Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 214/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 214/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto interessi moratori su crediti per compensi di prestazioni sanitarie, vertente tra:
(partita i.v.a.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., avente sede legale a in viale degli Alimena, n. 8, Pt_1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Pietro Caracciolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a in via Montesanto, n. 22, Pt_1
con indirizzo di posta elettronica certificata: e Email_1
numero di telefax: 0984.71236
Appellante
1
(partita i.v.a.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., dott. , avente sede legale a Milano, in via Statuto, n. 10, iscritta Controparte_2 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione al numero 35272.4, in qualità di ultima cessionaria del credito vantato dalla nei confronti Controparte_3
della , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come Controparte_4
da procura ad litem posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Roberta Petrungaro e Francesco Cetraro, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito a Diamante
(CS), in contrada Monache, s.n.c., nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti procuratori: e e al Email_2 Email_3
numero di telefax: 0985.877539
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia Parte_1
l'On.le Corte di Appello adita, anche in camera di consiglio, previa concessione dell'inibitoria richiesta: 1) in via preliminare ed istruttoria, ammettere la prova per testi per come articolata nel giudizio di primo grado , nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c., da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
nonché, alla luce di quelle che saranno le risultanze della prova per testi, disporre nuova C.T.U. contabile volta ad acclarare eventuali minori somme dovute ed eventuali minori importi a titolo di interessi;
2) nel merito riformare l'impugnata sentenza n. 10/2022, emessa il 4.1.2022 dal Tribunale di Cosenza, a definizione del giudizio iscritto al n. 224/2018 RGAC notificata il 5.1.2022, e per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta ex adverso;
3) In subordine determinare quanto effettivamente accreditato dall'appellato in linea capitale
e per interessi;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio;
5)
In subordine compensare in tutto o in parte le spese e competenze di lite, nonché le spese di C.T.U. del giudizio di primo grado;
6) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per presente grado di giudizio”;
2 i procuratori dell'appellata chiedono: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' per le CP_4
motivazioni di cui in premessa e, nel merito, comunque rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 12.1.2018, la società Controparte_1
- premesso che il Tribunale di Milano, decidendo sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7923/2017, notificato il 30.11.2017, intentata dalla Controparte_4 previa declaratoria, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, della propria incompetenza territoriale, aveva revocato il decreto opposto e ordinato la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente - ha riassunto, dinanzi al competente Tribunale di Cosenza, il predetto giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (revocato per incompetenza territoriale), al fine di chiedere l'accertamento del credito (pari ad euro 629.006,29, oltre interessi moratori) che era stato posto a fondamento del procedimento monitorio e che vantava, in qualità di ultima cessionaria, nei confronti della (tale credito era originariamente vantato dalla casa Controparte_4
di perché la le aveva pagato solo in parte Parte_2 Controparte_4
gli importi di alcune fatture afferenti alle prestazioni socio-sanitarie erogate nell'anno
2016, nonché a titolo di interessi di mora maturati per il pagamento tardivo delle predette prestazioni).
A fondamento delle propria domanda, la - dopo avere ripercorso la Controparte_1
vicenda processuale conclusasi con la pronuncia di incompetenza del Tribunale di
Milano (emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. 7923/2017 del Tribunale di
Milano, con cui era stato ingiunto alla il pagamento della somma di Controparte_4 euro 629.066,29, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002 dalla data della domanda ed altri accessori di legge;
presentazione di opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell' , con sui aveva eccepito l'incompetenza Controparte_4
3 territoriale del Tribunale di Milano e la non debenza delle somme oggetto di intimazione;
declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano, per essere competente quello di
Cosenza, in virtù di apposita clausola negoziale) - ha affermato che: A) la
[...]
struttura socio-sanitaria accreditata con il servizio sanitario Controparte_5 regionale ed autorizzata all'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in forza dei decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 119/2012 e 7/2013, aveva stipulato con l' in data 18.4.2016, un accordo, ai sensi Parte_1 dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, per definire i rapporti giuridici ed economici relativi all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per il periodo dal
1°.
1.2016 al 31.12.2016 (e, comunque, fino alla stipula del nuovo contratto); B) in base all'art. 4 del predetto contratto, il budget assegnato per le prestazioni da erogare nell'anno 2016 era pari ad euro 16.267.314,89 (relativamente ai ricoveri acuti, post acuti e per patologie cardiovascolari acute) e ad euro 277.016,15 (relativamente alle prestazioni “APA – Accorpamento Prestazioni Ambulatoriali” e “PAC – Pacchetti
Ambulatoriali Complessi”); mentre i termini di pagamento dei corrispettivi erano disciplinati dall'art. 8; C) con scrittura privata autenticata del 12.5.2016, a rogito del notaio rep. n. 134366, racc. n. 28494, la aveva Persona_1 Parte_2
ceduto, pro soluto, alla il credito nominale di euro 2.824.300,90, Parte_3
vantato nei confronti della , relativamente alle fatture nn. 11, 12, 13, 14, Controparte_4
15, 16, 17, 18, 19 dell'anno 2016; nonché, con altro contratto di cessione, tutti i crediti futuri che sarebbero maturati nei dodici mesi successivi alla data di stipula dell'accordo; dette cessioni erano state accettate dalla debitrice-ceduta (A.s.p. di con atto del Pt_1
19.5.2016, protocollo n. 0069011, integrato dall'ulteriore atto, emesso in pari data, avente protocollo n. 694228; D) la aveva ceduto in blocco i propri Parte_3 crediti ad essa inclusi quelli vantati verso l' , come CP_1 CP_6 Controparte_4
da cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 9.7.2016 e n. 127 del
25.10.2016, accettata dalla debitrice-ceduta con atto del 14.11.2016, protocollo n.
0148028; E) benché la avesse emesso nei confronti Controparte_5
della le fatture elencate nella tabella riportata alle pagg. 11 e 12 Controparte_4 dell'atto di citazione in riassunzione (fatture nn. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 dell'anno 2016), i compensi erano stati pagati solo parzialmente o in ritardo;
G) infatti: I) alcune delle prestazioni riportate in tali fatture erano state pagate solo in parte (per cui residuava un credito, a
4 titolo di capitale, per gli importi non ancora corrisposti, pari ad euro 539.351,03); II) inoltre, sia in relazione alle fatture pagate parzialmente che a quelle pagate integralmente,
i pagamenti erano stati effettuati in ritardo, per cui residuava un credito, a titolo di interessi di mora, pari ad euro 74.769,97, decorrendo gli interessi dal 61° giorno successivo a quello di emissione della fattura fino al giorno del pagamento;
III) infine, anche sull'intera somma non ancora corrisposta (per capitale residuo e interessi moratori), erano maturati ulteriori interessi moratori, che, alla data del 5.2.2017, ammontavano ad euro 14.945,96.
