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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. CH Caccese Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2041/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1581/2020 , emessa dal Tribunale di Napoli, IV Sez. civile , pubblicata in data 12.02.2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Truglio (C.F. ), C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana Di Girolamo (C.F. C.F._4
), C.F._5
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._6
Umberto Truglio (C.F. ), C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto di citazione notificato in data 4.12.2015 e , nelle Controparte_1 CP_2
rispettive qualità di nudo proprietario ed usufruttuaria di un fondo sito in Pozzuoli, alla Via San
AR Agnano, civico 45, censito al NCT del medesimo Comune alla Particella 444 (ex 106b),
Foglio 56, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, adducendo che Parte_1 quest'ultimo, nell'installare abusivamente un cancello con lucchetto a monte della scala di accesso alla sua proprietà, aveva di fatto impedito l'utilizzo di una servitù di passaggio – contrattualmente istituita in favore dei danti causa di essi attori, con l'atto di divisione del 7.11.1975, a firma del notaio
– funzionale a consentire il raggiungimento dei fondi interclusi di loro proprietà per Persona_1
mezzo di una stradina, comune ed indivisa, il cui tracciato originario, previsto in un atto del
26.10.1954, a firma del notaio era stato nel tempo interrotto dalla realizzazione di un Persona_2
fabbricato ad opera dello stesso Gli attori chiedevano al giudice adito di provvedere affinché Pt_1
il convenuto: venisse dichiarato responsabile dei danni loro cagionati, nelle rispettive qualità di nudo proprietario ed usufruttuaria del bene oggetto di causa, in ragione della menzionata inutilizzabilità della servitù di passaggio seguita all'abusiva installazione del cancello;
per l'effetto, venisse condannato al pagamento di complessivi € 20.000,00 ( di cui € 16.000,00 in favore di , CP_2 usufruttuaria, ed € 4.000,00 in favore di , quale nudo proprietario) oltre alla Controparte_1
corresponsione di un importo in loro favore per i danni morali;
venisse ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione del cancello di ingresso alla strada gravata da servitù di passaggio,
l'eliminazione delle opere abusivamente realizzate sull'immobile e la rimozione delle opere che riducevano o rendevano comunque disagevole l'esercizio della servitù di passaggio, da ripristinare così come descritta nell'atto di istituzione originario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, , eccepiva in via preliminare: a) Parte_1
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) la propria carenza di legittimazione per la richiesta di eliminazione delle opere abusive, per essere legittimato il c) la prescrizione del diritto di servitù di passaggio per non uso Controparte_4
e/o per sopraggiunta impraticabilità della stradina comune ed indivisa, in ragione degli eventi franosi che nel tempo avevano interessato a monte e a valle il medesimo tratto viario. Nel merito, poi, contestava la fondatezza della domanda, ritenendo insussistente la lamentata limitazione della facoltà di accesso ai fondi attorei, quanto il danno asseritamente patito in forza del mancato godimento del bene.
Espletata istruttoria e disposta consulenza tecnica sui luoghi di causa, constatata l'impossibilità di accedere al fondo di proprietà attorea se non attraverso un ulteriore fondo, di proprietà di (coniuge di , attuale appellata contumace) il Controparte_3 Parte_1
Tribunale, su istanza di parte attrice, autorizzava la chiamata in causa della predetta CP_3 Con sentenza n. 1581/2020, pubblicata in data 12.02.2020, il Tribunale di Napoli, IV Sez. civile, così statuiva: “1) Accertata l'esistenza della servitù di passaggio in favore degli attori,
[...]
, in qualità di nudo proprietario e della signora , usufruttuaria, del terreno CP_1 CP_2
con annesso fabbricato, con accesso da via San AR Agnana n. 45 in Pozzuoli, identificato al catasto di Pozzuoli con particella n. 444 ex 106/b foglio 56 sul terreno di proprietà , Parte_1
così come identificato nell'atto del 26/10/1954 notaio Rep n. 8509 raccolta n. 1026, Persona_2
trascritto a Napoli il 2/12/1954 al n. 32335/6 Reg. Gen. E n.25082/3 Reg. Part.; 2) Ordina al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi, per consentire agli attori il ripristino Parte_1
della servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà, cosi come stabilito nell'atto del 1954 e del
1975, e per l'effetto: A) il ripristino del varco di accesso comune dalla Via San AR, con
l'abolizione del cancello che impedisce l'accesso alla proprietà attorea;
B) il ripristino della servitù di passaggio sui lati Sud, Est e Nord del fabbricato p.lla 108, consentendo all'attore il passaggio attraverso la scala ed il conseguente vialetto realizzato dal convenuto in aderenza ai lati Nord, Est e
Sud del fabbricato, con l'eliminazione di tutte le opere realizzate che ne impediscono l'accesso; 3)
Rigetta ogni altra domanda di risarcimento dei danni;
4) Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio. La spesa della CTU va suddivisa al 50% tra parte attrice e convenuta”.
Il giudizio di appello ha interposto gravame avverso la sentenza n. 1581/2020 del Tribunale di Parte_1
Napoli, fondato su un unico motivo, ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - quanto al principio di rispondenza tra la domanda e la pronuncia - nonché degli artt. 61, 156, 157 e
191 c.p.c. ( in relazione alla consulenza tecnica redatta in primo grado).
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha argomentato l'appellante, gli attori avevano chiesto il ripristino della servitù di cui all'atto di divisione per notar del 7.11.1975 Per_1
(assumendola ancora esistente), con la quale era stato istituito l'onere sul fondo di proprietà Pt_1
funzionale a consentire il passaggio intorno al perimetro dell'edificio di quest'ultimo, onde ricongiungere i due punti di una preesistente stradina comune ed indivisa che si diramava lungo il confine longitudinale dei due fondi, per come prevista e descritta nell'atto di divisione del notaio del 26.10.1954, stradina che congiungeva la via Provinciale S. AR - Agnano Persona_2
(Domiziana) con la via Vicinale Scansone. Ebbene, a fronte di ciò, il convenuto, odierno appellante, aveva già ritualmente eccepito la non contiguità del cancello installato all'ingresso della sua proprietà rispetto al tratto interessato dalla invocata servitù, oltre alla sopraggiunta estinzione di quest'ultima, dato il venir meno della situazione di fatto che a suo tempo ne aveva giustificato l'istituzione, ovvero la sopraggiunta non praticabilità, risalente ad oltre trenta anni, della stradina comune ed indivisa tra i fondi, a causa degli eventi franosi che avevano interessato i varchi di accesso a monte ed a valle della stradina e, quindi, il mancato utilizzo della stessa da parte degli istanti da oltre venti anni. Nel rispetto, quindi, “dei principi di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., il processo si sarebbe dovuto contenere nei limiti della verifica dell'esistenza ed utilizzo della servitù contrattuale nel percorso costituito nell'atto del 1975, […] e non già, nella verifica di una prassi (introdotta dagli istanti con
l'espletamento dei mezzi istruttori), non oggetto di domanda, estranea e diversa dalla servitù contrattuale invocata”. Al contrario, il Giudice di prime cure, nel disporre la consulenza tecnica di ufficio, aveva formulato al tecnico anche quesiti ulteriori rispetto alla domanda originaria, sulla cui scorta avrebbe “di fatto mutato il contenuto del processo da un accertamento d'interruzione di servitù contrattuale e di verifica della sua estinzione in una domanda autonoma di accertamento e costituzione di nuova servitù”. Da qui, la impugnata sentenza il cui contenuto dispositivo, a detta dell'appellante, non costituirebbe “una ricostruzione autonoma dei fatti rispetto a quella prospettata dagli istanti”, bensì una vera a propria pronuncia “costitutiva di una servitù di passaggio attraverso il cancello/ingresso della proprietà , riconosciuta agli attori in assenza di debita domanda”, Pt_1
in chiara violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Non solo, ma all'esito della pronuncia resa in prime cure, in violazione del diritto di difesa dell'appellante, la servitù in favore degli attori sarebbe iniziata “dal cancello/ingresso di proprietà ”, per snodarsi lungo “la scala di accesso fino a Pt_1 giungere l'inizio del punto di interruzione. Si snoda ulteriormente lungo i lati nord-sud ed est dello stesso, e termina con l'accesso al fondo degli istanti”.
A ciò si aggiungerebbe, poi, l'ulteriore grave doglianza, secondo la quale il consulente tecnico di ufficio avrebbe stilato il suo elaborato utilizzando documentazione nuova (ovvero relazioni mai prodotte in giudizio), consegnategli dal tecnico di parte istante, in chiara violazione tanto delle preclusioni di legge di cui all'art. 195 c.p.c., quanto del principio del contraddittorio. In sostanza il consulente avrebbe operato sulla base dell'erroneo convincimento secondo il quale il giudizio riguardava la verifica della interclusione del fondo attoreo e la necessità conseguente per gli attori di passare attraverso la proprietà per accedervi, perdendo completamente di vista il reale Pt_1
oggetto del giudizio, “consistente in una servitù contrattuale ben determinata, assunta dagli attori come interrotta per il tramite dell'apposizione di un cancello all'ingresso della proprietà , e Pt_1
dal convenuto come estranea al proprio ingresso ed oltretutto estinta per il venir meno del fatto che
l'aveva determinata”. In pratica, il passaggio sulla proprietà sarebbe stato ab initio Pt_1
incontestato e ben definito in quanto, partendo dal punto di interruzione della stradina comune ed indivisa prevista dal rogito del 1954 e girando intorno al perimetro del fabbricato dello stesso lato est, terminerebbe nel punto di ricongiunzione della stradina stessa, senza che il cancello apposto al varco a monte, che dà sulla via Provinciale S. AR - Agnano (Domiziana) rientri in tale percorso e senza che, dunque, la servitù contrattuale istituita nel 1975 costituisca in alcun modo un diritto di passaggio per l'ingresso/cancello della proprietà al fine di giungere al fondo frazionato dagli istanti. E Pt_1
ciò, senza considerare, deduce ancora l'appellante, l'ulteriore dato per cui, all'attualità, la detta servitù di passaggio sarebbe a monte e a valle materialmente non più praticabile, con conseguente estinzione della servitù medesima così come descritta nell'atto del 1975.
Da qui le richieste conclusivamente formulate dalla parte appellante: a) dichiarare improcedibile la domanda proposta dagli istanti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) rigettare la domanda proposta dagli istanti perché inammissibile ed infondata poiché il cancello apposto sull'ingresso alla proprietà non ha interrotto la servitù invocata, in quanto quest'ultimo non rientra ed è estraneo al contenuto ed allo scopo descritti nel relativo atto di costituzione per Notar del 1975, titolo invocato dagli istanti ed oggetto di domanda;
c) Per_1
rigettare altresì ogni altra proposta domanda conseguenziale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.In via gradata: d) rigettare la domanda proposta dagli istanti per sopraggiunta estinzione della servitù di cui all'atto per Notar del 1975, in ragione del venir meno della Per_1
situazione di fatto che a suo tempo ebbe ad imporla, dal momento che scopo della servitù era quello di ricongiungere due tratti di una stradina interrotta dal fabbricato, uno a monte che da via San
AR conduceva all'inizio della servitù, l'altro a valle che dalla fine della interruzione conduceva
a via Sansone, perché entrambi da oltre 30 anni non più praticabili, né praticati dagli istanti;
in via istruttoria, dichiarata la nullità della ctu per la violazione delle norme sul procedimento e quelle in materia di onere della prova, disporsi ctu tecnica collegata ai fatti di causa, ovvero la verifica dei fatti provati dal ”. L'appellante ha inoltre chiesto “la rimessione in termini per la produzione Pt_1
della documentazione fotografica prodotta in primo grado, in sede di conclusioni, nonché di quella prodotta in appello, rispettivamente raffiguranti l'inizio e l'avanzamento dei lavori dell'apertura di accesso eseguita sul fondo attiguo dal quale è stato ricavato quello per cui è causa, entrambi, in usufrutto a ed in proprietà di (fratello del convenuto CP_2 Persona_3 CP_1
)”, adducendo di non aver potuto produrre prima tale documentazione, nel rispetto dei termini
[...]
di legge, in quanto trattasi di lavori iniziati successivamente all'instaurazione del giudizio.
Costituiti in giudizio, e hanno eccepito in via preliminare Controparte_5 CP_2
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.
Hanno concluso: nel merito per il rigetto del gravame e per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante per la produzione di ulteriore materiale probatorio, depositato irritualmente in violazione del disposto dell'art.345 cpc.
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia. Sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 1.10.2024, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c,, come modificato dall'art.54 del
D.L.n.83/2012 convertito in L.n.143/2012 sollevata dall'appellata. Su tale profilo giova richiamare l'arresto della S.C. secondo il quale “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto
– legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso, che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappore a quella di primo grado” ( Cass.
S.U. n. 27199 del 16/11/2017). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della
Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione
(cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello
è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 28/10/2020 n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è idoneo a superare lo Parte_1
scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la sentenza di primo grado attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli.
Vanno disattese le richieste di rimessione in termini formulate dall'appellante al fine di depositare ulteriore atti e documentazione fotografica stante il disposto di cui all'art.345 c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
A fronte dell'articolato motivo di gravame addotto dall'appellante, giova riportarsi preliminarmente alla descrizione dei luoghi di causa, anche con riferimento ai titoli di provenienza, per come rilevati all'atto dell'introduzione del giudizio, attraverso le indicazioni fornite dal consulente tecnico nell'elaborato peritale versato in atti.
Ebbene, i complessi immobiliari per cui è causa afferivano originariamente ad un unico proprietario, il quale vi accedeva direttamente dalla via Provinciale S. AR - Agnano
(Domiziana), strada parallela alla Vicinale Scansone, che corre lungo il pendio inferiore del declivio collinare, delimitando i fondi oggetto di causa sul lato opposto a quello di accesso principale. Dalla via Provinciale S. AR - Agnano (Domiziana) ed attraverso i fondi delle parti in causa muoveva una stradina interpoderale che ricongiungeva i citati tratti viari maggiori.
Il fondo di proprietà di parte appellante (allo stato censito in N.C.T. del Comune di Pozzuoli, al foglio 56, p.lla 108, nonché p.lle 105 e 107), posto a quota inferiore – meno tre metri circa – rispetto al livello della pubblica via, prende accesso diretto dal civico 45 della via Provinciale S. AR -
Agnano (Domiziana), per mezzo di una scala in muratura suddivisa in due rampe, che dà sulla citata stradina interpoderale. Il fabbricato insistente sulla particella 108 (di proprietà del , poi, Pt_1
presenta sul fianco SE, al confine con il suolo censito con la p.lla 110 (di proprietà coniuge CP_3
del una scala, parimenti in muratura, interamente ricadente all'interno della sagoma del Pt_1
detto fabbricato e connette al suolo catastalmente individuato con la p.lla 107, posto a quota ancora inferiore.
Quanto, invece, alla parte appellata ( , il fondo di proprietà che qui rileva, Controparte_6
censito al foglio 56, p.lla 444, risulta composto da un suolo scoperto, sul quale insistono diversi manufatti diruti.
Interposta tra la p.lla 444 (di proprietà dell'odierna parte appellata) e la p.lla 107 (di proprietà di parte appellante), vi è la già più volte menzionata stradina interpoderale, comune alle parti in causa ed indivisa, individuata per la prima volta nell'atto di divisione a firma del notaio del Persona_2 1954 (Rep n. 8509 raccolta n. 1026, trascritto a Napoli il 02.12.1954) al fine di ricongiungere la via
Provinciale S. AR - Agnano (Domiziana) con la Vicinale Scansone.
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, e Controparte_1 CP_2
avevano lamentato tanto l'interclusione del proprio fondo (p.lla 444), per effetto dell'apposizione, ad opera di ed all'altezza del civico 45 di Via San AR-Agnano, di un cancello in Parte_1
metallo con lucchetto, quanto l'interdizione di quello che in origine era stato il percorso alternativo previsto nell'atto di divisione per notaio del 7.11.1975 (Rep. n. 14678, Racc. n. Persona_1
788), a parziale modifica di quanto stabilito nel citato atto per notaio del 1954. Per_2
Di contro, a sua difesa, il convenuto aveva fatto rilevare che la comunione sulla Pt_1
stradina interpoderale, di cui all'atto del 1954, non attribuiva agli attori alcun diritto di Per_2 passaggio per l'accesso al proprio fondo, sostenendo che, di fatto, la comunione era stata costituita per consentire il libero transito, attraverso i fondi rispettivi, dalla Via San AR alla Vicinale
Scansone e non già per consentire, come reclamato in citazione, l'accesso alla proprietà attorea. In pratica, l'accesso dal civico 45 di Via San AR era stato realizzato da (dante Persona_4 causa del con l'atto del 1954 in uno con il fabbricato ricadente sulla p.lla 108, la cui sagoma Pt_1 aveva intercettato ed interrotto la strada interpoderale (come precisato nell'atto del 1975); diversamente, invece, i suoli appartenuti ad (dante causa di e ) Persona_5 CP_2 CP_1
avevano avuto da sempre accesso dal civico 43 di Via San AR. Non solo, ma lo stesso diritto di transito sulla più volte menzionata stradina interpoderale non era stato più praticato dagli attori in primo grado da oltre venti anni, a causa delle frane a monte e a valle verificatesi da circa tre decenni.
Infine, continuava ancora il convenuto in primo grado, odierno appellante, per effetto della riorganizzazione dell'assetto territoriale del Pozzuoli, sarebbero venuti ad esistenza, di lì CP_4
a poco ed a breve distanza dai luoghi oggetto di causa, diversi accessi alternativi ed autonomi al fondo attoreo, utili a ricongiungerlo alla Vicinale Scansone.
