CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16207 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 15903/2022 R.G. proposto da: RT CLAUDIA TERESA, c.f. [...], AN RA, c.f. [...], AN AN, c.f. [...], rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Pasetto, elettivamente domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec avvpaolopasetto@cnfpec.it; ricorrenti contro AN IA, c.f. [...], AN MAURO, c.f. [...], rappresentati e difesi dall’avv. NT BE, dall’avv. Andrea Tessaro e dall’avv. Antonella Mastrocola, elettivamente domiciliati in Roma in viale delle Milizie n. 9 presso lo studio di quest’ultima; controricorrenti avverso l’ordinanza n.39910 della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, depositata il 14-12-2021, OGGETTO: Revocazione di ordinanza della Corte di Cassazione R.G. 15903/2022 P.U. 6-4-2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 16207 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 08/06/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Consigliere dott. Linalisa Cavallino, lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso notificato il 13-6-2002 IA SA RT, RA BE e IV BE hanno proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 39910 depositata il 14-12-2021, lamentando tre errori di fatto contenuti nell’ordinanza impugnata. NO BE e RO BE si sono opposti con controricorso. 2.L’ordinanza n. 39910/2021 della Cassazione ha esaminato i quattordici motivi di ricorso proposti da IA SA RT, RA BE e IV BE (eredi di IO BE) avverso la sentenza n. 113/2016 della Corte d’Appello di Venezia;
per quanto interessa, tale sentenza, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli BE, aveva confermato il rigetto della domanda possessoria, proposta dal condividente IO nel corso del giudizio di primo grado lamentando la lesione possessoria subita a causa di lavori eseguiti dagli altri due condividenti sulla corte comune, che ne avevano comportato l’asservimento esclusivo al distributore di carburante da essi gestito. L’ordinanza di questa Corte ha accolto solo il tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso, relativi al risarcimento dei danni da occupazione e al riparto delle spese processuali e ha respinto tutti gli altri, cassando con rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Invece -e per quanto interessa- in relazione ai motivi di revocazione proposti, l’ordinanza n. 39910/2021 ha dichiarato 3 inammissibile il primo motivo di ricorso relativo all’omessa pronuncia sul merito possessorio e sulle prove orali articolate, per difetto del requisito di forma e contenuto del ricorso ex art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ., non essendo stata riprodotta la parte dell’atto di appello contenente la richiesta di prova testimoniale e non essendo stata indicata la reiterata deduzione istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni;
nel proseguo, nel pronunciare in ordine all’omessa pronuncia sul merito possessorio, l’ordinanza ha valutato l’esclusione dello spoglio nel comportamento di NO e RO BE come emergente dalla sentenza di appello, in relazione all’esecuzione dei lavori concernenti la stazione di carburanti, anche alla luce dell’espletata c.t.u.. L’ordinanza ha altresì dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione dal secondo al settimo, con i quali erano state dedotte questioni sul compossesso, sul possesso esclusivo e sulla lesione possessoria relativamente alla domanda possessoria. 3.Con ordinanza interlocutoria n. 37116 pronunciata all’esito dell’adunanza camerale della 6-2 sezione civile del I-12-2022 il ricorso è stato ritenuto non inammissibile ex art. 391-bis co.4 cod. proc. civ. e ne è stata disposta la discussione in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero dott. Aldo Ceniccola ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per il rigetto della domanda di revocazione. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo, quale primo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente supposto che nel loro atto di appello non fossero state riprodotte le istanze istruttorie delle quali chiedevano l’ammissione a sostegno della loro domanda possessoria e non fosse stato precisato se in sede di precisazione delle conclusioni fosse stata richiesta l’ammissione della 4 prova per testi. Evidenziano che dalla pag. 41 del loro ricorso per cassazione essi avevano trascritto le conclusioni di appello, al punto 4 contenenti i capitoli di prova orale di cui era chiesta l’ammissione; aggiungono che alla nota 49 della stessa pagina 41 avevano precisato che le conclusioni trascritte erano contenute anche nel foglio di precisazione delle conclusioni per l’udienza del 20-10-2015. EV che i capitoli di prova testimoniale erano idonei a dimostrare il potere di fatto sulla corte comune goduto dagli eredi BE e la sua compromissione, che la Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto non provati. 1.2.Con il secondo motivo, quale secondo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata: 1)abbia erroneamente supposto che la corte di merito avesse escluso lo spoglio da parte dei fratelli RO e NO BE per il fatto che i lavori sull’area in contestazione erano finalizzati alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento della stazione carburanti di Sovizzo alla normativa di sicurezza;
