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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA,
Il Giudice delegato, dott. Vincenza Randazzo,
Vista la comparizione di parte ricorrente a mezzo deposito di note di trattazione scritta nel termine fissato (6.5.25);
Visto l'art. 281 terdecies c.p.c.
Visto l'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale la presente deve darsi per letta in udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 689/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 rapp.to e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. C.F._1
ricorrente
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_1 tempore, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
resistente non costituito
Ogg: opposizione a decreto di liquidazione del PSS, emesso dalla
Corte d'Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'avv. ha impugnato il decreto emesso in data Parte_1
14.7.2023, a lui comunicato, via pec, il 10.8.2023 (cfr. allegato 2), con il quale la Corte di Appello di Messina, nel procedimento civile
1 n. 361/2006 r.g. ha rigettato (per la mancata prodromica estinzione del medesimo giudizio n. 361/2006 r.g. e per mancanza di prova che la parte fosse assistita da un unico difensore) la richiesta di liquidazione dei compensi, dallo stesso formulata, quale difensore di , ammesso al G.P., rappresentando quanto Controparte_2
segue:
-Con pignoramento presso terzi, notificato il 13.10.2003,
[...]
ha pignorato, nei confronti di , tutte le CP_3 Controparte_2 somme a lui dovute dall sino alla concorrenza di €. 14.000,00. Pt_2
ha proposto opposizione all'esecuzione, che il Controparte_2
Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato con sentenza n. 481/2005.
prima di proporre appello avverso tale sentenza Controparte_2
-con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Messina prot. 3907/2005 del 23.11.2005- è stato ammesso al gratuito patrocinio;
-Quindi, ha impugnato a ministero dell'avv. Giovanni Mannuccia, che è stato sostituito -in corso di causa- dapprima con l'avv. Luigi
Bambaci e, successivamente con il professionista ricorrente, come da comparsa del 15.3.2010, depositata il 23.3.2010.
-il giudizio d'appello -ai sensi dell'art. 309 c.p.c.- il 28.4.2014 è stata cancellata dal ruolo.
Ciò premesso, parte ricorrente censura il citato decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del PPS, argomentando:
1) Se è vero che il giudizio n. 361/2006 r.g. non era stato ancora dichiarato estinto, tuttavia la Corte non avrebbe dovuto rigettare la richiesta di liquidazione del PPS ad esso relativa ma avrebbe dovuto dichiarare il “non luogo a provvedere”
2 e/o l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione e/o sospendere la pronunzia, in attesa della riassunzione del giudizio n. 361/2006 r.g. ai fini della declaratoria di estinzione del medesimo;
ciò, al fine di non pregiudicare la riproponibilità dell'istanza, una volta dichiarata l'estinzione del citato giudizio portante.
Nelle more, comunque, è stata depositata istanza di riassunzione del suddetto giudizio al solo fine di ottenerne l'estinzione;
2) La revoca e/o sostituzione del 1° difensore, avv. Mannuccia, era in atti, nel fascicolo n. 361/2006 rg e la Corte avrebbe potuto esaminarla e/o acquisirla d'ufficio, o richiederne la produzione all'istante.
3) La Corte ha disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di gratuito patrocinio, consente alla parte istante di integrare la documentazione.
Infatti, prima di rigettare la domanda di liquidazione del gratuito patrocinio, avrebbe dovuto invitare il difensore ad integrare la documentazione con la produzione di quella attestante l'avvenuta sostituzione del primo difensore avv.
Mannuccia. Se il Giudice avesse chiesto tale l'integrazione,
1'istante avrebbe certamente provveduto, depositando la richiesta di sostituzione, già inoltrata, in data 30.4.2007, da al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Controparte_2
Messina.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
3 -La Corte in mancanza del formale provvedimento di estinzione del giudizio per il quale l'avv. richiedeva la liquidazione del Pt_1
PPS, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza, sì da non privare il difensore della possibilità di richiedere ulteriormente la liquidazione al maturarsi del presupposto, costituito dalla cessazione dell'attività difensiva con la definizione del giudizio per il quale vi era ammissione al patrocinio.
Tale presupposto è oggi sussistente, atteso che il giudizio n.
