Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice DE lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni DEle parti, precisate all'udienza odierna nelle note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 15740/24 R. G.
TRA
, nata a [...] il 31 Parte_1 CodiceFiscale_1
maggio 2003, residente a [...], rappresentato e difeso per procura a margine DE presente atto depositata telematicamente dall'Avv. Gianluca Speranza
(C.F.: ; PEC: ;tel 08118110694 ) C.F._2 Email_1 presso il cui studio in RR DE GR , via Martiri D'Africa n°30 , elegge il proprio domicilio ricorrente
E
C.F. , con sede legale in Napoli, al Controparte_1 P.IVA_1
Corso Umberto I n°38, in persona DE LRPT, Sig. C.F. Persona_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata al presente atto da C.F._3 intendersi procura in calce ai sensi DEl'art.18 co.5 D.M. Giustizia n.44/2001 sostituito dal
D.M. Giustizia n.48/2013, dall'Avv. Maria Ciceraro, C.F. , unitamente C.F._4
alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio in Portici alla Via Diaz n.154 ove il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste dal vigente codice di procedura civile al n. 081/7761879 di fax nonché al seguente indirizzo PEC:
Email_2
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.24 innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice DE Lavoro, parte ricorrente riferiva:
1) di aver lavorato con contratto di tirocinio a tempo parziale orizzontale 24 ore settimanali presso la Società Antica Bottega Borbonica srl, nelle sedi di Napoli al C.so Umberto I
n° 38 ed in Portici al negozio Barton al Viale Leonardo Da Vinci n°65, dal 06 marzo
1
2) di aver percepito nell'anno in cui ha lavorato la somma totale di € 4.473,00;
3) di avere la sig.ra svolto attività di commessa presso i negozi Parte_1
DEla in Napoli e Portici dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle Controparte_1
ore 16.30 alle ore 20.15;
4) di aver fruito di una settimana di ferie non retribuita nel mese di agosto 2023 e di aver lavorato durante il mese di dicembre 2023 tutti i giorni DEla settimana domeniche comprese con orario continuato svolgendo anche mansioni superiori alla sua qualifica di commessa di vendita al minuto, e che nulla percepiva per il lavoro effettivamente svolto e previsti dal CCBL né TFR come prevede la legge;
5) di aver diritto alle differenze retributive per € 19.936,82;
6) di aver costituito in mora la convenuta società in data 22/04/2024 senza esito.
Tutto quanto premesso, chiedeva:
“Accertare e dichiarare la Sig.ra il riconoscimento DE rapporto di Parte_1
lavoro subordinato dal 06 marzo 2023 al 25 marzo 2024 quale dipendente con qualifica di commessa DEle vendite al minuto inquadrato dal contratto collettivo di riferimento
Commercio e Terziario presso la Controparte_1
2) Condannare la in nome e per conto DE l.r.p.t., corrispondere Controparte_1
alla Sig.ra tutte le spettanze in differenza dovute come da legge Parte_1
per la somma di euro 19.936,82 di cui 1500,00 per il mancato pagamento DE TFR, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali o DEla somma che il Giudice riterrà opportuna anche avvalendosi di CTU
3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite DE presente giudizio, IVA e CPA e spese generali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di DE dovuto al saldo.
4) Invita il convenuto a costituirsi nei modi di legge e nei termini di rito almeno dieci giorni prima DEl'udienza di discussione, avvisandolo che in difetto sarà dichiarata la contumacia ed incorrerà nelle decadenze di legge “
Si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva la nullità DE ricorso, DE quale chiedeva comunque il rigetto nel merito.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa, all'esito DEla camera di consiglio, mediante deposito telematico DEla sentenza.
2 Va, pregiudizialmente, affrontata la questione di nullità DE ricorso introduttivo rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado DE giudizio.
Il ricorso, al pari DEla citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 DEl'art. 414 cpc. La carenza, infatti, DEla individuazione DE giudice adito, DEla parte e DEl'oggetto DEla domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento DElo scopo DEl'atto (art. 156 cpc).
Sicché, ove il ricorso sia privo DEl'esatta determinazione DEl'oggetto DEla domanda o DEl'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso –avendo la norma carattere imperativo– è affetto da nullità, in applicazione DEle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione DEla controparte (Cass. n.
13066 DE 29.12.97; Cass. n. 6778 DE 15.6.91).
Sotto il profilo DEl'individuazione DEle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento DEla Cassazione che subordina la nullità DEl'atto introduttivo DE giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base DEl'esame complessivo DEl'atto e DEla documentazione prodotta, DE petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché DEle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento DEla pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass.
18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Alla stregua DEle suesposte argomentazioni, si ritiene che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato inammissibile, conformemente alla richiesta di parte convenuta, per violazione DEle disposizioni DEl'art. 414 c.p.c. in quanto il ricorrente ha omesso di esporre compiutamente le circostanze di fatto su cui fonda la propria domanda.
In particolare difetta, nell'esposizione contenuta nel ricorso, ogni chiarezza espositiva in relazione ai fatti posti alla base DEla domanda tanto da rendere incomprensibile innanzitutto alle parti convenute ma anche a questo giudice fatti e pretese azionate.
Nella prospettazione DEla ricorrente viene pressoché DE tutto omessa la compiuta, chiara, corretta ed intellegibile descrizione dei fatti, degli eventi, dei rapporti, DEle mansioni.
È utile, peraltro, ricordare che gli elementi di fatto e di diritto posti a base DEle rispettive domande e richieste (anche probatorie) DEle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali DEla controversia (Cass. Sezz. Un. 17 giugno 2004, n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito di lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base DEle diverse domande e/o istanze DEl'attore e DE
3 convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (cfr. al riguardo: Cass.
Sez.Un. 17 giugno 2004, n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8202;
Cass., sez. Un. 23 gennaio 2002, n. 761).
Il che esclude la possibilità che le lacune degli atti introduttivi possano essere colmate con note difensive, se non a seguito di ordinanza emessa dal giudice ai fini DEl'integrazione DE ricorso.
Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la nullità DE ricorso introduttivo DE presente giudizio, perché privo DEl'esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto rappresentanti i presupposti posti a base DEle domande.
Tale nullità non è sanabile ex art. 164 c.p.c.
In proposito, non si ignora che di recente la Cassazione ha avuto modo di affrontare, sia pure in obiter dictum, il tema DEl'applicabilità al processo DE lavoro DEl'art. 164 c.p.c., risolvendolo in senso affermativo (Cass. sez. un. 17.6.2004 n. 11353). In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'art. 164 c.p.c. sia applicabile anche al rito DE lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e DE lavoro, a seguito DEla riforma DE codice di procedura civile avviata con la l. 26.11.1990 n. 353.
In contrario, deve osservarsi che proprio sul punto in esame permangono - recte, sono state introdotte - insormontabili differenze tra il processo civile ordinario e quello DE lavoro: ed infatti, già prima DEla non ancora in vigore riforma DE codice di rito (d.l. 14.3.2005 n. 35) - che per quanto si dirà appresso ha confermato dette differenze - per effetto DEla novella DE
1995 (d.l. 18.10.1995 n. 432 conv. in l. 20.12.1995 n. 534), applicabile ratione temporis al caso di specie, nel rito ordinario era stata inserita un'udienza sostanzialmente interlocutoria, quella prevista dall'art. 180 c.p.c., in cui il giudice si limitava ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 102 comma 2, 167, 182 e 291 comma 1, e, per quanto in questa sede rileva, 164
c.p.c. Il giudice, pertanto, a tale udienza fissava alla parte attrice termini e modalità per sanare i vizi di nullità DEl'atto introduttivo. Quindi, ai sensi DE comma 2 DEl'art. 180 «fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio». Coerentemente, l'art. 183 comma 4
c.p.c. stabiliva che in questa seconda udienza l'attore poteva a sua volta «proporre le
4 domande e le eccezioni che siano conseguenza DEla domanda riconvenzionale o DEle eccezioni proposte dal convenuto».