Tanto premesso, la ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a Controparte_1
ottenere il pagamento, da parte della , della complessiva somma di euro Controparte_4
629.066,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dalla data della domanda, calcolati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 30.3.2018, si è costituita nel presente giudizio la , la quale, premesso che in base Controparte_4 all'art. 11 dell'accordo ex art. 8-quinqueis del decreto legislativo n. 502/1992 (stipulato con la l'amministrazione poteva opporre al Controparte_5
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ha eccepito che: I) le somme richieste dalla a titolo di capitale non ancora corrisposto, Controparte_1 non erano dovute, giacché: a) nel corso dell'apposito procedimento amministrativo di validazione delle fatture, effettuato nel contraddittorio fra i funzionari dell' e i CP_4
delegati della - le somme riportate nelle fatture nn. CP_5 Controparte_5
13, 17, 27, 29, 35 e 39 del 2016 erano state contestate dalla debitrice e la casa di cura aveva riconosciuto il fondamento delle contestazioni;
fatti salvi i controlli contabili che sarebbero stati espletati sugli altri importi in contestazione, l' Parte_1
, già prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva pagato
[...] interamente l'importo di cui alla fattura n. 33/2016, corrispondendo alla CP_1
la somma di euro 233.447,07; II) gli interessi moratori non erano dovuti o,
[...]
comunque, erano dovuti in minima parte, visto che: a) la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231/2002, in base alla giurisprudenza, non era applicabile ai rapporti fra e strutture socio-sanitarie accreditate, non vertendosi in Controparte_7
materia di transazioni commerciali;
b) ad ogni modo, le fatture erano state pagate rispettando i termini di pagamento previsti dall'art. 8 del contratto e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, ovverosia entro sessanta giorni decorrenti dalla data della
5 validazione delle fatture (come illustrato, per ogni fattura, alle pagine 8, 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta); c) infine, non avendo la indicato Controparte_1
la data della liquidazione (successiva alla validazione delle fatture) e quella di effettuazione dei bonifici di pagamento delle stesse (avendo riportato solo la data delle fatture e quella del loro incasso), non era neppure possibile verificare se i pagamenti fossero stati effettuati tempestivamente o meno;
III) la rivalutazione monetaria non era dovuta. La convenuta ha concluso chiedendo, quindi, il rigetto dell'avversa domanda e la condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria, nonché al rimborso delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, nn. 1, 2 e 3 e depositate le relative memorie ad opera delle parti, con ordinanza del 30.10.2018, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 28.10.2018, il Tribunale, dopo aver ritenuto inammissibile la richiesta di prova orale avanzata dalle parti, ha disposto una c.t.u. contabile, nominando per la sua esecuzione il dott. al fine di procedere, sulla base della Persona_2 documentazione depositata in atti, al calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, con decorrenza dal sessantunesimo giorno dalla emissione della cartula contabile;
nonché per ricostruire il rapporto di dare e avere fra le parti.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.3.2019, il Tribunale ha ampliato i quesiti sottoposti al c.t.u., prevedendo una seconda ipotesi di calcolo degli interessi moratori, con decorrenza dalla data di validazione delle fatture da parte della ed una Controparte_4
terza ipotesi defalcando gli importi delle somme contestate.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza dell'11.11.2019, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 7.11.2019, ribadita la superfluità della prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 16.9.2021, mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (v. ordinanza in atti). Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale (la convenuta ha Controparte_4 chiesto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di procedere all'espletamento della richiesta prova orale) e, nel successivo termine, anche le memorie di replica.
6 2. La sentenza del Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 10/2022, pubblicata il 4.1.2022 e notificata il 5.1.2022, il Tribunale di
Cosenza ha così deciso: 1) in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla
[...]
ha condannato la a corrisponderle la somma di euro CP_1 Controparte_4
376.666,28, oltre interessi moratori fino al saldo;
2) ha condannato, inoltre, la CP_4
a rimborsare alla le spese di lite;
3) ha posto a carico della
[...] Controparte_1
le spese di c.t.u. Controparte_4
In sintesi, il giudice di primo grado - premesso che alla presente controversia doveva applicarsi la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231/2002, giacché, in base alla giurisprudenza civile ed amministrativa, il contratto scritto stipulato tra una e una CP_4 struttura privata accreditata dava luogo una transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del predetto testo di legge - ha affermato che: I) in base all'art. 4, comma 5°, del decreto legislativo n. 231/2002, per gli enti che forniscono assistenza sanitaria, gli interessi moratori maturavano automaticamente (senza necessità, cioè, della previa costituzione in mora del debitore), decorsi 60 giorni dalla validazione della prestazione;
inoltre, in base all'art. 8 del contratto, la struttura socio-sanitaria doveva presentare alla la fattura e CP_4
gli allegati che davano conto delle prestazioni erogate, dopodiché dovevano effettuarsi le fasi di validazione delle fatture (in cui era possibile effettuare delle riduzioni degli importi, nel contraddittorio fra debitrice e creditrice), liquidazione, certificazione e pagamento;
II) non era stato possibile computare gli interessi moratori secondo la diversa scansione temporale indicata dalla convenuta, poiché, sebbene la avesse contestato CP_4
alcuni importi per cui la aveva chiesto il pagamento nel presente Controparte_1
giudizio (assumendo che parte delle fatture non erano state validate), tuttavia, non aveva prodotto i report di validazione, ma solo le schede e i verbali di contestazione, da cui non emergevano le ragioni delle contestazioni, ma solo l'abbattimento degli importi disposto unilateralmente dalla (v. pag. 4 sentenza); III) tale lacuna probatoria non poteva CP_4
essere colmata con la prova orale richiesta dalla , atteso che i testimoni Controparte_4
erano chiamati solo a confermare che alcuni importi non erano dovuti, perché erano stati esclusi in sede di validazione delle fatture (non essendo previsto, nei capitoli di prova, che i testi dovessero riferire anche sulle ragioni che avevano condotto all'esclusione);
IV) tale lacuna probatoria, peraltro, era stata ravvisata anche dal c.t.u., il quale, quindi: 1) aveva calcolato gli interessi di mora dal 61° giorno dall'emissione della fattura fino alla
7 data del pagamento (e, ove il pagamento non era avvenuto, fino alla data della domanda giudiziale, avanzata il 5.2.2017); 2) non aveva tenuto conto della somma di euro
233.447,07, relativa alla fattura n. 33 del 2019, che era stata corrisposta dalla CP_4
a mezzo bonifico datato 15.5.2017; 3) aveva estrapolato le date di pagamento
[...]
delle fatture dalle copie dei bonifici che parte attrice aveva prodotto e depositato nel fascicolo telematico;
V) sulla base dei calcoli effettuati dal c.t.u. e tenuto conto dei predetti criteri, la risultava creditrice della somma complessiva di euro Controparte_1
376.366,28, oltre interessi moratori fino al saldo, di cui: a) euro 305.903,96, a titolo di quota capitale ancora da incassare;
b) euro 60.292,56, a titolo di interessi moratori calcolati, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, dal 61° giorno successivo all'emissione delle fatture sino al saldo;
c) euro 10.169,76, a titolo di interessi moratori calcolati, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, dal 61° giorno successivo all'emissione delle fatture fino al 5.2.2017 (v. pag. 5 della sentenza); VI) le spese di lite e quelle di consulenza tecnica d'ufficio dovevano essere poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico dell' . Parte_1
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 3.2.2022, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con contestuale istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della pronuncia appellata, la , al fine Parte_1 di chiederne l'integrale riforma, previa ammissione della prova per testi articolata nella memoria presentata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c., nonché previa rinnovazione della c.t.u. contabile. In subordine, l'appellante ha domandato, in parziale riforma della gravata pronuncia, la rideterminazione dell'ammontare degli importi effettivamente dovuti alla società appellata a titolo di capitale e per interessi moratori.
In particolare, con un unico motivo, contenente diverse doglianze, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sotto diversi profili e, cioè: 1) nella parte in cui il
Tribunale aveva erroneamente riconosciuto all'appellata il diritto ad Controparte_1 ottenere l'integrale corresponsione delle somme riportate nelle fatture nn. 13, 17, 27, 29,
35 e 39 del 2016 (a pagina 10 viene omesso, per evidente svista, il richiamo alla fattura n.
35/2016, peraltro desumibile dalle difese dell'ente e dall'espresso richiamo a tale fattura a pagina 12) che erano state contestate e i cui importi erano stati ridotti in sede di
8 validazione, sicché l' aveva correttamente pagato le prestazioni Controparte_4
riportate in tali fatture, corrispondendo alla creditrice la minor somma esitata dal procedimento di validazione;
2) nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto alla il diritto ad ottenere la corresponsione degli interessi moratori, poiché, Controparte_1
al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale e dal consulente tecnico di ufficio, gli interessi di mora non potevano essere calcolati dal 61° giorno successivo all'emissione delle fatture, ma dovevano essere calcolati dal 61° giorno successivo alla validazione delle stesse, sicché, in difetto di prova della data di validazione, gravante sulla creditrice, non dovevano essere riconosciuti gli interessi di mora;
3) nella parte in cui il Tribunale
l'aveva condannata a rimborsare alla le spese di lite del precedente Controparte_1
grado di giudizio ed a sopportare quelle di c.t.u., giacché avrebbe dovuto compensare le predette spese, in tutto o in parte, in quanto aveva accolto solo parzialmente la domanda avanzata dall'odierna appellata, avendo dimezzato gli importi originariamente richiesti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 18.7.2022, si è costituita nel presente giudizio di appello la sostenendo: A) Controparte_1
l'infondatezza del motivo di appello con cui l' lamentava il Parte_1
riconoscimento in favore della appellata del diritto di percepire gli interi importi riportati anche nelle fatture che erano state contestate in sede di validazione (fatture nn. 13, 17,
27, 29, 35 e 39 del 2016), in quanto le schede ed i verbali delle fatture contestate, all'opposto di quanto sostenuto dall'odierna appellante, erano stati valutati dal giudice di prime cure che aveva ritenuto tale documentazione non sufficiente a escludere il credito, in quanto l'importo fatturato, poiché contabilizzato, aveva superato il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 8 del contratto;
B) l'inammissibilità del motivo di appello concernente i risultati della c.t.u. contabile espletata nel giudizio di primo grado e ritenuta condivisibile dal Tribunale, poiché parte appellante non aveva indicato in maniera specifica gli errori e le omissioni commessi dal perito d'ufficio; C)
l'inammissibilità delle prove testimoniali invocate dall'appellante, perché: la loro ammissione era stata invocata in appello in modo generico;
la richiesta non era stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, sicché tali prove dovevano intendersi rinunciate;
ad ogni modo, non erano rilevanti;
D) la incontestata applicazione, alla fattispecie per cui è causa, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2002 e la corretta quantificazione degli importi dovuti alla società appellata (a titolo di capitale residuo e interessi di mora), operata dal c.t.u., con
9 particolare riferimento agli interessi di mora, tenuto conto delle date estrapolate dalle copie dei bonifici regolarmente depositate dalla appellata;
E) l'irrilevanza probatoria del documento, prodotto dall' contenente una tabella riportante Controparte_4
l'abbattimento degli importi delle fatture azionate;
F) l'inammissibilità della domanda di condanna per lite temeraria, per avere l'appellata richiesto il pagamento anche dei compensi di cui alla fattura n. 33/2016, già pagata dalla in quanto il pagamento CP_4
era avvenuto tre mesi dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo;
nonché
l'infondatezza del motivo di appello con cui veniva chiesta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, difettandone i presupposti di legge. Ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con ordinanza del 20.9.2022, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del
14.9.2022, sono state rigettate sia l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata che le richieste istruttorie, poiché, in merito a queste ultime, le prove orali erano inammissibili, non essendo state reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e, ad ogni modo, perché la causa non necessitava, allo stato, di ulteriori approfondimenti istruttori, restando, comunque, impregiudicata ogni altra o diversa valutazione da assumersi nel decidere il merito della controversia (cfr. ordinanza in atti).