2)abbia erroneamente supposto che la corte di merito non avesse ravvisato possesso esclusivo da parte dei fratelli RO e NO BE, per il fatto che l’occupazione era stata temporanea e finalizzata alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento della stazione carburanti. 1.3.Con il terzo motivo, quale terzo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente supposto che la sentenza di appello avesse ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c. la questione della manutenzione straordinaria della stazione carburanti anche alla luce della consulenza tecnica d’ufficio espletata, che invece era stata svolta dopo la realizzazione delle nuove opere sulla corte comune. 2.Preliminarmente si dà atto che la domanda di revocazione contiene l’indicazione delle ragioni della revocazione e l’esposizione dei 5 fatti di causa rilevanti (Cass. sez. un. 6-7-2015 n. 13863 Rv. 635785) e perciò sotto questo primo profilo è ammissibile. La disamina nel merito dei motivi di revocazione non trova ostacolo neppure nel fatto che il ricorso per revocazione sia stato proposto nei confronti di pronuncia di cassazione con rinvio. I motivi di revocazione riguardano la pronuncia sulla domanda possessoria proposta ex art. 704 cod. proc. civ. nel corso della causa di divisione;
invece i motivi di ricorso per cassazione accolti, che hanno comportato il rinvio, avevano a oggetto esclusivamente la ripartizione delle spese del giudizio di divisione e il riconoscimento di risarcimento per la continuazione dell’occupazione di parte del compendio dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva assegnato quella parte di compendio. Quindi non sussiste l’ipotesi, che rende il ricorso per revocazione inammissibile, in cui gli errori revocatori enunciati abbiano portato all’omesso esame di questioni che possano costituire oggetto di una nuova e autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (Cass. sez.6 17-5-2018 n. 12046, Rv. 648547-01). 3.Ciò chiarito, il primo motivo di revocazione è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, deve: 1)consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2)essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3)non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4)presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni 6 induttive e di indagini ermeneutiche;
5)non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Quindi detto errore, non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, o di disposizioni giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi in tal caso nell’ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (così Cass. sez. un. 10-11-2020 n. 25212 e precedenti ivi richiamati;
Cass. sez.6-2 10-6-2021 n.16439 Rv. 661483-01, per tutte). Specificamente, con riguardo all’erronea percezione del contenuto del ricorso lamentata con il primo motivo di ricorso, già Cass. sez.2 16- 1-2019 n. 975 ha ritenuto che possa costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti sui quali poggia il ricorso per cassazione. Analogamente Cass. sez.5 1-9-2022 n. 25752 Rv. 665868-01 ha ritenuto che ricorra il vizio revocatorio ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. nel caso in cui l’atto difensivo della parte sia stato falsamente rappresentato e sia stato pertanto oggetto di un errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Invece, non è configurabile errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso per omessa indicazione e trascrizione di documenti (Cass. sez.2 4-12-2018 n. 31311, Cass. sez.6-5 31-8-2017 n. 20635 Rv. 645048; nello stesso senso Cass. sez.L. 12-10-2022 n. 29750 Rv. 665931-01, con riguardo 7 all’interpretazione che il provvedimento impugnato abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso). Nella fattispecie l’ordinanza n.39910/2021 impugnata ha testualmente dichiarato: «- con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, artt. 112,115,132,183 c.p.c., art. 703 c.p.c., comma 4 e art. 704 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4, per avere la corte distrettuale omesso di pronunciare sul primo motivo di appello con il quale era stato dedotta la violazione dell'art. 704 c.p.c., art. 24 Cost., e degli artt. 183 e 190 c.p.c., ossia sul merito possessorio, senza alcuna motivazione, anche quanto alle nuove prove orali articolate. La censura appare inammissibile sotto entrambi i profili. Appaiono qui richiamabili i tradizionali principi di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 25157 del 2008) la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (conf. Cass. n. 19352 del 2017, precisandosi che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste istruttorie e di merito - definitivamente proposte;
Cass. n. 16290 del 2016). Tale regola è stata da questa Corte ritenuta suscettibile di estensione anche al caso in cui il diniego alle richieste istruttorie sia compiuto dal giudice di appello (Cass. n. 5741 del 2019 e Cass. m. 22883 del 2019), 8 con l'effetto che la mancata specifica reiterazione in sede di conclusioni in sede di appello, preclude la deducibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso in cassazione. Orbene parte ricorrente omette di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell'atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l'indiretta riproduzione, il contenuto dell'atto di appello in cui aveva proposto la prova testimoniale. In tale modo il motivo viola l'art. 366 c.p.c., n. 6. Non solo: si omette di precisare, dato che si assume che il giudice d'appello, se non fosse stato convinto della prospettazione degli appellanti, avrebbe potuto dare corso alla prova orale articolata ed ammetterla, di dire se all'esito dell'istruzione disposta in appello e comunque in sede di precisazione delle conclusioni si era richiesta l'ammissione della prova per