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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/11/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
in persona del suo socio accomandatario (C.F. ),
[...] Pt_3 P.IVA_1 Parte_4
(C.F. ), residente a [...] e
[...] C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_5 C.F._3 Ricorrenti opponenti contro
Controparte_1
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. PUCE
[...] P.IVA_2 PAOLO RO
Resistente opposta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti per la sua emissione come da narrativa e/o per ogni e qualsivoglia motivazione, adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
sempre in via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto in quanto è palese che il credito non sia né certo né esigibile e che l'eventuale provvisoria esecutorietà comporterebbe un grave danno e pregiudizio nei confronti dei ricorrenti, vista anche la sua situazione economica;
nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in narrativa e /o per ogni e qualsivoglia motivazione, dichiarare l'inesigibilità del credito azionato dai convenuti ed in ogni caso revocare l'ingiunzione opposta;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, accessori.
Per parte resistente
In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non essendo, l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
pagina 1 di 4 dichiarare improcedibile l'opposizione del di in quanto Controparte_2 Parte_1 promossa oltre il termine stabilito e per l'effetto, dichiarare nei confronti del Controparte_2 di definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1 Nel merito e in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa,
- rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto,
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1964/2024 del 23.12.2024, R.G. 4310/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale debitrice Controparte_3 principale, e i sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_5
quali fideiussori della predetta società, a pagare, in solido, in favore di
[...] [...]
la somma di euro 52.248,79, oltre interessi Controparte_4 moratori al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla notifica del decreto fino al saldo, oltre spese per la procedura di ingiunzione liquidate in euro 2.200,00 per compenso ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva, Cpa e successive occorrende. In via subordinata: per tutte le ragioni esposte in narrativa,
- rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto condannare, in ogni caso, la società Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale e i sigg.ri
[...]
, e quali Parte_1 Parte_4 Parte_5 fideiussori della predetta società, a pagare, in solido, in favore di Controparte_4 la somma di euro 52.248,79 o la diversa somma, maggiore o minore,
[...] che verrà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. i ricorrenti proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1964/2024 del 23.12.2024 con il quale questo Tribunale ingiungeva ai ricorrenti medesimi, in solido tra loro, il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 52.248,79 oltre interessi e spese in forza
[...] Controparte_4 del contratto di mutuo chirografario intercorso con la società Controparte_3
delle fideiussioni prestate dalle persone fisiche indicate.
[...]
A motivo dell'opposizione i ricorrenti deducevano la mancata esplicitazione, da parte della di CP_4 come avesse determinato l'entità del credito residuo;
la nullità parziale delle fideiussioni omnibus redatte dalla banca in conformità allo schema contrattuale ABI, con riferimento alle clausole che, ad esclusivo vantaggio della Banca garantita, derogano gli artt. 1941, 1939 e 1957 c.c. e più precisamente la clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive di nullità dell'obbligazione principale;
la presentazione da parte degli stessi ricorrenti di domanda per la soluzione del sovraindebitamento.
I ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione e, CP_4 nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., in assenza di istanze istruttorie.
***
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società pagina 2 di 4 in quanto tardiva. La notifica Controparte_3 del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso è avvenuta a mezzo pec in data 8.1.2025, come documentato dall'opposta e non contestato in giudizio. il deposito del ricorso in opposizione è avvenuto in data 22.2.2025, oltre la scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c., derivandone la tardività dell'opposizione.
Con riguardo alla posizione degli odierni opponenti, non può che rilevarsi la palese infondatezza dell'opposizione.
La Banca opposta ha allegato documentazione idonea a provare il proprio credito, costituita dal contratto scritto di mutuo e dalle fideiussioni ad esso accessorie, mentre gli opponenti non hanno contestato la ricezione della somma oggetto del mutuo, avendo essi l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto della mutuante alla restituzione di quanto dato a mutuo.
Quanto alla pretesa nullità parziale delle fideiussioni perché conformi ad un modello ABI, si tratta di deduzione la cui assoluta genericità e laconicità ne rivela l'assoluta inconsistenza. Ritenendo che la nullità invocata sia quella derivante dalla violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza, ai sensi dell'art. 2, l. n. 287/1990, deve dirsi che i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, nulla producendo in merito.
In ogni caso, dirimente è considerare che, in assenza di una compiuta e circostanziata eccezione di decadenza della Banca dal diritto di azionare la garanzia fideiussoria, l'eventuale nullità della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non è idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
Infine, del tutto irrilevante è la presentazione della domanda di sovraindebitamento, atteso che la stessa non preclude l'accertamento in giudizio dei crediti vantati verso il debitore sovraindebitato rimasti inadempiuti.
L'opposizione proposta dai ricorrenti persone fisiche, dunque, va rigettata.
Il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
La palese inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, con la quale in sostanza non si fa valere alcuna contestazione vera del credito oggetto di ingiunzione, impongono la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Controparte_3
[...] rigetta l'opposizione proposta dagli altri ricorrenti;
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca opposta, delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca opposta, della somma di € 4.000,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della ammende, della somma di € 500,00 CP_5 ciascuno.
pagina 3 di 4 Busto Arsizio, 29 novembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
in persona del suo socio accomandatario (C.F. ),
[...] Pt_3 P.IVA_1 Parte_4
(C.F. ), residente a [...] e
[...] C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_5 C.F._3 Ricorrenti opponenti contro
Controparte_1
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. PUCE
[...] P.IVA_2 PAOLO RO
Resistente opposta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti per la sua emissione come da narrativa e/o per ogni e qualsivoglia motivazione, adottando ogni conseguente provvedimento di legge;
sempre in via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto in quanto è palese che il credito non sia né certo né esigibile e che l'eventuale provvisoria esecutorietà comporterebbe un grave danno e pregiudizio nei confronti dei ricorrenti, vista anche la sua situazione economica;
nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in narrativa e /o per ogni e qualsivoglia motivazione, dichiarare l'inesigibilità del credito azionato dai convenuti ed in ogni caso revocare l'ingiunzione opposta;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, accessori.
Per parte resistente
In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non essendo, l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
pagina 1 di 4 dichiarare improcedibile l'opposizione del di in quanto Controparte_2 Parte_1 promossa oltre il termine stabilito e per l'effetto, dichiarare nei confronti del Controparte_2 di definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1 Nel merito e in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa,
- rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto,
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1964/2024 del 23.12.2024, R.G. 4310/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale debitrice Controparte_3 principale, e i sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_5
quali fideiussori della predetta società, a pagare, in solido, in favore di
[...] [...]
la somma di euro 52.248,79, oltre interessi Controparte_4 moratori al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla notifica del decreto fino al saldo, oltre spese per la procedura di ingiunzione liquidate in euro 2.200,00 per compenso ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva, Cpa e successive occorrende. In via subordinata: per tutte le ragioni esposte in narrativa,
- rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto condannare, in ogni caso, la società Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale e i sigg.ri
[...]
, e quali Parte_1 Parte_4 Parte_5 fideiussori della predetta società, a pagare, in solido, in favore di Controparte_4 la somma di euro 52.248,79 o la diversa somma, maggiore o minore,
[...] che verrà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. i ricorrenti proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1964/2024 del 23.12.2024 con il quale questo Tribunale ingiungeva ai ricorrenti medesimi, in solido tra loro, il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 52.248,79 oltre interessi e spese in forza
[...] Controparte_4 del contratto di mutuo chirografario intercorso con la società Controparte_3
delle fideiussioni prestate dalle persone fisiche indicate.
[...]
A motivo dell'opposizione i ricorrenti deducevano la mancata esplicitazione, da parte della di CP_4 come avesse determinato l'entità del credito residuo;
la nullità parziale delle fideiussioni omnibus redatte dalla banca in conformità allo schema contrattuale ABI, con riferimento alle clausole che, ad esclusivo vantaggio della Banca garantita, derogano gli artt. 1941, 1939 e 1957 c.c. e più precisamente la clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive di nullità dell'obbligazione principale;
la presentazione da parte degli stessi ricorrenti di domanda per la soluzione del sovraindebitamento.
I ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione e, CP_4 nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., in assenza di istanze istruttorie.
***
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società pagina 2 di 4 in quanto tardiva. La notifica Controparte_3 del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso è avvenuta a mezzo pec in data 8.1.2025, come documentato dall'opposta e non contestato in giudizio. il deposito del ricorso in opposizione è avvenuto in data 22.2.2025, oltre la scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c., derivandone la tardività dell'opposizione.
Con riguardo alla posizione degli odierni opponenti, non può che rilevarsi la palese infondatezza dell'opposizione.
La Banca opposta ha allegato documentazione idonea a provare il proprio credito, costituita dal contratto scritto di mutuo e dalle fideiussioni ad esso accessorie, mentre gli opponenti non hanno contestato la ricezione della somma oggetto del mutuo, avendo essi l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto della mutuante alla restituzione di quanto dato a mutuo.
Quanto alla pretesa nullità parziale delle fideiussioni perché conformi ad un modello ABI, si tratta di deduzione la cui assoluta genericità e laconicità ne rivela l'assoluta inconsistenza. Ritenendo che la nullità invocata sia quella derivante dalla violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza, ai sensi dell'art. 2, l. n. 287/1990, deve dirsi che i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, nulla producendo in merito.
In ogni caso, dirimente è considerare che, in assenza di una compiuta e circostanziata eccezione di decadenza della Banca dal diritto di azionare la garanzia fideiussoria, l'eventuale nullità della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non è idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
Infine, del tutto irrilevante è la presentazione della domanda di sovraindebitamento, atteso che la stessa non preclude l'accertamento in giudizio dei crediti vantati verso il debitore sovraindebitato rimasti inadempiuti.
L'opposizione proposta dai ricorrenti persone fisiche, dunque, va rigettata.
Il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
La palese inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, con la quale in sostanza non si fa valere alcuna contestazione vera del credito oggetto di ingiunzione, impongono la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Controparte_3
[...] rigetta l'opposizione proposta dagli altri ricorrenti;
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca opposta, delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca opposta, della somma di € 4.000,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della ammende, della somma di € 500,00 CP_5 ciascuno.
pagina 3 di 4 Busto Arsizio, 29 novembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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