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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 06/12/2022, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01936/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2020, proposto da
LI AT, rappresentata e difesa dall'avvocato David Manni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Presicce - Acquarica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla diffida notificata il 20/02/2020, con cui la ricorrente ha invitato il Comune di Presicce-Acquarica a concludere il procedimento di ritipizzazione dell’immobile di sua proprietà;
nonché per la conseguenziale condanna del Comune di Presicce-Acquarica a provvedere sull’anzidetta istanza rimasta inevasa e a concludere il procedimento avviato con istanza prot. n. 2863 del 14.05.2019, e quindi a imprimere la doverosa tipizzazione urbanistica all’immobile di proprietà della ricorrente, approvando in via definitiva la variante al P.R.G. già adottata, con nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Presicce - Acquarica;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR onde ottenere l’accertamento della illegittimità del silenzio “serbato dal Comune di Presicce-Acquarica sull’istanza-diffida notificata dalla ricorrente il 20/02/2020 per la conclusione del procedimento di ritipizzazione dell’immobile di sua proprietà”, con la conseguente condanna del comune “a provvedere sull’anzidetta istanza rimasta inevasa e a concludere il procedimento avviato con istanza prot. n. 2863 del 14.05.2019, e quindi ad imprimere la doverosa tipizzazione urbanistica all’immobile di proprietà della ricorrente, approvando in via definitiva, ai sensi dell’art. 16 L.R. 56/1980, la variante al P.R.G. già adottata”;
- con sentenza n. 116/2021 del 25.01.2021 questo TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo del Comune di Presicce-Acquarica di concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica con un provvedimento espresso “ nel termine di 90 gg. dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza, decorsi i quali si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico dell’Amministrazione intimata ”;
- stante l’inerzia del comune, la sig.ra AT, con istanza in data 27.05.2021, ha chiesto la “nomina del Commissario ad Acta ai sensi dell’art. 117 co. 3 c.p.a. nel giudizio n. 471/2020, definito con sentenza n. 116/2021”;
- in data 26.09.2022, parte ricorrente ha prodotto in atti la deliberazione di G.R. n. 97 del 5.9.2022, con cui la Regione Puglia ha deciso di approvare, “ ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la variante al PRG relativa alla ritipizzazione di area, destinata a sede stradale per prolungamento di Vico Carlo Casciaro, con apertura su via Giannuzzi, come zona “B2 - completamento edilizio” in ottemperanza alla Sentenza del TAR del 13 gennaio 2021, resa su ricorso n. 471/2020 ”;
Considerato che:
- la predetta deliberazione costituisce puntuale esecuzione del giudicato;
- nella camera di consiglio del 23.11.2022 la predetta circostanza è stata confermata dal difensore della ricorrente, il quale ha quindi dichiarato che è venuto meno l’interesse alla nomina del Commissario ad acta;
Ritenuto che le predette sopravvenienze determinano il non luogo a provvedere sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 27.05.2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dichiara il non luogo a provvedere sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 27.05.2021.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO