sezione urbana A, Foglio 6, Particella 412, sub 3, Via Piave n.27, Piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita Euro 19,21
7. I coniugi hanno concordato il corrispettivo della predetta cessione di quote immobiliari di cui al punto 6 che precede:
- nella somma di euro 50.000,00 (Euro cinquantamila//00) che la GN
verserà al NO al momento del rogito notarile di cui Pt_1 CP_1 al punto 9 che segue;
- nonché nell'importo della quota residua di mutuo ipotecario al 05.05.2025 gravante sull'immobile di cui al punto 6 che precede, data a decorrere dalla quale la GN provvederà all'accollo di fatto Pt_1 dell'intero mutuo residuo sino alla sua completa estinzione;
il predetto importo residuo di mutuo verrà integralmente pagato, con sua conseguente estinzione, dalla GN con provvista derivante dal nuovo Pt_1 contratto di mutuo che la stessa perfezionerà con l'istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di Staranzano filiale di Ronchi e/o eventualmente con altro diverso istituto bancario a scelta della GN , con Pt_1 ciò garantendo al NO ogni e più ampia liberatoria nei CP_1 confronti della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano filiale di
Ronchi relativa al predetto mutuo;
8. Si precisa che la predetta cessione immobiliare di cui al punto 6 che precede comprende anche tutti i mobili, arredi, complementi di arredo ed ogni bene presente e pertinente all'immobile oggetto di cessione (ad eccezione dei beni personali del Sig. ancora presenti presso la soffitta CP_1 dell'abitazione che lo stesso potrà ritirare previa indicazione da parte della
Sig.ra da comunicarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto), i quali tutti pertanto resteranno nella definitiva e totale proprietà della
GN e sui quali tutti il NO non potrà Pt_1 CP_1 avanzare alcuna pretesa nei confronti della moglie;
4 R.G. n. 94/2024 a.c.
9. I coniugi si impegnano a formalizzare il suddetto trasferimento immobiliare di cui al punto 6 che precede con atto da stipularsi innanzi al Notaio di fiducia scelto dalla GN , la quale si accollerà le relative spese, e che Pt_1 avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione della emananda sentenza di omologa della separazione dei coniugi tra gli odierni coniugi;
10. spese di lite del presente procedimento nonché del reclamo presentato dal
NO innanzi alla Corte d'Appello di Trieste e conclusosi CP_1 con provvedimento dd.24.09.2024 nonché le future spese di lite relative alla instauranda causa di scioglimento del matrimonio interamente compensate tra le parti, con rinuncia delle stesse alla solidarietà professionale ex art.13 L.P.
11. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra;
12. I coniugi rinunciano alla impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione.
Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi, nei termini indicati in dispositivo, perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, in quanto da ritenersi superflua, avendo provveduto all'incombente la Corte d'Appello di Trieste, nel procedimento di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• prende atto che continuerà a risiedere e vivere nell'ex Parte_1 alloggio coniugale sito a Turriaco (GO), Via Piave n.31 e CP_1
, il quale ha già rilasciato l'ex alloggio coniugale, continuerà a
[...] risiedere e vivere a Turriaco (GO), Via Silvio Benco n.16;
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
Persona_2
5 R.G. n. 94/2024 a.c.
potrà vivere a settimane alterne con ciascuno dei due genitori, Per_1 ovvero una settimana con la mamma, nell'ex alloggio coniugale sito a
Turriaco (GO), Via Piave n.31, ove il minore continuerà ad avere la propria residenza, e una settimana con il padre nell'attuale residenza di quest'ultimo, sempre a Turriaco (GO), Via Silvio Benco n.16; lo scambio del minore avverrà ogni lunedì mattina;
• i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in Per_1 via diretta e si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Gorizia;
• prende atto che, dal mese di maggio 2025, l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sola , impegnandosi il Parte_1
a rendere l'eventuale proprio consenso nelle Controparte_1 deputate sedi (INPS);
• prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti, come in parte motiva riportato, cui si rinvia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turriaco per gli incombenti di legge (atto n. 2, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno
2007);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 7.8.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 94 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Trieste, alla Parte_1 C.F._1
Galleria Protti n.2, presso lo studio dell'avv. DELLA RUPE RAFFAELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
Ronchi dei Legionari, alla VIA REDIPUGLIA 33, presso lo studio dell'avv.
