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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 20/11/2025 N. 9071/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RU IU e dell'avv. VESCOVINI ALBERTO
RICORRENTE contro
con sede legale in Roma, Via del Gesù 62, C.F./P.iva: Controparte_1
, P.IVA_1
RESISTENTE contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18.7.25
ha convenuto in giudizio , chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Voglia questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 1) Condannare la convenuta per i motivi ed i titoli esposti esposti in narrativa a corrispondere alla ricorrente l'importo di € lordi 2.810,52, di cui € 681,85 a titolo di TFR ovvero il diverso importo che risultasse dovuti in corso di causa, anche all'esito di espletanda CTU tecnico contabile;
• Con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi;
• Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso gli altri;
• Con sentenza provvisoriamente esecutiva. La resistente, pur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non si è costituita, sicché alla udienza del 20.11.25 ne è stata dichiarata la contumacia Alla medesima udienza, la causa è stata discussa e, ad esito della camera di consiglio, decisa. Tanto premesso si rileva quanto segue. La ricorrente allega e documenta di aver prestato servizio presso il bar tavola calda gestito dalla convenuta e sito a Milano alla Via Castelvetro Ludovico 32, all'interno dell'Ospedale Vittore Buzzi;
ciò dal 10.6.2024 al 31.1.2025, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Cifa Turismo Pubblici Esercizi, mansioni di aiuto barista, orario di lavoro di 30 ore settimanali (cfr. docc.2, 3, 4 allegati al ricorso). deduce altresì di aver prestato servizio attivo sino alla Parte_1 scadenza contrattuale del giorno 31/1/25, senza mai godere di ferie e/o permessi né tanto meno di giorni di malattia. Ella si duole del fatto che la datrice di lavoro non avrebbe mai corrisposto la retribuzione per il mese di gennaio 2025, il TFR e le competenze di fine rapporto (né le avrebbe mai consegnato i relativi prospetti paga, nonostante il sollecito avanzato per il tramite il proprio legale in data 24 marzo 2025). La lavoratrice quantifica quindi le spettanze asseritamente dovutele a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di gennaio 2025, ratei tredicesima mensilità (art. 56 CCNL) premio presenza (art. 57 CCNL), saldo permessi e ROL maturati e non goduti (art. 67 CCNL), saldo ferie (art. 77 CCNL) e festività di legge maturate e non goduto, TFR (art. 2120 c.c.) avuto riguardo alle tabelle retributive del CCNL Commercio e terziario CIFA – CONFSAL;
ciò per il complessivo importo di € lordi 2.810,52, di cui € 681,85 a titolo di TFR. Il ricorso, appare fondato e merita quindi accoglimento. È documentale in causa che la ricorrente sia stata assunta dalla convenuta a far data dal ciò dal 10.6.2024 al 31.1.2025, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Cifa Turismo Pubblici Esercizi, mansioni di aiuto barista, orario di lavoro di 30 ore settimanali (cfr. docc.2, 3, 4 allegati al ricorso). Parte ricorrente ha offerto in produzione conteggi basati sulle buste paga emesse dalla datrice da giugno 2024 a dicembre 2024 incluso- dalle quali ben può evincersi – in correlata applicazione della disciplina contrattuale individuale e collettiva applicabile al rapporto- come questa sia rimasta creditrice nei confronti della datrice, per complessivi euro 2.810,52 lordi di cui € 681,85 a titolo di TFR. I conteggi offerti dalla lavoratrice in uno al ricorso appaiono senza dubbio coerenti proprio perché eseguiti sulla base delle buste paga come emesse dalla Società in corso di rapporto, nonché delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di settore (anch'esso offerto in produzione). La ricorrente ha compiutamente reso spiegazione dell'ammontare del quantum preteso ed ha ampiamente documentato di aver nel tempo rivendicato quanto dovutole, senza alcun esito. Come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009). Parte resistente, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere. Ne consegue che la resistente dovrà senz'altro essere condannata a corrispondere alla ricorrente gli importi come meglio specificati in dispositivo. Tali importi, come già detto, appaiono correttamente conteggiati dalla parte ricorrente sulla base delle risultanze dei cedolini paga prodotti, nonché rispondenti ai criteri di conteggio di cui alla normativa del CCNL applicabile.
2 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità a quanto disposto dal DM 55/2014, sono poste a carico della parte resistente, integralmente soccombente e ciò secondo l'ordinario criterio di cui all'art 91 c.p.c., con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna in persona del proprio rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere a la somma lorda di € € lordi 2.810,52, di Parte_1 cui € 681,85 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo per differenze retributive per i titoli dedotti in giudizio;
2) condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 1.300, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 20.11.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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