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni all'udienza del 23.10.2024, mediante il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. e, all'esito, la causa è stata assegnata a sentenza, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale mentre, nel successivo termine, ha depositato la memoria di replica soltanto l'appellata Controparte_1
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello e l'istanza dell'appellante di rinnovazione della c.t.u. e di ammissione delle prove testimoniali
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di appello proposti dalla e delle difese contenute nella comparsa di costituzione e Controparte_4
risposta in appello della appare opportuno chiarire che il presente Controparte_1
10 giudizio ha ad oggetto: I) l'esame delle istanze istruttorie formulate dall'
[...]
, rigettate dalla Corte di Appello con ordinanza del 29.9.2022 e Parte_1 riproposte all'atto di precisare le conclusioni e nella comparsa conclusionale, aventi ad oggetto la rinnovazione della c.t.u. contabile espletata nel giudizio di primo grado e l'ammissione delle prove testimoniali che erano state richieste con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c.; II) la valutazione di correttezza o meno del riconoscimento da pare del Tribunale, in favore della dell'intero importo delle somme Controparte_1
riportate nelle fatture nn. 13, 17, 27, 29, 35 e 39 del 2016, emesse dalla
[...]
ed i cui importi erano stati ridotti nel procedimento Controparte_5 amministrativo di validazione e che, pertanto, secondo l'ente appellante, non avrebbero dovuto essere pagati interamente, non residuando in favore della alcun Controparte_1
credito a titolo di differenza e neppure un credito per interessi di mora da tardiva corresponsione di tale differenza di capitale (difesa non accolta dal Tribunale, con valutazione censurata dall'appellante); III) la correttezza o meno del riconoscimento, in favore della degli interessi di mora per il tardivo pagamento delle Controparte_1 fatture emesse dalla nell'anno 2016 e la relativa Controparte_5
questione della individuazione del momento di decorrenza degli interessi moratori ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002 (essendo stata censurata la decorrenza ritenuta dal Tribunale, sulla base di quanto affermato dal consulente tecnico di ufficio);
IV) la questione della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e di c.t.u. (avendo l'appellante censurato la loro mancata compensazione, totale o parziale, da parte del Tribunale); V) la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di appello.
In difetto di specifica impugnazione sul punto, invece, la sentenza di primo grado deve ritenersi passata in giudicato, nella parte in cui: a) ha statuito che alla fattispecie di cui è causa si applica la disciplina sui ritardi di pagamento nei contratti commerciali, di cui al decreto legislativo n. 231/2002; b) dal credito vantato dalla ha Controparte_1
decurtato la somma di euro 233.447,07 (corrispondente all'importo riportato nella fattura n. 33/2016), essendo stata corrisposta dalla con bonifico bancario del Controparte_4
15.5.2017; c) ha implicitamente rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta bel giudizio di primo grado dall' . Parte_1
Premesso questo, deve essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall' . Parte_1
11 La rinnovazione della c.t.u. contabile, infatti, non è indispensabile ai fini della decisione, tenuto conto delle risultanze documentali che consentono un corretto calcolo delle somme dovute dall' (su cui v. infra). Parte_1
La richiesta di ammissione delle prove testimoniali, rigettata dal Tribunale, non è stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, cosicché deve intendersi implicitamente rinunciata. Peraltro, essa risulta irrilevante, poiché concerne circostanze oggetto di prova documentale (anche sul punto, v. infra).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
Come visto (v. paragrafo sullo svolgimento del processo), con un unico ed articolato motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sotto diversi profili, tra cui due specifici aspetti di stretto merito: a) l'inesistenza di un credito della società appellata concernente prestazioni non compensate con il corrispettivo dovuto (ossia un credito per capitale) e, di conseguenza, degli interessi moratori su tale credito;
b) l'inesistenza di un credito per interessi moratori, derivanti da ritardo nei pagamenti effettuati in relazione ai crediti non contestati (ossia un credito per interessi). Conviene trattarne separatamente.
3.1. La contestazione del credito di cui al saldo delle fatture n.ri 13, 17, 27, 29, 35 e 39 del 2016
Un primo profilo di censura alla sentenza del Tribunale riguarda il riconoscimento in favore della quale cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_1
dalla degli importi a saldo e relativi interessi Controparte_5
moratori, a titolo di compensi per le prestazioni di cui alle fatture n.ri 13, 17, 27, 29, 35 e
39 del 2016, emesse dalla a seguito di prestazioni Controparte_5
sanitarie rese, i cui importi erano stati ridotti (“abbattuti”) dall'
[...]
a seguito della c.d. validazione delle fatture, ossia dell'apposito Parte_1
procedimento volto a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni e la corrispondenza delle stesse a quanto riportato nelle fatture che, secondo l'appellante, aveva consentito di accertare, in contraddittorio con i responsabili della struttura sanitaria privata, minori importi dovuti, per come, poi, effettivamente corrisposti e per come si
12 evinceva dalle schede e dai verbali di validazione, sottoscritti anche dai delegati della casa di cura.
L'appellante, in particolare, lamenta che il giudice di prime cure ha errato: a) oltre che nel non ammettere la prova orale richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2,
c.p.c., nel ritenere che l' non abbia depositato i “report” di validazione Controparte_4 delle predette fatture, da cui risultava l'abbattimento degli importi nelle stesse riportati, malgrado li avesse regolarmente prodotti (con l'allegato n. 10 del fascicolo di primo grado); b) nel ritenere unilaterali le suddette riduzioni delle somme riportate nelle fatture riguardanti le prestazioni contestate, poiché, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, il procedimento di validazione si era svolto nel contraddittorio fra l'originario creditore
(la casa di cura) e l' e, del resto, la riduzione degli importi Pt_1 Parte_1
era stata accettata dal responsabile della casa di cura;
c) nel ritenere necessario che fosse provata, anche, la specifica motivazione per cui gli importi riportati nelle fatture contestate erano stati abbattuti in sede di validazione, giacché si trattava di un abbattimento concordato dalle parti;
d) nel ritenere dovuti gli interessi di mora maturati per il tardivo pagamento delle differenze, difettando un credito residuo.
La censura è fondata, avendo l' corrisposto le Parte_1
somme effettivamente dovute in relazione alle prestazioni rese dalla casa di cura privata.
