Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1949, n. 851
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1949
Art. 1.
Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall' art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 , e' stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in L. 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
L'autorizzazione di cui all' articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121 , viene corrispondentemente ridotta, di L. 26.000.000.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1949