A fronte di tale ricostruzione delle posizioni in causa, il Giudice di primo grado nell'esaminare i titoli di proprietà, ha preso le mosse dall'atto del notaio del 1954, nel quale, all'art. 16, è Per_2
possibile leggere: “A confine tra le particelle catastali 55/a e 71/a di e 55/b e 71/b di Per_5
, esiste una strada congiungente la Provinciale Agnano S. AR, con la Vicinale Per_4
Scansone e che resta di proprietà comune e indivisa dei predetti […]. I medesimi constatano che il MA , per accedere all'appezzamento attribuitogli (p.lla 71/c), abbia il diritto di Per_2
passaggio su detta strada. Allo scopo, consente che lo stesso MA abbia diritto Per_4 Per_2 di passaggio attraverso l'appezzamento ad esso attribuito […] in una stradetta della Per_4
larghezza di un metro e mezzo congiungente la strada di cui sopra con l'appezzamento attribuito ad
”. Per_2 Nel successivo atto per Notaio del 1975, all'art. 3, veniva riferito espressamente Per_1
che i suoli venivano trasferiti alle due sorelle, e (VE , odierna CP_7 CP_2 CP_1
appellata), aventi causa di fu (VE , con ogni “accessione, Persona_5 Pt_1 CP_2
accessorio, inerenza e pertinenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in particolare con le servitù di passaggio attive e passive previste dall'art. 16 del succitato Atto di Divisione per Notaio del 26.10.1954”. A pag. 6 del medesimo atto, poi, si legge ancora: “Tra i due Persona_2
appezzamenti di terreno corre una stradina di uso comune, la quale congiunge la Provinciale S.
AR - Agnano (Domiziana) con la Vicinale Scansone, prevista e costituita dall'art.16 del già richiamato Atto di divisione per Notaio del 26/10/1954”; inoltre “il dante causa del Persona_2
costituito fu , realizzando una casetta rurale ha con questa impedito, per Persona_6 Per_4
un breve tratto, il libero passaggio attraverso la suindicata stradina […]. Il costituito Per_6
in sostituzione del passaggio impedito dalla costruzione della indicata casetta rurale,
[...]
costituisce a favore dei due appezzamenti di terreno[…] di proprietà delle sorelle e CP_2 [...]
che accettano, la servitù perpetua di passaggio per una stradina larga metri uno e cinquanta, CP_7
la quale inizia dalla preesistente stradina nel punto in cui essa è rimasta ostruita dal fabbricato oggi esistente e si snoda lungo i lati nord-sud ed est di detto fabbricato fino a ricongiungersi con
l'originario tracciato”.
Dunque, all'esito dell'esame dei titoli, nella loro cronologica successione, possono ritenersi fermi alcuni punti essenziali, quanto agli assetti interessanti i luoghi di causa, ovvero: 1) in seguito della divisione di cui all'atto del 1954, veniva individuata una strada interpoderale, comune Per_2
ed indivisa, che attraversava longitudinalmente i fondi latistanti e che collegava le due strade principali, a monte e a valle, dell'originariamente unico compendio proprietario;
2) al tempo dell'espletamento della ctu in primo grado, risultava ancora che il punto di accesso unico alla detta stradina interpoderale era quello già evidenziato nella planimetria allegata all'atto del 1954, ovvero, il varco di cui al civico 45 della Via San AR, senza che alcun ulteriore accesso al fondo attoreo fosse individuabile;
3) all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado, il detto accesso veniva trovato effettivamente interdetto dalla presenza di un cancello con lucchetto, installato dal convenuto nel giugno del 2011; 4) a seguito della divisione fondiaria di cui al predetto atto del 1954, il dante causa dell'odierno appellante edificava sul proprio fondo un fabbricato che, intercettando il percorso della stradina interpoderale, lo interrompeva, ciò occasionando la previsione espressa, nell'atto del 1975, di una servitù di passaggio perpetua sulla p.lla 108 (di proprietà , Per_1 Pt_1 costituita da un passaggio dell'ampiezza di m. 1,50, su un tratto costeggiante il fabbricato a Pt_1
sud, ad est e a nord dello stesso;
5) detto passaggio coincide sostanzialmente, come accertato dal ctu, con la scala di raccordo tra la p.lla 108 e la p.lla 107 (entrambe di proprietà , scala costruita Pt_1 dall'odierno appellante al di sotto del balcone aggettante posto al piano rialzato del fabbricato di sua proprietà. La scala occupa, nella sostanza, la servitù di passaggio costituita con l'atto del Per_1
1975.
Alla luce di tutto quanto fin qui riportato, è possibile concludere, in conformità con quanto già stabilito dal primo Giudice, che in funzione della comunione statuita con l'atto del 1954 Per_2
ed in relazione all'odierno stato dei luoghi, gli appellati e conservano inalterato il CP_1 CP_2
diritto di accesso e passaggio sul terreno di proprietà diritto di accesso che, iniziando dalla Pt_1
stradina interpoderale comune ed indivisa, si estende e comprende la servitù di passaggio costituita con l'atto Valentino 1975 intorno all'immobile di sua proprietà. In ragione di ciò, la chiusura del varco d'ingresso, a mezzo di cancello con catenaccio, all'altezza del civico 45 da parte dell'odierno appellante - varco costituente allo stato, giova ribadirlo, il solo punto di accesso alla p.lla 444 di proprietà – impedisce qualsivoglia accesso al fondo di proprietà degli appellati. Peraltro agli CP_1
appellati è precluso l'accesso alla loro proprietà anche a causa dell'apposizione di una rete metallica da parte del apposizione chiaramente finalizzata ad impedire l'esercizio della servitù di Pt_1
passaggio espressamente indicata nell'atto del 1975, sul fronte est del fabbricato.
Allo scopo l'odierno appellante replica facendo osservare che “con il titolo contrattuale invocato [Atto Cibelli del 1954, n.d.r.], pertanto, (contrariamente a quanto prospettato dagli istanti) non è stata in alcun modo istituita una servitù di passaggio per la scala di accesso (dove è stato apposto il cancello) della proprietà del convenuto, che, pertanto, è restata, e resta estranea alla stessa ed in esclusiva disponibilità di quest'ultimo”. Se ciò è vero, continua l'appellante nell'articolazione della sua doglianza, allora lo stesso cancello da lui apposto a chiusura del varco di cui al civico 45 di via San AR non sarebbe affatto stato posizionato sulla stradina, da cui
“l'estraneità del cancello di ingresso alla invocata servitù e la sopraggiunta estinzione di quest'ultima per il venir meno della determinata situazione di fatto che a suo tempo ebbe ad imporla, dal momento che la stradina in comune nel tratto a monte ed a valle da oltre 30 anni non è più praticabile, né praticata dagli istanti da oltre 20 anni ma, come dimostrato con la relazione topografica, lo stesso dista di oltre un metro dalla stessa”.
Ebbene, a fronte delle deduzioni dell'appellante, va precisato in questa sede che: 1) la distanza del cancello dalla strada comune è di soli 2,00 metri, e quindi, lo stesso manufatto preclude direttamente l'accesso alla stradina;
2) la scala in muratura che si origina dal cancello, poi, è praticamente orientata verso la stradina stessa, “fino a ricadervi completamente, con il pianerottolo di smonto” (cfr. c.t.u.); smonto che è a sua volta “assai prossimo all'inizio della servitù come istituita con l'Atto Valentino del 1975 (lato Nord dell'edificio dell'odierno convenuto)”. Quindi esiste una sostanziale continuità strutturale e funzionale tra il varco di accesso di cui al civico 45 di via San AR, la scala che dallo stesso conduce verso la proprietà e, quindi, verso l'imbocco della Pt_1 stradina interpoderale prima e del tratto interessato dalla servitù di passaggio di cui all'atto Per_1
del 1975, poi.
A conferma di ciò, giova ancora una volta precisare che gli eredi di (tra i quali Persona_5
gli attori in primo grado, e ) e quelli di ( Controparte_1 CP_2 Persona_4 [...]
e CH [nipoti] e, dunque, , convenuto in primo grado), avevano tutti, Per_4 Parte_1
indistintamente, un diritto di passaggio pieno ed incondizionato sulla stradina interpoderale comune ed indivisa in quanto comproprietari dei fondi latistanti. Solo l'avente causa di Persona_7
( e, quindi, in relazione alla particella 110, ex 71c) aveva diritto Persona_6 Controparte_3
di passaggio sulla detta stradina in ragione di una servitù ad hoc costituita nell'atto del 1954, essendo, tuttora, il relativo fondo intercluso. Con l'atto del 1975, la servitù di passaggio è stata costituita in favore dei fondi attorei (particella 444) per il solo tratto costeggiante l'immobile la cui Pt_1 realizzazione si era tradotta nell'interruzione della stradina interpoderale originaria.