Come si vede, pertanto, nel rito ordinario fu previsto un meccanismo basato sulla articolazione DEla prima fase DE processo in due udienze, con uno spostamento DEle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima DEla seconda udienza.
Ben diverso il regime di preclusioni e decadenze DE processo DE lavoro, dove il convenuto deve proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine di 10 giorni prima DEl'udienza, all'atto DEla costituzione in giudizio (art. 416 comma 2
c.p.c.). L'applicazione DEl'art. 164 c.p.c., anche prima DEla riforma DE 2005, avrebbe comportato, pertanto, una sostanziale vanificazione di tale sistema, aprendo la via ad un prolungamento DE processo DE tutto incompatibile con la struttura e la finalità DE processo DE lavoro. Il Giudice, infatti, avrebbe dovuto necessariamente, ed in assenza di qualunque disposizione normativa che lo autorizzasse (a meno di voler ritenere applicabile anche l'art. 180 c.p.c. al rito DE lavoro, e con esso DEl'art. 183 comma 2, che avrebbe finito con il sovrapporsi alla compiuta disciplina DEl'art. 420 c.p.c.), consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma, questa, che avrebbe dovuto pertanto ritenersi abrogata in parte qua.
In tal senso, peraltro, la giurisprudenza è sempre stata ferma.
In proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 DE 14.1.1977, ha chiarito che sussistono a carico DE ricorrente i medesimi obblighi che l'art. 416 c.p.c. pone a carico DE convenuto, con la conseguenza che il ricorrente deve formulare una domanda dettagliatamente precisata, sia nella causa petendi che nel petitum. Trattasi, ad avviso DEla
Corte, di precetto sancito a pena di nullità ai sensi DEl'art. 156 c.p.c., perché la sua violazione determina l'inidoneità DE ricorso al raggiungimento DElo scopo, consistente nell'instaurazione di un valido contraddittorio, garantendo al convenuto un compiuto esame DEle tesi DEla parte attrice, al fine di svolgere a sua volta le proprie difese. Ma la finalità è anche quella di porre il giudice in condizioni di essere reso compiutamente edotto DE thema decidendum, ai fini di una celere decisione DEla causa fin dall'udienza di discussione.
La Suprema Corte, a sua volta, ha affermato che nel processo DE lavoro, improntato ai criteri DEla concentrazione e celerità, sono imposte con carattere imperativo la presentazione e la puntualizzazione DEla domanda e DEle eccezioni, sotto il profilo dei fatti esposti e DEle ragioni di diritto sostenute (Cass. sez. lav., 23 novembre 1985, n. 5843); considerate infatti la sua formulazione e l'intenzione DE legislatore, quale rivelata dai lavori preparatori DEla
5 disciplina DE nuovo rito DE lavoro (le cui caratteristiche essenziali si compendiano nell'oralità, nell'immediatezza e nella concentrazione degli atti processuali, nonché nell'accentuata ufficialità DE processo, cui deve corrispondere una collaborazione intensa con il giudice), la norma DEl'art. 414 n. 3, 4 e 5 - secondo cui il ricorso deve contenere la determinazione DEl'oggetto DEla domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi - ha carattere imperativo, sicché dall'inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità DE ricorso (Cass. sez. lav., 23 novembre 1985, n. 5843). A meno che, ma non è quanto si verifica nel caso di specie, non sia possibile individuare esattamente gli elementi suddetti attraverso l'esame complessivo DEl'atto (Cass. Sez. Lav. 18 giugno
2002, n. 8839).
Ne consegue una nullità che, in quanto trascendente l'interesse DEle parti ed attinente alla possibilità di funzionamento DE processo, è rilevabile anche d'ufficio e non è assolutamente sanabile. In particolare, non possono valere a sanare la nullità la costituzione DE convenuto,
l'integrazione successiva DEla domanda (Cass. Sez. Lav. 7 luglio 1999 n. 7089), il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio (Cass. Sez. Lav. 19 febbraio 1991, n. 1740), allegazione di documentazione non offerta in comunicazione (Cass. Sez. Lav. 18 ottobre 2002 n. 14817), e più in generale DElo svolgimento di attività processuale (Cass. Sez. Lav. 18 marzo 1999, n.