testi. La sentenza nulla dice al riguardo. Ne consegue che, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni, al giudice d'appello non può essere imputato di non avere ammesso la prova». Così argomentando, l’ordinanza impugnata ha commesso il primo errore di percezione lamentato dai ricorrenti, perché, come evidenziato nella domanda di revocazione, dagli atti emerge che essi a pagg. 17 e ss. dell’originario ricorso per cassazione avevano esposto i vari motivi di appello e più avanti, alle pagg. 41-43 del ricorso, avevano trascritto i capitoli di prova dei quali avevano chiesto l’ammissione al giudice di appello e avevano allegato di avere chiesto l’ammissione dei capitoli anche in fase di precisazione delle conclusioni (nota n.49 alla stessa pag. 41, nella quale avevano rimandato al foglio di precisazione delle conclusioni per l’udienza del 20-2015). L’errore revocatorio è evidente. 9 Il Collegio esclude che nella fattispecie ricorra la diversa ipotesi di una erronea interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso, in sé non integrante errore revocatorio, perché l’ordinanza non ha espresso alcun giudizio sull’inidoneità delle modalità con le quali nel ricorso di cassazione erano stati eseguiti i richiami alle prove orali e alla richiesta di ammissione in fase di precisazione delle conclusioni: con il contenuto sopra trascritto l’ordinanza si è limitata, invero, a dichiarare che i ricorrenti non avevano riprodotto la parte dell’atto di appello nel quale avevano proposto la prova testimoniale e non avevano dichiarato se in sede di precisazione delle conclusioni avessero richiesto l’ammissione della prova per testi, così commettendo un evidente e obiettivo errore di percezione relativo al contenuto del ricorso per cassazione. Sussistono gli altri requisiti richiesti affinché l’errore sia revocatorio, perché dagli atti di causa non emerge che il dato della trascrizione dei capitoli di prova nel ricorso per cassazione e il dato della richiesta di ammissione della prova orale in fase di precisazione delle conclusioni avanti il giudice di appello avessero costituito fatti controversi sui quali le parti avessero discusso e l’errore è stato altresì decisivo: infatti l’ordinanza oggi impugnata per revocazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione ritenendo, sulla base dell’erronea percezione del contenuto del ricorso, che quel motivo fosse stato formulato in violazione dell’art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ. Eppure, i capitoli di prova, debitamente riportati in ricorso, tendevano a provare anche l’estensione del possesso a vantaggio esclusivo dei due fratelli in danno di IO (v. capitoli 4,5,7,10 e 12 trascritti anche a pag. 37 ricorso per revocazione). Le ulteriori deduzioni svolte dall’ordinanza impugnata a pag. 6, con riguardo all’omessa pronuncia sul merito possessorio, e quelle svolte per decidere i motivi dal secondo al settimo non sono utili a 10 escludere che l’errore abbia costituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di inammissibilità del primo motivo di appello: l’ordinanza impugnata ha svolto, infatti, tutte le ulteriori argomentazioni partendo dalla ricostruzione dei fatti relativi alla lesione possessoria che era stata compiuta dalla sentenza della corte territoriale sulla base esclusivamente di quanto emerso nella prima fase del giudizio possessorio, senza esaminare le istanze istruttorie che erano state proposte dai ricorrenti. 4.L’accoglimento del primo motivo di revocazione comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di revocazione, in quanto con questi motivi i ricorrenti lamentano errori di percezione sul contenuto dello spoglio del possesso che sono superati dalla necessità di esaminare nuovamente il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti IA SA RT, RA BE e IV BE. 5.Ravvisato l’errore di fatto nei termini esposti, si individuano le parti dell’ordinanza n. 39910/2021 da rescindere: si tratta della decisione sul primo motivo di ricorso per cassazione, in quanto viziata dall’errore stesso, e di conseguenza della decisione sui motivi dal secondo al settimo, in quanto relativi alla decisione sulla lesione possessoria svolta sulla base della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione. 6.Esaurito il giudizio rescindente e passando al giudizio rescissorio, va riesaminato il primo motivo di ricorso per cassazione rubricato “violazione e/o falsa applicazione art. 24 e art. 111, comma 6, della Costituzione, art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 183 c.p.c., art. 703, comma 4. c.p.c., art. 704 c.p.c.: in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n. 4 c.p.c.”. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’Appello per aver omesso di pronunciare sul loro primo motivo di appello. 11 Osservano che con il primo motivo di appello essi avevano lamentato la violazione dell’art. 704 c.p.c. per il fatto che il Tribunale aveva omesso di dare ingresso al merito possessorio, relativo agli interventi eseguiti sulla corte comune da NO e RO BE;
avevano evidenziato come la fase di merito del giudizio possessorio fosse funzionalmente destinata ad accertare, con cognizione piena, l’esistenza dei presupposti della tutela possessoria e come essi avessero diritto di dedurre, nel merito possessorio, i mezzi di prova a sostegno delle loro allegazioni, anche in ragione del fatto che nella fase interinale possessoria le loro domande erano state respinte per carenza di prova del loro possesso. I ricorrenti rilevano inoltre che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la doglianza ed invece, senza alcuna motivazione, ha omesso di istruire il merito possessorio e di pronunciarsi sulle loro istanze istruttorie, contenenti nuove prove orali, diverse rispetto a quelle oggetto della fase interinale;
si dolgono pertanto del rigetto della loro domanda possessoria sulla base di una mancanza di prova di fatti che a loro è stato impedito provare. 6.1.Il motivo è fondato. Gli appellanti avevano reiterato nell’atto di appello le richieste di prova e i relativi capitoli volti a dimostrare, a loro dire, il compossesso sul piazzale in comproprietà, in relazione all’utilizzo del bagno dell’abitazione dei genitori (cap.1), all’utilizzo della cucina dei genitori (cap. 5), alla circolazione sulla corte a doppio senso di marcia (cap. 9) e volti a dimostrare che gli interventi eseguiti dagli altri condividenti avevano comportato lesioni possessorie a loro danno, in quanto finalizzati a trasformare porzioni di immobili comuni in porzioni in possesso esclusivo, con riguardo a occupazione di porzioni della corte comune (capp.2,3,6,7), cambio di destinazione d’uso della cucina, in precedenza utilizzata anche dagli appellanti, da residenziale a ufficio 12 cassa del distributore (capp. 4 e 5), modifica del senso di marcia sulla corte (cap.8), riduzione dello spazio di manovra e parcheggio (cap. 10), circolazione attraverso l’area di erogazione del distributore (cap. 11), restrizione dell’accesso in prossimità dell’abitazione degli eredi BE (cap. 12), posizionamento di nuova struttura-colonna (cap.13). La richiesta di ammissione delle prove orali era stata reiterata in fase di precisazione delle conclusioni e la sentenza della Corte d’Appello (da pag. 4 a pag. 7, punti da 6 a 18), senza esaminare tali istanze istruttorie e senza esplicitare le ragioni per le quali non ha proceduto a dare ingresso alla fase del merito possessorio, ha rigettato la domanda possessoria, testualmente «sia perché gli interventi avviati dalla parte appellata non hanno determinato l’insorgere di un possesso esclusivo a proprio vantaggio, sia perché comunque è mancata la prova di un possesso concorrente esercitato da IO e dai suoi eredi sulle porzioni controverse» (pag.6 punto 14). E’ evidente che la Corte territoriale non poteva pervenire a tale conclusione (di cui viene segnalata anche la contraddittorietà) senza valutare previamente le richieste finalizzate al merito possessorio, come risulta dal fatto che non si è in alcun modo espressa su tali istanze istruttorie. Non può condividersi la tesi dei controricorrenti: si afferma da costoro che le istanze istruttorie formulate per il merito possessorio fossero inammissibili per il fatto che i provvedimenti possessori emessi nel corso del giudizio possessorio hanno natura esclusivamente interinale. E’ vero, infatti, che i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio hanno carattere puramente incidentale e sono destinati a essere assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria e costituisce l’unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria tra le parti (Cass. sez. 2 16-6-2008 n. 16220 e precedenti ivi richiamati;
Cass. sez. 2 22- 6-2007 n. 14607); ma tale principio non implica affatto che la domanda 13 possessoria proposta nel corso del giudizio petitorio sia assoggetta soltanto alla fase interdittale: come, infatti, si legge in Cass. 16220/2008 «la c.d. ‘bifasicità’ del giudizio, anche nei casi di cui all’art. 704 c.p.c., non viene in discussione, dal momento che all’emissione dell’eventuale interdetto ed alla confluenza del relativo procedimento interinale in quello principale, ad oggetto del petitorio, segue la trattazione in un’unica fase di merito delle rispettive questioni, ai fini dell’emissione della decisione» (cfr. altresì sulla devoluzione ex art. 704 cod.proc.civ. al giudice della causa petitoria della cognizione del merito possessorio Cass. sez. 1 24/11/1999 n. 13037 Rv. 531448-01). Ne consegue che il motivo di impugnazione formulato ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24, 111 Cost., 132 e 112 cod. proc. civ. deve essere accolto, in quanto non è rispettato il minimo costituzionale della motivazione, per il fatto che la Corte territoriale ha rigettato la domanda possessoria dichiarando che non erano stati i provati i presupposti per il suo accoglimento omettendo totalmente l’esame sulle istanze istruttorie che erano state formulate per la fase del merito possessorio (cfr. Cass. sez.3 1-2-2023 n. 2980 Rv. 666699-01, secondo cui la motivazione deve ritenersi affetta da vizio di contraddittorietà insanabile e viola quindi il minimo costituzionale qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova;
nello stesso senso Cass. sez. 2 21-3-2023 n.8047, Cass. sez.6- 3 9-11-2017 n. 26538 Rv. 646837-01). 7.L’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione comporta logicamente l’assorbimento dei motivi di ricorso dal secondo al settimo, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame della domanda possessoria. 8.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di revocazione avverso l’ordinanza n.39910/2021 della Corte di 14 Cassazione;