Del resto, al di là delle deduzioni della difesa di parte appellante, l'esigenza di prevedere espressamente nell'atto del 1975, la servitù di passaggio sul terreno del tracciando Per_1 Pt_1
il tragitto costeggiante la fabbrica di sua proprietà, scaturiva proprio dalla necessità - mai contestata
- di continuare ad assicurare la fruizione della stradina interpoderale, nella sua interezza, da parte degli allora titolari di tutti i fondi latistanti – e all'attualità dei loro aventi causa – . Pertanto non vi è motivo alcuno per dubitare del fatto che l'accesso e la fruizione della medesima stradina costituissero una priorità tale da giustificare una previsione specifica nel citato atto di divisione.
E se ciò è vero, non potrà che rispondere a verità anche il fatto che l'utilizzo della detta stradina rendeva necessario il potervi accedere direttamente dalla strada principale, ciò rendendo evidente il carattere ostativo, oltre che del tutto arbitrario, del cancello con lucchetto apposto dal nel Pt_1
giugno del 2011, nel punto che rappresenta di fatto l'inizio dell'imbocco della stessa.
Va evidenziato inoltre, in relazione a quanto dedotto dall'appellante, che non risponde al vero il fatto che gli attori in primo grado avessero, a giustificazione delle azionate pretese, invocato il solo contenuto dell'atto del 1975, laddove è sempre stato fatto un espresso riferimento in citazione anche al precedente atto notarile del 1954. Del pari, appare destituito di fondamento l'asserito risalente mancato utilizzo della citata stradina: i testi escussi ed hanno Testimone_1 Testimone_2
invero affermato il contrario;
la versione fornita dai testi appare del tutto coincidente con le dichiarazioni rese dal , il quale anzi, univocamente, ha precisato: “Da sempre ho utilizzato CP_1
l'accesso di Via San AR per recarmi presso la mia proprietà e non sono mai stato impedito dal
in questo. Come citato nell'Atto del Notaio la stradina collegava la Via San AR Pt_1 Per_2
Agnano alla Vicinale Scansone. Quest'ultimo accesso non è stato mai da me utilizzato da quanto sono divenuto proprietario perché impraticabile a causa di una frana”. Dunque, da sempre il
[...]
ha utilizzato la stradina per raggiungere il fondo di sua proprietà – ovvero, quello di cui alla CP_1
p.lla 444, essendo quello alla p.lla 106 raggiungibile direttamente dalla Via San AR – e da sempre lo ha fatto imboccando la stessa dal varco sito sulla Via San AR, senza che il Pt_1 prima dell'apposizione del cancello, nel giugno del 2011, si fosse mai opposto a ciò.
Dunque, la stessa richiesta, formulata in via subordinata, di considerare estinta la servitù per mancato utilizzo ed inutilizzabilità della stessa - estinzione peraltro priva di riscontri probatori -, non appare in nessun modo fondata.
Ma vi è di più. Come chiarito in un recente arresto della Suprema Corte, che concerne una situazione di fatto sovrapponibile a quella per cui è causa “nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l'uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti” (Cass.ord.n. 1710 del 16/01/2024). Dunque, nel solo caso in cui gli attori in primo grado avessero reclamato l'utilizzo della stradina interpoderale per raggiungere fondi separati e distinti da quelli a servizio dei quali la medesima stradina era stata prevista, avrà un senso, chiarisce il Giudice di legittimità e, anzi, sarà doveroso riferirsi ad una ipotesi di “costituzione di una vera e propria servitù”, non invece nei casi in cui, come quello che qui ci occupa, l'accesso e il libero transito sulla stradina interpoderale è reclamato al fine di poter agevolmente raggiungere un fondo che è praticamente attiguo e latistante la stradina medesima,
(esattamente come per il caso della p.lla 444 di proprietà . Nessuna ulteriore servitù Controparte_8
risulta, dunque, costituita dal Giudice in prime cure con la sentenza impugnata;
né è dato riscontrare alcuna violazione e/o compromissione del diritto di difesa in danno del convenuto in primo grado.
Né appare rilevante la cicostanza che l'interclusione sia presuntivamente nata dal frazionamento in due particelle distinte (la 106 e la 444) dell'originariamente unica consistenza catastale e che, quindi, il proprietario della p.lla 444, effettivamente interclusa, possa accedere alla stessa fruendo del varco esistente sulla p.lla 106, all'altezza del civico 43. L'accesso alla p.lla 444 attraverso la 106, ha fatto osservare il ctu, potrebbe avvenire “esclusivamente attraverso l'ingresso al fabbricato direttamente sulla strada San AR e, quindi, attraverso vani di quotidiano utilizzo dello stesso”. Invero, tenuto conto della situazione dei luoghi, si può ragionevolmente dedurre che il frazionamento dell'originariamente unica consistenza catastale in due particelle distinte - la 106 e la
444 - sia stato effettuato proprio in ragione dell'agevole accessibilità alla seconda non attraverso il fabbricato esistente sulla prima, bensì attraverso la stradina interpoderale che affianca entrambe le particelle, in particolare consentendo agevolmente l'accesso a quella interclusa (la 444). Né pare possibile rinvenire alcun ulteriore comodo varco di accesso alla più volte menzionata particella interclusa (la 444), essendosi il ctu premurato di precisare, all'esito dell'esame dei luoghi e dei varchi
“alternativi” segnalati dal convenuto in primo grado, odierno appellante, che l'acceso attraverso il civico 39, più volte suggerito dal invero “adduce a corte scoperta di proprietà privata. Pur Pt_1
volendo ignorare il fatto che detta corte afferisca a proprietà esclusiva, la stessa adduce sul fronte
Nord ad un sentiero, largo non più di m 1,00 che, dopo un tratto disagevole di m 60, circa, risulta completamente diruto. […] Nel corso dell'accesso sui luoghi, quindi, si è potuta collegialmente constatare l'impossibilità a percorrere le indicate strade alternative e, quindi, l'inaccessibilità al fondo attoreo attraverso le dette strade alternative, più o meno prossime al fondo stesso”. L'unico acceso possibile al fondo intercluso (p.lla 444) di proprietà resta, dunque, quello fin CP_1 dall'inizio adibito a tale specifica e circostanziata esigenza, accesso che iniziando dal civico 45 di
Via San AR conduce, attraverso la scala in muratura e del relativo pianerottolo di smonto, direttamente alla stradina interpoderale e, dunque, alla servitù sulla p.lla 108, costituita da un passaggio di m. 1,50, costeggiante il fabbricato del a Sud, a Est e a Nord ( servitù istituita Pt_1
con il più volte richiamato atto del 1975). Per_1
Quanto, infine, all'ulteriore doglianza, relativa alle presunte irregolarità nella redazione della perizia da parte del consulente tecnico incaricato dal tribunale, il quale avrebbe “non solo acquisito una relazione di parte degli attori, mai prodotta nel processo nei termini processuali, ma anche stilato il suo elaborato sulla documentazione, esibitagli benché anch'essa sia stata prodotta nel processo nel rispetto dei termini di legge”, va precisato quanto segue. Come noto, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini conferitegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del ctu le preclusioni istruttorie delle parti – tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. In pratica, la norma disciplinante l'acquisizione di (nuovi) documenti da parte del ctu (art. 198, comma 2, c.p.c.), consente sempre al ctu di acquisire ed esaminare documentazione non presente nel fascicolo di ufficio (a prescindere dalle preclusioni istruttorie già maturate a carico delle parti), che si renda comunque utile o necessaria per poter esaustivamente rispondere ai quesiti formulati dal
Giudice. Tuttavia, l'esercizio di tale potere è subordinato al consenso di tutte le parti costituite in giudizio. Del pari, è necessario il consenso delle parti a che della predetta documentazione sia fatta menzione nei processi verbali delle operazioni peritali e, di poi, nella consulenza tecnica. In tal senso, solo l'acquisizione di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass. S.U.n. 3086 del 2022).
Ebbene, nel caso in esame, il consulente tecnico, al solo fine di fornire una puntuale ricostruzione delle vicende che avevano interessato la proprietà dei fondi, ha chiesto ad entrambi i consulenti di parte di esibire note tecniche, nonché ogni documentazione ritenuta probante ed utile all'espletamento del mandato, materiale di cui “si sarebbe tenuto debito conto nella redazione della bozza che verrà inviata nel rispetto dei termini concessi alle parti” (cfr.verbale del 18.12.2018).
Nessuna delle parti presenti risulta essersi opposta a tali richieste ed anzi entrambe hanno fatto pervenire proprie note tecniche e documentali: deve pertanto concludersi nel senso di ritenere insussistenti le dedotte irregolarità nella redazione dell'elaborato tecnico da parte del ctu ing.
[...]