Magrin Valentina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, i difensori delle parti hanno concluso chiedendo congiuntamente pronunciarsi la separazione dei coniugi, con il recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, dell'accordo raggiunto dalle parti.
1 R.G. n. 94/2024 a.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/02/2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio, in data 01.09.2007, a Turriaco, con , nel corso del Controparte_1 quale è nato, il 27/03/2011, il figlio , ha adito il Tribunale di Gorizia per la Per_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, addebitarsi la separazione al resistente per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, l'affidamento del minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la propria residenza, l'assegnazione, in proprio favore, della casa coniugale, sita in Turriaco (GO), alla via Piave n.31, regolamentare il diritto di visita paterno secondo un articolato calendario e di porre a carico del resistente il versamento di un assegno mensile di € 400,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, con suddivisione dell'assegno unico per i figli al 50% tra i genitori.
Si è tempestivamente costituito, nel presente giudizio, , il quale, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di separazione e all'affidamento condiviso del minore, ha chiesto addebitarsi la separazione alla ricorrente, il collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione, in proprio favore della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita materno, con la previsione del mantenimento diretto del minore nei periodi di permanenza presso ciascun genitore e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, nonché l'accertamento del diritto a percepire per intero l'assegno unico per i figli.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.,
2 R.G. n. 94/2024 a.c.
avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie (v. verbale di udienza del 14.5.2024)
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 5.6.2025 hanno raggiunto il seguente accordo, come modificato alla successiva udienza del 15.7.2025:
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
la GN continuerà Parte_1
a risiedere e vivere nell'ex alloggio coniugale sito a Turriaco (GO), Via Piave
n.31, il NO , il quale ha già rilasciato l'ex alloggio CP_1 coniugale, continuerà a risiedere e vivere a Turriaco (GO), Via Silvio Benco
n.16;
3. affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori;
potrà vivere a settimane alterne con ciascuno dei due Per_1 genitori, ovvero una settimana con la mamma, nell'ex alloggio coniugale sito a Turriaco (GO), Via Piave n.31, ove il minore continuerà ad avere la propria residenza, e una settimana con il padre nell'attuale residenza di quest'ultimo, sempre a Turriaco (GO), Via Silvio Benco n.16; lo scambio del minore avverrà ogni lunedì mattina;
4. i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via Per_1 diretta, non facendosi luogo quindi ad assegni di contribuzione al suo mantenimento, mentre entrambi provvederanno a farsi carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Gorizia;
5. Dal mese di maggio 2025 l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sola GN , impegnandosi il NO Pt_1
a rendere l'eventuale proprio consenso nelle deputate sedi CP_1
(INPS);
6. quale risoluzione del conflitto familiare il NO si impegna a CP_1 cedere alla GN , che si impegna ad acquistare, la quota di ½ Pt_1
(un mezzo) di proprietà degli immobili (fabbricato, corte, garage/rimessa e terreno seminativo di 130 mq: docc.
1-5 allegati) siti a Turriaco (GO), Via
Piave n.31 e n.27, così identificati all'Ufficio Tavolare di Gorizia sezione staccata di Monfalcone
- p.c. 412, fabbricato e corte di mq 310, c.t.1° della P.T. 529 di Turriaco
3 R.G. n. 94/2024 a.c.
- p.c.t. 143/62 seminativi di classe 4, mq 130, R.D. Euro 0,84, R.A. Euro 0,40,
c.t. 1° della P.T. Web 3 di Turriaco nonché all'Ufficio del Territorio-Catasto Fabbricati di Gorizia-Comune di
Turriaco:
- sezione urbana A, Foglio 6, Particella 412, sub 4, Via Piave n.31, piano T, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 5/5, rendita Euro 298,25:
- sezione urbana A, Foglio 6, Particella 412, sub 3, Via Piave n.27, Piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita Euro 19,21
7. I coniugi hanno concordato il corrispettivo della predetta cessione di quote immobiliari di cui al punto 6 che precede:
- nella somma di euro 50.000,00 (Euro cinquantamila//00) che la GN
verserà al NO al momento del rogito notarile di cui Pt_1 CP_1 al punto 9 che segue;
- nonché nell'importo della quota residua di mutuo ipotecario al 05.05.2025 gravante sull'immobile di cui al punto 6 che precede, data a decorrere dalla quale la GN provvederà all'accollo di fatto Pt_1 dell'intero mutuo residuo sino alla sua completa estinzione;
il predetto importo residuo di mutuo verrà integralmente pagato, con sua conseguente estinzione, dalla GN con provvista derivante dal nuovo Pt_1 contratto di mutuo che la stessa perfezionerà con l'istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di Staranzano filiale di Ronchi e/o eventualmente con altro diverso istituto bancario a scelta della GN , con Pt_1 ciò garantendo al NO ogni e più ampia liberatoria nei CP_1 confronti della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano filiale di
Ronchi relativa al predetto mutuo;
8. Si precisa che la predetta cessione immobiliare di cui al punto 6 che precede comprende anche tutti i mobili, arredi, complementi di arredo ed ogni bene presente e pertinente all'immobile oggetto di cessione (ad eccezione dei beni personali del Sig. ancora presenti presso la soffitta CP_1 dell'abitazione che lo stesso potrà ritirare previa indicazione da parte della
Sig.ra da comunicarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto), i quali tutti pertanto resteranno nella definitiva e totale proprietà della
GN e sui quali tutti il NO non potrà Pt_1 CP_1 avanzare alcuna pretesa nei confronti della moglie;
4 R.G. n. 94/2024 a.c.
9. I coniugi si impegnano a formalizzare il suddetto trasferimento immobiliare di cui al punto 6 che precede con atto da stipularsi innanzi al Notaio di fiducia scelto dalla GN , la quale si accollerà le relative spese, e che Pt_1 avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione della emananda sentenza di omologa della separazione dei coniugi tra gli odierni coniugi;
10. spese di lite del presente procedimento nonché del reclamo presentato dal
NO innanzi alla Corte d'Appello di Trieste e conclusosi CP_1 con provvedimento dd.24.09.2024 nonché le future spese di lite relative alla instauranda causa di scioglimento del matrimonio interamente compensate tra le parti, con rinuncia delle stesse alla solidarietà professionale ex art.13 L.P.
11. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra;
12. I coniugi rinunciano alla impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione.
Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi, nei termini indicati in dispositivo, perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, in quanto da ritenersi superflua, avendo provveduto all'incombente la Corte d'Appello di Trieste, nel procedimento di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• prende atto che continuerà a risiedere e vivere nell'ex Parte_1 alloggio coniugale sito a Turriaco (GO), Via Piave n.31 e CP_1
, il quale ha già rilasciato l'ex alloggio coniugale, continuerà a
[...] risiedere e vivere a Turriaco (GO), Via Silvio Benco n.16;
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
Persona_2
5 R.G. n. 94/2024 a.c.
potrà vivere a settimane alterne con ciascuno dei due genitori, Per_1 ovvero una settimana con la mamma, nell'ex alloggio coniugale sito a
Turriaco (GO), Via Piave n.31, ove il minore continuerà ad avere la propria residenza, e una settimana con il padre nell'attuale residenza di quest'ultimo, sempre a Turriaco (GO), Via Silvio Benco n.16; lo scambio del minore avverrà ogni lunedì mattina;
• i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in Per_1 via diretta e si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Gorizia;
• prende atto che, dal mese di maggio 2025, l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sola , impegnandosi il Parte_1
a rendere l'eventuale proprio consenso nelle Controparte_1 deputate sedi (INPS);
• prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti, come in parte motiva riportato, cui si rinvia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turriaco per gli incombenti di legge (atto n. 2, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno
2007);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 7.8.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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