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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/10/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n.5084/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE NE
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f. , con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 difesa degli avv.ti DI IE MICHELE -c.f. , DI C.F._2
IE EO -c.f. e DI IE OB -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 28/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto al riconoscimento in favore della parte ricorrente dei benefici previsti dall'art.80 comma 3 L.
n.388/2000 - merita accoglimento per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono.
1 Preliminarmente, va affermata la sussistenza, nella presente fattispecie, della legittimazione esclusiva dell' che - CP_1
a norma dell'art. 10 del decreto legge n. 203 del 30/09/2005, convertito in legge n. 248 del 02/12/2005 e divenuto operativo
(in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) a far data dal 1° aprile del 2007- da tale ultima data è subentrato nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , in quanto la parte CP_1 ricorrente ha documentato di aver trasmesso in data 15/01/2024 a mezzo pec all' la sua preventiva domanda amministrativa CP_1 diretta al conseguimento della maggiore anzianità contributiva oggetto di causa.
Passando al merito, occorre evidenziare che, ex art. 2 della legge n.118/71, sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo… che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad una determinata percentuale, o, se minori degli anni 18, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età; la percentuale invalidante richiesta per il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dall'art.80 comma 3 L.
n.388/2000 (riconoscimento per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa) deve essere superiore al 74%.
Inoltre, il requisito del servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative
2 integra un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Nel caso in esame, l'effettivo espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente (alle dipendenze della ditta
T.L. PIANTE DI TRITTO MAURO) emerge dall'esame dell'estratto conto contributivo (prodotto dall' . CP_1
Quanto al requisito medico-sanitario, il consulente tecnico d'ufficio – con valutazione condivisibile, in quanto immune da errori di metodo o vizi logici – ha riconosciuto la parte ricorrente invalida civile in misura superiore al 74% con decorrenza dal 31/03/2025 (data delle operazioni peritali), che
è differita rispetto alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa del 06/06/2024 (si veda la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7, 8 e
9 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la valutazione medico-legale (di seguito riportata) espressa dal CTU nella sua relazione scritta:
«Dalla disamina della documentazione agli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo il periziando risulta affetto da “Severo disturbo depressivo con attacchi di panico ed ideazione delirante, cardiopatia aritmico-ipertensiva, cefalea cronica di ndd”.
La documentazione presente in atti, a parere dello scrivente, non permette di inquadrare appieno il caso in esame. L'aspetto psichiatrico in effetti è stato esaminato dal collega specialista neurologo nel 2023 il quale consigliò terapia di mantenimento la quale, a dire del periziando, non ha portato beneficio alla sua condizione. Inoltre si sono apprezzati sintomi negativi all'esame obiettivo i quali possono essere suggestivi di sindrome psichiatrica propriamente detto con spunti psicotici.
3 Alla luce dell'obiettività clinica occorre far presente che una valutazione psichiatrica e cardiologica possa far emergere ulteriori dettagli in merito ad una patologia ingravescente o non meglio inquadrata fino a questo momento.
Barème di riferimento per tali patologie possono essere i codici:
11 1211 SINDROME DELIRANTE CR 71 80 0
Per analogia dalla risultanza dell'esame obiettivo e sulla base dalla certificazione neurologica allegata in atti si consideri una percentuale del 71%;
1 6445 CORONAROPATIA (I CLASSE NYHA) 11 20 0 Pt_2
Si consideri valore del 20% così come da massimo tabellare per la dispnea per sforzi medi.
Dal calcolo riduzionistico secondo BA si ottiene così una percentuale del 77%:
Calcolo riduzionistico prima men seconda men riduz prima e seconda men 0,71 0,20 0,77
Si consiglia una revisione ad 1 anno del requisito sanitario.
CONCLUSIONI:
In base agli elementi sin qui esposti, è possibile dare ai quesiti posti dal Giudice le seguenti risposte:
1. Il Sig. all'epoca della domanda Parte_1 amministrativa e del susseguente procedimento amministrativo, era affetto da “Severo disturbo depressivo con attacchi di panico ed ideazione delirante, cardiopatia aritmico-ipertensiva, cefalea cronica di ndd”.
2. parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa del 77% (settantasette per cento) dalla data delle operazioni peritali. Si consiglia una revisione ad 1 anno del requisito sanitario.
ADDENDUM
Alla luce delle osservazioni poste dalla Collega Dr.ssa Per_1 ci si precisa quanto segue:
4 per quanto concerne la valutazione posta, alla luce dell'obiettività riscontrata in sede di Operazioni Peritali, la patologia da cui è affetto il periziando è stata classificata in virtù di una evidenza che prescinde dalla valutazione documentale.
Tanto per quanto si deve all'incarico per il quale si è prestato giuramento ed, essendo medico-chirurgo, seppur non specialista
Psichiatra, si riconosce una patologia psichiatrica con una ripercussione severa sulla performance del periziando.
La revisione ad 1 anno è tesa ad approfondire gli aspetti sottolineati in sede di operazioni peritali per una miglior definizione del caso che, proprio in virtù del riscontro obiettivo, potrebbe anche essere evoluta rispetto ad uno stadio precedente.
Si confermano pertanto le conclusioni poste in bozza».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della visita peritale è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in sede amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea meriti accoglimento per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all'art.80 comma 3 L.
n.388/2000 con la decorrenza differita come individuata dal nominato CTU e specificata in dispositivo.