Per_8
Ritiene la Corte, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere confermata, non avendo alcun fondamento le doglianze prospettate dall'appellante.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello
– scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2041/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1581/2020, pubblicata in data 12.02.2020;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida in 5.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA
e CPA, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del
2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 14.01.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. CH Caccese Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2041/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1581/2020 , emessa dal Tribunale di Napoli, IV Sez. civile , pubblicata in data 12.02.2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Truglio (C.F. ), C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana Di Girolamo (C.F. C.F._4
), C.F._5
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._6
Umberto Truglio (C.F. ), C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto di citazione notificato in data 4.12.2015 e , nelle Controparte_1 CP_2
rispettive qualità di nudo proprietario ed usufruttuaria di un fondo sito in Pozzuoli, alla Via San
AR Agnano, civico 45, censito al NCT del medesimo Comune alla Particella 444 (ex 106b),
Foglio 56, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, adducendo che Parte_1 quest'ultimo, nell'installare abusivamente un cancello con lucchetto a monte della scala di accesso alla sua proprietà, aveva di fatto impedito l'utilizzo di una servitù di passaggio – contrattualmente istituita in favore dei danti causa di essi attori, con l'atto di divisione del 7.11.1975, a firma del notaio
– funzionale a consentire il raggiungimento dei fondi interclusi di loro proprietà per Persona_1
mezzo di una stradina, comune ed indivisa, il cui tracciato originario, previsto in un atto del
26.10.1954, a firma del notaio era stato nel tempo interrotto dalla realizzazione di un Persona_2
fabbricato ad opera dello stesso Gli attori chiedevano al giudice adito di provvedere affinché Pt_1
il convenuto: venisse dichiarato responsabile dei danni loro cagionati, nelle rispettive qualità di nudo proprietario ed usufruttuaria del bene oggetto di causa, in ragione della menzionata inutilizzabilità della servitù di passaggio seguita all'abusiva installazione del cancello;
per l'effetto, venisse condannato al pagamento di complessivi € 20.000,00 ( di cui € 16.000,00 in favore di , CP_2 usufruttuaria, ed € 4.000,00 in favore di , quale nudo proprietario) oltre alla Controparte_1
corresponsione di un importo in loro favore per i danni morali;
venisse ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione del cancello di ingresso alla strada gravata da servitù di passaggio,
l'eliminazione delle opere abusivamente realizzate sull'immobile e la rimozione delle opere che riducevano o rendevano comunque disagevole l'esercizio della servitù di passaggio, da ripristinare così come descritta nell'atto di istituzione originario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, , eccepiva in via preliminare: a) Parte_1
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) la propria carenza di legittimazione per la richiesta di eliminazione delle opere abusive, per essere legittimato il c) la prescrizione del diritto di servitù di passaggio per non uso Controparte_4
e/o per sopraggiunta impraticabilità della stradina comune ed indivisa, in ragione degli eventi franosi che nel tempo avevano interessato a monte e a valle il medesimo tratto viario. Nel merito, poi, contestava la fondatezza della domanda, ritenendo insussistente la lamentata limitazione della facoltà di accesso ai fondi attorei, quanto il danno asseritamente patito in forza del mancato godimento del bene.
Espletata istruttoria e disposta consulenza tecnica sui luoghi di causa, constatata l'impossibilità di accedere al fondo di proprietà attorea se non attraverso un ulteriore fondo, di proprietà di (coniuge di , attuale appellata contumace) il Controparte_3 Parte_1
Tribunale, su istanza di parte attrice, autorizzava la chiamata in causa della predetta CP_3 Con sentenza n. 1581/2020, pubblicata in data 12.02.2020, il Tribunale di Napoli, IV Sez. civile, così statuiva: “1) Accertata l'esistenza della servitù di passaggio in favore degli attori,
[...]
, in qualità di nudo proprietario e della signora , usufruttuaria, del terreno CP_1 CP_2
con annesso fabbricato, con accesso da via San AR Agnana n. 45 in Pozzuoli, identificato al catasto di Pozzuoli con particella n. 444 ex 106/b foglio 56 sul terreno di proprietà , Parte_1
così come identificato nell'atto del 26/10/1954 notaio Rep n. 8509 raccolta n. 1026, Persona_2
trascritto a Napoli il 2/12/1954 al n. 32335/6 Reg. Gen. E n.25082/3 Reg. Part.; 2) Ordina al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi, per consentire agli attori il ripristino Parte_1
della servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà, cosi come stabilito nell'atto del 1954 e del
1975, e per l'effetto: A) il ripristino del varco di accesso comune dalla Via San AR, con
l'abolizione del cancello che impedisce l'accesso alla proprietà attorea;
B) il ripristino della servitù di passaggio sui lati Sud, Est e Nord del fabbricato p.lla 108, consentendo all'attore il passaggio attraverso la scala ed il conseguente vialetto realizzato dal convenuto in aderenza ai lati Nord, Est e
Sud del fabbricato, con l'eliminazione di tutte le opere realizzate che ne impediscono l'accesso; 3)
Rigetta ogni altra domanda di risarcimento dei danni;
4) Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio. La spesa della CTU va suddivisa al 50% tra parte attrice e convenuta”.
Il giudizio di appello ha interposto gravame avverso la sentenza n. 1581/2020 del Tribunale di Parte_1
Napoli, fondato su un unico motivo, ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - quanto al principio di rispondenza tra la domanda e la pronuncia - nonché degli artt. 61, 156, 157 e
191 c.p.c. ( in relazione alla consulenza tecnica redatta in primo grado).
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha argomentato l'appellante, gli attori avevano chiesto il ripristino della servitù di cui all'atto di divisione per notar del 7.11.1975 Per_1
(assumendola ancora esistente), con la quale era stato istituito l'onere sul fondo di proprietà Pt_1
funzionale a consentire il passaggio intorno al perimetro dell'edificio di quest'ultimo, onde ricongiungere i due punti di una preesistente stradina comune ed indivisa che si diramava lungo il confine longitudinale dei due fondi, per come prevista e descritta nell'atto di divisione del notaio del 26.10.1954, stradina che congiungeva la via Provinciale S. AR - Agnano Persona_2
(Domiziana) con la via Vicinale Scansone. Ebbene, a fronte di ciò, il convenuto, odierno appellante, aveva già ritualmente eccepito la non contiguità del cancello installato all'ingresso della sua proprietà rispetto al tratto interessato dalla invocata servitù, oltre alla sopraggiunta estinzione di quest'ultima, dato il venir meno della situazione di fatto che a suo tempo ne aveva giustificato l'istituzione, ovvero la sopraggiunta non praticabilità, risalente ad oltre trenta anni, della stradina comune ed indivisa tra i fondi, a causa degli eventi franosi che avevano interessato i varchi di accesso a monte ed a valle della stradina e, quindi, il mancato utilizzo della stessa da parte degli istanti da oltre venti anni. Nel rispetto, quindi, “dei principi di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., il processo si sarebbe dovuto contenere nei limiti della verifica dell'esistenza ed utilizzo della servitù contrattuale nel percorso costituito nell'atto del 1975, […] e non già, nella verifica di una prassi (introdotta dagli istanti con
l'espletamento dei mezzi istruttori), non oggetto di domanda, estranea e diversa dalla servitù contrattuale invocata”. Al contrario, il Giudice di prime cure, nel disporre la consulenza tecnica di ufficio, aveva formulato al tecnico anche quesiti ulteriori rispetto alla domanda originaria, sulla cui scorta avrebbe “di fatto mutato il contenuto del processo da un accertamento d'interruzione di servitù contrattuale e di verifica della sua estinzione in una domanda autonoma di accertamento e costituzione di nuova servitù”. Da qui, la impugnata sentenza il cui contenuto dispositivo, a detta dell'appellante, non costituirebbe “una ricostruzione autonoma dei fatti rispetto a quella prospettata dagli istanti”, bensì una vera a propria pronuncia “costitutiva di una servitù di passaggio attraverso il cancello/ingresso della proprietà , riconosciuta agli attori in assenza di debita domanda”, Pt_1
in chiara violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Non solo, ma all'esito della pronuncia resa in prime cure, in violazione del diritto di difesa dell'appellante, la servitù in favore degli attori sarebbe iniziata “dal cancello/ingresso di proprietà ”, per snodarsi lungo “la scala di accesso fino a Pt_1 giungere l'inizio del punto di interruzione. Si snoda ulteriormente lungo i lati nord-sud ed est dello stesso, e termina con l'accesso al fondo degli istanti”.