deve essere revocata l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione proposto da IA SA RT, RA BE e IV BE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 113 depositata il 21-1-2016. Giudicando in rescissorio, deve essere accolto il primo motivo di ricorso per cassazione e, dichiarati assorbiti i motivi dal secondo al settimo, la sentenza n. 113/2016 della Corte d’Appello di Venezia va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione perché si pronunci sul merito possessorio previo esame delle istanze istruttorie che erano state proposte dagli appellanti IA SA RT, RA BE e IV BE. Il giudice di rinvio, all’esito, regolerà anche le spese dei giudizi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 39910 di questa Corte depositata il 14-12-2021; revoca l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 113 depositata il 21-1-2016; giudicando il rescissorio, accoglie il primo motivo di ricorso per cassazione e dichiara assorbiti i motivi 2, 3, 4, 5, 6, 7; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di Cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 6-4-2023. Consigliere estensore Presidente dott. Linalisa Cavallino dott. Lorenzo Orilia (firma digitale) (firma digitale) 15 16 17
per quanto interessa, tale sentenza, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli BE, aveva confermato il rigetto della domanda possessoria, proposta dal condividente IO nel corso del giudizio di primo grado lamentando la lesione possessoria subita a causa di lavori eseguiti dagli altri due condividenti sulla corte comune, che ne avevano comportato l’asservimento esclusivo al distributore di carburante da essi gestito. L’ordinanza di questa Corte ha accolto solo il tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso, relativi al risarcimento dei danni da occupazione e al riparto delle spese processuali e ha respinto tutti gli altri, cassando con rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Invece -e per quanto interessa- in relazione ai motivi di revocazione proposti, l’ordinanza n. 39910/2021 ha dichiarato 3 inammissibile il primo motivo di ricorso relativo all’omessa pronuncia sul merito possessorio e sulle prove orali articolate, per difetto del requisito di forma e contenuto del ricorso ex art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ., non essendo stata riprodotta la parte dell’atto di appello contenente la richiesta di prova testimoniale e non essendo stata indicata la reiterata deduzione istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni;
nel proseguo, nel pronunciare in ordine all’omessa pronuncia sul merito possessorio, l’ordinanza ha valutato l’esclusione dello spoglio nel comportamento di NO e RO BE come emergente dalla sentenza di appello, in relazione all’esecuzione dei lavori concernenti la stazione di carburanti, anche alla luce dell’espletata c.t.u.. L’ordinanza ha altresì dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione dal secondo al settimo, con i quali erano state dedotte questioni sul compossesso, sul possesso esclusivo e sulla lesione possessoria relativamente alla domanda possessoria. 3.Con ordinanza interlocutoria n. 37116 pronunciata all’esito dell’adunanza camerale della 6-2 sezione civile del I-12-2022 il ricorso è stato ritenuto non inammissibile ex art. 391-bis co.4 cod. proc. civ. e ne è stata disposta la discussione in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero dott. Aldo Ceniccola ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per il rigetto della domanda di revocazione. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo, quale primo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente supposto che nel loro atto di appello non fossero state riprodotte le istanze istruttorie delle quali chiedevano l’ammissione a sostegno della loro domanda possessoria e non fosse stato precisato se in sede di precisazione delle conclusioni fosse stata richiesta l’ammissione della 4 prova per testi. Evidenziano che dalla pag. 41 del loro ricorso per cassazione essi avevano trascritto le conclusioni di appello, al punto 4 contenenti i capitoli di prova orale di cui era chiesta l’ammissione; aggiungono che alla nota 49 della stessa pagina 41 avevano precisato che le conclusioni trascritte erano contenute anche nel foglio di precisazione delle conclusioni per l’udienza del 20-10-2015. EV che i capitoli di prova testimoniale erano idonei a dimostrare il potere di fatto sulla corte comune goduto dagli eredi BE e la sua compromissione, che la Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto non provati. 1.2.Con il secondo motivo, quale secondo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata: 1)abbia erroneamente supposto che la corte di merito avesse escluso lo spoglio da parte dei fratelli RO e NO BE per il fatto che i lavori sull’area in contestazione erano finalizzati alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento della stazione carburanti di Sovizzo alla normativa di sicurezza;
2)abbia erroneamente supposto che la corte di merito non avesse ravvisato possesso esclusivo da parte dei fratelli RO e NO BE, per il fatto che l’occupazione era stata temporanea e finalizzata alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento della stazione carburanti. 1.3.Con il terzo motivo, quale terzo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente supposto che la sentenza di appello avesse ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c. la questione della manutenzione straordinaria della stazione carburanti anche alla luce della consulenza tecnica d’ufficio espletata, che invece era stata svolta dopo la realizzazione delle nuove opere sulla corte comune. 2.Preliminarmente si dà atto che la domanda di revocazione contiene l’indicazione delle ragioni della revocazione e l’esposizione dei 5 fatti di causa rilevanti (Cass. sez. un. 6-7-2015 n. 13863 Rv. 635785) e perciò sotto questo primo profilo è ammissibile. La disamina nel merito dei motivi di revocazione non trova ostacolo neppure nel fatto che il ricorso per revocazione sia stato proposto nei confronti di pronuncia di cassazione con rinvio. I motivi di revocazione riguardano la pronuncia sulla domanda possessoria proposta ex art. 704 cod. proc. civ. nel corso della causa di divisione;