5 In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all'art.80 comma 3 L. n.388/2000 con decorrenza differita dal 31/03/2025;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
GE NE BE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE NE
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f. , con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 difesa degli avv.ti DI IE MICHELE -c.f. , DI C.F._2
IE EO -c.f. e DI IE OB -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 28/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto al riconoscimento in favore della parte ricorrente dei benefici previsti dall'art.80 comma 3 L.
n.388/2000 - merita accoglimento per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono.
1 Preliminarmente, va affermata la sussistenza, nella presente fattispecie, della legittimazione esclusiva dell' che - CP_1
a norma dell'art. 10 del decreto legge n. 203 del 30/09/2005, convertito in legge n. 248 del 02/12/2005 e divenuto operativo
(in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) a far data dal 1° aprile del 2007- da tale ultima data è subentrato nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , in quanto la parte CP_1 ricorrente ha documentato di aver trasmesso in data 15/01/2024 a mezzo pec all' la sua preventiva domanda amministrativa CP_1 diretta al conseguimento della maggiore anzianità contributiva oggetto di causa.
Passando al merito, occorre evidenziare che, ex art. 2 della legge n.118/71, sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo… che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad una determinata percentuale, o, se minori degli anni 18, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età; la percentuale invalidante richiesta per il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dall'art.80 comma 3 L.
n.388/2000 (riconoscimento per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa) deve essere superiore al 74%.
Inoltre, il requisito del servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative
2 integra un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Nel caso in esame, l'effettivo espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente (alle dipendenze della ditta
T.L. PIANTE DI TRITTO MAURO) emerge dall'esame dell'estratto conto contributivo (prodotto dall' . CP_1
Quanto al requisito medico-sanitario, il consulente tecnico d'ufficio – con valutazione condivisibile, in quanto immune da errori di metodo o vizi logici – ha riconosciuto la parte ricorrente invalida civile in misura superiore al 74% con decorrenza dal 31/03/2025 (data delle operazioni peritali), che
è differita rispetto alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa del 06/06/2024 (si veda la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7, 8 e
9 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la valutazione medico-legale (di seguito riportata) espressa dal CTU nella sua relazione scritta:
«Dalla disamina della documentazione agli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo il periziando risulta affetto da “Severo disturbo depressivo con attacchi di panico ed ideazione delirante, cardiopatia aritmico-ipertensiva, cefalea cronica di ndd”.
La documentazione presente in atti, a parere dello scrivente, non permette di inquadrare appieno il caso in esame. L'aspetto psichiatrico in effetti è stato esaminato dal collega specialista neurologo nel 2023 il quale consigliò terapia di mantenimento la quale, a dire del periziando, non ha portato beneficio alla sua condizione. Inoltre si sono apprezzati sintomi negativi all'esame obiettivo i quali possono essere suggestivi di sindrome psichiatrica propriamente detto con spunti psicotici.
3 Alla luce dell'obiettività clinica occorre far presente che una valutazione psichiatrica e cardiologica possa far emergere ulteriori dettagli in merito ad una patologia ingravescente o non meglio inquadrata fino a questo momento.
Barème di riferimento per tali patologie possono essere i codici:
11 1211 SINDROME DELIRANTE CR 71 80 0
Per analogia dalla risultanza dell'esame obiettivo e sulla base dalla certificazione neurologica allegata in atti si consideri una percentuale del 71%;
1 6445 CORONAROPATIA (I CLASSE NYHA) 11 20 0 Pt_2
Si consideri valore del 20% così come da massimo tabellare per la dispnea per sforzi medi.
Dal calcolo riduzionistico secondo BA si ottiene così una percentuale del 77%:
Calcolo riduzionistico prima men seconda men riduz prima e seconda men 0,71 0,20 0,77
Si consiglia una revisione ad 1 anno del requisito sanitario.
CONCLUSIONI:
In base agli elementi sin qui esposti, è possibile dare ai quesiti posti dal Giudice le seguenti risposte:
1. Il Sig. all'epoca della domanda Parte_1 amministrativa e del susseguente procedimento amministrativo, era affetto da “Severo disturbo depressivo con attacchi di panico ed ideazione delirante, cardiopatia aritmico-ipertensiva, cefalea cronica di ndd”.
2. parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa del 77% (settantasette per cento) dalla data delle operazioni peritali. Si consiglia una revisione ad 1 anno del requisito sanitario.
ADDENDUM
Alla luce delle osservazioni poste dalla Collega Dr.ssa Per_1 ci si precisa quanto segue:
4 per quanto concerne la valutazione posta, alla luce dell'obiettività riscontrata in sede di Operazioni Peritali, la patologia da cui è affetto il periziando è stata classificata in virtù di una evidenza che prescinde dalla valutazione documentale.
Tanto per quanto si deve all'incarico per il quale si è prestato giuramento ed, essendo medico-chirurgo, seppur non specialista
Psichiatra, si riconosce una patologia psichiatrica con una ripercussione severa sulla performance del periziando.
La revisione ad 1 anno è tesa ad approfondire gli aspetti sottolineati in sede di operazioni peritali per una miglior definizione del caso che, proprio in virtù del riscontro obiettivo, potrebbe anche essere evoluta rispetto ad uno stadio precedente.
Si confermano pertanto le conclusioni poste in bozza».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della visita peritale è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in sede amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea meriti accoglimento per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all'art.80 comma 3 L.
n.388/2000 con la decorrenza differita come individuata dal nominato CTU e specificata in dispositivo.
5 In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all'art.80 comma 3 L. n.388/2000 con decorrenza differita dal 31/03/2025;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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