Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Pesaro alla Via San Parte_1 C.F._1
Francesco, 52 presso lo studio dell'Avv. Silvia Pierini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_2 C.F._2
Campania alla Via G. Ferraris II traversa, 37 presso lo studio dell'Avv. Anna Poziello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 17.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano il
14.2.1998, dal quale sono nati quattro figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio
2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pesaro nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
1320/2018 del Tribunale di Pesaro (pubblicata il 21 dicembre 2018), passata in giudicato;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- I figli, ormai maggiorenni sono tutti economicamente autosufficienti;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano il 14.2.1998 (atto n. 3, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) tra (nato a [...] Parte_1
l'8.12.1970) e (nata ad [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Parte_2
motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARZANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
2 V.G. n. 625/2025
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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