invece i motivi di ricorso per cassazione accolti, che hanno comportato il rinvio, avevano a oggetto esclusivamente la ripartizione delle spese del giudizio di divisione e il riconoscimento di risarcimento per la continuazione dell’occupazione di parte del compendio dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva assegnato quella parte di compendio. Quindi non sussiste l’ipotesi, che rende il ricorso per revocazione inammissibile, in cui gli errori revocatori enunciati abbiano portato all’omesso esame di questioni che possano costituire oggetto di una nuova e autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (Cass. sez.6 17-5-2018 n. 12046, Rv. 648547-01). 3.Ciò chiarito, il primo motivo di revocazione è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, deve: 1)consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2)essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3)non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4)presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni 6 induttive e di indagini ermeneutiche;
5)non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Quindi detto errore, non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, o di disposizioni giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi in tal caso nell’ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (così Cass. sez. un. 10-11-2020 n. 25212 e precedenti ivi richiamati;
Cass. sez.6-2 10-6-2021 n.16439 Rv. 661483-01, per tutte). Specificamente, con riguardo all’erronea percezione del contenuto del ricorso lamentata con il primo motivo di ricorso, già Cass. sez.2 16- 1-2019 n. 975 ha ritenuto che possa costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti sui quali poggia il ricorso per cassazione. Analogamente Cass. sez.5 1-9-2022 n. 25752 Rv. 665868-01 ha ritenuto che ricorra il vizio revocatorio ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. nel caso in cui l’atto difensivo della parte sia stato falsamente rappresentato e sia stato pertanto oggetto di un errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Invece, non è configurabile errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso per omessa indicazione e trascrizione di documenti (Cass. sez.2 4-12-2018 n. 31311, Cass. sez.6-5 31-8-2017 n. 20635 Rv. 645048; nello stesso senso Cass. sez.L. 12-10-2022 n. 29750 Rv. 665931-01, con riguardo 7 all’interpretazione che il provvedimento impugnato abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso). Nella fattispecie l’ordinanza n.39910/2021 impugnata ha testualmente dichiarato: «- con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, artt. 112,115,132,183 c.p.c., art. 703 c.p.c., comma 4 e art. 704 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4, per avere la corte distrettuale omesso di pronunciare sul primo motivo di appello con il quale era stato dedotta la violazione dell'art. 704 c.p.c., art. 24 Cost., e degli artt. 183 e 190 c.p.c., ossia sul merito possessorio, senza alcuna motivazione, anche quanto alle nuove prove orali articolate. La censura appare inammissibile sotto entrambi i profili. Appaiono qui richiamabili i tradizionali principi di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 25157 del 2008) la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (conf. Cass. n. 19352 del 2017, precisandosi che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste istruttorie e di merito - definitivamente proposte;
Cass. n. 16290 del 2016). Tale regola è stata da questa Corte ritenuta suscettibile di estensione anche al caso in cui il diniego alle richieste istruttorie sia compiuto dal giudice di appello (Cass. n. 5741 del 2019 e Cass. m. 22883 del 2019), 8 con l'effetto che la mancata specifica reiterazione in sede di conclusioni in sede di appello, preclude la deducibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso in cassazione. Orbene parte ricorrente omette di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell'atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l'indiretta riproduzione, il contenuto dell'atto di appello in cui aveva proposto la prova testimoniale. In tale modo il motivo viola l'art. 366 c.p.c., n. 6. Non solo: si omette di precisare, dato che si assume che il giudice d'appello, se non fosse stato convinto della prospettazione degli appellanti, avrebbe potuto dare corso alla prova orale articolata ed ammetterla, di dire se all'esito dell'istruzione disposta in appello e comunque in sede di precisazione delle conclusioni si era richiesta l'ammissione della prova per testi. La sentenza nulla dice al riguardo. Ne consegue che, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni, al giudice d'appello non può essere imputato di non avere ammesso la prova». Così argomentando, l’ordinanza impugnata ha commesso il primo errore di percezione lamentato dai ricorrenti, perché, come evidenziato nella domanda di revocazione, dagli atti emerge che essi a pagg. 17 e ss. dell’originario ricorso per cassazione avevano esposto i vari motivi di appello e più avanti, alle pagg. 41-43 del ricorso, avevano trascritto i capitoli di prova dei quali avevano chiesto l’ammissione al giudice di appello e avevano allegato di avere chiesto l’ammissione dei capitoli anche in fase di precisazione delle conclusioni (nota n.49 alla stessa pag. 41, nella quale avevano rimandato al foglio di precisazione delle conclusioni per l’udienza del 20-2015). L’errore revocatorio è evidente. 