361/2006 è stato riassunto e -con sentenza n. 170/2024- ne è stata dichiarata l'estinzione.
-Del pari, è fondata la doglianza per la quale vi era prova in atti della circostanza che il richiedente fosse l'unico difensore di
. Controparte_2
In particolare, emergeva dagli atti del processo la revoca e/o sostituzione del primo difensore, avv. Mannuccia, come da produzione del secondo difensore avv. Bambaci. In particolare, tale secondo difensore -in data 27.7.2007- aveva prodotto, unitamente al proprio atto di costituzione e relativo fascicolo, la richiesta dell'appellante di sostituzione dell'avvocato Controparte_2
Mannuccia e la propria contestuale nomina.
Dalla comparsa di costituzione dell'avv. , poi, emergeva Pt_1
ancora la sua costituzione in veste di nuovo difensore in sostituzione dell'avv. Bambaci.
-In esito alle superiori considerazioni deve liquidarsi l'attività svolta dall'avv. nel periodo compreso tra la data di assunzione del Pt_1
mandato e quella di definizione del giudizio, applicando le tariffe attualmente vigenti, atteso che appunto il giudizio di merito è stato
4 definito nel 2024, e ciò per 3 delle fasi (studio, trattazione, decisoria) previste dal DM 147/22, in quanto la fase introduttiva è stata espletata da altro difensore.
Dunque -tenuto conto del valore della controversia (€ 14.000) ed applicati i medi- il compenso ammonta ad € 4.888, somma che va ridotta a metà ai sensi dell'art. 130 del DPR 115/2002, e così ad €
2.444,00, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore (fino ad € 5.200).
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, liquida il PPS in favore dell'avv.
G. Picciolo, difensore di nel giudizio n. Controparte_2
361/2006 R.G.A., in € 2.444,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali, ponendolo a carico dell' . CP_4
Condanna il resistente al pagamento in favore dell'avv. CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.665,00 di Pt_1 cui € 125,00 per spese vive ed € 2.540 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Messina 7.5.25
Il giudice delegato dott. Vincenza Randazzo
5
Il Giudice delegato, dott. Vincenza Randazzo,
Vista la comparizione di parte ricorrente a mezzo deposito di note di trattazione scritta nel termine fissato (6.5.25);
Visto l'art. 281 terdecies c.p.c.
Visto l'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale la presente deve darsi per letta in udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 689/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 rapp.to e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. C.F._1
ricorrente
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_1 tempore, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
resistente non costituito
Ogg: opposizione a decreto di liquidazione del PSS, emesso dalla
Corte d'Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'avv. ha impugnato il decreto emesso in data Parte_1
14.7.2023, a lui comunicato, via pec, il 10.8.2023 (cfr. allegato 2), con il quale la Corte di Appello di Messina, nel procedimento civile
1 n. 361/2006 r.g. ha rigettato (per la mancata prodromica estinzione del medesimo giudizio n. 361/2006 r.g. e per mancanza di prova che la parte fosse assistita da un unico difensore) la richiesta di liquidazione dei compensi, dallo stesso formulata, quale difensore di , ammesso al G.P., rappresentando quanto Controparte_2
segue:
-Con pignoramento presso terzi, notificato il 13.10.2003,
[...]
ha pignorato, nei confronti di , tutte le CP_3 Controparte_2 somme a lui dovute dall sino alla concorrenza di €. 14.000,00. Pt_2
ha proposto opposizione all'esecuzione, che il Controparte_2
Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato con sentenza n. 481/2005.
prima di proporre appello avverso tale sentenza Controparte_2
-con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Messina prot. 3907/2005 del 23.11.2005- è stato ammesso al gratuito patrocinio;
-Quindi, ha impugnato a ministero dell'avv. Giovanni Mannuccia, che è stato sostituito -in corso di causa- dapprima con l'avv. Luigi
Bambaci e, successivamente con il professionista ricorrente, come da comparsa del 15.3.2010, depositata il 23.3.2010.
-il giudizio d'appello -ai sensi dell'art. 309 c.p.c.- il 28.4.2014 è stata cancellata dal ruolo.
Ciò premesso, parte ricorrente censura il citato decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del PPS, argomentando:
1) Se è vero che il giudizio n. 361/2006 r.g. non era stato ancora dichiarato estinto, tuttavia la Corte non avrebbe dovuto rigettare la richiesta di liquidazione del PPS ad esso relativa ma avrebbe dovuto dichiarare il “non luogo a provvedere”
2 e/o l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione e/o sospendere la pronunzia, in attesa della riassunzione del giudizio n. 361/2006 r.g. ai fini della declaratoria di estinzione del medesimo;
ciò, al fine di non pregiudicare la riproponibilità dell'istanza, una volta dichiarata l'estinzione del citato giudizio portante.
Nelle more, comunque, è stata depositata istanza di riassunzione del suddetto giudizio al solo fine di ottenerne l'estinzione;
2) La revoca e/o sostituzione del 1° difensore, avv. Mannuccia, era in atti, nel fascicolo n. 361/2006 rg e la Corte avrebbe potuto esaminarla e/o acquisirla d'ufficio, o richiederne la produzione all'istante.
3) La Corte ha disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di gratuito patrocinio, consente alla parte istante di integrare la documentazione.
Infatti, prima di rigettare la domanda di liquidazione del gratuito patrocinio, avrebbe dovuto invitare il difensore ad integrare la documentazione con la produzione di quella attestante l'avvenuta sostituzione del primo difensore avv.
Mannuccia. Se il Giudice avesse chiesto tale l'integrazione,
1'istante avrebbe certamente provveduto, depositando la richiesta di sostituzione, già inoltrata, in data 30.4.2007, da al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Controparte_2
Messina.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
3 -La Corte in mancanza del formale provvedimento di estinzione del giudizio per il quale l'avv. richiedeva la liquidazione del Pt_1
PPS, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza, sì da non privare il difensore della possibilità di richiedere ulteriormente la liquidazione al maturarsi del presupposto, costituito dalla cessazione dell'attività difensiva con la definizione del giudizio per il quale vi era ammissione al patrocinio.
Tale presupposto è oggi sussistente, atteso che il giudizio n.
361/2006 è stato riassunto e -con sentenza n. 170/2024- ne è stata dichiarata l'estinzione.
-Del pari, è fondata la doglianza per la quale vi era prova in atti della circostanza che il richiedente fosse l'unico difensore di
. Controparte_2
In particolare, emergeva dagli atti del processo la revoca e/o sostituzione del primo difensore, avv. Mannuccia, come da produzione del secondo difensore avv. Bambaci. In particolare, tale secondo difensore -in data 27.7.2007- aveva prodotto, unitamente al proprio atto di costituzione e relativo fascicolo, la richiesta dell'appellante di sostituzione dell'avvocato Controparte_2
Mannuccia e la propria contestuale nomina.
Dalla comparsa di costituzione dell'avv. , poi, emergeva Pt_1
ancora la sua costituzione in veste di nuovo difensore in sostituzione dell'avv. Bambaci.
-In esito alle superiori considerazioni deve liquidarsi l'attività svolta dall'avv. nel periodo compreso tra la data di assunzione del Pt_1
mandato e quella di definizione del giudizio, applicando le tariffe attualmente vigenti, atteso che appunto il giudizio di merito è stato
4 definito nel 2024, e ciò per 3 delle fasi (studio, trattazione, decisoria) previste dal DM 147/22, in quanto la fase introduttiva è stata espletata da altro difensore.
Dunque -tenuto conto del valore della controversia (€ 14.000) ed applicati i medi- il compenso ammonta ad € 4.888, somma che va ridotta a metà ai sensi dell'art. 130 del DPR 115/2002, e così ad €
2.444,00, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore (fino ad € 5.200).
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, liquida il PPS in favore dell'avv.
G. Picciolo, difensore di nel giudizio n. Controparte_2
361/2006 R.G.A., in € 2.444,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali, ponendolo a carico dell' . CP_4
Condanna il resistente al pagamento in favore dell'avv. CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.665,00 di Pt_1 cui € 125,00 per spese vive ed € 2.540 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Messina 7.5.25
Il giudice delegato dott. Vincenza Randazzo
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