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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 2250/2024 R.G. promosso da
, nato in [...] /RJ (Brasile) il 24.12.1980, in proprio Parte_1
e, unitamente alla sig.ra nata in [...]çalo/RJ Parte_2
(Brasile) il 25 .10.1977, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne
, nato in [...] /RJ (Brasile) il Persona_1
10.03.2008, tutti residenti in [...]das Ostras/RJ (Brasile) alla Rua Rio de Janeiro , s/n,
Condominio Viverde I, Casa 4, Extensão do Bosque;
Controparte_1
nato in [...]/RJ (Brasile) il 15.02.1955 ed ivi residente alla Avenida
[...]
Carvalho, n. 958, Centro;
nata in [...]/RJ Parte_3
(Brasile) il 07.10.1991 ed ivi residente alla Avenida Carvalho, n. 958, Centro, tutti con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Casella del foro di Napoli, (C.F. ), C.F._1
presso il quale sono elettivamente domiciliati come da procure in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza pagina 1 di 10 CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “I. nel merito, ACCERTARE
E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis — dalla nascita — in favore del sig. , nato in [...]/RJ Parte_1
(Brasile) il 24.12.1980 e del proprio figlio minore Persona_1
, nato in [...]/RJ (Brasile) il 10.03.2008, nonché del sig.
[...] [...]
nato in [...]/RJ (Brasile) il 15.02.1955 e della sig.ra Controparte_1
nata in [...]/RJ (Brasile) il 07.10.1991, stante Parte_3 la sussistenza dei presupposti previsti ex lege e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
II. per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, CON ATTRIBUZIONE AL SOTTOSCRITTO AVVOCATO ANTICIPATARIO.” Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/02/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nato in [...] il [...] da RI e Persona_2 [...]
successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai Per_3
naturalizzarsi brasiliano, (docc.2-18).
Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 7/01/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 7/05/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Poiché il non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la Controparte_2
contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
pagina 2 di 10 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il Persona_2
tramite della di lui figlia nata in [...] ed ivi sposatasi con cittadino Persona_4 straniero nell'anno 1929, ai due figli di quest'ultima dai quali i ricorrenti discendono,
pagina 3 di 10 (docc.1-4-5). Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte attrice ha pieno interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del
Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.
1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è Persona_2
registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e pagina 4 di 10 politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. )
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
pagina 5 di 10 Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la Persona_4
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla ai figli e , nati anch'essi in Persona_5 Persona_6
epoca precostituzionale, i quali, in mancanza di evidenze di segno contrario, hanno potuto trasmetterla ai rispettivi discendenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che dal matrimonio di con , celebrato in Persona_2 Persona_7
Brasile nell'anno 1907, nasceva in data 24.08.1909 in Miracema/RJ, la figlia Per_4
(docc.3-4). Questa contraeva matrimonio in data 25.02.1928 con
[...] Controparte_3
con cui generava il figlio , nato il [...], (doc. 6) e, Persona_5
successivamente, la figlia , nata il [...] (doc.7). Persona_6
- Discendenti ramo familiare Persona_5
in data 02.09.1950 sposava e dalla loro Persona_5 Persona_8
unione nasceva in data 21.01.1954 , Persona_9
(docc.8-9), che il 29.12.1979 contraeva matrimonio con con il Persona_10
quale ha generato il ricorrente , nato in [...] /RJ Parte_1
(Brasile) il 24.12.1980, (doc.11). Il predetto, a sua volta, ha contratto matrimonio in data
07.02 .2004 con (da sposata , Parte_2 Parte_2
(doc.12); dalla loro unione è nato il [...] in [...] /RJ (Brasile) Per_1
, ricorrente minorenne rappresentato in giudizio dai Parte_2
genitori, (doc.13).
pagina 6 di 10 - Discendenti ramo familiare Persona_6
in data 28.11.1951 (da coniugata contraeva Persona_6 Persona_11
matrimonio con (doc.14); dalla loro unione nasceva in Persona_12
Miracema/RJ (Brasile) il 15.02.1955 il ricorrente Controparte_1
(doc.15). Questi, in data 10 .03.1984 ha contratto matrimonio con
[...] Per_13
e da questa unione è nata in [...]/RJ (Brasile) il 07.10.1991 la ricorrente CP_4
(docc.16-17). Parte_4
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non si è mai naturalizzato Persona_2
brasiliano come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.18).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11,
n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di pagina 7 di 10 trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di pagina 8 di 10 forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
pagina 9 di 10 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Casella, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 2250/2024 R.G. promosso da
, nato in [...] /RJ (Brasile) il 24.12.1980, in proprio Parte_1
e, unitamente alla sig.ra nata in [...]çalo/RJ Parte_2
(Brasile) il 25 .10.1977, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne
, nato in [...] /RJ (Brasile) il Persona_1
10.03.2008, tutti residenti in [...]das Ostras/RJ (Brasile) alla Rua Rio de Janeiro , s/n,
Condominio Viverde I, Casa 4, Extensão do Bosque;
Controparte_1
nato in [...]/RJ (Brasile) il 15.02.1955 ed ivi residente alla Avenida
[...]
Carvalho, n. 958, Centro;
nata in [...]/RJ Parte_3
(Brasile) il 07.10.1991 ed ivi residente alla Avenida Carvalho, n. 958, Centro, tutti con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Casella del foro di Napoli, (C.F. ), C.F._1
presso il quale sono elettivamente domiciliati come da procure in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza pagina 1 di 10 CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “I. nel merito, ACCERTARE
E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis — dalla nascita — in favore del sig. , nato in [...]/RJ Parte_1
(Brasile) il 24.12.1980 e del proprio figlio minore Persona_1
, nato in [...]/RJ (Brasile) il 10.03.2008, nonché del sig.
[...] [...]
nato in [...]/RJ (Brasile) il 15.02.1955 e della sig.ra Controparte_1
nata in [...]/RJ (Brasile) il 07.10.1991, stante Parte_3 la sussistenza dei presupposti previsti ex lege e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
II. per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, CON ATTRIBUZIONE AL SOTTOSCRITTO AVVOCATO ANTICIPATARIO.” Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/02/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nato in [...] il [...] da RI e Persona_2 [...]
successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai Per_3
naturalizzarsi brasiliano, (docc.2-18).
Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 7/01/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 7/05/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Poiché il non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la Controparte_2
contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
pagina 2 di 10 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il Persona_2
tramite della di lui figlia nata in [...] ed ivi sposatasi con cittadino Persona_4 straniero nell'anno 1929, ai due figli di quest'ultima dai quali i ricorrenti discendono,
pagina 3 di 10 (docc.1-4-5). Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte attrice ha pieno interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del
Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.
1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è Persona_2
registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e pagina 4 di 10 politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. )
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
pagina 5 di 10 Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la Persona_4
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla ai figli e , nati anch'essi in Persona_5 Persona_6
epoca precostituzionale, i quali, in mancanza di evidenze di segno contrario, hanno potuto trasmetterla ai rispettivi discendenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che dal matrimonio di con , celebrato in Persona_2 Persona_7
Brasile nell'anno 1907, nasceva in data 24.08.1909 in Miracema/RJ, la figlia Per_4
(docc.3-4). Questa contraeva matrimonio in data 25.02.1928 con
[...] Controparte_3
con cui generava il figlio , nato il [...], (doc. 6) e, Persona_5
successivamente, la figlia , nata il [...] (doc.7). Persona_6
- Discendenti ramo familiare Persona_5
in data 02.09.1950 sposava e dalla loro Persona_5 Persona_8
unione nasceva in data 21.01.1954 , Persona_9
(docc.8-9), che il 29.12.1979 contraeva matrimonio con con il Persona_10
quale ha generato il ricorrente , nato in [...] /RJ Parte_1
(Brasile) il 24.12.1980, (doc.11). Il predetto, a sua volta, ha contratto matrimonio in data
07.02 .2004 con (da sposata , Parte_2 Parte_2
(doc.12); dalla loro unione è nato il [...] in [...] /RJ (Brasile) Per_1
, ricorrente minorenne rappresentato in giudizio dai Parte_2
genitori, (doc.13).
pagina 6 di 10 - Discendenti ramo familiare Persona_6
in data 28.11.1951 (da coniugata contraeva Persona_6 Persona_11
matrimonio con (doc.14); dalla loro unione nasceva in Persona_12
Miracema/RJ (Brasile) il 15.02.1955 il ricorrente Controparte_1
(doc.15). Questi, in data 10 .03.1984 ha contratto matrimonio con
[...] Per_13
e da questa unione è nata in [...]/RJ (Brasile) il 07.10.1991 la ricorrente CP_4
(docc.16-17). Parte_4
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non si è mai naturalizzato Persona_2
brasiliano come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.18).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11,
n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di pagina 7 di 10 trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di pagina 8 di 10 forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
pagina 9 di 10 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Casella, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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