9 Il Collegio esclude che nella fattispecie ricorra la diversa ipotesi di una erronea interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso, in sé non integrante errore revocatorio, perché l’ordinanza non ha espresso alcun giudizio sull’inidoneità delle modalità con le quali nel ricorso di cassazione erano stati eseguiti i richiami alle prove orali e alla richiesta di ammissione in fase di precisazione delle conclusioni: con il contenuto sopra trascritto l’ordinanza si è limitata, invero, a dichiarare che i ricorrenti non avevano riprodotto la parte dell’atto di appello nel quale avevano proposto la prova testimoniale e non avevano dichiarato se in sede di precisazione delle conclusioni avessero richiesto l’ammissione della prova per testi, così commettendo un evidente e obiettivo errore di percezione relativo al contenuto del ricorso per cassazione. Sussistono gli altri requisiti richiesti affinché l’errore sia revocatorio, perché dagli atti di causa non emerge che il dato della trascrizione dei capitoli di prova nel ricorso per cassazione e il dato della richiesta di ammissione della prova orale in fase di precisazione delle conclusioni avanti il giudice di appello avessero costituito fatti controversi sui quali le parti avessero discusso e l’errore è stato altresì decisivo: infatti l’ordinanza oggi impugnata per revocazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione ritenendo, sulla base dell’erronea percezione del contenuto del ricorso, che quel motivo fosse stato formulato in violazione dell’art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ. Eppure, i capitoli di prova, debitamente riportati in ricorso, tendevano a provare anche l’estensione del possesso a vantaggio esclusivo dei due fratelli in danno di IO (v. capitoli 4,5,7,10 e 12 trascritti anche a pag. 37 ricorso per revocazione). Le ulteriori deduzioni svolte dall’ordinanza impugnata a pag. 6, con riguardo all’omessa pronuncia sul merito possessorio, e quelle svolte per decidere i motivi dal secondo al settimo non sono utili a 10 escludere che l’errore abbia costituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di inammissibilità del primo motivo di appello: l’ordinanza impugnata ha svolto, infatti, tutte le ulteriori argomentazioni partendo dalla ricostruzione dei fatti relativi alla lesione possessoria che era stata compiuta dalla sentenza della corte territoriale sulla base esclusivamente di quanto emerso nella prima fase del giudizio possessorio, senza esaminare le istanze istruttorie che erano state proposte dai ricorrenti. 4.L’accoglimento del primo motivo di revocazione comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di revocazione, in quanto con questi motivi i ricorrenti lamentano errori di percezione sul contenuto dello spoglio del possesso che sono superati dalla necessità di esaminare nuovamente il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti IA SA RT, RA BE e IV BE. 5.Ravvisato l’errore di fatto nei termini esposti, si individuano le parti dell’ordinanza n. 39910/2021 da rescindere: si tratta della decisione sul primo motivo di ricorso per cassazione, in quanto viziata dall’errore stesso, e di conseguenza della decisione sui motivi dal secondo al settimo, in quanto relativi alla decisione sulla lesione possessoria svolta sulla base della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione. 6.Esaurito il giudizio rescindente e passando al giudizio rescissorio, va riesaminato il primo motivo di ricorso per cassazione rubricato “violazione e/o falsa applicazione art. 24 e art. 111, comma 6, della Costituzione, art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 183 c.p.c., art. 703, comma 4. c.p.c., art. 704 c.p.c.: in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e/o n. 4 c.p.c.”. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’Appello per aver omesso di pronunciare sul loro primo motivo di appello. 11 Osservano che con il primo motivo di appello essi avevano lamentato la violazione dell’art. 704 c.p.c. per il fatto che il Tribunale aveva omesso di dare ingresso al merito possessorio, relativo agli interventi eseguiti sulla corte comune da NO e RO BE;
avevano evidenziato come la fase di merito del giudizio possessorio fosse funzionalmente destinata ad accertare, con cognizione piena, l’esistenza dei presupposti della tutela possessoria e come essi avessero diritto di dedurre, nel merito possessorio, i mezzi di prova a sostegno delle loro allegazioni, anche in ragione del fatto che nella fase interinale possessoria le loro domande erano state respinte per carenza di prova del loro possesso. I ricorrenti rilevano inoltre che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la doglianza ed invece, senza alcuna motivazione, ha omesso di istruire il merito possessorio e di pronunciarsi sulle loro istanze istruttorie, contenenti nuove prove orali, diverse rispetto a quelle oggetto della fase interinale;
si dolgono pertanto del rigetto della loro domanda possessoria sulla base di una mancanza di prova di fatti che a loro è stato impedito provare. 6.1.Il motivo è fondato. Gli appellanti avevano reiterato nell’atto di appello le richieste di prova e i relativi capitoli volti a dimostrare, a loro dire, il compossesso sul piazzale in comproprietà, in relazione all’utilizzo del bagno dell’abitazione dei genitori (cap.1), all’utilizzo della cucina dei genitori (cap. 5), alla circolazione sulla corte a doppio senso di marcia (cap. 9) e volti a dimostrare che gli interventi eseguiti dagli altri condividenti avevano comportato lesioni possessorie a loro danno, in quanto finalizzati a trasformare porzioni di immobili comuni in porzioni in possesso esclusivo, con riguardo a occupazione di porzioni della corte comune (capp.2,3,6,7), cambio di destinazione d’uso della cucina, in precedenza utilizzata anche dagli appellanti, da residenziale a ufficio 12 cassa del distributore (capp. 4 e 5), modifica del senso di marcia sulla corte (cap.8), riduzione dello spazio di manovra e parcheggio (cap. 10), circolazione attraverso l’area di erogazione del distributore (cap. 11), restrizione dell’accesso in prossimità dell’abitazione degli eredi BE (cap. 12), posizionamento di nuova struttura-colonna (cap.13). La richiesta di ammissione delle prove orali era stata reiterata in fase di precisazione delle conclusioni e la sentenza della Corte d’Appello (da pag. 4 a pag. 7, punti da 6 a 18), senza esaminare tali istanze istruttorie e senza esplicitare le ragioni per le quali non ha proceduto a dare ingresso alla fase del merito possessorio, ha rigettato la domanda possessoria, testualmente «sia perché gli interventi avviati dalla parte appellata non hanno determinato l’insorgere di un possesso esclusivo a proprio vantaggio, sia perché comunque è mancata la prova di un possesso concorrente esercitato da IO e dai suoi eredi sulle porzioni controverse» (pag.6 punto 14). E’ evidente che la Corte territoriale non poteva pervenire a tale conclusione (di cui viene segnalata anche la contraddittorietà) senza valutare previamente le richieste finalizzate al merito possessorio, come risulta dal fatto che non si è in alcun modo espressa su tali istanze istruttorie. Non può condividersi la tesi dei controricorrenti: si afferma da costoro che le istanze istruttorie formulate per il merito possessorio fossero inammissibili per il fatto che i provvedimenti possessori emessi nel corso del giudizio possessorio hanno natura esclusivamente interinale. E’ vero, infatti, che i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio hanno carattere puramente incidentale e sono destinati a essere assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria e costituisce l’unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria tra le parti (Cass. sez. 2 16-6-2008 n. 16220 e precedenti ivi richiamati;
Cass. sez. 2 22- 6-2007 n. 14607); ma tale principio non implica affatto che la domanda 13 possessoria proposta nel corso del giudizio petitorio sia assoggetta soltanto alla fase interdittale: come, infatti, si legge in Cass. 16220/2008 «la c.d. ‘bifasicità’ del giudizio, anche nei casi di cui all’art. 704 c.p.c., non viene in discussione, dal momento che all’emissione dell’eventuale interdetto ed alla confluenza del relativo procedimento interinale in quello principale, ad oggetto del petitorio, segue la trattazione in un’unica fase di merito delle rispettive questioni, ai fini dell’emissione della decisione» (cfr. altresì sulla devoluzione ex art. 704 cod.proc.civ. al giudice della causa petitoria della cognizione del merito possessorio Cass. sez. 1 24/11/1999 n. 13037 Rv. 531448-01). Ne consegue che il motivo di impugnazione formulato ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24, 111 Cost., 132 e 112 cod. proc. civ. deve essere accolto, in quanto non è rispettato il minimo costituzionale della motivazione, per il fatto che la Corte territoriale ha rigettato la domanda possessoria dichiarando che non erano stati i provati i presupposti per il suo accoglimento omettendo totalmente l’esame sulle istanze istruttorie che erano state formulate per la fase del merito possessorio (cfr. Cass. sez.3 1-2-2023 n. 2980 Rv. 666699-01, secondo cui la motivazione deve ritenersi affetta da vizio di contraddittorietà insanabile e viola quindi il minimo costituzionale qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova;
nello stesso senso Cass. sez. 2 21-3-2023 n.8047, Cass. sez.6- 3 9-11-2017 n. 26538 Rv. 646837-01). 7.L’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione comporta logicamente l’assorbimento dei motivi di ricorso dal secondo al settimo, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame della domanda possessoria. 8.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di revocazione avverso l’ordinanza n.39910/2021 della Corte di 14 Cassazione;
deve essere revocata l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione proposto da IA SA RT, RA BE e IV BE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 113 depositata il 21-1-2016. Giudicando in rescissorio, deve essere accolto il primo motivo di ricorso per cassazione e, dichiarati assorbiti i motivi dal secondo al settimo, la sentenza n. 113/2016 della Corte d’Appello di Venezia va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione perché si pronunci sul merito possessorio previo esame delle istanze istruttorie che erano state proposte dagli appellanti IA SA RT, RA BE e IV BE. Il giudice di rinvio, all’esito, regolerà anche le spese dei giudizi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 39910 di questa Corte depositata il 14-12-2021; revoca l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 113 depositata il 21-1-2016; giudicando il rescissorio, accoglie il primo motivo di ricorso per cassazione e dichiara assorbiti i motivi 2, 3, 4, 5, 6, 7; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di Cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 6-4-2023. Consigliere estensore Presidente dott. Linalisa Cavallino dott. Lorenzo Orilia (firma digitale) (firma digitale) 15 16 17