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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari –terza sezione civile- composta dai Magistrati
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia locativa, iscritta sotto il numero di ruolo
96/2024 affari contenziosi civili, avente ad oggetto “cessazione contratto comodato e condanna al rilascio” tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Ragione e Domenico Parte_1
Sollazzo
-appellante-
c/
, ET CE e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Silvana Sinigaglia
-appellati-
All'udienza del 12/2/2025, udita la discussione, la causa è stata decisa con lettura di dispositivo
Motivazione
conveniva, innanzi al Tribunale di Foggia, , e le figlie di Parte_1 Controparte_1 tale ultima, e TT RA, al fine di ottenere la condanna al Controparte_2 rilascio dell'immobile in atti descritto, di proprietà della suddetta , ma concesso in Pt_1 comodato al figlio dei venditori e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, per adibirlo a casa coniugale dopo le nozze con , comodato
[...] Controparte_1 concesso prima della alienazione del bene a favore della . Pt_1
Si rappresentava che l'immobile di specie era poi stato assegnato, con decisione assunta nel giudizio di separazione tra il TT e la a tale ultima, per essere adibito a casa CP_1 familiare.
Sostenendo esser venuti meno i presupposti di persistenza dell'assegnazione, si deduceva che erano sopraggiunte impellenti necessità di carattere economico, che avevano indotto il bisogno urgente di rientrare nella disponibilità dell'immobile.
Pagina 1 Veniva anche chiesto di condannare le convenute al pagamento della indennità di occupazione, quantificandola in almeno € 500,00 mensili.
, TT RA e , si costituivano contestando Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e richiesto
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2946/2023 del 27/11/2023, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure riteneva al riguardo:
- Che il comodato di specie, fosse sussumibile nella previsione ex art. 1803 c.c., essendo stato concesso per uso determinato,
In quanto destinato a casa familiare, con suscettibilità d'uso indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale.
- La conseguente necessità di comprovare, da parte del comodante, la sopravvenienza dell' “urgente e impreveduto bisogno”, ex art. 1809 comma 2 c.c., bisogno correlabile ad impellenti esigenze personali, e non alla possibilità di procurarsi un utile, e di impiegare il bene al fine di acquisire utilità economica, dovendosi ritenere irrilevanti i bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili.
- La inconfigurabilità dei richiamati presupposti nel caso di specie
Non potendo esser ritenuti tali, la addotta l'esigenza di reperire ulteriori entrate economiche, per corrispondere quanto dovuto per spese legali in conseguenza di condanna subita -sent. n. 1955/2019- dal Tribunale di Foggia, e per pagamento dei compensi del proprio difensore;
ed ancora per il pagamento delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della propria abitazione;
e delle spese necessarie per la cura delle patologie che affliggevano la . Pt_1
Si riteneva che i costi del giudizio, ed anche delle rate del mutuo -stipulato prima dell'acquisto dell'immobile in controversia- non potessero esser considerati evenienze imprevedibili.
Ed ancora la mancanza di dimostrazione delle spese mediche, o del relativo aumento per le cure.
- La carenza di prova sul peggioramento delle condizioni economiche e sulla eventuale diminuzione della propria capacità patrimoniale.
Non essendo nota la complessiva condizione economica della , e non potendosi Pt_1 apprezzare la relativa incidenza sulle rappresentate spese;
- Doversi valutare prioritariamente la sussistenza dell'urgenza ed imprevedibilità, rispetto alla verifica del dissolvimento delle necessità familiari della comodataria,
- Non essere conferente, ai fini della decisione, la valutazione concernente la raggiunta autosufficienza economica dei figli, e quindi sulla necessità di utilizzo della casa familiare
Pagina 2 Ritenendo essere la richiesta di rilascio dell'immobile, giustificata solo in caso di sopravvenienza di un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, ed essendo comunque devoluta al Giudice la valutazione comparata in termini di proporzionalità e adeguatezza delle contrapposte esigenze del comodante e del comodatario.
La proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, con Pt_1 accoglimento delle proprie richieste anche con riferimento alla indennità di occupazione, adducendo quale motivi:
1) La erronea interpretazione dell'art. 1809 c.c.
Sostenendo esser rilevante la valutazione della cessazione delle esigenze di utilizzo della casa familiare, e in caso di raggiungimento della autosufficienza da parte die figli, rilevando che, per quanto precisato dalle SSUU (n. 20448/2014), per il comodato con destinazione ad uso familiare, individuato un termine di durata determinato per relationem, e con riferimento alla cessazione delle esigenze familiari.
2) La mancata valutazione dell'avvenuta allegazione di riscontri sulla raggiunta autosufficienza economica delle figlie della CP_1
Mai contestata dalle controparti, pur avendo le medesime dichiarato di non voler accettare il contraddittorio sul punto
Si deduceva inoltre che incombeva su controparte, l'onere di provare la persistenza delle esigenze familiari
3) Violazione e omesso esame del giudicato esterno della sentenza n. 1955/2019 del
Tribunale di Foggia, e lesione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 cpc
Avendo la suddetta sentenza specificamente affermato che il comodato concesso per esigenze familiari “trova il suo limite proprio in dette esigenze sicchè se esse vengono meno sorge in capo al comodante il diritto alla restituzione della cosa”, ed essendo tali esigenze venute meno nella specie, per non esservi più necessità di tutela della prole ai fini della garanzia abitativa.
Le appellate in epigrafe indicate si costituivano, contestando le avverse difese e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle spese, e rilevando che la assegnazione della casa coniugale dovesse ritenersi persistente, e che non era intervenuto alcun mutamento di tale condizione, possibile solo in conseguenza di un apposito provvedimento giudiziale, e non avere la alcuna legittimazione per agire al Pt_1 riguardo, e potendo formulare richiesta di restituzione solo ex art. 1809 comma II° c.c., esclusa in prime cure.
***********************
L'appello è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente considerato che la appellante ha incentrato l'impugnazione sulla Pt_1 erronea valutazione/interpretazione di quanto disposto dall'art. 1809 c.c., per non avere il
Pagina 3 Giudice di prime cure individuato la sopravvenuta cessazione delle esigenze abitative familiari, quale presupposto per disporre il rilascio, sostenendo doversi individuare il corrispondente termine ai fini della valutazione della cessazione del rapporto di comodato di specie.
In sostanza si è asserito che cessate le esigenze abitative familiari, e quindi venendo a mancare lo specifico uso per il quale era stato concesso il comodato, occorreva disporre il rilascio.
Si è al riguardo evidenziato di aver fornito allegazioni sulla raggiunta autosufficienza economica, ed anche sull'allontanamento dalla residenza familiare, delle figlie della CP_1 in quanto ultratrentenni, ed avendo una propria ed autonoma posizione economica.
Ha inoltre dedotto la , esser state già formulate specifiche valutazioni in tal senso Pt_1 nella sentenza n. 1955/2019 del Tribunale di Foggia -passata in giudicato- avente valenza di giudicato esterno, perché emessa tra le stesse parti.
Non è quindi stato oggetto di specifica doglianza, quanto argomentato in prime cure sulla mancanza dei presupposti del comma II° dell'art. 1809 c.c., sull'urgenza ed imprevedibilità dei bisogni, che non dovrà pertanto essere oggetto delle valutazioni a formularsi.
Occorre quindi esaminare l'impugnazione alla stregua delle specifiche doglianze manifestate con l'appello, e nei limiti innanzi indicati, avendo comunque lamentato ab initio
l'appellante, che erano venuti meno i presupposti di persistenza dell'assegnazione.
Il Tribunale ha, a fronte della prospettazione data al riguardo, ritenuto dover essere prioritariamente valutata la questione della prospettata imprevedibilità ed urgenza dei bisogni -escludendole-, ritenendo la relativa verifica, prioritaria ed assorbente rispetto a quanto acclarabile sulla raggiunta autosufficienza economica dei figli, e quindi sulla necessità di utilizzo della casa familiare.
L'assunto non è condivisibile.
Va al riguardo osservato che il primo ed il secondo comma dell'art. 1809 c.c., disciplinano due ipotesi differenti.
il primo comma è difatti riferito alla scadenza del termine ed alla cessazione della destinazione d'uso.
il secondo concerne invece l'ipotesi di restituzione prima della scadenza del termine o della cessazione della destinazione d'uso.
E' in tale secondo caso che occorre valutare la sopravvenienza dei bisogni imprevedibili ed urgenti.
Nel primo caso si valuta solo la decorrenza del termine e la cessazione della destinazione d'uso.
Nella specie l'appellante ha invocato l'applicabilità di entrambi i commi.
Pagina 4 Essendo esclusa la ricorrenza dei presupposti del secondo comma, e non essendovi stato appello sul punto, occorre quindi verificare se -in mancanza del termine- debba ritenersi cessata la destinazione d'uso, e se quindi l'immobile sia suscettibile di restituzione.
Le relative questioni sono peraltro già state affrontate in altra controversia svoltasi tra le stesse parti, e per le medesime questioni, definita -con pronuncia passata in giudicato- con sentenza n. 1955/2019.
La sentenza de qua ha rigettato la domanda proposta dalla , sempre per il rilascio Pt_1 dell'immobile de quo, chiarendo comunque che essendo il comodato funzionale alle esigenze della famiglia del comodatario (o del coniuge assegnatario dell'alloggio), il limite di compatibilità per la persistenza della assegnazione va individuato nel venir meno di tali esigenze, che comporta quindi il diritto alla restituzione della cosa.
Nella specie è stato considerato sia il provvedimento di assegnazione alla CP_1 opponibile al proprietario, sia la circostanza che, all'epoca ed al momento della decisione de qua, la viveva nell'immobile con la figlia minore e non economicamente indipendente, CP_1
e che la non aveva né allegato né provato alcunchè sul venir meno delle esigenze Pt_1 abitative familiari.
Tanto a differenza rispetto a quanto riscontrabile nella presente controversia, essendo stato dedotto, e non essendo specificamente contestato, che le figlie della sono ormai CP_1 ultratrentenni, svolgono proprie autonome attività, e che vivono anche in altre città.
Devono ritenersi, pertanto, cessate le esigenze abitative per le quali la casa coniugale è stata assegnata alla CP_1
La circostanza che le figlie siano ultratrentenni, consente di presumere che abbiano acquisito una propria posizione di indipendenza, a fronte della quale non può più essere ravvisata la necessità di tutela per l'utilizzo dell'alloggio.
Tanto si considera anche alla stregua della documentazione versata in atti dalla appellante
-e non contestata nelle relative risultanze-, che induce a ritenere che le figlie della CP_1 non vivano stabilmente nell'immobile in controversia, trovandosi anche a Roma ed a Torino.
Va peraltro considerato che, a fronte degli elementi di riscontro addotti dalla - Pt_1 indicativi rispetto a quanto innanzi rilevato- non sono stati forniti apporti probatori a confutazione;
né si possono ritenere esigibili da parte della appellante, ulteriori riscontri, dovendosi al riguardo tener conto del principio della vicinanza della prova.
Deve comunque esser evidenziato che, per quanto statuito dalla S.C., (Cassazione civile sez. I, 31/07/2023, n.23245) la valutazione della persistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, va effettuata anche in considerazione della età dei beneficiari, posto che “il giudice di merito deve valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di
Pagina 5 misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni”, dovendosi formulare la relativa valutazione caso per caso, e non solo perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Va nel caso di specie rilevato che non risulta che le figlie della stiano ancora CP_1 perseguendo un progetto educativo, e svolgendo un percorso di formazione;
e tanto per quanto sopra già rilevato, risultando essere ultratrentenni, e dovendo ritenersi in grado di aver acquisito la propria indipendenza.
La circostanza che il padre delle TT continui a corrispondere il mantenimento alle figlie,
e che non abbia intrapreso alcuna azione giudiziaria tesa alla revoca o riduzione di detto contributo, non è probante ai fini della presente decisione, rispetto a quanto testè considerato.
Pur non essendo venuto meno il provvedimento di assegnazione della casa, quel che rileva ai fini della decisione è il venir meno delle esigenze abitative familiari, per le quali l'immobile era stato concesso in comodato d'uso.
Può al riguardo esser richiamato quanto correttamente affermato dal Tribunale con la sentenza n. 1955/2019, e quindi che il comodato concesso per esigenze familiari “trova il suo limite proprio in dette esigenze sicchè se esse vengono meno sorge in capo al comodante il diritto alla restituzione della cosa”,
Tali esigenze appaiono esser venute meno nella specie, per non esservi più necessità di tutela ai fini della garanzia abitativa, e posto che deve ritenersi che le due figlie della CP_1
-come poc'anzi evidenziato- abbino acquisito una propria ed indipendente posizione, essendosi anche trasferite e lavorando in altre città.
Pertanto va considerato che, se pur il provvedimento di assegnazione può essere opposto dall'assegnatario al proprietario dell'immobile, laddove vi sia concessione in comodato con destinazione a casa familiare ed esigenze abitative della famiglia, quel che rileva ai fini della applicabilità dell'art. 1809 comma I° c.c., ed al caso di specie, è la cessazione della destinazione ed esigenze correlate alla concessione dell'immobile in comodato.
Il comodato sorge quindi per un uso determinato, ed ha, in assenza di una espressa indicazione della scadenza, una durata determinabile per relationem con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dunque dall'insorgere di una crisi coniugale;
il comodato è destinato a persistere o a venire meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.
Il Giudice pertanto deve, in sede di valutazione della domanda di rilascio dell'immobile adibito a casa familiare proposta dal comodante, accertare, ai sensi dell'art. 1810 c.c., se l'uso cui il bene attribuito in comodato è stato adibito perduri, atteso che nel comodato
Pagina 6 senza determinazione di durata la restituzione del bene è dovuta quando è cessato l'uso cui la cosa era stata destinata
Pertanto è la destinazione ad abitazione familiare, che giustifica la persistenza del comodato.
Se vengono meno le necessità familiari, come nel caso di specie, non si giustifica più
l'assegnazione dell' immobile.
Va peraltro osservato che la trascrizione precedente -all'alienazione- del provvedimento di assegnazione, ha effetto in termini di opponibilita' all'acquirente, ma non assume incidenza sugli effetti derivanti dalla cessazione delle esigenze abitative familiari.
Quel che occorre valutare, al fine della persistenza del comodato e del rilascio del bene al proprietario, è quindi la concreta situazione di cessazione delle esigenze abitative familiari.
Tanto trova conferma in quanto affermato dalla S.C., che al riguardo precisa (Cassazione civile sez. I, 02/02/2017, n.2771) “In sede di valutazione della domanda di rilascio proposta dal comodante nei confronti del coniuge cui l'immobile è stato assegnato quale casa familiare, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 1810 c.c., che perduri, nell'interesse dei figli conviventi minorenni (o maggiorenni non autosufficienti), la destinazione dell'intero bene all'uso cui è stato adibito, dovendo, in caso contrario, ordinarne la restituzione, quanto meno parziale.”
A tale riscontro, consegue la constatazione degli effetti previsti dal I° comma dell'art. 1809
c.c., a prescindere dalla revoca del provvedimento di assegnazione.
Diversamente ragionando si verificherebbe una situazione aberrante, posto che si verrebbe a condizionare la cessazione degli effetti del comodato, alla iniziativa del coniuge non assegnatario del bene -unico legittimato-, il quale, non avendo alcun interesse al riguardo, non potendo il bene comunque nella sua disponibilità (essendo mero comodatario), certo non intraprenderebbe alcuna (costosa) iniziativa nell'altrui interesse;
si verrebbero in conseguenza a dilatare sine die i termini per la restituzione del bene, pur nel venir meno del presupposto per l'assegnazione in comodato.
L'appello deve essere quindi accolto con riferimento alla richiesta di rilascio del bene in conseguenza della cessazione degli effetti del comodato.
Non è suscettibile di accoglimento la domanda di pagamento di indennità di occupazione, non essendovi riscontro alcuno sulla correlata entità e quantificazione, e non potendo ravvisarsi una ipotesi di danno in re ipsa, dovendo in merito essere i riflessi pregiudizievoli, riscontrati specificamente nell'an e quantum, ed essendosi l'appellante limitata a formulare meri enunciati al riguardo.
Il parziale accoglimento della domanda -e dell'appello-, comporta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, al 50%, con condanna delle appellate al pagamento del residuo, liquidato come da dispositivo, alla stregua del valore indicato in atti, per importi medi -solo per l'appello, importi minimi per la fase di trattazione/istruttoria-.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2946/2023 del 27/11/2023 del Tribunale di Foggia, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata.
1) Dichiara cessato il rapporto di comodato per cui è causa, e condanna
[...]
, e TT RA, all'immediato rilascio a favore CP_1 Controparte_2 di dell'immobile sito a Foggia alla via Michele dell'Arcangelo n. 2, Parte_1 libero da persone e cose;
2) Rigetta le residue richieste;
3) Compensa al 50% le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, condannando
, e TT RA, al pagamento in solido Controparte_1 Controparte_2 del residuo, che liquida:
- in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, per il primo grado;
- in complessivi € 2.444,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Bari, addì 12/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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