A ciò si aggiungerebbe, poi, l'ulteriore grave doglianza, secondo la quale il consulente tecnico di ufficio avrebbe stilato il suo elaborato utilizzando documentazione nuova (ovvero relazioni mai prodotte in giudizio), consegnategli dal tecnico di parte istante, in chiara violazione tanto delle preclusioni di legge di cui all'art. 195 c.p.c., quanto del principio del contraddittorio. In sostanza il consulente avrebbe operato sulla base dell'erroneo convincimento secondo il quale il giudizio riguardava la verifica della interclusione del fondo attoreo e la necessità conseguente per gli attori di passare attraverso la proprietà per accedervi, perdendo completamente di vista il reale Pt_1
oggetto del giudizio, “consistente in una servitù contrattuale ben determinata, assunta dagli attori come interrotta per il tramite dell'apposizione di un cancello all'ingresso della proprietà , e Pt_1
dal convenuto come estranea al proprio ingresso ed oltretutto estinta per il venir meno del fatto che
l'aveva determinata”. In pratica, il passaggio sulla proprietà sarebbe stato ab initio Pt_1
incontestato e ben definito in quanto, partendo dal punto di interruzione della stradina comune ed indivisa prevista dal rogito del 1954 e girando intorno al perimetro del fabbricato dello stesso lato est, terminerebbe nel punto di ricongiunzione della stradina stessa, senza che il cancello apposto al varco a monte, che dà sulla via Provinciale S. AR - Agnano (Domiziana) rientri in tale percorso e senza che, dunque, la servitù contrattuale istituita nel 1975 costituisca in alcun modo un diritto di passaggio per l'ingresso/cancello della proprietà al fine di giungere al fondo frazionato dagli istanti. E Pt_1
ciò, senza considerare, deduce ancora l'appellante, l'ulteriore dato per cui, all'attualità, la detta servitù di passaggio sarebbe a monte e a valle materialmente non più praticabile, con conseguente estinzione della servitù medesima così come descritta nell'atto del 1975.
Da qui le richieste conclusivamente formulate dalla parte appellante: a) dichiarare improcedibile la domanda proposta dagli istanti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) rigettare la domanda proposta dagli istanti perché inammissibile ed infondata poiché il cancello apposto sull'ingresso alla proprietà non ha interrotto la servitù invocata, in quanto quest'ultimo non rientra ed è estraneo al contenuto ed allo scopo descritti nel relativo atto di costituzione per Notar del 1975, titolo invocato dagli istanti ed oggetto di domanda;
c) Per_1
rigettare altresì ogni altra proposta domanda conseguenziale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.In via gradata: d) rigettare la domanda proposta dagli istanti per sopraggiunta estinzione della servitù di cui all'atto per Notar del 1975, in ragione del venir meno della Per_1
situazione di fatto che a suo tempo ebbe ad imporla, dal momento che scopo della servitù era quello di ricongiungere due tratti di una stradina interrotta dal fabbricato, uno a monte che da via San
AR conduceva all'inizio della servitù, l'altro a valle che dalla fine della interruzione conduceva
a via Sansone, perché entrambi da oltre 30 anni non più praticabili, né praticati dagli istanti;
in via istruttoria, dichiarata la nullità della ctu per la violazione delle norme sul procedimento e quelle in materia di onere della prova, disporsi ctu tecnica collegata ai fatti di causa, ovvero la verifica dei fatti provati dal ”. L'appellante ha inoltre chiesto “la rimessione in termini per la produzione Pt_1
della documentazione fotografica prodotta in primo grado, in sede di conclusioni, nonché di quella prodotta in appello, rispettivamente raffiguranti l'inizio e l'avanzamento dei lavori dell'apertura di accesso eseguita sul fondo attiguo dal quale è stato ricavato quello per cui è causa, entrambi, in usufrutto a ed in proprietà di (fratello del convenuto CP_2 Persona_3 CP_1
)”, adducendo di non aver potuto produrre prima tale documentazione, nel rispetto dei termini
[...]
di legge, in quanto trattasi di lavori iniziati successivamente all'instaurazione del giudizio.
Costituiti in giudizio, e hanno eccepito in via preliminare Controparte_5 CP_2
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.
Hanno concluso: nel merito per il rigetto del gravame e per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante per la produzione di ulteriore materiale probatorio, depositato irritualmente in violazione del disposto dell'art.345 cpc.
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia. Sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 1.10.2024, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c,, come modificato dall'art.54 del
D.L.n.83/2012 convertito in L.n.143/2012 sollevata dall'appellata. Su tale profilo giova richiamare l'arresto della S.C. secondo il quale “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto
– legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso, che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappore a quella di primo grado” ( Cass.
S.U. n. 27199 del 16/11/2017). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della
Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione
(cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello
è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 28/10/2020 n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è idoneo a superare lo Parte_1
scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la sentenza di primo grado attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli.
Vanno disattese le richieste di rimessione in termini formulate dall'appellante al fine di depositare ulteriore atti e documentazione fotografica stante il disposto di cui all'art.345 c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
A fronte dell'articolato motivo di gravame addotto dall'appellante, giova riportarsi preliminarmente alla descrizione dei luoghi di causa, anche con riferimento ai titoli di provenienza, per come rilevati all'atto dell'introduzione del giudizio, attraverso le indicazioni fornite dal consulente tecnico nell'elaborato peritale versato in atti.
Ebbene, i complessi immobiliari per cui è causa afferivano originariamente ad un unico proprietario, il quale vi accedeva direttamente dalla via Provinciale S. AR - Agnano
(Domiziana), strada parallela alla Vicinale Scansone, che corre lungo il pendio inferiore del declivio collinare, delimitando i fondi oggetto di causa sul lato opposto a quello di accesso principale. Dalla via Provinciale S. AR - Agnano (Domiziana) ed attraverso i fondi delle parti in causa muoveva una stradina interpoderale che ricongiungeva i citati tratti viari maggiori.
Il fondo di proprietà di parte appellante (allo stato censito in N.C.T. del Comune di Pozzuoli, al foglio 56, p.lla 108, nonché p.lle 105 e 107), posto a quota inferiore – meno tre metri circa – rispetto al livello della pubblica via, prende accesso diretto dal civico 45 della via Provinciale S. AR -
Agnano (Domiziana), per mezzo di una scala in muratura suddivisa in due rampe, che dà sulla citata stradina interpoderale. Il fabbricato insistente sulla particella 108 (di proprietà del , poi, Pt_1
presenta sul fianco SE, al confine con il suolo censito con la p.lla 110 (di proprietà coniuge CP_3
del una scala, parimenti in muratura, interamente ricadente all'interno della sagoma del Pt_1
detto fabbricato e connette al suolo catastalmente individuato con la p.lla 107, posto a quota ancora inferiore.
Quanto, invece, alla parte appellata ( , il fondo di proprietà che qui rileva, Controparte_6
censito al foglio 56, p.lla 444, risulta composto da un suolo scoperto, sul quale insistono diversi manufatti diruti.
Interposta tra la p.lla 444 (di proprietà dell'odierna parte appellata) e la p.lla 107 (di proprietà di parte appellante), vi è la già più volte menzionata stradina interpoderale, comune alle parti in causa ed indivisa, individuata per la prima volta nell'atto di divisione a firma del notaio del Persona_2 1954 (Rep n. 8509 raccolta n. 1026, trascritto a Napoli il 02.12.1954) al fine di ricongiungere la via
Provinciale S. AR - Agnano (Domiziana) con la Vicinale Scansone.
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, e Controparte_1 CP_2
avevano lamentato tanto l'interclusione del proprio fondo (p.lla 444), per effetto dell'apposizione, ad opera di ed all'altezza del civico 45 di Via San AR-Agnano, di un cancello in Parte_1
metallo con lucchetto, quanto l'interdizione di quello che in origine era stato il percorso alternativo previsto nell'atto di divisione per notaio del 7.11.1975 (Rep. n. 14678, Racc. n. Persona_1
788), a parziale modifica di quanto stabilito nel citato atto per notaio del 1954. Per_2
Di contro, a sua difesa, il convenuto aveva fatto rilevare che la comunione sulla Pt_1
stradina interpoderale, di cui all'atto del 1954, non attribuiva agli attori alcun diritto di Per_2 passaggio per l'accesso al proprio fondo, sostenendo che, di fatto, la comunione era stata costituita per consentire il libero transito, attraverso i fondi rispettivi, dalla Via San AR alla Vicinale
Scansone e non già per consentire, come reclamato in citazione, l'accesso alla proprietà attorea. In pratica, l'accesso dal civico 45 di Via San AR era stato realizzato da (dante Persona_4 causa del con l'atto del 1954 in uno con il fabbricato ricadente sulla p.lla 108, la cui sagoma Pt_1 aveva intercettato ed interrotto la strada interpoderale (come precisato nell'atto del 1975); diversamente, invece, i suoli appartenuti ad (dante causa di e ) Persona_5 CP_2 CP_1
avevano avuto da sempre accesso dal civico 43 di Via San AR. Non solo, ma lo stesso diritto di transito sulla più volte menzionata stradina interpoderale non era stato più praticato dagli attori in primo grado da oltre venti anni, a causa delle frane a monte e a valle verificatesi da circa tre decenni.
Infine, continuava ancora il convenuto in primo grado, odierno appellante, per effetto della riorganizzazione dell'assetto territoriale del Pozzuoli, sarebbero venuti ad esistenza, di lì CP_4
a poco ed a breve distanza dai luoghi oggetto di causa, diversi accessi alternativi ed autonomi al fondo attoreo, utili a ricongiungerlo alla Vicinale Scansone.
A fronte di tale ricostruzione delle posizioni in causa, il Giudice di primo grado nell'esaminare i titoli di proprietà, ha preso le mosse dall'atto del notaio del 1954, nel quale, all'art. 16, è Per_2
possibile leggere: “A confine tra le particelle catastali 55/a e 71/a di e 55/b e 71/b di Per_5
, esiste una strada congiungente la Provinciale Agnano S. AR, con la Vicinale Per_4
Scansone e che resta di proprietà comune e indivisa dei predetti […]. I medesimi constatano che il MA , per accedere all'appezzamento attribuitogli (p.lla 71/c), abbia il diritto di Per_2
passaggio su detta strada. Allo scopo, consente che lo stesso MA abbia diritto Per_4 Per_2 di passaggio attraverso l'appezzamento ad esso attribuito […] in una stradetta della Per_4
larghezza di un metro e mezzo congiungente la strada di cui sopra con l'appezzamento attribuito ad
”. Per_2 Nel successivo atto per Notaio del 1975, all'art. 3, veniva riferito espressamente Per_1
che i suoli venivano trasferiti alle due sorelle, e (VE , odierna CP_7 CP_2 CP_1
appellata), aventi causa di fu (VE , con ogni “accessione, Persona_5 Pt_1 CP_2
accessorio, inerenza e pertinenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in particolare con le servitù di passaggio attive e passive previste dall'art. 16 del succitato Atto di Divisione per Notaio del 26.10.1954”. A pag. 6 del medesimo atto, poi, si legge ancora: “Tra i due Persona_2
appezzamenti di terreno corre una stradina di uso comune, la quale congiunge la Provinciale S.
AR - Agnano (Domiziana) con la Vicinale Scansone, prevista e costituita dall'art.16 del già richiamato Atto di divisione per Notaio del 26/10/1954”; inoltre “il dante causa del Persona_2
costituito fu , realizzando una casetta rurale ha con questa impedito, per Persona_6 Per_4
un breve tratto, il libero passaggio attraverso la suindicata stradina […]. Il costituito Per_6
in sostituzione del passaggio impedito dalla costruzione della indicata casetta rurale,
[...]
costituisce a favore dei due appezzamenti di terreno[…] di proprietà delle sorelle e CP_2 [...]
che accettano, la servitù perpetua di passaggio per una stradina larga metri uno e cinquanta, CP_7
la quale inizia dalla preesistente stradina nel punto in cui essa è rimasta ostruita dal fabbricato oggi esistente e si snoda lungo i lati nord-sud ed est di detto fabbricato fino a ricongiungersi con
l'originario tracciato”.
Dunque, all'esito dell'esame dei titoli, nella loro cronologica successione, possono ritenersi fermi alcuni punti essenziali, quanto agli assetti interessanti i luoghi di causa, ovvero: 1) in seguito della divisione di cui all'atto del 1954, veniva individuata una strada interpoderale, comune Per_2
ed indivisa, che attraversava longitudinalmente i fondi latistanti e che collegava le due strade principali, a monte e a valle, dell'originariamente unico compendio proprietario;
2) al tempo dell'espletamento della ctu in primo grado, risultava ancora che il punto di accesso unico alla detta stradina interpoderale era quello già evidenziato nella planimetria allegata all'atto del 1954, ovvero, il varco di cui al civico 45 della Via San AR, senza che alcun ulteriore accesso al fondo attoreo fosse individuabile;
3) all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado, il detto accesso veniva trovato effettivamente interdetto dalla presenza di un cancello con lucchetto, installato dal convenuto nel giugno del 2011; 4) a seguito della divisione fondiaria di cui al predetto atto del 1954, il dante causa dell'odierno appellante edificava sul proprio fondo un fabbricato che, intercettando il percorso della stradina interpoderale, lo interrompeva, ciò occasionando la previsione espressa, nell'atto del 1975, di una servitù di passaggio perpetua sulla p.lla 108 (di proprietà , Per_1 Pt_1 costituita da un passaggio dell'ampiezza di m. 1,50, su un tratto costeggiante il fabbricato a Pt_1
sud, ad est e a nord dello stesso;
5) detto passaggio coincide sostanzialmente, come accertato dal ctu, con la scala di raccordo tra la p.lla 108 e la p.lla 107 (entrambe di proprietà , scala costruita Pt_1 dall'odierno appellante al di sotto del balcone aggettante posto al piano rialzato del fabbricato di sua proprietà. La scala occupa, nella sostanza, la servitù di passaggio costituita con l'atto del Per_1
1975.
Alla luce di tutto quanto fin qui riportato, è possibile concludere, in conformità con quanto già stabilito dal primo Giudice, che in funzione della comunione statuita con l'atto del 1954 Per_2
ed in relazione all'odierno stato dei luoghi, gli appellati e conservano inalterato il CP_1 CP_2
diritto di accesso e passaggio sul terreno di proprietà diritto di accesso che, iniziando dalla Pt_1
stradina interpoderale comune ed indivisa, si estende e comprende la servitù di passaggio costituita con l'atto Valentino 1975 intorno all'immobile di sua proprietà. In ragione di ciò, la chiusura del varco d'ingresso, a mezzo di cancello con catenaccio, all'altezza del civico 45 da parte dell'odierno appellante - varco costituente allo stato, giova ribadirlo, il solo punto di accesso alla p.lla 444 di proprietà – impedisce qualsivoglia accesso al fondo di proprietà degli appellati. Peraltro agli CP_1
appellati è precluso l'accesso alla loro proprietà anche a causa dell'apposizione di una rete metallica da parte del apposizione chiaramente finalizzata ad impedire l'esercizio della servitù di Pt_1
passaggio espressamente indicata nell'atto del 1975, sul fronte est del fabbricato.
Allo scopo l'odierno appellante replica facendo osservare che “con il titolo contrattuale invocato [Atto Cibelli del 1954, n.d.r.], pertanto, (contrariamente a quanto prospettato dagli istanti) non è stata in alcun modo istituita una servitù di passaggio per la scala di accesso (dove è stato apposto il cancello) della proprietà del convenuto, che, pertanto, è restata, e resta estranea alla stessa ed in esclusiva disponibilità di quest'ultimo”. Se ciò è vero, continua l'appellante nell'articolazione della sua doglianza, allora lo stesso cancello da lui apposto a chiusura del varco di cui al civico 45 di via San AR non sarebbe affatto stato posizionato sulla stradina, da cui
“l'estraneità del cancello di ingresso alla invocata servitù e la sopraggiunta estinzione di quest'ultima per il venir meno della determinata situazione di fatto che a suo tempo ebbe ad imporla, dal momento che la stradina in comune nel tratto a monte ed a valle da oltre 30 anni non è più praticabile, né praticata dagli istanti da oltre 20 anni ma, come dimostrato con la relazione topografica, lo stesso dista di oltre un metro dalla stessa”.
Ebbene, a fronte delle deduzioni dell'appellante, va precisato in questa sede che: 1) la distanza del cancello dalla strada comune è di soli 2,00 metri, e quindi, lo stesso manufatto preclude direttamente l'accesso alla stradina;
2) la scala in muratura che si origina dal cancello, poi, è praticamente orientata verso la stradina stessa, “fino a ricadervi completamente, con il pianerottolo di smonto” (cfr. c.t.u.); smonto che è a sua volta “assai prossimo all'inizio della servitù come istituita con l'Atto Valentino del 1975 (lato Nord dell'edificio dell'odierno convenuto)”. Quindi esiste una sostanziale continuità strutturale e funzionale tra il varco di accesso di cui al civico 45 di via San AR, la scala che dallo stesso conduce verso la proprietà e, quindi, verso l'imbocco della Pt_1 stradina interpoderale prima e del tratto interessato dalla servitù di passaggio di cui all'atto Per_1
del 1975, poi.
A conferma di ciò, giova ancora una volta precisare che gli eredi di (tra i quali Persona_5
gli attori in primo grado, e ) e quelli di ( Controparte_1 CP_2 Persona_4 [...]
e CH [nipoti] e, dunque, , convenuto in primo grado), avevano tutti, Per_4 Parte_1
indistintamente, un diritto di passaggio pieno ed incondizionato sulla stradina interpoderale comune ed indivisa in quanto comproprietari dei fondi latistanti. Solo l'avente causa di Persona_7
( e, quindi, in relazione alla particella 110, ex 71c) aveva diritto Persona_6 Controparte_3
di passaggio sulla detta stradina in ragione di una servitù ad hoc costituita nell'atto del 1954, essendo, tuttora, il relativo fondo intercluso. Con l'atto del 1975, la servitù di passaggio è stata costituita in favore dei fondi attorei (particella 444) per il solo tratto costeggiante l'immobile la cui Pt_1 realizzazione si era tradotta nell'interruzione della stradina interpoderale originaria.
