Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2881/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Guzzo Mariano)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Vincenzo Brambille)
, in proprio e quale Controparte_2
mandatario della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
(Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro)
-opposte-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
29620239008844886000, notificata in data 29.07.2023, al fine di ottenere l'annullamento degli atti prodromici e precisamente:
1. Avviso di addebito n. 59620170000724174000;
2. Avviso di addebito n. 59620170006203700000;
3. Avviso di addebito n. 59620180005609586000;
4. Avviso di addebito n. 59620190000054843000;
5. Avviso di addebito n. 59620190000153406000;
6. Avviso di addebito n. 59620190000492145000;
7. Avviso di addebito n. 59620190001158614000;
8. Avviso di addebito n. 59620190005160442000;
9. Avviso di addebito n. 59620190006011186000;
10. Avviso di addebito n. 59620190008828783000.
A sostegno del ricorso deduceva, oltre alla nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 dello
Statuto del Contribuente, la mancata notificazione degli atti sopra indicati, nonché la prescrizione dei crediti previdenziali ivi portati.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione proposta oltre il termine di giorni 40 dall'intimazione di pagamento, notificata il 03.7.2023, nonché il difetto di legittimazione passiva di relativamente alla notifica degli CP_1
avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, dei quali risponde l'ente impositore ovvero l' ; nel merito, contestava la fondatezza del CP_3
ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Con memoria di costituzione del 07.05.2024, si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_3
ed eccependo, in particolare, la tardività dell'opposizione essendo stati gli avvisi di addebito tutti ritualmente notificati.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva sia degli enti creditori che dell'agente della riscossione, avendo avanzato il ricorrente anche eccezioni attinenti al merito della pretesa contributiva
(prescrizione).
*** ** ***
Sempre in via preliminare, va disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla violazione dell'art 7 dello Statuto del Contribuente (Legge
n. 212 del 2000) per difetto di motivazione (asserendo che non sia stata garantita l'effettiva conoscenza e comprensibilità degli atti) in quanto l'intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale approvato.
***
Nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento.
1. Oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620239008844886000, notificata in data
29.07.2023, nonché i sottesi avvisi di addebito n.
59620170000724174000; n. 59620170006203700000; n.
59620180005609586000; n. 59620190000054843000; n.
59620190000153406000; n. 59620190000492145000; n.
59620190001158614000; n. 59620190005160442000; n.
59620190006011186000 e n. 59620190008828783000. In particolare, parte ricorrente chiede la declaratoria di estinzione del diritto dell a riscuotere le suddette somme, deducendo CP_3
l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020,
n. 18256:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del
1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973
e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cuil'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica dellastessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art.
617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la
S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n.
335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo
e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass.
S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che
“In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato
e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra riportate al caso di specie, il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Nel caso in esame, infatti, parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione di merito circa la fondatezza della pretesa creditoria dell che, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 46/1999, CP_3
deve essere proposta in sede di impugnazione dell'avviso di addebito entro 40 giorni dalla sua notifica.
Deve ulteriormente premettersi che le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in legge n. CP_3
122/2010), si ricorda che “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario
e consegnatario della cartella. Va quindi osservato che la prova della corretta notificazione delle cartelle è fornita, con presunzione assoluta, con l'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, stante la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Trib. Roma sez. lav. n. 1587/2020).
È appena il caso di rilevare che più volte la Suprema Corte ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010). Infatti, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguiti decorsi 30 giorni (v. art. 49 del regolamento sulle condizioni generali del servizio postale) dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento notificata per compiuta giacenza in data 31.08.2023 risulta essere il primo atto successivo all' avviso di addebito n. 59620170000724174000 notificato a mezzo raccomandata a/r il 12.07.2017 (cfr. produzione parte resistente), non essendo versato in atti nessun altro atto interruttivo medio tempore notificato.
Come noto, trattandosi di crediti di natura previdenziale il termine di prescrizione è quello di cinque anni, da ciò discenderebbe che il termine ultimo debba considerarsi il 12.07.2022 e che, quindi, non essendo intervenuti validi atti interruttivi nel termine di 5 anni tra la notifica dell' atto presupposto e l'intimazione di pagamento, il credito risulta prescritto. Va parimenti dichiarato prescritto il credito sotteso all'avviso di addebito n. 59620170006203700000 risultando illeggibile la data di consegna della raccomandata a/r al destinatario e non risultando agli atti intervenuti validi atti interruttivi nel termine di 5 anni tra la data dell' atto presupposto e l'intimazione di pagamento impugnata.
Relativamente, invece, all'avviso di addebito n.
59620180005609586000 ritualmente notificato a mezzo raccomandata a/r il 07.01.2019 (cfr. produzione parte resistente) nessuna prescrizione quinquennale può ritenersi maturata tra la data di notifica dell' atto presupposto e l'intimazione di pagamento impugnata.
Per quanto concerne, inoltre, gli avvisi di addebito n.
59620190000054843000, n. 59620190000153406000, n.
59620190000492145000, n. 59620190001158614000, n.
59620190005160442000 e n. 59620190006011186000 nessuna prescrizione può ritenersi maturata avendo l' fornito prova CP_3
documentale della relativa notifica a mezzo pec.
Sul punto, è bene rilevare che i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Nel caso di specie, l'ente impositore ha documentalmente provato che l'indirizzo pec utilizzato ai fini della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata è quella risultante dalla visura camerale (all.to 4 fascicolo parte opposta ). CP_3 Né l'opponente ha contestato che, alla data della notifica il proprio indirizzo PEC fosse quello indicato, né ha allegato che a detta data la propria casella di posta elettronica fosse malfunzionante.
Ritiene, pertanto, questo giudice, che in simile contesto, la produzione in giudizio, della ricevuta in copia analogica (PDF) di consegna di messaggio PEC sia idonea a dimostrare l'invio e la consegna di un messaggio all'indirizzo del destinatario.
E, peraltro, essendo espressamente indicato il numero identificativo della cartella contenuto nella busta telematica, una volta allegato il contenuto testuale di quel messaggio e i documenti relativi gravava sul destinatario dimostrare che il contenuto reale fosse diverso da quello prospettato dal mittente;
analogicamente, del resto, a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata postale (cfr. Corte
d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 06/09/2022, n. 692)
Pertanto, per gli avvisi di addebito n. 59620190000054843000, n.
59620190000153406000, n. 59620190000492145000, n.
59620190001158614000, n. 59620190005160442000 e n.
59620190006011186000 ritualmente notificati a mezzo pec rispettivamente in data 18.01.2019, 30.01.2019, 27.04.2019,
14.06.2019, 05.11.2019, 05.12.2019 e 22.12.2019, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente non merita accoglimento.
In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi che il ricorso debba essere accolto solo parzialmente.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito globale del giudizio e del parziale accoglimento della domanda, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- Dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
59620170000724174000 e n. 59620170006203700000.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso, in Termini Imerese 04.06.2025.
IL GIUIDICE
Giorgia Marcatajo