Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: graduatorie di
III fascia – personale ATA REPUBBLICA ITALIANA
– riconoscimento del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO servizio di leva non in costanza di rapporto di IL TRIBUNALE DI FERRARA lavoro
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 23/05/2025, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 710/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI PALMA CARMEN come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ); (C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott. Per_1
; RESISTENTI
[...]
• tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, dell Controparte_4
, in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2024-2027, i quali subirebbero
[...] un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;
OGGETTO: graduatorie di III fascia – personale ATA – riconoscimento del servizio di leva non in costanza di rapporto di lavoro
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 18/10/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio l'amministrazione scolastica in intestazione dinanzi al Tribunale di Ferrara per ivi sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto un punteggio superiore (di 6 punti in ragione d'anno) a quello attribuitogli nelle
1
Deduceva nello specifico di avere svolto il servizio militare dal 6.12.1993 al
23.11.1994 presso Scuola di artiglieria contraerei 7^ comando e di avere perciò ottenuto, in forza del D.M. 89/2024 un punteggio ridotto di soli 0,60 punti anziché di
6 punti come previsto dalla legge.
Richiamava sul punto le seguenti fonti normative:
- l'art.52 della Costituzione stabilisce, al comma 2, che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici.”.
E, per dare attuazione a questo precetto Costituzionale:
- l'art. 62 della Legge n.312/1980 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”) stabilisce che “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al perdonale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”;
- l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- l'art. 2050, comma 1 e 2, del D. Lgs. n.66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) stabilisce che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”;
“2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro”.
La parte ha affermato che le fonti sopra richiamate non prevedevano alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e servizio prestato non in costanza di rapporto, posto che il cittadino che viene chiamato a prestare servizio militare di leva o civile ad esso equiparato quando ha in corso un rapporto d'impiego è pregiudicato, nella sua “posizione di lavoro”, nella stessa misura in cu lo è il cittadino che venga chiamato alla leva quando non ha in corso alcun rapporto d'impiego.
Ha richiamato sul punto l'orientamento espresso dalle alte corti sull'argomento: Cassazione, Sez. Lavoro ordinanza del 2.3.2020, n. 5679 - relativa
2 ai docenti ma valida anche per il personale ATA - e pronunce successive, nonché
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 7383/2022 e sentenza n. 266/2023.
2. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice amministrativo, essendo stata dedotta la illegittimità del D.M. n. 89/2024 recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
che dell Controparte_5 Controparte_6
(rectius
[...] Controparte_7 [...]
). Controparte_7
Ha resistito anche nel merito, osservando come le norme richiamate da controparte non possano essere interpretate nel senso estensivo dalla stessa proposto. Ha richiamato a sostegno della sua posizione la recente pronuncia della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 392/2023, depositata il
17.07.2023 oltre a precedenti di questo Tribunale.
3. La causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni, senza necessità di ulteriore istruttoria.
4. Va disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che il ricorrente pone in discussione un atto di gestione della graduatoria.
Come già evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in caso analogo (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4318 del 20/02/2020, Rv. 657195 – 01), si osserva che anche il decreto ministeriale impugnato, “lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio”, circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria;
dette norme “non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra
- come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”.
5. Quanto alla eccezione di legittimazione passiva dell Controparte_2
e dell si osserva che le strutture
[...] Controparte_7 dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni Cont organizzative del e che “l' può comparire quale organo rappresentante CP_1
legittimato (ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c. Sicché parte in causa, ove si tratti di
3 contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di docenti ed amministrativi, dovrà essere comunque Cont Cont il per quanto rappresentato dall' e non l' in quanto tale. Nessuna capacità CP_9 processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti …” (così, in parte motiva, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021, Rv. 662828 – 01).
6. Quanto al merito, questo giudicante, in consapevole dissenso rispetto all'orientamento già espresso in precedenti pronunce da questo Tribunale sulla questione, ed a seguito di un ulteriore approfondimento della materia, ritiene che il ricorso sia infondato.
Sul punto richiama come precedenti conformi sentenze del Tribunale di
Ferrara – Sezione Lavoro n. 24/2024, n. 71/2024 e n. 77/2024, prodotte dalla parte convenuta.
Ad ogni buon conto si rileva che il ricorrente richiama a suo favore richiama l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido
a tutti gli effetti” (identica statuizione è prevista dall'art. 485, comma 7 della legge con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente).
L'art. 2050 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare) il quale ai primi due commi, prevede:
“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Tali disposizioni non stabiliscono in nessuna loro parte che è obbligo dell'Amministrazione attribuire al servizio militare di leva (o equiparato) prestato in costanza di impiego lo stesso punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Al contrario, il primo comma dell'art. 2050 contiene una previsione analoga a quanto oggi prevede il D.M. n. 89/2024 (Allegato A – Avvertenze lett. A), ossia che i periodi di effettivo servizio militare o assimilato prestati presso le forze armate
4 sono da valutarsi con lo stesso punteggio attribuito a chi ha prestato un impiego civile in una pubblica amministrazione.
Vi è una ragione in tale differenziazione, ben evidenziata proprio dalla Corte
d'appello di Bologna (sentenza n. 392/2023 depositata il 17 luglio 2023).
Ed infatti “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice di idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento con il quale esso non ha alcuna attinenza” (vedi Consiglio di Stato 22 novembre 2011 n.4259 e 13 dicembre 2017 n.2612). Ed ancora “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore…” ed infine “è giusto riconoscere alla prestazione di un servizio a beneficio della collettività un punteggio utile alla graduatoria, ma la sua misura non può né tantomeno deve essere uguale a coloro che sono già in servizio”.
7. Né può invocarsi la pronuncia della Suprema Corte n. 5679 del 2020 in quanto essa si riferisce al precedente DM 44/2011 il quale aveva previsto, agli stessi fini, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" escludendo in assoluto la benché minima rilevanza al servizio militare o assimilato compiuto fuori dal rapporto di impiego.
La Corte di legittimità, con la sentenza n. 5679/2020 e successivi pronunciamenti conformi, ha fornito l'interpretazione del citato art. 2050, comma
2, spiegando che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. La Corte non ha affermato che le diverse situazioni debbano essere trattate con la parificazione del punteggio.
Ha invero evidenziato che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 ), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1).
5 Ebbene, con il D.M. 89/2024 l'amministrazione scolastica si è adeguata a tale orientamento, prevedendo una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali, prevendo la valutazione del servizio militare svolto fuori dal rapporto di impiego come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
Tale interpretazione non appare in contrasto con i precedenti giurisprudenziali, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente (
Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n. 33151/21; Cass. n. 155127/21) che, come detto, si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima.
Pertanto il D.M. n. 89/2024 risulta conforme a tale enunciato, poiché, da un lato, valuta il servizio militare prestato in epoca anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro e, d'altro lato, attribuisce il medesimo punteggio previsto per i servizi prestati presso altri enti pubblici (cfr. in termini Corte d'appello di Bologna citata, Tribunale Savona sez. lav., 12/09/2023; Tribunale di Chieti, sentenza n.
186/2023 del 18.5.2023; Tribunale di Ancona, 6 aprile 2023; Corte di Appello di
Brescia sentenza n. 329/2022; Tribunale di Bergamo, 20 aprile 2023).
Alla luce di tutte le ragioni che precedono, la domanda non può trovare accoglimento.
8. Si ritiene opportuno compensare integralmente le spese del procedimento, a fronte dell'esistenza nella materia di orientamenti giurisprudenziali contrastanti anche nell'ambito di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell;
respinge nel merito la domanda. Controparte_3
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 23/05/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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