Del resto, al di là delle deduzioni della difesa di parte appellante, l'esigenza di prevedere espressamente nell'atto del 1975, la servitù di passaggio sul terreno del tracciando Per_1 Pt_1
il tragitto costeggiante la fabbrica di sua proprietà, scaturiva proprio dalla necessità - mai contestata
- di continuare ad assicurare la fruizione della stradina interpoderale, nella sua interezza, da parte degli allora titolari di tutti i fondi latistanti – e all'attualità dei loro aventi causa – . Pertanto non vi è motivo alcuno per dubitare del fatto che l'accesso e la fruizione della medesima stradina costituissero una priorità tale da giustificare una previsione specifica nel citato atto di divisione.
E se ciò è vero, non potrà che rispondere a verità anche il fatto che l'utilizzo della detta stradina rendeva necessario il potervi accedere direttamente dalla strada principale, ciò rendendo evidente il carattere ostativo, oltre che del tutto arbitrario, del cancello con lucchetto apposto dal nel Pt_1
giugno del 2011, nel punto che rappresenta di fatto l'inizio dell'imbocco della stessa.
Va evidenziato inoltre, in relazione a quanto dedotto dall'appellante, che non risponde al vero il fatto che gli attori in primo grado avessero, a giustificazione delle azionate pretese, invocato il solo contenuto dell'atto del 1975, laddove è sempre stato fatto un espresso riferimento in citazione anche al precedente atto notarile del 1954. Del pari, appare destituito di fondamento l'asserito risalente mancato utilizzo della citata stradina: i testi escussi ed hanno Testimone_1 Testimone_2
invero affermato il contrario;
la versione fornita dai testi appare del tutto coincidente con le dichiarazioni rese dal , il quale anzi, univocamente, ha precisato: “Da sempre ho utilizzato CP_1
l'accesso di Via San AR per recarmi presso la mia proprietà e non sono mai stato impedito dal
in questo. Come citato nell'Atto del Notaio la stradina collegava la Via San AR Pt_1 Per_2
Agnano alla Vicinale Scansone. Quest'ultimo accesso non è stato mai da me utilizzato da quanto sono divenuto proprietario perché impraticabile a causa di una frana”. Dunque, da sempre il
[...]
ha utilizzato la stradina per raggiungere il fondo di sua proprietà – ovvero, quello di cui alla CP_1
p.lla 444, essendo quello alla p.lla 106 raggiungibile direttamente dalla Via San AR – e da sempre lo ha fatto imboccando la stessa dal varco sito sulla Via San AR, senza che il Pt_1 prima dell'apposizione del cancello, nel giugno del 2011, si fosse mai opposto a ciò.
Dunque, la stessa richiesta, formulata in via subordinata, di considerare estinta la servitù per mancato utilizzo ed inutilizzabilità della stessa - estinzione peraltro priva di riscontri probatori -, non appare in nessun modo fondata.
Ma vi è di più. Come chiarito in un recente arresto della Suprema Corte, che concerne una situazione di fatto sovrapponibile a quella per cui è causa “nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l'uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti” (Cass.ord.n. 1710 del 16/01/2024). Dunque, nel solo caso in cui gli attori in primo grado avessero reclamato l'utilizzo della stradina interpoderale per raggiungere fondi separati e distinti da quelli a servizio dei quali la medesima stradina era stata prevista, avrà un senso, chiarisce il Giudice di legittimità e, anzi, sarà doveroso riferirsi ad una ipotesi di “costituzione di una vera e propria servitù”, non invece nei casi in cui, come quello che qui ci occupa, l'accesso e il libero transito sulla stradina interpoderale è reclamato al fine di poter agevolmente raggiungere un fondo che è praticamente attiguo e latistante la stradina medesima,
(esattamente come per il caso della p.lla 444 di proprietà . Nessuna ulteriore servitù Controparte_8
risulta, dunque, costituita dal Giudice in prime cure con la sentenza impugnata;
né è dato riscontrare alcuna violazione e/o compromissione del diritto di difesa in danno del convenuto in primo grado.
Né appare rilevante la cicostanza che l'interclusione sia presuntivamente nata dal frazionamento in due particelle distinte (la 106 e la 444) dell'originariamente unica consistenza catastale e che, quindi, il proprietario della p.lla 444, effettivamente interclusa, possa accedere alla stessa fruendo del varco esistente sulla p.lla 106, all'altezza del civico 43. L'accesso alla p.lla 444 attraverso la 106, ha fatto osservare il ctu, potrebbe avvenire “esclusivamente attraverso l'ingresso al fabbricato direttamente sulla strada San AR e, quindi, attraverso vani di quotidiano utilizzo dello stesso”. Invero, tenuto conto della situazione dei luoghi, si può ragionevolmente dedurre che il frazionamento dell'originariamente unica consistenza catastale in due particelle distinte - la 106 e la
444 - sia stato effettuato proprio in ragione dell'agevole accessibilità alla seconda non attraverso il fabbricato esistente sulla prima, bensì attraverso la stradina interpoderale che affianca entrambe le particelle, in particolare consentendo agevolmente l'accesso a quella interclusa (la 444). Né pare possibile rinvenire alcun ulteriore comodo varco di accesso alla più volte menzionata particella interclusa (la 444), essendosi il ctu premurato di precisare, all'esito dell'esame dei luoghi e dei varchi
“alternativi” segnalati dal convenuto in primo grado, odierno appellante, che l'acceso attraverso il civico 39, più volte suggerito dal invero “adduce a corte scoperta di proprietà privata. Pur Pt_1
volendo ignorare il fatto che detta corte afferisca a proprietà esclusiva, la stessa adduce sul fronte
Nord ad un sentiero, largo non più di m 1,00 che, dopo un tratto disagevole di m 60, circa, risulta completamente diruto. […] Nel corso dell'accesso sui luoghi, quindi, si è potuta collegialmente constatare l'impossibilità a percorrere le indicate strade alternative e, quindi, l'inaccessibilità al fondo attoreo attraverso le dette strade alternative, più o meno prossime al fondo stesso”. L'unico acceso possibile al fondo intercluso (p.lla 444) di proprietà resta, dunque, quello fin CP_1 dall'inizio adibito a tale specifica e circostanziata esigenza, accesso che iniziando dal civico 45 di
Via San AR conduce, attraverso la scala in muratura e del relativo pianerottolo di smonto, direttamente alla stradina interpoderale e, dunque, alla servitù sulla p.lla 108, costituita da un passaggio di m. 1,50, costeggiante il fabbricato del a Sud, a Est e a Nord ( servitù istituita Pt_1
con il più volte richiamato atto del 1975). Per_1
Quanto, infine, all'ulteriore doglianza, relativa alle presunte irregolarità nella redazione della perizia da parte del consulente tecnico incaricato dal tribunale, il quale avrebbe “non solo acquisito una relazione di parte degli attori, mai prodotta nel processo nei termini processuali, ma anche stilato il suo elaborato sulla documentazione, esibitagli benché anch'essa sia stata prodotta nel processo nel rispetto dei termini di legge”, va precisato quanto segue. Come noto, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini conferitegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del ctu le preclusioni istruttorie delle parti – tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. In pratica, la norma disciplinante l'acquisizione di (nuovi) documenti da parte del ctu (art. 198, comma 2, c.p.c.), consente sempre al ctu di acquisire ed esaminare documentazione non presente nel fascicolo di ufficio (a prescindere dalle preclusioni istruttorie già maturate a carico delle parti), che si renda comunque utile o necessaria per poter esaustivamente rispondere ai quesiti formulati dal
Giudice. Tuttavia, l'esercizio di tale potere è subordinato al consenso di tutte le parti costituite in giudizio. Del pari, è necessario il consenso delle parti a che della predetta documentazione sia fatta menzione nei processi verbali delle operazioni peritali e, di poi, nella consulenza tecnica. In tal senso, solo l'acquisizione di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass. S.U.n. 3086 del 2022).
Ebbene, nel caso in esame, il consulente tecnico, al solo fine di fornire una puntuale ricostruzione delle vicende che avevano interessato la proprietà dei fondi, ha chiesto ad entrambi i consulenti di parte di esibire note tecniche, nonché ogni documentazione ritenuta probante ed utile all'espletamento del mandato, materiale di cui “si sarebbe tenuto debito conto nella redazione della bozza che verrà inviata nel rispetto dei termini concessi alle parti” (cfr.verbale del 18.12.2018).
Nessuna delle parti presenti risulta essersi opposta a tali richieste ed anzi entrambe hanno fatto pervenire proprie note tecniche e documentali: deve pertanto concludersi nel senso di ritenere insussistenti le dedotte irregolarità nella redazione dell'elaborato tecnico da parte del ctu ing.
[...]
Per_8
Ritiene la Corte, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere confermata, non avendo alcun fondamento le doglianze prospettate dall'appellante.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello
– scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2041/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1581/2020, pubblicata in data 12.02.2020;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida in 5.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA
e CPA, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del
2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 14.01.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa