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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 921/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11553/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - ON - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240158756663000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20888/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad agenzia delle entrate riscossioni e alle Regione Campania, Ricorrente_1
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 07120240158756663000 notificata il 9.3.2025 da parte di ADER per un presunto debito di € 925,72 relativamente a tassa auto anno 2017 per le autovetture targate Targa_1, Targa_2, Targa_3 e Targa_4 , ha eccepito quale motivo assorbente la mancata notifica degli atti presupposti di seguito indicati: l'accertamento n°
734346241408 in data 07/04/2023, l'accertamento n° 734355654347 in data 07/04/2023, l'accertamento n° 734372845272 in data 14/04/2023 e l'accertamento n° 734373760813 in data
14/04/2023.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - ON, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, la carenza di legittimazione passiva , in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. All'esito dell'odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Ed invero parte resistente nonostante al regolare notifica non ha versato in atti l'avvenuta notifica degli atti presupposti
Ricorrono infine giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11553/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - ON - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240158756663000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20888/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad agenzia delle entrate riscossioni e alle Regione Campania, Ricorrente_1
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 07120240158756663000 notificata il 9.3.2025 da parte di ADER per un presunto debito di € 925,72 relativamente a tassa auto anno 2017 per le autovetture targate Targa_1, Targa_2, Targa_3 e Targa_4 , ha eccepito quale motivo assorbente la mancata notifica degli atti presupposti di seguito indicati: l'accertamento n°
734346241408 in data 07/04/2023, l'accertamento n° 734355654347 in data 07/04/2023, l'accertamento n° 734372845272 in data 14/04/2023 e l'accertamento n° 734373760813 in data
14/04/2023.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - ON, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore, la carenza di legittimazione passiva , in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. All'esito dell'odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Ed invero parte resistente nonostante al regolare notifica non ha versato in atti l'avvenuta notifica degli atti presupposti
Ricorrono infine giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.