Deve premettersi che, in base all'art. 8 dell'accordo intercorso tra l' Parte_1
e la il pagamento dei compensi per le
[...] Controparte_5 prestazioni sanitarie rese, avveniva all'esito di un apposito procedimento che prevede, in sintesi: a) la presentazione da parte della struttura sanitaria privata della fattura e della documentazione a dimostrazione delle prestazioni erogate;
b) la successiva validazione delle fatture (ossia la verifica della loro corretta formulazione e della corrispondenza alle prestazioni rese); c) quindi, la liquidazione e la certificazione;
d) infine, il pagamento.
Premesso questo e rilevato che la controversia verte sul diritto della appellata, quale cessionaria del credito contestato, di ottenere l'adempimento dell'accordo negoziale, sul presupposto della esatta esecuzione della prestazione resa, contestata dall'ente appellante, deve osservarsi, in primo luogo, che era onere della appellata medesima (ricorrente nel procedimento per decreto ingiuntivo e attrice in senso sostanziale), secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali, dimostrare l'esatta esecuzione delle prestazioni di cui si tratta e, segnatamente, la corrispondenza di quelle rese a quelle descritte nelle fatture contestate (cfr., ad esempio, Cass, sez.
6-III, n.
13 3587/2021; n. 826/2015; n. 15659/2011; sez. III, n. 3373/2010; sez. unite, n.
13533/2001).
Al contrario, la si è limitata a produrre un estratto autenticato delle sue Controparte_1
scritture contabili (da cui risultano mere annotazioni delle fatture), senza allegare né le fatture stesse né, tanto meno, la documentazione volta a dimostrare di quali specifiche prestazioni si tratti e la loro corretta esecuzione.
In secondo luogo, contrariamente al convincimento del Tribunale, dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dalle schede e dai verbali di validazione relativi alle fatture contestate (v. nella produzione documentale dell' i Parte_1 documenti denominati “Fatture Verbali di Controllo”), risulta che, nel corso del procedimento di validazione delle fatture in questione, avvenuto in contraddittorio tra le parti, i responsabili dell' hanno sollevato specifiche Parte_1
contestazioni sulla correttezza della fatturazione (a seconda dei casi, sul numero delle degenze o sul regime delle prestazioni rese: ad esempio, ambulatoriale piuttosto che in day hospital) che sono state espressamente accettate dal responsabile della struttura accreditata. Tutti i verbali di cui si tratta, infatti, debitamente sottoscritti, anche, dal legale rappresentante pro tempore della casa di cura “ , recano Parte_2
l'indicazione della espressione “Si”, nella casella denominata “accettate” accanto alla descrizione della contestazione dei responsabili dell'ente ed un'apposita didascalia in calce, secondo cui “La struttura per i casi accettati ed indicati con un si, provvederà alla rettifica dei codici di diagnosi e procedure/interventi e al reinvio del file corretto”), cosicché gli abbattimenti o riduzioni del corrispettivo dovuto non sono avvenuti in maniera unilaterale, ma, all'opposto, sono frutto di una verifica conclusa di comune accordo tra le parti, con tanto di sottoscrizione (l'ulteriore dicitura a stampa, posta sotto Cont la prima, secondo cui “La struttura non accetta i rilievi mossi dall' e sottoscriverà in allegato verbale le controdeduzioni necessarie per la risoluzione del contenzioso”, è, all'evidenza, riferita all'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui il responsabile della casa di cura avesse fatto riempire altra casella, relativa alle contestazioni “non accettate”, anziché far mettere il “Si” in quella riguardante le contestazioni “accettate”).
Il carattere sintetico dei verbali di controllo o validazione, caratterizzati da sigle e abbreviazioni (ad esempio, DH per “Day Hospital”; “Amb” per “ambulatoriale”; SDO per “schede di dimissione ospedaliera”) non ne impedisce l'intellegibilità e, sotto altro profilo, l'allegazione, insieme agli stessi, di una tabella riepilogativa, concernente tutte le
14 prestazioni riguardanti la singola fattura, individuabili con il riferimento ad un codice
(identico a quello identificativo della cartella clinica del paziente), consente di verificare la corrispondenza tra i dati contabili riportati nella tabella stessa (in particolare, quanto al valore “riconosciuto” della singola prestazione e a quello, invece, “abbattuto”) e gli esiti del verbale di controllo o validazione della fattura.
Per quanto tali tabelle, come evidenziato dalla società appellata, siano prive di timbri e di firma, è evidente che facciano riferimento alle prestazioni oggetto delle fatture ed agli esiti dei controlli o validazioni richiamate, proprio per la corrispondenza dei dati identificativi delle cartelle cliniche, ferma restando la considerazione dirimente che sarebbe stato onere della appellata (attrice in senso sostanziale), piuttosto, non soltanto contestare in maniera specifica e non generica tale corrispondenza, ma, anche, dimostrare, in primo luogo, il contenuto delle prestazioni oggetto delle fatture di cui pretende il pagamento integrale e, sotto altro profilo, l'esattezza delle prestazioni rese, comprovando, ulteriormente, il motivo per il quale l'espressa accettazione della casa di cura delle contestazioni mosse dall'ente non abbia rilevanza sulla riduzione del compenso.
Risulta, pertanto, infondato anche il rilievo della appellata, secondo cui l'importo fatturato, poiché contabilizzato, aveva superato il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 8 del contratto, giacché, al contrario, tale vaglio non era stato affatto superato.
3.2. Gli interessi moratori dovuti dall' Parte_1
L'accoglimento della censura relativa alla riduzione o abbattimento dei compensi dovuti, assorbe la questione relativa al calcolo degli interessi moratori dovuti sulle somme ancora dovute a tale titolo, restando da stabilire, invece, se e quanto l'
[...]
debba pagare a titolo di interessi moratori sulle somme pagate in Parte_1
ritardo per compensi non contestati.
L'appellante, infatti, lamenta che il Tribunale, rifacendosi alla relazione del c.t.u., abbia errato nel riconoscere il diritto della a ottenere gli interessi di mora per Controparte_1
il tardivo pagamento delle prestazioni oggetto delle fatture per cui è causa, giacché, per gli importi validati, aveva pagato le fatture, rispettando i termini di pagamento previsti dall'art. 8 dell'accordo e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, ovverosia entro sessanta giorni decorrenti dalla data della validazione (come illustrato nell'elenco
15 riportato alle pagine 14 e 15 dell'atto di citazione in appello); peraltro, non avendo la indicato la data della liquidazione (successiva alla validazione delle Controparte_1
fatture) e quella di effettuazione dei bonifici di pagamento (avendo riportato solo la data delle fatture e quella del loro incasso), non era neppure possibile verificare se i pagamenti fossero stati effettuati tempestivamente o meno e, quindi, non era possibile procedere al calcolo degli interessi di mora, palesandosi, dunque, erronei i calcoli effettuati dal c.t.u.
(in quanto gli interessi moratori decorrono dal 61° giorno successivo alla validazione delle fatture e non, come erroneamente ritenuto dal c.t.u., con conclusioni condivise dal
Tribunale, dal 61° giorno successivo alla loro emissione, fino alla data del pagamento che neppure era stata provata dalla appellata).
La censura è parzialmente fondata, nei termini di seguito precisati.
Deve premettersi che: a) come già detto, non è più in contestazione l'applicazione alla fattispecie del decreto legislativo n. 231/2002, non essendo stata censurata, sul punto, la sentenza del Tribunale (cfr., del resto, Cass. sezioni unite, n. 35092/2023); b) l'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002 (rubricato “Termini di pagamento”) prevede che: “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:…. d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. ……5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:…..b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria
e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto…..”; c) l'art. 8 dell'accordo fra e Controparte_4 [...]
(rubricato: “Bilanci, modalità di fatturazione, liquidazione e Controparte_5 termini per il pagamento dei corrispettivi”), prevede, come già esposto (v. il paragrafo
3.1.) che: “1. L'istruttoria amministrativo-contabile verrà eseguita secondo i relativi
16 provvedimenti regionali ed è condizionata alla presentazione della fattura e degli allegati che diano conto delle prestazioni erogate…... 2. La successiva validazione delle fatture, la liquidazione, la certificazione e il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione….” (v. documento denominato
“CONTRATTO_ACCORDO_ _ALLEGATI.pdf”, allegato dall'avv. Caracciolo
l'11.2.2022).
Poiché l'articolo 8 dell'accordo prevede una apposita procedura di verifica o validazione della prestazione di servizi resi dalla struttura sanitaria privata, deve considerarsi applicabile alla fattispecie l'art. 4 quattro, comma 2°, lett. d) e comma 5° del decreto legislativo n. 231/2002, cosicché gli interessi moratori decorrono dal sessantunesimo giorno successivo alla verifica o validazione della prestazione, avvenuta all'esito dell'apposito procedimento. Tuttavia, a norma del comma 6°, tale procedura non può essere superiore a 30 giorni dalla data di esecuzione della prestazione che, di regola, coincide con l'emissione della fattura.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal c.t.u. e dal primo giudice, nei casi in cui si ha certezza del momento di conclusione del procedimento di validazione, gli interessi moratori decorrono, se il procedimento stesso si è concluso entro i 30 giorni dalla emissione della fattura, dal sessantunesimo giorno successivo all'avvenuta validazione;
mentre, se il procedimento di validazione si è concluso oltre i 30 giorni dalla presentazione della fattura, decorrono dal sessantunesimo giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni, trattandosi del termine massimo previsto dalla legge per completare le operazioni di validazione;
ove, invece, non si abbia contezza del momento in cui si è concluso il procedimento di validazione, del pari, gli interessi moratori decorrono dal sessantunesimo giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni utili per la tempestiva validazione (essendo onere del creditore, sulla base dei principi generali, dimostrare i presupposti di una decorrenza anteriore).
Alla luce di tali principi e sulla base della documentazione prodotta, si tratta, ora, di verificare la tempestività o meno dei pagamenti effettuati dall'
[...]
in relazione alle prestazioni relative alle fatture per le quali la Parte_1
società appellata lamenta un pagamento tardivo, salvo doversi precisare, preliminarmente, che, contrariamente all'assunto dell'ente appellante, la CP_1
ha fornito la prova della data di pagamento delle fatture, depositando le copie della
[...]
17 documentazione relativa ai bonifici dei pagamenti di cui si tratta (v. l'allegato n. 9 della produzione documentale di primo grado della appellata e quanto riportato nella consulenza tecnica d'ufficio contabile). Non è in contestazione, invece, la data di emissione delle fatture.
Dalla citata documentazione risulta che: a) la fattura n. 11/2016 è stata emessa dalla
[...]
in data 8.6.2016, per un importo pari ad € 20.456,58, Controparte_5 pagato dall' il 14.7.2016, con un ritardo di 7 giorni, dato Parte_1
che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto il 7.7.2016 (con il decorso di
60 giorni dall'8.5.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 26,90; b) la fattura n. 12/2016 è stata emessa dalla casa di in data 8.6.2016, per un importo pari ad € 49.060,00, pagato Controparte_5
dall' il 14.7.2016, con un ritardo di 7 giorni, dato che, anche Parte_1
in questi caso, non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto il 7.7.2016 (con il decorso di 60 giorni dall'8.5.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 64,52; c) la fattura n. 13/2016 è stata emessa dalla in data 8.6.2016, per un importo pari ad € Controparte_5
141.202,75, ma l'importo dovuto è pari ad euro 71.863,75 (come si è detto al paragrafo
3.1., sono state accettate dalla casa di cura le contestazioni sollevate dai responsabili dell'ente in relazione ad alcune delle prestazioni indicate nella fattura) e tale importo è stato pagato dall' il 14.7.2016, con un ritardo di 30 giorni, Parte_1
dato che il procedimento di validazione risulta concluso il 14.4.2016 (giorno coincidente con la data dell'ultimo dei controlli relativi alle prestazioni indicate nella fattura), con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto il 14.6.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 14.4.2016, data di ultimazione della validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 458,25; d) la fattura n. 14/2016 è stata emessa dalla in data 8.4.2016, per un importo pari ad € Controparte_5
1.247.427,00, pagato dall' il 14.7.2016, con un ritardo di 7 Parte_1
giorni, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto il 7.7.2016 (con il decorso di 60 giorni dall'8.5.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 1.640,44; e) la fattura n. 16/2016 è stata emessa dalla
18 in data 6.5.2016, per un importo pari ad € 18.141,77, Controparte_5
pagato dall' il 19.7.2016, senza alcun ritardo, dato che non Parte_1
risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto il 4.8.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 5.6.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; f) la fattura n. 17/2016 è stata emessa dalla Controparte_5
il 6.5.2016, per un importo pari ad € 66.074,80, ma l'importo dovuto a seguito della
[...]
accettazione di alcune contestazioni sulle prestazioni (v. quanto esposto al paragrafo 3.1.)
è pari alla minore somma di euro 9.140,80, pagata dall il Parte_1
19.7.2016, con un ritardo di 8 giorni, dato che il procedimento di validazione risulta concluso il 12.5.2016 (coincidente con la data dell'ultimo dei controlli relativi alle prestazioni indicate nella fattura), con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto in data 11.7.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 12.5.2016, data di ultimazione della validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per €
14,02; g) la fattura n. 18/2016 è stata emessa dalla casa il Controparte_5
6.5.2016, per un importo pari ad € 66.061,80, pagato dall' , Parte_1
quanto ad euro 62.359,55, il 19.7.2016, senza alcun ritardo, quanto ad euro 3.701,45, il
21.9.2016, con un ritardo di 48 giorni, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto il 4.8.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 5.6.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 38,13; h) la fattura
n. 19/2016 è stata emessa dalla casa di in data 6.5.2016, per Controparte_5 un importo pari ad € 1.215.904,00, pagato dall' il Parte_1
19.7.2016, senza alcun ritardo, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto il 4.8.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 5.6.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; i) la fattura n. 20/2016
è stata emessa dalla casa di il 13.6.2016, per un importo pari Controparte_5 ad € 31.939,42, pagato dall' il 23.8.2016, senza alcun Parte_1
ritardo, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto il 10.9.2016
(con il decorso di 60 giorni dal 12.7.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; l) la fattura n. 21/2016 è stata emessa dalla casa
19 di il 13.6.2016, per un importo pari ad € 19.445,00, pagato Controparte_5
dall' il 23.8.2016, senza alcun ritardo, dato che non risulta Parte_1
quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto in data 11.9.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 13.7.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; m) la fattura n. 22/2016 è stata emessa dalla casa Controparte_5
il 13.6.2016, per un importo pari ad € 163.816,20, pagato dall'
[...] [...]
, quanto ad euro 155.795,58, il 23.8.2016, senza alcun ritardo, Parte_1
quanto ad euro 8.020,62, il 21.9.2016, con un ritardo di 10 giorni, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto l'11.9.2016 (con il decorso di 60 giorni dal
13.7.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 15,82; n) la fattura n. 23/2016 è stata emessa dalla casa di Controparte_5
il 13.6.2016, per un importo pari ad € 1.305.280,00, pagato dall'
[...] [...]
, quanto ad euro 1.226.015,40, il 23.8.2016, senza alcun ritardo, Parte_1
quanto, invece, ad euro 79.264,60, il 1°.10.2016, con un ritardo di 20 giorni, poiché non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto l'11.9.2016 (con il decorso di 60 giorni dal
13.7.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 330,09; o) la fattura n. 24/2016 è stata emessa dalla casa di
[...]
il 9.7.2016, per un importo pari ad € 26.340,61, pagato Controparte_5
dall' il 21.9.2016, senza alcun ritardo, dato che non risulta Parte_1
quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto il 7.10.2016 (con il decorso di 60 giorni dall'8.8.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; p) la fattura n. 25/2016 è stata emessa dalla casa di Controparte_5
il 9.7.2016, per un importo pari ad € 21.474,00, pagato dall
[...] Parte_1
il 21.9.2016, senza alcun ritardo, dato che non risulta quando il procedimento
[...]
di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto in data 7.10.2016 (con il decorso di 60 giorni dall'8.8.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; q) la fattura n. 26/2016 è stata emessa dalla casa di il 9.7.2016, Controparte_5 per un importo pari ad € 1.111.312,00, pagato dall' il Parte_1
20 21.9.2016, senza alcun ritardo, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto in data 7.10.2016 (con il decorso di 60 giorni dall'8.8.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; r) la fattura
n. 27/2016 è stata emessa dalla il 9.7.2016, per un Controparte_5 importo pari ad € 151.404,80, ma l'importo dovuto è pari ed euro 112.952,80 (come si è detto al paragrafo 3.1., sono state accettate dalla struttura sanitaria privata le contestazioni sollevate dall' in sede di validazione); tale importo è stato pagato CP_4
dall' il 21.9.2016, con un ritardo di 9 giorni, dato che il Parte_1
procedimento di validazione risulta concluso il 14.7.2016 (coincidente con la data dell'ultimo dei controlli relativi alle prestazioni indicate nella fattura), con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto in data 12.9.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 14.7.2016, data di ultimazione della validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 198,05; s) la fattura n. 28/2016 è stata emessa dalla casa di il 2.8.2016, per un importo pari ad € 16.529,84, Controparte_5
pagato dall' , quanto ad euro 11.570,89, il 7.11.2016, con Parte_1
ritardo di 7 giorni, quanto ad euro 4.958,95, il 22.12.2016, con un ritardo di 52 giorni, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto il 31.10.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 1°.9.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 70,65 (euro 15,22 + euro 55,43); t) la fattura n.
29/2016 è stata emessa dalla il 2.8.2016, per un Controparte_5 importo pari ad € 1.194.990,00, ma l'importo dovuto è pari ad euro 836.493,00, poiché
(come si è detto al paragrafo 3.1.), sono state accettate dalla casa di cura privata, in sede di validazione della fattura, alcune contestazioni sollevate dai responsabili dell'ente;
l'importo suddetto è stato pagato dall' il 7.11.2016, con un Parte_1
ritardo di 35 giorni, dato che il procedimento di validazione risulta concluso il 4.8.2016
(coincidente con la data dell'ultimo dei controlli relativi alle prestazioni indicate nella fattura), con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto in data
3.10.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 4.8.2016, data di ultimazione della validazione)
e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 6.233,59; u) la fattura n. 30/2016
è stata emessa dalla casa il 2.8.2016, per un importo pari Controparte_5 ad € 71.953,00, pagato dall' , quanto ad euro 50.367,10, il Parte_1
21 7.11.2016, con ritardo di 7 giorni, quanto ad euro 21.585,90, il 22.12.2016, con un ritardo di 52 giorni dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto il 31.10.2016
(con il decorso di 60 giorni dal 1°.9.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 307,53 (euro 66,24 + euro 241,29); v) la fattura n. 31/2016 è stata emessa dalla casa di il 2.8.2016, Controparte_5 per un importo pari ad € 173.517,50, pagato dall' , quanto ad Parte_1
euro 121.462,25, il 7.11.2016, con ritardo di 7 giorni, quanto ad euro 52.055,25, il
22.12.2016, con un ritardo di 52 giorni dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto il 31.10.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 1°.9.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 741,61 (euro 159,73
+ euro 581,88); la fattura n. 32/2016 è stata emessa dalla casa di Controparte_5
il 2.9.2016, per un importo pari ad € 9.346,87, pagato dall'
[...] Parte_1
, quanto ad euro 6.542,81, il 15.12.2016, con ritardo di 14 giorni, quanto ad
[...]
euro 2.804,06, il 22.12.2016, con un ritardo di 21 giorni, dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto il 1°.12.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 2.10.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per
€ 30,93 (euro 18,64 + euro 12,29); a1) la fattura n. 34/2016 è stata emessa dalla casa di il 2.9.2016, per un importo pari ad € 45.274,00, pagato CP_5 Parte_2
dall' , quanto ad euro 31.691,80, il 15.12.2016, con ritardo Parte_1
di 14 giorni, quanto ad euro 13.582,20, il 22.12.2016, con un ritardo di 21 giorni dato che non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per i pagamenti è scaduto il 1°.12.2016 (con il decorso di 60 giorni dal 2.10.2016, termine ultimo per la validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 149,84 (euro 90,30 + euro 59,54); b1) la fattura n. 35/2016 è stata emessa dalla casa di il 2.9.2016, per un importo pari ad euro Controparte_5
193.299,90, ma l'importo dovuto, come si è detto al paragrafo 3.1., è di euro 177.628,90, pagato dall' il 22.12.2016, con un ritardo di 47 giorni, dato Parte_1
che il procedimento di validazione risulta concluso il 6.9.2016 (coincidente con la data dell'ultimo dei controlli relativi alle prestazioni indicate nella fattura), con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto il 5.11.2016 (con il decorso
22 di 60 giorni dal 6.9.2016, data di ultimazione della validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 1.790,88; c1) la fattura n. 36/2016 è stata emessa dalla il 4.10.2016, per un importo pari ad € 22.328,16, Controparte_5
versato dall' il 22.12.2016, senza alcun ritardo, dato che Parte_1
non risulta quando il procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto in data 2.1.2017 (con il decorso di
60 giorni dal 3.11.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; d1) la fattura n. 37/2016 è stata emessa dalla casa di Controparte_5 il 4.10.2016, per un importo pari ad € 62.537,00, pagato dall'
[...] [...]
il 22.12.2016, senza alcun ritardo, dato che non risulta quando il Parte_1
procedimento di validazione sia stato concluso, con la conseguenza che il termine utile per il pagamento sarebbe scaduto in data 2.1.2017 (con il decorso di 60 giorni dal
3.11.2016, termine ultimo per la validazione), cosicché non sono maturati interessi moratori; e1) la fattura n. 39/2016 è stata emessa dalla Controparte_5
il 4.10.2016, per un importo pari ad euro 194.503,60, ma l'importo dovuto, a seguito
[...]
delle contestazioni accettate dalla casa di cura, come si è detto al paragrafo 3.1., è di euro
98.862,64, pagato dall il 22.12.2016, con un ritardo di 12 Parte_1
giorni, dato che il procedimento di validazione risulta concluso in data 11.10.2016
(coincidente con la data dell'ultimo dei controlli relativi alle prestazioni indicate nella fattura), con la conseguenza che il termine utile per il pagamento è scaduto il 10.12.2016
(con il decorso di 60 giorni dall'11.10.2016, data di ultimazione della validazione) e che, pertanto, sono maturati interessi moratori per € 238,35.
Ne consegue che la quale ultima cessionaria dei crediti vantati dalla Controparte_1 nei confronti dell' Controparte_5 Parte_1
ha diritto a percepire, a titolo di interessi moratori, la complessiva somma di
[...] euro 12.349,60, oltre ulteriori interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., decorrenti dalla domanda (5.2.2017).
4. Le spese del giudizio di primo e di secondo grado
Come già detto, l'appellante lamenta, anche, l'errore del Tribunale nel condannarla al rimborso, nei confronti dell'odierna appellata, delle spese di lite del giudizio di primo grado ed al pagamento delle spese di c.t.u., poiché, al contrario, avrebbe dovuto
23 compensarle, quanto meno, in parte, atteso che la domanda avanzata dalla CP_1
era stata accolta in misura notevolmente inferiore al petitum.
[...]
La doglianza non è fondata, nemmeno alla luce della ulteriore riduzione degli importi della condanna, all'esito del giudizio di appello.
In tema di spese processuali, infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2°, c.p.c. (v. Cass. civ., sezioni unite, sentenza n.
32061 del 31.10.2022) che nel caso in esame non sussistono.
Peraltro, la riforma della sentenza impugnata e la riduzione degli importi dovuti dall' comporta la necessità di rideterminare, anche, Parte_1
l'ammontare delle spese di giudizio, rapportandole al valore del diritto riconosciuto e, quindi, alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Le spese di lite del giudizio di primo grado devono, quindi, liquidarsi in complessivi euro
5.077,00 (euro 919,00 per lo studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.689,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione suddetto.
Le spese di lite del giudizio di appello devono liquidarsi in complessivi euro 5.809,00
(euro 1.134,00 per lo studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva;
euro1.843,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 1.911,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione suddetto (cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , in persona del Parte_1
24 l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 10/2022, pubblicata il 4.1.2022 e notificata il 5.1.2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna l' in persona del l.r.p.t., nei Parte_1
confronti della in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di Controparte_1
euro 12.349,60, a titolo di interessi moratori, oltre ulteriori interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., dal 5.2.2017 e fino al saldo;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al Parte_1
rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello nei confronti della in persona del l.r.p.t., liquidate, quanto al primo grado, Controparte_1
in complessivi euro 5.077,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 5.809,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nei confronti degli avvocati Roberta Petrungaro e Francesco Cetraro, dichiaratisi antistatari.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 24.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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