Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.