2519), ovvero l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., atteso che quest'ultima norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici "irregolarità " (Cass. Sez. Lav. 4 aprile 1991 n. 3510); in particolare, non può attendersi la integrazione DEl'atto difettoso dal corso DEl'istruttoria, in quanto nel nostro ordinamento l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento DE primo se non sia adempiuto il secondo (così Cass.
Sez. lav. 4 aprile 1987 n. 3298); inoltre, a parte la dubbia compatibilità di tale modus procedendi con il principio di concentrazione, così facendo si metterebbe a repentaglio il principio costituzionale DEla ragionevole durata DE processo, principio che verrebbe inesorabilmente violato qualora si consentisse di procrastinare i tempi DEla fase iniziale DE giudizio onde acquisire - peraltro senza certezza sul risultato- gli elementi necessari per fissare il thema decidendum.
Non va, peraltro, omesso di considerare che se le parti devono formulare la prova per testimoni mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascun teste deve essere interrogato (art. 244 c.p.c.), è evidente come le denunciate omissioni comporterebbero l'assoluta impossibilità di procedere ad una istruttoria esauriente, ai fini DEl'accertamento DEla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento DEla domanda.
6 Ciò che non di rado si traduce, allorché si ritenga di obliterare il fondamentale vaglio DEl'ammissibilità DE ricorso, in un giudizio destinato, con ogni probabilità, a sfociare in una pronuncia di rigetto per mancata prova DE fatto costitutivo ai sensi DEl'art. 2697 c.c.
Va, inoltre, osservato, al riguardo, che il mancato rilievo da parte DE giudice di siffatto vizio DE ricorso, si riverbererebbe sull'intera attività istruttoria dallo stesso compiuto, e sulla sentenza che definisse il giudizio, vizio, questo, che potrebbe essere fatto valere tanto in sede di appello quanto in sede di legittimità, risolvendosi in un error in procedendo, rilevante ai sensi DEl'art. 360 n. 4 c.p.c. (e sul punto, si ribadisce, non può ritenersi difforme la pronuncia DEle sezioni unite n. 11353/2004, che solo in obiter ha affrontato la questione).
Ed è, pertanto, importante sottolineare come un'impostazione rigorosa DE giudizio, fin dal primo grado, lungi dal danneggiare il ricorrente, si risolva in una tutela effettiva DEle sue ragioni, tenuto conto, da un lato, che in tal modo si consente al processo di sfociare nel minor tempo possibile in una pronuncia di merito, basata su una istruttoria celere ed esauriente, e, dall'altro, che se è vero che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, è altresì vero che una eventuale riforma nei successivi gradi comporterebbe, con ogni probabilità, il sorgere di obblighi restitutori, tanto più gravosi quanto maggiore è l'entità DEla condanna pronunciata e già eseguita al momento DEla decisione sull'impugnazione. In altri termini, ove il giudice di primo grado consentisse ad un processo viziato di proseguire fino ad una decisione nel merito, la caducazione di tale decisione finirebbe con il danneggiare gravemente la parte che ha ragione, parte che, nel processo DE lavoro, ben può essere il contraente debole nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
A rafforzare l'espresso ordine di motivi, è intervenuta con una pronuncia recente la Corte di Cassazione, affermando che nel rito DE lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo quando sia privo DEl' esatta determinazione DEl'oggetto DEla domanda o DEl'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base DEla domanda stessa;
e che tale nullità non è sanabile attraverso un' opera di integrazione DE contenuto DE ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo, il "thema decidendum" DEla controversia essere individuato in forma esauriente e chiara sulla base DE solo atto introduttivo DEla lite (cfr. la sentenza n. 13825 DE 27.05.2008).
Alla stregua DEle esposte considerazioni, conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità DE ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) dichiara la nullità DE ricorso;
7 b) condanna la parte ricorrente alla refusione DEle spese di lite che si liquidano in €.1400 oltre IVA e CPA.
Napoli, 13.01.25
Il Giudice
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