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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Edoardo Parte_1
Scarfoglio, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Rolando Marconato, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con in Marocco, in data Controparte_1
30.04.2015, trascritto in Italia, presso il Registro di stato civile del Comune di Guidonia
Montecelio (Atto n. 56, Parte II, Serie C, Anno 2015), da cui non sono nati figli.
All'udienza del 22.10.2024, sono state confermate le conclusioni di cui al ricorso, con riguardo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza previsioni sul piano 2
economico.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 14.02.2023, nel giudizio di separazione, concluso con Sentenza di separazione giudiziale n. 933 del 11.07.2023.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura del giudizio, unitamente a motivi di equità, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Marocco, in data 30.04.2015; Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 56, Parte II, Serie C, Anno 2015);
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Edoardo Parte_1
Scarfoglio, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Rolando Marconato, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con in Marocco, in data Controparte_1
30.04.2015, trascritto in Italia, presso il Registro di stato civile del Comune di Guidonia
Montecelio (Atto n. 56, Parte II, Serie C, Anno 2015), da cui non sono nati figli.
All'udienza del 22.10.2024, sono state confermate le conclusioni di cui al ricorso, con riguardo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza previsioni sul piano 2
economico.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 14.02.2023, nel giudizio di separazione, concluso con Sentenza di separazione giudiziale n. 933 del 11.07.2023.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura del giudizio, unitamente a motivi di equità, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Marocco, in data 30.04.2015; Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 56, Parte II, Serie C, Anno 2015);
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai