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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2275/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Paolo BIAGOTTI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
MARCHETTI e dell'Avv. Gabrio FRANCESCONI,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “- revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente a far data dalla presentazione della domanda;
- revoca dell'assegnazione della casa familiare, con ordine al Conservatore di provvedere alle cancellazioni/annotazioni consequenziali;
- il verserà alla un assegno di mantenimento determinato nella misura di 170 euro CP_1 Pt_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
- il verserà alla a titolo di risarcimento/indennizzo, a tacitazione di tutte le pretese CP_1 Pt_1 pregresse relative alla revoca del contributo al mantenimento del figlio e dell'assegnazione della casa familiare, l'importo onnicomprensivo di 2.000 euro, da corrispondersi in due rate, di cui la prima, dell'importo di 1.000 euro, entro il 15.6.2025 e la seconda, di pari importo, entro il 15.2.2026; - rinuncia a tutte le ulteriori domande spiegate nel presente procedimento;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni della Parte_1 separazione stabilite dalla sentenza del Tribunale di Lucca n.1628/2018, riformata parzialmente dalla
Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21.6.2019, secondo le conclusioni rassegnate. A sostegno del ricorso, ha chiesto: la revoca dell'obbligo di corresponsione al ella somma di euro CP_1
200,00 dovuta a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , stante la raggiunta Per_1 indipendenza economica di questi, ormai maggiorenne e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale essendo entrambi i figli maggiorenni, autosufficienti e ormai residenti altrove.
Con comparsa depositata il 7.1.2025 si è costituito chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale ed inoltre, in via riconvenzionale, la revoca del provvedimento n. 1638 del 2018 (già oggetto di revisione con sentenza della Corte di Appello del
21.6.2019), nella parte in cui impone allo stesso di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento.
All'udienza fissata per il giorno 7.2.2025 le parti sono comparse personalmente e, all'esito del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo, nei termini riportati in epigrafe, rassegnando conclusioni congiunte;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisone, senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Ritiene il Collegio che, a totale modifica della regolamentazione statuita nella sentenza di separazione personale tra i coniugi, debbano essere recepite le condizioni concordate siccome congrue e non contrarie alla legge, prendendo atto inoltre degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- modifica le condizioni di separazione tra i coniugi stabilite con sentenza del Tribunale di Lucca n.
1628/2018 così come riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21.6.2019, nei termini di cui all'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 13.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente Michela Boi
Michele Fornaciari
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Paolo BIAGOTTI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
MARCHETTI e dell'Avv. Gabrio FRANCESCONI,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “- revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente a far data dalla presentazione della domanda;
- revoca dell'assegnazione della casa familiare, con ordine al Conservatore di provvedere alle cancellazioni/annotazioni consequenziali;
- il verserà alla un assegno di mantenimento determinato nella misura di 170 euro CP_1 Pt_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
- il verserà alla a titolo di risarcimento/indennizzo, a tacitazione di tutte le pretese CP_1 Pt_1 pregresse relative alla revoca del contributo al mantenimento del figlio e dell'assegnazione della casa familiare, l'importo onnicomprensivo di 2.000 euro, da corrispondersi in due rate, di cui la prima, dell'importo di 1.000 euro, entro il 15.6.2025 e la seconda, di pari importo, entro il 15.2.2026; - rinuncia a tutte le ulteriori domande spiegate nel presente procedimento;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni della Parte_1 separazione stabilite dalla sentenza del Tribunale di Lucca n.1628/2018, riformata parzialmente dalla
Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21.6.2019, secondo le conclusioni rassegnate. A sostegno del ricorso, ha chiesto: la revoca dell'obbligo di corresponsione al ella somma di euro CP_1
200,00 dovuta a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , stante la raggiunta Per_1 indipendenza economica di questi, ormai maggiorenne e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale essendo entrambi i figli maggiorenni, autosufficienti e ormai residenti altrove.
Con comparsa depositata il 7.1.2025 si è costituito chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale ed inoltre, in via riconvenzionale, la revoca del provvedimento n. 1638 del 2018 (già oggetto di revisione con sentenza della Corte di Appello del
21.6.2019), nella parte in cui impone allo stesso di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento.
All'udienza fissata per il giorno 7.2.2025 le parti sono comparse personalmente e, all'esito del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo, nei termini riportati in epigrafe, rassegnando conclusioni congiunte;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisone, senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Ritiene il Collegio che, a totale modifica della regolamentazione statuita nella sentenza di separazione personale tra i coniugi, debbano essere recepite le condizioni concordate siccome congrue e non contrarie alla legge, prendendo atto inoltre degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- modifica le condizioni di separazione tra i coniugi stabilite con sentenza del Tribunale di Lucca n.
1628/2018 così come riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21.6.2019, nei termini di cui all'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 13.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente Michela Boi
Michele Fornaciari