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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Giuseppe Ferreri Presidente dr Monica Zema Consigliere dr Marcella Murana Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 300/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Calabretta;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), ditta individuale, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
*****
pagina 1 di 3 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 4121/2024 del 17/8/2024 il Tribunale di Catania condannava il Parte_1
a corrispondere all'impresa l'importo di €. 29.530,08, oltre
[...] Controparte_1 ad IVA, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per avere svolto, su incarico dell'ente (giusta verbale del 17.06.2009, di affidamento in via di somma urgenza), lavori di pulizia e potenziamento degli impianti di raccolta di acque piovane, in assenza di contratto stipulato per iscritto.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla base di due ragioni di Parte_1 Pt_1 censura.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
All'udienza del giorno 11 giugno 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento è stato rinviato ai sensi dell'art. 348 c.p.c. all'udienza del giorno 18 giugno 2025, dandone comunicazione a mezzo pec al difensore dell'appellante.
Alla detta udienza, nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'appellata, siccome non costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Tanto premesso, l'art. 348 c.p.c. dispone che se l'appellante non compare alla prima udienza, il collegio rinvia la causa ad una udienza successiva;
se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile.
Deve dunque dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Non vi è luogo a provvedere, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 4121/2024 in data 17/8/2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese dichiara improcedibile l'appello proposto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE pagina 2 di 3 (firma digitale)
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